Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. 554
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potesta' di regolamentare il settore dei lavori pubblici, nelle materie e secondo le modalita' indicate nello stesso articolo;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'Adunanza generale il 12 luglio 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione e calcolo degli importi

1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresi' la normativa comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonche' nelle materie non oggetto di potesta' legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili della Legge.
4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell' IVA.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2,
della Legge; b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e
progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la
ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e
le attivita' ad essi assimilabili; c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della
programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle
opere o degli impianti da realizzare; d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area
di terreno; e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di
persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed
investano vaste estensioni di territorio; f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento
o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio; g) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 13,
comma 7, della Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4; h) opere e impianti di speciale complessita', o di particolare
rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata
componente tecnologica, oppure di particolare complessita',
secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 17,
commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4, e nell'articolo 28, comma
7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla
presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2) processi produttivi innovativi o di alta precisione
dimensionale e qualitativa;
3) esecuzione in luoghi che presentano difficolta' logistica o
particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e
ambientali;
4) complessita' di funzionamento d'uso o necessita' di elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita';
5) esecuzione in ambienti aggressivi;
6) necessita' di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in
forma completa e dettagliata in tutte le sue parti,
architettonica, strutturale e impiantistica; l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche,
specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di
supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un
impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal
provvedimento di approvazione del progetto; m) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni
tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero
delle caratteristiche di funzionalita' e di efficienza di un'opera
o di un manufatto; n) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere
funzionale un'opera iniziata ma non ultimata; o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del
procedimento previsto dall'articolo 7 della Legge; p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione,
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti
dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro; q) appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.



Note all'art. 2:

Per il testo dell'articolo 2, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni si veda
in note all'articolo 1.

Per il testo dell'artico 13, comma 7, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni si veda
in note all'articolo 108.

Il testo dell'articolo 17, commi 4 e 13 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 17. (Effettuazione delle attivita' di progettazione,
direzione dei lavori e accessorie) 4. La redazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche' lo
svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, in caso di carenza in organico di
personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di
difficolta' di rispettare i tempi della programmazione dei
lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in
caso di lavori di speciale complessita' o di rilevanza
architettonica o ambientale o in caso di necessita' di
predisporre progetti integrali, cosi' come definiti dal
regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralita' di
competenze, casi che devono essere accertati e certificati
dal responsabile del procedimento, possono essere affidati
ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f e g). Le
societa' di cui al comma 1, lettera f), singole ovvero
raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono
essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto
nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo
pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di
speciale complessita' e che richiedano una specifica
organizzazione.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria la opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in
materia di pubblicita' previste dai commi 10 e 12"

Il testo dell'articolo 20, comma 4 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 20. (Procedure di scelta del contraente). 4.
L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso e'
consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di
opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione richieda il possesso di competenze
particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara e' effettuato
sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell'articolo 16, nonche' di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.

Il testo dell'articolo 28, comma 7 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 28. (Collaudi e vigilanza) 7. E' obbligatorio il
collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.

Il testo dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni reca:
"Art. 7.(Misure per l'adeguamento della funzionalita' della
pubblica amministrazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 24, e
successive modificazioni, un responsabile unico del
procedimento di attuazione di ogni singolo intervento
previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per
le fasi della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la
tipologia dei lavori per i quali il responsabile del
procedimento puo' coincidere con il progettista o con il
direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento tale facolta' puo' essere esercitata per
lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: progettazione, affidamento ed
esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e
fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione
del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in
coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di
realizzazione del programma oltreche' al corretto e
razionale svolgimento delle procedure; segnala altresi
eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi
nell'attuazione degli interventi e accerta la libera
disponibilita' delle aree e degli immobili necessari,
fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni
relativi alle principali fasi di svolgimento del processo
attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di
indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento, coordinando con esse i
compiti, le funzioni e le responsabilita' del direttore dei
lavori e dei coordinatori in materia di salute e di
sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione
dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme,
fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del
direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti
carenze accertate o non consenta il reperimento delle
adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato
dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento
del programma, i compiti di supporto all'attivita' del
responsabile del procedimento possono essere affidati con
le procedure e le modalita' previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli
o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa' di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le
necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e
legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura
professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e
coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o
locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, puo' promuovere la
conclusione di un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni.
7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque
denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza
di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle
amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura
del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui
al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima
della data di convocazione della conferenza o dell'accordo
di programma. In caso di affidamento di concessione di
lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la
conferenza di servizi e' convocata dal concedente anche
nell'interesse del concessionario.
8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si
esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla
pronuncia da parte dell'amministrazione competente in
ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta
dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta
giorni dalla richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a
consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti
comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i
termini di cui al primo periodo del presente comma, la
stessa amministrazione e' tenuta ad esprimersi in sede di
conferenza di servizi. La conferenza di servizi puo'
esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di
concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, le intese, i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme
di pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi,
nonche' degli atti da cui risultano le determinazioni
assunte da ciascuna amministrazione interessata.
10. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e
documentazione.
11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella
conferenza di servizi nel rispetto delle norme
ordinamentali sulla formazione della loro volonta' e sono
rappresentate da soggetti che dispongono, per delega
ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei
poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione
rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di
un'amministrazione invitata sia risultato assente o
comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza,
la conferenza e' riconvocata per una sola volta, tra il
decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione,
e decide prescindendo dalla presenza della totalita' delle
amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti.
13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di
servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a
disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i
principi di cui al presente articolo, per gli interventi di
competenza regionale e locale.
15. Il termine per il controllo di legittimita' sugli atti
da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e' fissato
in trenta giorni e puo' essere interrotto per non piu' di
due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta
di chiarimenti al l'amministrazione. Resta fermo il
disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b),
numero 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 88.



 
Art. 3.
Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita', della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite al proprio interno, nonche' le modalita' di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dall'Autorita' stessa.
2. Le modalita' di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, della Legge.
3. Tutte le delibere dell'Autorita' sono trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalita', l'Autorita' puo' avvalersi di supporti esterni, definendo le modalita' di conferimento dei relativi incarichi professionali.



Note all'art. 3:

Per il testo dell'articolo 8, comma 2 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 82.



 
Art. 4.
Esercizio della funzione di vigilanza

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui all'articolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorita' puo' convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e societa' e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
3. L'Autorita' puo' altresi' inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
4. Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti



Note all'art. 4:

Il testo dell'articolo 4, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 4. (Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici)
6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo'
richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri
enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' ad ogni altra
pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
impresa o persona che ne sia in possesso, documenti,
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori;
anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo
di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi
dello Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono
tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorita',
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio".



 
Art. 5.
Istruttoria e provvedimenti conseguenti

1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 4, l'Autorita' delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne da' comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario puo' chiedere di essere sentito.
3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l'Autorita' si avvale del Servizio Ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell'ispezione.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all'accesso agli atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.



Note all'art. 5:

Per il testo dell'articolo 4, comma 6 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 4.

Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.



 
Art. 6.
Esercizio del potere sanzionatorio

1. L'Autorita' provvede alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10, comma 1 quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso detto termine, l'Autorita' valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicita' delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1 quater, della Legge, il provvedimento e' trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.
5. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della Legge, l'Autorita' informa i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. L'amministrazione e' tenuta a comunicare all'Autorita' l'esito del procedimento disciplinare.



Note all'art. 6:

Il testo dell'articolo 4, comma 6 e 17, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 4. (Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici).
6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo'
richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri
enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' ad ogni altra
pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
impresa o persona che ne sia in possesso, documenti,
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori;
anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo
di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi
dello Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono
tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorita',
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 17.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 ECU, entro quindici giorni
dalla data del verbale di gara o di definizione della
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei
lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del
progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del
collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che
ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati
richiesti e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita',
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
fino a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata fino a lire
100 milioni se sono forniti dati non veritieri".

Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
si veda in note all'articolo 99.

Il testo dell'articolo 4, comma 8, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 4. (Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici)
8. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato".



 
Art. 7.
Il responsabile del Procedimento per la realizzazione di lavori
pubblici

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilita' e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinche' il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita' richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformita' a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attivita' di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui e' affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualita' e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento e' un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, e' un funzionario con idonea professionalita', e con anzianita' di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento puo' svolgere per uno o piu' interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5. In caso di particolare necessita' nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.



Note all'art. 7:

Per il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 11.

Per il testo dell'articolo 7, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note
all'articolo 2.



 
Art. 8
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento fra l'altro: a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini
preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilita'
tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; b) verifica in via generale la conformita' ambientale, paesistica,
territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio
delle procedure di variante urbanistica; c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2
della Legge, il documento preliminare alla progettazione; d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui
all'articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo
di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e
verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonche' il
successivo svolgimento delle relative procedure; e) coordina le attivita' necessarie al fine della redazione del
progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto
del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli
indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di
progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle
verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti; f) coordina le attivita' necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le
indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione
e nel progetto preliminare, nonche' alla redazione del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza; g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di
appalto concorso, ove ne ravvisi la necessita', un incontro
preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire
osservazioni allo stesso; h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di
affidamento dei lavori e garantisce la conformita' a legge delle
disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso
di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni
all'Autorita', promuove la gara informale e garantisce la
pubblicita' dei relativi atti; i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della
commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di
progettazione, degli appalti concorsi, nonche' degli appalti per
l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici; l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed
accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo
17, comma 4, della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico
a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice; m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in
presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai
sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni
alla stazione appaltante; n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle
segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei
suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei
contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni
del documento preliminare e alle disponibilita' finanziarie,
nonche' all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed
amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilita'
degli immobili; p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la
sua articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi
aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare
l'intero lavoro;
3 - l'idoneita' dei singoli lotti a costituire parte funzionale,
fattibile e fruibile dell'intero intervento; q) svolge le attivita' necessarie all'espletamento della conferenza
dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicita' delle relative
deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della
conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle
procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione
di lavori pubblici; r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori
nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto
delle prescrizioni contrattuali; s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori
pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza; t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro
termine di svolgimento dei lavori; u) trasmette agli organi competenti della amministrazione
aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei
lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto; v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le
varianti in corso d'opera; w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori; x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i); y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne
realizzino i presupposti; z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in
ogni fase di realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.
3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori: a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste
dalla legge; b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si
devono svolgere contemporaneamente o successivamente; c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori; d) vigila sulla loro attivita', valuta il piano di sicurezza e di
coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il
fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione; e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per
la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che
siano indicati nel cartello di cantiere; f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare
di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell'eventuale piano generale di sicurezza; g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente
nonche', chiede, ove e' necessario, alle imprese esecutrici
l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in
ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto
nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il
costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli
riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti
assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attivita' di supporto secondo le procedure e con le modalita' previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonche' a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza e' escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed e' tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilita' disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.



Note all'art. 8:

Il testo dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 16 (Attivita' di progettazione). 1. La progettazione
si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti
dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e
grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle".

Per il testo dell'articolo 17, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 2.

Il testo dell'articolo 28, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art.28 (Collaudi e vigilanza). 4. Per le operazioni di
collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno
a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con
riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e
all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle
predette amministrazioni nell'ambito delle proprie
strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico
accertata e certificata dal responsabile del procedimento".

Il testo dell'articolo 17, comma 9, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di progettazione,
direzione dei lavori e accessorie). 9. Gli affidatari di
incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto
la suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi
appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e
cottimi non puo' partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento
si determinano con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al
presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonche'
agli affidatari di attivita' di supporto alla progettazione
ed ai loro dipendenti".



 
Art. 9
Pubblicita' degli atti della conferenza dei servizi

1. Della convocazione della conferenza dei servizi e' data pubblicita', almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazioni, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicita'. Con le stesse modalita' di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicita' alle determinazioni assunte in quella sede con, il relativo verbale.
2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi, l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.
 
Art. 10.
Accesso agli atti

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.



Note all'art. 10:

Il testo dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni recante: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
"Art.24. 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma
2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri
casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione
della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti
relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi stabilite
norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati
raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel
rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilita'
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9,
L. 1^aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26,
L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente
vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facolta' di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo
diverse disposizioni di legge".



 
Art. 11
Disposizioni preliminari

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilita' necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 14 della Legge.
3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le disposizioni della Legge e del regolamento.



Note all'art. 11:

Il testo dell'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). 1.
L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla
presente legge si svolge sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia'
previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di
studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al
comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto
con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita'
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno
sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita' tra le categorie di lavori, nonche' un ulteriore
ordine di priorita' all'interno di ogni categoria. In ogni
categoria sono comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori gia' iniziati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altres^i' indicati i beni
immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale devono rispettare
le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al
comma 1 e' subordinata alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete puo' essere
inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu'
lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata
elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie
per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si
applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e
quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8
giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unicamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla
base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi
sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne
da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti dal
Ministero della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli
predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,
per la verifica della loro compatibilita' con i documenti
programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano
a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla
pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal
secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre
dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una
amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.



 
Art. 12
Fondo per accordi bonari

1. E' obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 bis della Legge, nonche' ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta puo' essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono conclusi.



Note all'art. 12:

Per il testo dell'articolo 31 bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 110.



 
Art. 13
Programma triennale

1. In conformita' allo schema-tipo definito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma e' deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed e' ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalita', i risultati attesi, le priorita', le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorita' del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilita' rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento e' fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 e' redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
 
Art. 14
Pubblicita' del programma

1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi, sono altresi' rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea.



Note all'art. 14:

Per il testo dell'articolo 14, comma 11, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 11.



 
Art. 15
Disposizioni preliminari

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualita' e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione e' informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilita', durabilita' dei materiali e dei componenti, sostituibilita' degli elementi, compatibilita' dei materiali ed agevole controllabilita' delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto e' redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuita'.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita' di realizzazione dell'opera o del lavoro.
4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto.
5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entita', alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione: a) della situazione iniziale e della possibilita' di far ricorso alle
tecniche di ingegneria naturalistica; b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per
raggiungerli; c) delle esigenze e bisogni da soddisfare; d) delle regole e norme tecniche da rispettare; e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento e'
previsto; f) delle funzioni che dovra' svolgere l'intervento; g) dei requisiti tecnici che dovra' rispettare; h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso
degli organismi edilizi delle attivita' ed unita' ambientali; i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza
logica nonche' dei relativi tempi di svolgimento; l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e
descrittivi da redigere; m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e
delle fonti di finanziamento; n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificita' e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilita' con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attivita di cantiere ed a tal fine comprendono: a) uno studio della viabilita' di accesso ai cantieri, ed
eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che
siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il
pericolo per le persone e l'ambiente; b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del
suolo, acustici, idrici ed atmosferici; c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la
valutazione sia del tipo e quantita' di materiali da prelevare,
sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale; d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli
interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla
tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e
storico e delle opere di sistemazione esterna.
8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilita', l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.
10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonche' dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e' svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'analisi del valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
12. Qualora siano possibili piu' soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorita' tra le soluzioni progettuali possibili.



Note all'art. 15:

Per il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n, 109 e successive nnodificazioni si veda
in note all'articolo 8.



 
Art. 16.
Norme tecniche

1. I progetti sono predisposti in conformita' alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purche' accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorche' non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
 
Art. 17
Quadri economici

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a) lavori a misura, a corpo, in economia; b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto;
2 - rilievi, accertamenti e indagini;
3 - allacciamenti ai pubblici servizi;
4 - imprevisti;
5 - acquisizione aree o immobili;
6 - accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge;
7 - spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attivita' preliminari, nonche' al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita', assicurazione dei
dipendenti;
8 - spese per attivita' di consulenza o di supporto;
9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10 - spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche;
11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici;
12 - I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.



Note all'art. 17:

Il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 26. (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori
pubblici). 4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa".



 
Art. 18
Documenti componenti il progetto preliminare

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche piu' significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed e' composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati: a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilita' ambientale; d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; e) planimetria generale e schemi grafici; f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza; g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici: a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le
indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative
relazioni e grafici; b) e' redatto un capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare e' posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresi' predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi previsti dall'articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
 
Art. 19
Relazione illustrativa del progetto preliminare

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entita' dell'intervento, contiene: a) la descrizione dell'intervento da realizzare; b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il
profilo localizzativo e funzionale, nonche' delle problematiche
connesse alla prefattibilita' ambientale, alle preesistenze
archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in
relazione alle caratteristiche e alle finalita' dell'intervento,
anche con riferimento ad altre possibili soluzioni; c) l'esposizione della fattibilita' dell'intervento, documentata
attraverso lo studio di prefattibilita' ambientale, dell'esito
delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e
dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di
natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di
qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili
interessati; d) l'accertamento in ordine alla disponibilita' delle aree o immobili
da utilizzare, alle relative modalita' di acquisizione, ai
prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi; e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in
conformita' di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, anche in
relazione alle esigenze di gestione e manutenzione; f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi
massimi di svolgimento delle varie attivita' di progettazione,
approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo; g) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilita',
l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti.
2. La relazione da' chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.
4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, nonche' i risultati del piano economico finanziario.
 
Art. 20
Relazione tecnica

1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento.
 
Art. 21
Studio di prefattibilita' ambientale

1. Lo studio di prefattibilita' ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entita' dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualita' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende: a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari
pareri amministrativi, di compatibilita' dell'intervento con le
prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed
urbanistici sia a carattere generale che settoriale; b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione
dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e
sulla salute dei cittadini; c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto
ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione
progettuale prescelta nonche' delle possibili alternative
localizzative e tipologiche; d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli
eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e
miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei
relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori; e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di
settore per l'esercizio di impianti, nonche' l'indicazione dei
criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il
rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilita' ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilita' ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.
 
Art. 22
Schemi grafici del progetto preliminare

1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessita' di includere le misure e gli interventi di cui all'articolo 21, comma 1, lett. d) sono costituiti: a) per opere e lavori puntuali:
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico
territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul
quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da
realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in
scala non inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati
separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre
eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere
l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da
realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da
rispettare; b) per opere e lavori a rete:
- dalla corografia generale contenente l'indicazione
dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare
e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento
all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri
servizi esistenti, al reticolo idrografico, all'ubicazione dei
servizi esistenti in scala non inferiore a 1:25.000. Se sono
necessarie piu' corografie, va redatto anche un quadro d'insieme
in scala non inferiore a 1:100.000;
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico
territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul
quale e' indicato il tracciato delle opere e dei lavori da
realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono
necessari piu' stralci, deve essere redatto anche un quadro
d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in
scala non inferiore a 1:5.000, sulle quali sono riportati
separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare
e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessarie piu'
planimetrie, deve essere redatto un quadro d'insieme in scala non
inferiore a 1:10.000;
- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere
e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500,
sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad
1:100 nonche' uguali profili per le eventuali altre ipotesi
progettuali esaminate;
- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i
manufatti speciali che l'intervento richiede;
- dalle tabelle contenenti tutte le quantita' caratteristiche
delle opere e dei lavori da realizzare.
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 14, comma 7, della Legge.



Note all'art. 22:

Per il testo dell'articolo 14, comma 7, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note l'articolo 11.



 
Art. 23
Calcolo sommario della spesa

1. Il calcolo sommario della spesa e' effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantita' caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento.
 
Art. 24
Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene: a) l'indicazione delle necessita' funzionali, dei requisiti e delle
specifiche prestazioni che dovranno essere presenti
nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della
stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle
rispettive risorse finanziarie; b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere
specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi; c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento e'
suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati
necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 
Art. 25
Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformita' urbanistica o di altro atto equivalente.
2. Esso comprende: a) relazione descrittiva; b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica; c) relazioni tecniche specialistiche; d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; e) elaborati grafici; f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative
ovvero studio di fattibilita' ambientale; g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; i) piano particellare di esproprio; l) computo metrico estimativo; m) quadro economico.
3. Quando il progetto definitivo e' posto a base di gara ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessita' della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 32, il progetto e' corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le modalita' indicate all'articolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonche' le modalita' di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonche' i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.



Note all'art. 25:

Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della
legge 11 febbraio 1994, n, 109 e successive modificazioni
si veda in note all'articolo 88.



 
Art. 26
Relazione descrittiva del progetto definitivo

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita' dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione: a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della
relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri
utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento
dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e
descrittive dei materiali prescelti, nonche' i criteri di
progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per
quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita' e l'economia di
gestione; b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia,
la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili
di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati
esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio
di fattibilita' ambientale, di cui all'art. 29, ove previsto,
nonche' attraverso i risultati di apposite indagini e studi
specialistici; c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la
realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta
autorizzazione; d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche; e) riferisce in merito all'idoneita' delle reti esterne dei servizi
atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio
dell'intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle
interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti; f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad
apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto
preliminare; g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico
o di valorizzazione architettonica; h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del
progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel
cronoprogramma del progetto preliminare.
3. Quando il progetto definitivo e' posto a base di gara e riguarda interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve essere corredata da quanto previsto all'articolo 36, comma 3.
 
Art. 27
Relazioni geologica, geotecnica, idrologica
e idraulica del progetto definitivo

1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonche' il conseguente livello di pericolosita' geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzera' il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.
 
Art. 28
Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
 
Art. 29
Studio di impatto ambientale e
studio di fattibilita' ambientale

1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, e' redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed e' predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonche' dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilita' ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualita' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attivita' e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
 
Art. 30
Elaborati grafici del progetto definitivo

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche. dell'intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli gia' predisposti con il medesimo progetto, da: a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con
l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento; b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le
indicazioni delle curve di livello dell'area interessata
all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta
centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi
delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali
alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze; c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla
dimensione dell'intervento, corredata da due o piu' sezioni atte
ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche
in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti,
prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la
superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote
altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla
sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento,
sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la
sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le
essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da
destinare a parcheggio; e' altresi integrata da una tabella
riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto:
superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta
totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento; d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti
edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100
con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote
planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote
altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed
in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla
lettera e); e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala
prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette
dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale
dell'edificio. In tali sezioni e' altresi indicato l'andamento del
terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le
sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade
limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso
caposaldo di cui alla lettera c); f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di
riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti
alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se
l'edificio e' adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei
prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate
adiacenti; g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il
progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare
per quanto riguarda le fondazioni; h) schermi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli
impianti, sia interni che esterni; i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono
riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne
e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con
l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli gia' predisposti con il progetto preliminare, anche da: a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con
l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono
necessari piu' stralci e' redatto anche un quadro d'insieme in
scala non inferiore a 1:25.000; b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni
delle curve di livello delle aree interessate dall'intervento, con
equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo
dell'intervento e delle parti complementari. Se sono necessarie
piu' planimetrie e' redatto anche un quadro d'insieme in scala non
inferiore a 1:5.000; c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le
altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali; d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di
tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque
riconducibili ad opere puntuali.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7.
 
Art. 31
Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti

1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresi', la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
 
Art. 32
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli
elementi tecnici del progetto definitivo

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
 
Art. 33
Piano particellare di esproprio

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi e' redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
2. Sulle mappe catastali sono altresi' indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
3. Il piano e' corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed e' corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonche' delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennita' presunta di espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo occorrendo apposito sopralluogo.
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare e' affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonche' al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilita' a lui imputabili.
 
Art. 34
Stima sommaria dell'intervento e delle
Espropriazioni del progetto definitivo

1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato: a) applicando alle quantita' di materiali, mano d'opera, noli e
trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie
di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini
ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero,
in difetto, dai prezzi correnti di mercato; b) aggiungendo all'importo cosi' determinato una percentuale per le
spese relative alla sicurezza; c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il
15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori,
per spese generali; d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile
dell'appaltatore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo puo' prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento puo' essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione e' affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 17.
 
Art. 35
Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonche' i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto e' redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonche' delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformita' urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita' ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo e' composto dal seguenti documenti: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture,
degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; d) calcioli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti: f) piani di sicurezza e di coordinamento; g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; l) quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera
per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro; m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
 
Art. 36
Relazione generale del progetto esecutivo

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalita' di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita' di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riquardanti gli interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e' corredata: a) da una rappresentazione grafica di tutte le attivita' costruttive
suddivise in livelli gerarchici dal piu' generale oggetto del
progetto fino alle piu' elementari attivita' gestibili
autonomamente dal punto di vista delle responsabilita', dei costi
e dei tempi; b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione
delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e
temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di
capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un
programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le
fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei
vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle
scadenze temporali contrattualmente previste.
 
Art. 37
Relazioni specialistiche

1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessita', per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva
 
Art. 38
Elaborati grafici del progetto esecutivo

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti piu' idonei, sono costituiti: a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte,
tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo; b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere
o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini
eseguite in sede di progettazione esecutiva; c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi; d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita' esecutive di
dettaglio; e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie
per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi
competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari,
definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti; f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le
esigenza di cui all'articolo 15, comma 7; g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali,
prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
 
Art. 39
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita' di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita' dell'impianto stesso, nonche' consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e' effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalita' di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita'.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende: a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni)
in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di
dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato
precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione
delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonche' i
tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa
soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i
particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e
spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e
bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle
saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di
officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e
dimensionali atti a consentirne l'esecuzione. b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualita' e delle caratteristiche meccaniche
dei materiali e delle modalita' di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state
dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende: a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e
comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di
dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni
metriche necessarie; b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni
impianto con le relative relazioni di calcolo; c) la
specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei
materiali, macchinari ed apparecchiature.
 
Art. 40
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

1. Il piano di manutenzione e' il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attivita' di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita', le caratteristiche di qualita', l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti documenti operativi: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti piu' importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalita' di fruizione del bene, nonche' tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu' possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; b) la rappresentazione grafica; c) la descrizione; d) le modalita' di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti piu' importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita' tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; b) la rappresentazione grafica; c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento
manutentivo; d) il livello minino delle prestazioni; e) le anomalie riscontrabili; f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi: a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione,
per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle
sue parti nel corso del suo ciclo di vita; b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle
verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti
della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello
minimo di norma; c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in
ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine
di fornire le informazioni per una corretta conservazione del
bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validita', con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.

9. Il piano di manutenzione e' redatto a corredo dei: a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o
superiore a 35.000.000 di Euro; b) progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o
superiore a 25.000.000 di Euro; c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento se relativi a lavori di importo
pari o superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di
Euro; d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo
inferiore a 10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga
del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16,
comma 2, della Legge.



Note all'art. 40:

Per il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 8.



 
Art. 41
Piani di sicurezza e di coordinamento

1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attivita' lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di piu' soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
 
Art. 42
Cronoprogramma

1. Il progetto esecutivo e' corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma e' presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
 
Art. 43
Elenco del prezzi unitari

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante del progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalita'.
 
Art. 44
Computo metrico-estimativo definitivo
e quadro economico

1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 43.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono: a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori,
comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 7; b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per
imprevisti e per eventuali lavori in economia; c) l'importo del costi di acquisizione o di espropriazione di aree o
immobili, come da piano particellare allegato al progetto; d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate
all'articolo 17.
 
Art. 45
Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a: a) termini di esecuzione e penali; b) programma di esecuzione dei lavori; c) sospensioni o riprese dei lavori; d) oneri a carico dell'appaltatore; e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo; f) liquidazione dei corrispettivi; g) controlli; h) specifiche modalita' e termini di collaudo; i) modalita' di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto e' allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto e' diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio: a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta
definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche
ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo; b) nella seconda parte le modalita' di esecuzione e le norme di
misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di
materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le
modalita' di prove nonche', ove necessario, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto
prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate
le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la
documentazione da presentare in ordine all'omologazione e
all'esito di prove di laboratorio nonche' le modalita' di
approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il
progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte
progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), il capitolato contiene, altresi', l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualita' di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita' di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune. Appartengono alla classe: a) critica le strutture o loro parti nonche' gli impianti o loro
componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza
delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento; b) importante le strutture o loro parti nonche' gli impianti o loro
componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarita'
delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento
ovvero qualora siano di onerosa sostituibilita' o di rilevante
costo; c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi
precedenti;
5. La classe di importanza e' tenuta in considerazione: a) nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario
e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori; b) nella identificazione e rintracciabilita' dei materiali; c) nella valutazione delle non conformita'.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo e' previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi' definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a misura, il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni e' desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalita' di cui ai commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui corrispettivo e' in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita'. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonche' l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta' prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Sezione quinta: verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti



Note all'art. 45:

Per il testo dell'articolo 25, comma 3, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 134.



 
Art. 46
Verifica del progetto preliminare

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entita' e all'importanza dell'intervento.
2. La verifica e' finalizzata ad accertare la qualita' concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformita' alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacita' di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacita' di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.



Note all'art. 46:

Il testo dell'articolo 16, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 16 (Attivita' di progettazione). 6. In relazione alle
caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento
di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di
lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le
esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di
progettazione".



 
Art. 47
Validazione del progetto

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformita' del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro: a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per
l'assunzione delle rispettive responsabilita'; b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti
accertamenti di fattibilita' tecnica, amministrativa ed economica
dell'intervento; c) l'esistenza delle indagini, geologiche geotecniche e, ove
necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza
dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali; d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati
progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti
dal regolamento; e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli
impianti e la valutazione dell'idoneita' dei criteri adottati; f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della
corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle
prescrizioni capitolari; g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di
manutenzione e gestione; h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero
della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte; i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle
prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque
applicabili al progetto; l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di
legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilita' del
progetto; m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole
dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto
nonche' la verifica della rispondenza di queste ai canoni della
legalita'.
 
Art. 48
Modalita' delle verifiche e della validazione

1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalita' avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
2. Gli affidatari delle attivita' di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attivita'.
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 uno fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.



Note all'art. 48:

Il testo dell'articolo 30, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.30 (Garanzie e coperture assicurative). 6. Prima di
iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le
modalita' stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16,
contriti 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa
vigente. Tale verifica puo' essere effettuata da organismi
di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle
predette stazioni appaltanti".



 
Art. 49
Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l'acquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza del servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici.
2. Terminata la verifica di cui all'articolo 47 e svolta la conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si procede in ogni caso secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 8, della Legge.



Note all'art. 49:

Per il testo dell'articolo 7, comma 8, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 7.



 
Art. 50
Ambito di applicazione

1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonche' le attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), secondo le procedure e con le modalita' previste dalle disposizioni del presente titolo.
2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.
3. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle
vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate
normali; b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste
dalle vigenti tariffe.



Note all'art. 50:

Per il testo dell'articolo 17, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 2.

Il testo dell'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e
g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni e' il seguente:
"Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di progettazione,
direzione dei lavori e accessorie). 1. Le prestazioni
relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva nonche' alla direzione dei lavori ed agli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita'
del responsabile unico del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale di cui
all'articolo 14, sono espletate:
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni;
e) dalle societa' di professionisti di cui al comma 6,
lettera a);
f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti
di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili".



 
Art. 51
Limiti alla partecipazione alle gare

1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 50, in piu' di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una societa' di professionisti o una societa' di ingegneria delle quali il professionista e' amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura e' articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 18, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti, temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.



Note all'art. 51:

Il testo dell'articolo 18, comma 2 ter della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente: "Art.18 (Incentivi e spese per la progettazione).
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego".

Il testo dell'articolo 17, comma 8 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di progettazione,
direzione dei lavori e accessorie). 8. Indipendentemente
dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati gia'
in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione".

Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera g) della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
si veda in note all'articolo 50.



 
Art. 52
Articolo non ammesso al "Visto" della Corte del conti
 
Art. 53
Requisiti delle societa' di ingegneria

1. Ai Fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le societa' di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della societa' e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attivita' prevalente svolta dalla societa', abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonche' iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la societa' delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilita' civile del direttore tecnico o del delegato con la societa' di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
2. Il direttore tecnico e' formalmente consultato dall'organo di amministrazione della societa' ogni qualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attivita' di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque si quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3. Le societa' di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma del soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonche' di controllo della qualita'. L'organigramma riporta, altresi', l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita'. Se la societa' svolge anche attivita' diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all'articolo 50, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacita' professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonche' ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorita'. La verifica delle capacita' economiche finanziarie e tecnico-organizzative della societa' ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attivita' diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorita'.
 
Art. 54
Requisiti delle societa' professionali

1. Le societa' professionali, predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiagati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualita'. L'organigramma riporta altresi', l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita'. Le societa' professionali sono tenute gli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 53.
 
Art. 55.
Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi e' composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis, della Legge.



Note all'art. 55:

Il testo dell'articolo 18, comma 2 bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 18. (Incentivi e spese per la progettazione). 2-bis.
A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle
categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva
non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti
stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti
preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi,
incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di
impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei
piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generati
di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto
1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei
progetti, nonche' all'aggiornamento ed adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti
d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare
dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e
le province autonome, qualora non vi abbiano gia'
provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro
consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e
loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al
credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare
anche quote relative alle spese di cui al presente
articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario".



 
Art. 56
Penali

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attivita' ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entita' ed alla complessita' dell'intervento, nonche' al suo livello qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attivita' a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu' di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
 
Art. 57.
Modalita' di espletamento

1. Il concorso di idee e' espletato con le modalita' del pubblico incanto, ed e' preceduto da pubblicita' secondo la disciplina di cui all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l'importo e' fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.
2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessita' del tema e non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee e' effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.
6. L'idea premiata e' acquisita in proprieta' dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, puo' essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura e' ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.



Note all'art. 57:

Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f
e g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 50.



 
Art. 58
Contenuto del bando

1. Il bando per il concorso di idee contiene: a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della
stazione appaltante; b) nominativo del responsabile del procedimento; c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante; d) eventuali modalita' di rappresentazione delle idee; e) modalita' di presentazione delle proposte, comunque costituite da
schemi grafici e da una relazione tecnico economica; f) termine per la presentazione delle proposte; g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte; h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso; i) data di pubblicazione.
 
Art. 59.
Modalita' di espletamento

1. L'espletamento del concorso di progettazione e' preceduto da pubblicita' secondo quanto previsto all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui e' preordinato il concorso e' pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore e' fissato nel controvalore in Euro, di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non puo' essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso e' di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e' determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento e' stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilita' ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita' puo' procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito ne' assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, e' affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilita' ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresi' procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.
 
Art. 60
Contenuto del bando

1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall'articolo 58, contiene l'indicazione: a) della procedura di aggiudicazione prescelta; b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo
quanto previsto dall'articolo 59, comma 6; c) descrizione del progetto; d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti
nel caso di licitazione privata; e) delle modalita', dei contenuti e dei termini della domanda di
partecipazione nonche' dei criteri di scelta nel caso di
licitazione privata; f) del criteri di valutazione delle proposte progettuali; g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento
e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno,
agli elementi di giudizio nei quali e' scomponibile la valutazione
del progetto oggetto del concorso; h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione
della commissione giudicatrice; i) del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare
determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando
stesso; l) delle informazioni circa le modalita' di presentazione dei
progetti; m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati
possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per
ritirare la documentazione di cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalita' di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non e' stato disposto il rimborso spese, nonche' l'eventuale facolta' della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonche' il documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15, comma 5.
 
Art. 61
Valutazione delle proposte progettuali

1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione e' eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato C.
 
Art. 62
Disposizioni generali e modalita'
di determinazione del corrispettivo

1. I servizi di cui all'articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicita' dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale; l'avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalita', unitamente alle motivazioni della scelta effettuata.
2. I servizi di cui all'articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato, costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle prestazioni accessorie, e' compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 130.000 DSP.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione e' determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonche' del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste.
4. Alla suddetta quota si applicano altresi' l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere e' anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie e' determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa nazionale di recepimento, nonche' quelli previsti dal presente regolamento.
7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno della meta'.
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicita' di cui all'articolo 80, comma 3.
10. La progettazione di un intervento non puo' essere artificiosamente divisa in piu' parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio.
 
Art. 63
Bando di gara, domanda di partecipazione
e lettera di invito

1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene: a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail
della stazione appaltante; b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 50 con la
specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie
compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione; c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i
servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati,
nonche' delle relative classi e categorie dei lavori individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali; d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e
le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni
progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base
alle vigenti tariffe professionali; e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di
mercato, delle eventuali prestazioni accessorie; f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico; g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione
dell'offerta; h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di
partecipazione; i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande; l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare
offerta; m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma
5, della Legge; n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge; o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i
quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui
all'articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione
del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque
volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono
i servizi da affidare; p) il numero, compreso fra dieci e venti dei soggetti da invitare a
presentare offerta selezionati con l'applicazione dei criteri di
cui all'allegato D. q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente: a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli
51 e 52; b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1
lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi:
il committente nonche' le classi e le categorie, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il
servizio e la natura delle prestazioni effettuate; e) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con
la specificazione delle rispettive qualifiche professionali
nonche' con l'indicazione del professionista incaricato
dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1 lettera o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4. La lettera di invito e' inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo del soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante puo' affidare il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.
5. La lettera di invito deve indicare: a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4,
che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui
all'articolo 64, comma 1, lettera b); tale numero e' compreso tra
tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci,
nel caso di schede di formato A4; b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare,
della relazione tecnica di offerta di cui all'art. 64, comma 1,
lett. b) ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la
relazione; tale numero e' compreso tra venti e quaranta; c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui
all'articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non puo' essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 comma 1 quater della Legge, per quanto compatibili.



Note all'art. 63:

Il testo dell'articolo 30, comma 5 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.30 (Garanzie e coperture assicurative). 5. Il
progettista o i progettisti incaricati della progettazione
esecutiva devono essere muniti, a far data dal
l'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
polizza del progettista o dei progettisti deve coprire,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
posti che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi
necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata
per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo
dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU,
per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2
milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale".

Per il testo dell'articolo 17, comma 9, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 7.

Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda
in note all'articolo 99.



 
Art. 64
Modalita' di svolgimento della gara

1. L'offerta e' racchiusa in un plico che contiene: a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata
nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme
previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle
condizioni di cui agli articoli 51 e 52; b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un
numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacita' progettuale,
scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professionali;
2) dalla illustrazione delle modalita' con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 63, comma
2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H; c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale da applicarsi:
a) alla percentuale per rimborso spesa;
b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui
all'articolo 63, comma 1, lettera d);
c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'art. 63,
comma 1, lettera e);
d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le
prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando
per l'espletamento dell'incarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi: a) professionalita' desunta dalla documentazione grafica, fotografica
e descrittiva; b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte
dalla illustrazione delle modalita' di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum del
professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1
lettera b), punti 2) e 3); c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica; d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con
riferimento al tempo.
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare: - per l'elemento a): da 20 a 40; - per l'elemento b): da 20 a 40; - per l'elemento c): da 10 a 30; - per l'elemento d): da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni elemento di valutazione.
5. In una o piu' sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione da' lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica piu' vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruita' dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la compatibilita' del ribasso offerto rispetto alla qualita' delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dell'offerta.
 
Art. 65
Disposizioni generali

1. I servizi di cui all'articolo 50, sono affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore e' fissato nel controvalore di 130.000 DSP.
2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase e' fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.
4. La stazione appaltante puo' chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g)della Legge che i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.



Note all'art. 65:

Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera g) della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
si veda in note all'articolo 50.



 
Art. 66
Requisiti di partecipazione

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del
bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base
d'asta; b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di
cui all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per
ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo
stimato dei lavori da progettare; c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di
cui all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non
inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo
stimato dei lavori da progettare; d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli
ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3
volte le unita' stimate nel bando per lo svolgimento
dell'incarico.
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
3. I concorrenti non devono trovarsi altresi' nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52.
 
Art. 67
Licitazione privata

1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonche' dell'articolo 66, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicita' di cui all'articolo 80, comma 2.
2 Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova gara, modificando le relative condizioni.
4. Se il numero del soggetti in possesso del requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una meta' arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato F) e per i restanti tramite sorteggio pubblico.
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui allegato F).
6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio riportato.
 
Art. 68
Lettera di invito

1. La lettera di invito a presentare offerta e' inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando. In caso di procedura d'urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito non puo' superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.
2. In caso di mancata osservanza del termini di cui al comma 1, salva la possibilita' di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in presenza di particolari e motivate necessita', la procedura e' annullata e la documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della stazione appaltante.
3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
 
Art. 69
Pubblico incanto

1. Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all'articolo 66, commi 1 e 3, nonche' gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
 
Art. 70
verifiche

1. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1 quater della Legge per quanto compatibili.
2. La stazione appaltante puo' procedere altresi' alla verifica prevista dall'articolo 64 comma 6.



Note all'art. 70:

Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda
in note all'articolo 99.



 
Art. 71
Disposizioni preliminari

1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito: a) alla accessibilita' delle aree e degli immobili interessati dai
lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali; b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; c) alla conseguente realizzabilita' del progetto anche in relazione
al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro
occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e' accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita' di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonche' di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresi' l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilita' (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte del conti) della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonche' della disponibilita' di attrezzature adeguate all'entita' e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
 
Art. 72
Categorie di opere generali e specializzate - strutture,
impianti e opere speciali

1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o piu' categorie di opere generali ovvero ad una o piu' categorie di opere specializzate.
2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalita'.
4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 73, comma 3: a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni
architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico,
artistico ed archeologico; b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di
impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione,
di cucina e di lavanderia; c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti
trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di
trasporto; d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici,
di impianti antintrusione; e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili; f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del
sottosuolo con mezzi speciali; g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi; h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi; i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli
apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici; l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi
prefabbricati prodotti industrialmente; m) l'armamento ferroviario; n) gli impianti per la trazione elettrica; o) gli impianti di trattamento rifiuti; p) gli impianti di potabilizzazione.
 
Art. 73
Condizione per la partecipazione alle gare

1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici e' richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria del lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata la gara e' esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo piu' elevato fra le categorie costituenti l'intervento.
2. Nel bando di gara e' indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonche' tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
 
Art. 74
Criteri di affidamento delle opere generali
e delle opere specializzate non eseguite direttamente

1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresi' scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.



Note all'art. 74:

Per il testo dell'articolo 13, comma 7 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 108.



 
Art. 75
Articolo non ammesso al "Visto" della Corte del conti
 
Art. 76.
Procedure di scelta del contraente

1. L'appalto di lavori pubblici e' affidato mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda procedura.
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento. Delle stesse decisioni e' data comunicazione anche all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunita' Europee.
4. Le stazioni appaltanti comunicano altresi' ad ogni candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione o del ricetto della sua offerta, e della scelta dell'offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa.
 
Art. 77.
Licitazione privata semplificata

1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti elencati all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente, sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata. L'elenco e' formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio e' resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha sede il soggetto al quale e' stata presentata la domanda. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.
2. L'invito a presentare offerte e' inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.
3. Comma non ammesso al "Visto" della Corte del conti.
4. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito.
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa e' articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6. L'elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con la procedura prevista dal presente articolo e' reso pubblico ai sensi dell'articolo 80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.



Note all'art. 77:

Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
e' il seguente:
"Art.2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della
legge). 2. Le norme della presente legge e del regolamento
di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle
loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui
all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di
infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende
speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
alle societa' di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive
modificazioni, alle societa' con capitale pubblico, in
misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della
propria attivita' la produzione di beni o servizi non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza nonche' ai concessionari di servizi
pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtu' di diritti
speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attivita' che
riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati
aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di
lavorazioni che non possono essere progettate separatamente
e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e
funzionali alla esecuzione di opere comprese nella
disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158".



 
Art. 78.
Trattativa privata preceduta da gara informale

1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico- finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualita' di mandataria di raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
3. La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.
4. La procedura della gara informale puo' essere adottata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare puo' essere inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.
 
Art. 79.
Termini per le gare

1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di partecipazione non puo' essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse.
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:
a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara: per la licitazione privata lo stesso termine non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso tale termine non puo' essere inferiore ad ottanta giorni.
4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente aumentati.
5. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
7. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono essere adeguatamente aumentati.
8. Quando la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 80, comma 1, e' stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non piu' di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte puo' essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l'appalto concorso.
9. Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle domande di partecipazione non puo' essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.
10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la licitazione privata lo stesso termine non puo' essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non puo' essere inferiore a ottanta giorni.
11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione Europea.
 
Art. 80.
Forme di pubblicita'

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate, le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalita' previste dal comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione puo' essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.
6. E' facolta' della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicita', anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la localita' di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
8. Le stesse modalita' sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge.
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli piu' diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara e' indicato il nome del responsabile del procedimento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O.
12. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la razionalita' dell'impresa aggiudicataria.



Note all'art. 80:

Il testo dell'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e
f ter) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni e' il seguente:
"Art. 29 (Pubblicita'). 1. Il regolamento disciplina le
forme di pubblicita' degli appalti e delle concessioni
sulla base delle seguenti norme regolatrici: f) prevedere
che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del
contratto o della concessione, anche nei casi in cui
l'aggiudicazione e' avvenuta mediante trattativa privata,
provvedano, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli
invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o
prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato,
dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di
realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei
lavori designato, nonche', entro trenta giorni dal loro
compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori,
dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del
lavoro.
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi
di piu' del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di
affidamento e/o l'ultimamente dei lavori sia avvenuta con
un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
realizzazione dell'opera fissato all'atto
dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di
pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b)
e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del
maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei
lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli
31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono
trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce
emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le
pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme
di pubblicita', a carico della parte soccombente, con le
stesse modalita' di cui alle lettere b) e c) del presente
comma".



 
Art. 81.
Procedure accelerate

1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non e' possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante puo' stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie piu' rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a).
 
Art. 82.
Segretezza e sicurezza

1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell'intervento dichiarano con provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 della Legge da considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n.1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso del requisiti previsti agli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di sicurezza.
3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall'articolo 78, Commi 1, 2, e 3.
4. L'impresa invitata puo' richiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti. L'amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni e' tenuta a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.



Note all'art. 82:

Il testo dell'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 33 (Segretezza). 1. Le opere destinate ad attivita'
delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa
della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui
sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza
in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato,
dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere
eseguite in deroga alle disposizioni relative alla
pubblicita' delle procedure di affidamento dei lavori
pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento
determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali
e le modalita' delle stesse, i criteri di individuazione
dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori
di cui al comma 1, nonche' le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita',
sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento".

Il testo del R.D. 11 luglio 1941, n.1161 recante: "Norme
relative al segreto militare" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 ottobre 1941, n. 257.

Il testo della legge 24 ottobre 1997, n. 801 recante:
"Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni
e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato " e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1977, n.
303.

Il testo dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art.8 (Qualificazione). 1. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma
1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro
attivita' ai principi della qualita', della
professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita'
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, e' istituito, tenendo conto della
normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo
superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle
tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di
diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati
dall'Autorita' di cui all'articolo 4, sentita un'apposita
commissione consultiva istituita presso l'Autorita'
medesima. Alle spese di finanziamento della commissione
consultiva si provvede a carico del bilancio
dell'Autorita', nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione e' demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualita'
rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti la
commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere
composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere, fermo restando che essi devono
agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori
di lavori pubblici destinatari del sistema di
qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza
dell'Autorita'; i soggetti accreditati nel settore delle
costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e delle nome nazionali in materia, al rilascio
della certificazione dei sistemi di qualita', su loro
richiesta sono autorizzati dall'Autorita', nel caso siano
in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento
dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo
restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia
i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione
relativamente alla medesima impresa;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualita' o della dichiarazione della presenza di elementi
del sistema di qualita', di cui al comma 3, lettere a) e
b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche'
le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto
all'entita' e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di
quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3.
Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facolta' ed il successivo obbligo per le stazioni
appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque
anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonche' agli
oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della
certificazione del sistema di qualita' o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di
qualita' di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta' ed
il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di
richiedere la certificazione di qualita' non potranno
comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attivita' di qualificazione;
g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non
inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonche' le
relative modalita' di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo
4.
5. (Abrogato)
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita'
dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per
l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui
al sesto comma dell'articolo 6, L. 10 febbraio 1962, n. 57,
delle competenze gia' attribuite al predetto ufficio e non
soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo
nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a
sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24,
primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14
giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente
disciplina antimafia ed in materia di misure di
prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al primo periodo, sono abrogate le nome
incompatibili relative alla sospensione e alla
cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
alla normativa previgente. A decorrere dal 1o gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le
stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2000, i lavori pubblici
possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia
predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera e) del comma
3 e' accertata in base al certificato di iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita'
europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2000, e' abrogata la legge
10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di
cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre
1999, ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori avviene ai sensi della L. 10 febbraio 1962, n.
57, e successive modificazioni e integrazioni, e della L.
15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di
iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3
dell'articolo 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione
europea partecipano alle procedure per l'affidamento di
appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
del possesso di tutti i requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad
una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di
qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fideiussoria previste,
rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30
della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nel casi di appalto concorso le stazioni appaltanti
prendono in considerazione la certificazione del sistema di
qualita', ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al
comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce
quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico
debbano possedere le imprese per essere affidatarie di
lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies. Per le attivita' di restauro e manutenzione dei
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori".

Il testo dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art.9 (Norme in materia di partecipazione alle gare). 1.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31
dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di
affidamento dei lavori pubblici e' altresi' ammessa in base
alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e
successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n.
55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del
presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.
55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo
di riferimento nonche' alla determinazione dei parametri e
dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori,
relativi ai requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere
per la partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentito il comitato centrale
per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale
sistema di categorie in opere generali e in opere
specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di
cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre
disposizioni in ordine ad un piu' stretto riferimento tra
iscrizione ad una categoria e specifica capacita'
tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della
idoneita' tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della
manodopera impiegata e della capacita' finanziaria ed
imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, e' istituita una
apposita categoria per le attivita' di scavo archeologico,
restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai
sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato
centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non e'
richiesto il parere consultivo del comitato regionale".



 
Art. 83
Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto
all'acquisizione di beni immobili

1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori e' costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprieta' di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovra' versare per l'acquisizione del bene, nonche' il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.
2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente: a) il prezzo per l'acquisizione del bene; b) il prezzo per la esecuzione dei lavori; c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei
lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente puo' presentare piu' offerte.
4. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardano: a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprieta' dello stesso
viene aggiudicata al miglior offerente; b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del
bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene
e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta
congiunta; c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori
ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei
lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei
lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre
che essa sia piu' conveniente delle due migliori offerte separate.
In caso contrario l'aggiudicazione, avviene in favore della
migliore offerta relativa all'acquisizione del bene e a quella
relativa all'esecuzione dei lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e' determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
7. L'inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 828 del codice civile. Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici;.



Note all'art. 83:

Il testo dell'articolo 828 del codice civile reca:
"Art.828 (Condizione giuridica dei beni patrimoniali). I
beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle
province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari
che li concernono e, in quanto non e' diversamente
disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non
possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei
modi stabiliti dalle leggi che li riguardano".



 
Art. 84.
Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici

1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicita' di cui all'articolo 80.
 
Art. 85.
Bando di gara

1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalita' con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo del l'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:
a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario e' tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalita' e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della Legge;
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minino della qualita' di gestione del servizio, nonche' delle relative modalita';
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
l) la facolta' o l'obbligo per il concessionario di costituire la societa' di progetto prevista dall'articolo 37 quinquies della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facolta' per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro e' possibile variare e a quali condizioni.



Note all'art. 85:

Il testo dell'articolo 2, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della
legge). 4. I concessionari di lavori pubblici di cui al
comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi
attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori
pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese
controllate che devono essere espressamente indicate in
sede di candidatura, con la specificazione anche delle
rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle
imprese controllate viene successivamente aggiornato
secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le
imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla
presente legge per gli esecutori sono richiesti al
concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei
lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le
amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando
l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto
della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i
lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente
legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti
terzi anche le imprese collegate; le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano secondo quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile".

Il testo dell'articolo 37 quinquies, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.37 (Gestione delle casse edili). 1. Il Ministro dei
lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo
d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento
della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire
i processi di mobilita' dei lavoratori. Qualora l'intesa
non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i diversi organismi
paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti
tutti i diritti, i versamenti, le indennita' e le
prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti
nei quali sono stati iscritti".



 
Art. 86
Schema di contratto

1. Lo schema di contratto di concessione indica: a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del
concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le
modalita' di approvazione da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice; b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche,
tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi
richiesto; c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi
compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del
responsabile del procedimento; d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli
investimenti; e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi
secondo le modalita' e le condizioni fissate dall'articolo 2,
comma 4, della Legge; f) le procedure di collaudo; g) le modalita' ed i termini per la manutenzione e per la gestione
dell'opera realizzata, nonche' i poteri di controllo del
concedente sulla gestione stessa; h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonche' le
ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della
relativa dichiarazione; i) le modalita' di corresponsione dell'eventuale prezzo; l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che
il concessionario potra' riscuotere dall'utenza per i servizi
prestati; m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni
necessarie oltre quelle gia' ottenute in sede di approvazione del
progetto; n) le modalita' ed i termini di adempimento da parte del
concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti
la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa; o) le garanzie assicurative richieste per le attivita' di
progettazione, costruzione e gestione; p) le modalita', i termini e gli eventuali oneri relativi alla
consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine
della concessione.



Note all'art. 86:

Per il testo dell'articolo 2, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 85.



 
Art. 87.
Contenuti dell'offerta

1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente e' disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualita' di gestione del sevizio e delle relative modalita';
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2. All'offerta e' inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto.
 
Art. 88.
Tipologie di lavori eseguibili in economia

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori.
2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
3. Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una previsione, ancorche' sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.



Note all'art. 88:

Il testo dell'articolo 19, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).
01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono
essere realizzati esclusivamente mediante contratti di
appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto
previsto all'articolo 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla
presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in
forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui
all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16,
comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o
tecnologica incida per piu' del 50 per cento sul valore
dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1,
lettera b), la gara e' indetta sulla base del progetto
definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
nella gestione siano previsti prezzi o tariffe
amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto
concedente assicura al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito
in sede di gara, che comunque non puo' superare il 50 per
cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo puo' essere
corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in
piu' rate annuali, costanti o variabili.
2-bis. La durata della concessione non puo' essere
superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di
base che determinano l'equilibrio economico- finanziario
degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare
nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte
integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione
aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base,
nonche' norme legislative e regolamentari che stabiliscano
nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
l'esercizio delle attivita' previste nella concessione,
qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il
concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso in
cui le variazioni apportate o le nuove condizioni
introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovra' essere effettuata a vantaggio
del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si
applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies, comma
1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere
il piano economico finanziario di copertura degli
investimenti e deve prevedere la specificazione del valore
residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche'
l'eventuale valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attivita' di stazione appaltate di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle
opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono
stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della L. 20 marzo
1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai
sensi dell'art. 329 della citata L. n. 2248 del 1865,
allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), del presente articolo, sono
stipulati a corpo.
5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione,
restauro e scavi archeologici,
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni
caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato
il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori puo'
prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di
manutenzione o di scavi archeologici
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di
denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando
di gara puo' prevedere il trasferimento all'appaltatore
della proprieta' di beni immobili appartenenti al
l'amministrazione aggiudicatrice gia' indicati nel
programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono
piu' a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che
detto trasferimento avviene non appena approvato il
certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara puo'
prevedere un momento antecedente per l'immissione nel
possesso dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono
riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola
esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione
avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni
ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed
alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti piu' conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina
compiutamente le modalita' per l'effettuazione della stima
degli immobili di cui al comma 5-ter nonche' le modalita'
di aggiudicazione.

Il testo dell'articolo 20, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art.20 (Procedure di scelta del contraente). 1. Gli
appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate
mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un
progetto preliminare corredato, comunque, anche degli
elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta
ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera b), nonche' le eventuali proposte di varianti al
progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere
inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo
da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei
casi e secondo le modalita' previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso e'
consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di
opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione richieda il possesso di competenze
particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara e' effettuato
sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell'articolo 16, nonche' di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo".



 
Art. 89.
Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato
mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi

1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorita' che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis della Legge e valuta la congruita' delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse e' inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruita' dell'offerta.
3. A seguito dell'esclusione dell'offerta' giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della Comunita' Europea.
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP. non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse e' inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruita' da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non e' ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.



Note all'art. 89:

Il testo dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). 1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori
di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il
criterio del prezzo piu' basso di cui al comma 1,
l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia
delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente
a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal
fine la pubblica amministrazione prende in considerazione
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni
fondate sull'economicita' del procedimento di costruzione o
delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni
particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con
esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a
tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le
offerte debbono essere corredate, fin dalla loro
presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci
di prezzo piu' significative, indicate nel bando di gara o
nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo
non inferiore al 75 per cento di quello posto a base
d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito
ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura
di esclusione automatica non e' esercitabile qualora il
numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque".



 
Art. 90
Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari

1. Se la licitazione privata e' aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito e' allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le Unita' di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, e' indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo e' sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non puo' presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto integrato nonche' nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantita' relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente e' tenuto ad integrare o ridurre le quantita' che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita' che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonche' negli altri documenti che e' previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantita' non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita' delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione dell'offerta previsti dall'articolo 79, comma 5, sono maggiorati della meta'.
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorita' che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni appartate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo 89, comma 2 e 4.
7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.



Note all'art. 90:

Per il testo dell'articolo 19, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 88.

Il testo dell'articolo 21, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il
criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi
o sub-sistemi di impianti tecnologici, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per
quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura,
mediante la predetta offerta a prezzi unitari".



 
Art. 91.
Offerta economicamente piu' vantaggiosa

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall'articolo 21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara.
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in base ai quali e' determinata la valutazione.
3. In una o piu' sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazioni dei relativi punteggi applicando tra i criteri e le formule di cui all'allegato B quelle indicate dal bando. Successivamente in seduta pubblica, la Commissione da' lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente piu' vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all'allegato B, quello indicato nel bando.
4. La stazione appaltante puo' altresi procedere alla verifica prevista all'articolo 64, comma 6.



Note all'art. 91:

Il testo dell'articolo 21, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). 2. L'aggiudicazione degli appalti mediante
appalto-concorso nonche' l'affidamento di concessioni
mediante licitazione privata avvengono con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione
all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro
da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro
da realizzare".



 
Art. 92.
Commissione giudicatrice e
modalita' di scelta dei commissari

1. Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21, comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente che e' nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.
2. Ai Fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facolta' universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni non siano prevenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante puo' scegliere i commissari a propria discrezione nell'ambito dei soggetti inadempienti.
3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine puo' essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 21, comma 5, della Legge.
5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o piu' soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attivita' di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.



Note all'art. 92:

Il testo dell'articolo 21, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). 4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento
dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e'
affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme
stabilite dal regolamento".

La legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
(Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23. Il
testo dell'artico 4 della sopracitata legge e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta')
L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita'
personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato
e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal
medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la
documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco, il quale provvede alla autenticazione della
sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui
all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la
sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle
modalita' di cui all'articolo 20, dal funzionario
incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".

Il testo dell'articolo 21, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). 5. La commissione giudicatrice, nominata
dall'organo competente ad effettuare la scelta
dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della
procedura, e' composta da un numero dispari di componenti
non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui
si riferiscono i lavori. La commissione e presieduta da un
dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne'
possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico
od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della
procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente ad appalti o
concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
commissari coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale
incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati
nel medesimo territorio provinciale ove e' affidato
l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento,
se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in
qualita' di membri delle commissioni aggiudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi".



 
Art. 93.
Riunione di imprese

1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facolta' di presentare offerta o di trattare per se' o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis della Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.



Note all'art. 93:

Per il testo dell'articolo 13, comma 5 bis, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda
in note all'articolo 108.



 
Art. 94.
Fallimento dell'impresa mandataria
o di un'impresa mandante

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facolta' di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 93 purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purche' queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
 
Art. 95.
Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite

1. L'impresa singola puo' partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale e' posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni posseduta da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato e' gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere direttamente le responsabilita' facenti capo alle imprese mandanti.
7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.



Note all'art. 95:

Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed
e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 99.



 
Art. 96
Societa' tra imprese riunite

1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' delle imprese riunite ai sensi della Legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della societa', la quale non puo' conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la societa' puo' essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa.
 
Art. 97
Consorzi stabili di imprese

1. I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della Legge, hanno la facolta' di far eseguire i lavori dai consorziati senza che cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita' sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonche' l'indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti.
4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.



Note all'art. 97:

Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettere c), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
si veda in note all'articolo 99.

Il testo dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 12 (Consorzi stabili), I. Si intendono per consorzi
stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei
requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno
di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei
lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al
31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale
dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce
altresi' le condizioni ed i limiti alla facolta' del
consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai
consorziati, fatta salva la responsabilita' solidale degli
stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento
dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla
data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le
norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di
cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai
partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro
quinto del codice civile, nonche' l'articolo 18 della legge
19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34
della presente legge.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei
consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietato ai
singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra
loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai
sensi dell'art. 10, comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis),
nonche' piu' di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1,
previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa. Non e' dovuta la
tassa sulle concessioni governative posta a carico delle
societa' ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del D.L.
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, e successive
modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette
alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31
dicembre 1997".



 
Art. 98
Requisiti del concessionario

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi: a) fatturato medio relativo alle attivita' svolte negli ultimi cinque
anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al
dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento; b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento
previsto per l'intervento; c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello
previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al
cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine
a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad
almeno il due per cento dell'investimento previsto
dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il concessionario puo' incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo. 3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1. lettere a), b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere n) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 95.



Note all'art. 98:

Per il testo dell'articolo 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note
all'articolo 82.

Per il testo dell'articolo 9 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note
all'articolo 82.



 
Art. 99
Requisiti del promotore

1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis della Legge, oltre ai soggetti elencati nell'articolo 10 e 17, comma1, lettera f), della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attivita' finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilita' e dei servizi alla collettivita', che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalita' stabiliti nel comma 1.
3. Al Fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 98.



Note all'art. 99:

Il testo dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art.37-bis (Promotore). 1. Entro il 30 giugno di ogni anno
i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati
"promotori" possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', inseriti
nella programmazione triennale di cui all'articolo 14,
comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente, tramite contratti di
concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse
totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le
proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilita', un
progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito,
una specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione nonche' l'indicazione degli elementi di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie
offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.
Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese
sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei
diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del
codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da
parte della amministrazione aggiudicatrice, non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dal piano economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonche' i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1,
lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti
finanziatori e con gestori di servizi".

Il testo dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art.10 (Soggetti ammessi alle gare). 1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei lavori
pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le societa'
commerciali, le societa' cooperative, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla
base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane,
societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12
della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in
nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602
del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di
societa' ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile;
si applicano al riguardo le disposizioni di cui
all'articolo 13 della presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara
imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono
prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del
secondo classificato, possono interpellare il terzo
classificato e, in tal caso, il nuovo contratto e'
stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima
di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori
procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla
escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
cui all'articolo 4, comma 7, nonche' per l'applicazione
delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7.
La suddetta richiesta e', altresi', inoltrata, entro dieci
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione".

Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera f), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
si veda in note all'articolo 50.



 
Art. 100
Cauzione provvisoria

1. La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 30, comma 1, della Legge puo' essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione puo' essere costituita, sempre a scelta dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.



Note all'art. 100:

Il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.30 (Garanzie e coperture assicurative). 1. L'offerta
da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori
pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2 per cento
dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2,
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione".



 
Art. 101
Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La stazione appaltante puo' richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
 
Art. 102
Fideiussione a garanzia dell'anticipazione
e fideiussione a garanzia dei saldi

1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo e' costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse e' applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
 
Art. 103
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione
e responsabilita' civile verso terzi

1. L'esecutore dei lavori e' obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata e' stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita' civile verso terzi e' pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui il presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.



Note all'art. 103:

Il testo dell'articolo 30, comma 3, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.30 (Garanzie e coperture assicurative). 3. L'esecutore
dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia
di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio".



 
Art. 104
Polizza di assicurazione indennitaria decennale

1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.
2. L'appaltatore e il concessionario sono altresi' obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.
3. La liquidazione della rata di saldo e' subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.



Note all'art. 104:

Il testo dell'articolo 30, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.30 (Garanzie e coperture assicurative). 4. Per i
lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore e'
inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, una
polizza indennitaria decennale, nonche' una polizza per
responsabilita' civile verso terzi, della medesima durata,
a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi".



 
Art. 105
Polizza assicurativa del progettista

1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre di responsabilita' professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziche' al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilita' civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita' civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto e' subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo e' corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie e' contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non puo' formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno e' demandata ad un perito designato dall'Autorita' nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l'Amministrazione da' comunicazione all'ISVAP.



Note all'art. 105:

Per il testo dell'articolo 30, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 63.



 
Art. 106
Polizza assicurativa del dipendente
incaricato della progettazione

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non puo' essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge.



Note all'art. 106:

Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
si veda in note all'articolo 134.



 
Art 107
Requisiti dei fideiussori

1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti
3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.



Note all'art. 107:

Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230.



 
Art. 108
Garanzie di concorrenti riuniti

1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita' solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 1), della Legge, e con responsabilita' "pro quota" nel caso di cui all'articolo 13, comma 3 della Legge.



Note all'art. 108:

Il testo dell'articolo 13, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 13 (Riunione di concorrenti). 1. La partecipazione
alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee
e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d)
ed e), e' ammessa a condizione che il mandatario o il
capogruppo, nonche' gli altri partecipanti, siano gia' in
possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e
attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota
percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo
articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformita' a
quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di
cui al comma 1 determina la loro responsabilita' solidale
nei confronti dell'Amministrazione nonche' nei confronti
delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli
assuntori di lavori scorporabili la responsabilita' e'
limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i
requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o
capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo.
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in piu' di un'associazione temporanea o consorzio di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara.
5. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei
soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5-bis. E' vietata l'associazione in partecipazione. E'
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del
contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti in
associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento relative ai
medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna
di tali opere superi altresi' in valore il 15 per cento
dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere
affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano
in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a
costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni
temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento
che definisce altresi' l'elenco delle opere di cui al
presente comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende
una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma
1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza
i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori
scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o
alle categorie prevalenti e cosi' definiti nel bando di
gara, assumibili da uno dei mandanti".



 
Art. 109
Stipulazione ed approvazione del contratto

1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa puo', mediante atto notificato alla stazione appaltante (Seguivano alcune parole non ammesse al " Visto" della Corte dei conti) sciogliersi da ogni impegno o (seguiva una parola non ammessa al " Visto" della Corte dei conti) recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.
4. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti.) L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se e' intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati del direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.
 
Art. 110
Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: a) il capitolato generale; b) il capitolato speciale; c) gli elaborati grafici progettuali; d) l'elenco dei prezzi unitari; e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della Legge; f) il cronoprogramma.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.



Note all'art. 110:

Il testo dell'articolo 31, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art.31 (Piani di sicurezza). 1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Governo, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita' e dei lavori pubblici, sentite le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative, emana un regolamento in materia di piani
di sicurezza nei cantieri edili in conformita' alle
direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla
relativa normativa nazionale di recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque
prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il
concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza
e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando
questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita'
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi
ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano
generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di
sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma
1-bis, nonche' il piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del
contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri
vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a
ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni
della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da
parte del committente. Il direttore di cantiere e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore
per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro
trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo
la data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma
1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data,
se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non
integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
1.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35
della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica
prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e'
determinata dal complessivo numero dei lavoratori
mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e
dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o
delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle
disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che
esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa e
equiparato all'appaltatore".



 
Art. 111
Contenuto dei capitolati e dei contratti

1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento: a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto
dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile
del procedimento concede proroghe; b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni
totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli
indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti
previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; c) le responsabilita' e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti
di costruzione; d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore; e) le modalita' di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.
 
Art. 112
Spese di contratto, di registro ed accessorie
a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 e' fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui e' stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
 
Art. 113
Anticipazione

1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione e' revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



Note all'art. 113:

Si riporta il testo dell'articolo 1282 del codice civile:
"Art.1282 (Interessi nelle obbligazioni pecuniarie). I
crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono
interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo
stabiliscano diversamente.
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non
producono interessi se non dalla costituzione in mora.
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per
cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo
di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della
cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render
conto del godimento".



 
Art. 114
Pagamenti in acconto

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita', la qualita' e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
 
Art. 115.
Cessione del corrispettivo d'appalto

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere affettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al l'amministrazione debitrice.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto e' efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, puo' preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso, l'amministrazione ceduta puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.



Note all'art. 115:

Il testo dell'articolo 26, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori
pubblici) 5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
pubblici".



 
Art. 116
Ritardato pagamento

1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della Legge.
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della Legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in piu' rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita' di apposite domande o riserve.



Note all'art. 116:

Il testo dell'articolo 26, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori
pubblici) 1. In caso di ritardo nella emissione dei
certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agii acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto".

Il testo dell'articolo 28, comma 9, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.28 (Collaudi e vigilanza). 9. Il pagamento della rata
di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile"



 
Art. 117
Penali

1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento, degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entita' ed alla complessita' dell'intervento, nonche' al suo livello qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu' di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
 
Art. 118.
Risoluzione dei contratti per reati accertati

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, l'opportunita' di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



Note all'art. 118:

La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 recante: "misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita'" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. Il testo
dell'articolo 3 della citata legge e' il seguente:
"Art. 3. Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano
cambiato nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4,
quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo'
essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli
seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza
speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso
lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni,
diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in
una o piu' Province. Nei casi in cui le altre misure di
prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della
sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".



 
Art. 119.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento,
grave irregolarita' e grave ritardo

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
 
Art. 120.
Inadempimento di contratti per cottimo

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione e' dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facolta' riservate dal contratto alla stazione appaltante.
 
Art. 121.
Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia' eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto e' determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta' prevista dall'articolo 10, comma 1 ter, della Legge.



Note all'art. 121:

Per il testo dell'articolo 10, comma 1 ter, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda
in note all'articolo 99.



 
Art. 122.
Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e' calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia' accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante puo' trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li riteneva ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio ed a sue spese.
 
Art. 123
Ufficio della direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o piu' assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. L'ufficio di direzione lavori e' preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
 
Art. 124
Direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui e' preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilita' del coordinamento e della supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi cosi come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita' ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonche': a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita' da parte
dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti
in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validita' del programma di
manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.



Note all'art. 124:

La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971,
n. 321. Il testo dell'articolo 3, comma 2 della sopracitata
legge e' il seguente:
"Art. 3 (Responsabilita'). 2. Il direttore dei lavori e il
costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno
la responsabilita' della rispondenza dell'opera al
progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione
del progetto, della qualita' dei materiali impiegati,
nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati,
della posa in opera".

Il testo dell'articolo 21 della sopracitata legge 5
novembre 1971, n. 1086 e' il seguente:
"Art.21 (Emanazione di norme tecniche). Il Ministro per i
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanera'
entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e,
successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali
dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente
legge".



 
Art. 125
Direttori operativi

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita' direttamente al direttore dei lavori.
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge
relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; b) programmare e coordinare le attivita' dell'ispettore dei lavori; c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e
particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al
direttore dei lavori le eventuali difformita' rispetto alle
previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi
correttivi; d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi
necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente
sulla qualita' dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le
adeguate azioni correttive; f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di
collaudo; g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa
in servizio degli impianti; h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da
parte del direttore di cantiere; i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.
 
Art. 126
Ispettori di cantiere

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita' delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore e' ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita' in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonche' durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di
materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed
approvati dalle strutture di controllo in qualita' del fornitore; b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le
apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di
collaudo prescritte dal controllo di qualita' o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono
stati costruiti; c) il controllo sulla attivita' dei subappaltatori; d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai
disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; e) l'assistenza alle prove di laboratorio; f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in
esercizio ed accettazione degli impianti; g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori.
 
Art. 127
Sicurezza nei cantieri

1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell'eventualita' che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono: a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento,
l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza
previsti dalla vigente normativa; b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla
normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle
eventuali modifiche intervenute; c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita'
nonche' la loro reciproca informazione; d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze
delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
31, comma 1 bis della Legge.



Note all'art. 127:

Per il testo dell'articolo 31, comma 1 bis, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda
in note all'articolo 110.



 
Art. 128
Ordini di servizio

1. L'ordine di servizio e' l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio e' redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore.
2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita' con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita' di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
 
Art. 129
Giorno e termine per la consegna

1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non e' richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre alla data dell'accettazione dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonche' delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia' eseguito a cura della stazione appaltante.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore e' responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta' di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore puo' chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di, recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonche' di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita' di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.
9. La facolta' della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non puo' esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta' del termine utile contrattuale.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo' durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorita' per la Vigilanza sui lavori pubblici.
 
Art. 130
Processo verbale di consegna

1. Il processo verbale di consegna contiene i segue riti elementi: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di
misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi
all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale
di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente
per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale
estratto; c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori e'
libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui
al comma 7, che lo stato attuale e' tale da non impedire l'avvio e
la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu' luoghi e in piu' tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
.4. Il processo verbale e' redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna e inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in piu' volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilita' delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti gia' consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore e' tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita' si applica la disciplina dell'articolo 133.
 
Art. 131
Differenze riscontrate all'atto della consegna

1. Il direttore dei lavori e' responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita' dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 165.
 
Art. 132
Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro

1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita' da corrispondersi.
2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalita' indicate all'articolo 129, comma 7.
 
Art. 133
Sospensione e ripresa dei lavori

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita' anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento puo', per ragioni di pubblico interesse o necessita', ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. Nel verbale di sospensione e' inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia' eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore e' tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento da' avviso all'Autorita'.
 
Art. 134
Variazioni ed addizioni al progetto approvato

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo' essere introdotta dall'appaltatore se non e' disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non da' titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purche' non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso d'opera e' demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilita' alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilita' al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorita', il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificita' del bene, o della prevedibilita' o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessita' di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilita', le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresi responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.



Note all'art. 134:

Il testo dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art.25 (Varianti in corso d'opera). 1. Le varianti in
corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per
l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita'
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma,
del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo
non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento
per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo
del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano
il quinto dell'importo originario del contratto, il
soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore
o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali".



 
Art. 135
Diminuzione dei lavori

1. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, puo' ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
 
Art. 136
Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi
non contemplati nel contratto

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni con simili compresi nel
contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita' dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo' ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.



Note all'art. 136:

Il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art.26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori
pubblici). 4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa".



 
Art. 137
Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore

1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento e' comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita' in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale e' comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che e' inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
 
Art. 138
Sinistri alle persone e danni alle proprieta'

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta', il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
 
Art. 139
Danni

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato
precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza
maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; .o=3; d)
dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni
del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i
danni.
 
Art. 140
Appalto integrato

1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovra' essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessita', dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che cio' comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.
3. Il progetto esecutivo non puo' prevedere alcuna variazione alla qualita' e alle quantita' delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalita' previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 136. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonche' al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo e' approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo e' effettuato in favore dell'appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto e' risolto per inadempimento dell'appaltatore.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 122, all'appaltatore e' riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.



Note all'art. 140:

Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e
c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 134.



 
Art. 141
Subappalto

1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile e' stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.
2. Il subappaltatore puo' subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l).
3. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dell'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
5. Ai fini del presente articolo, le attivita' ovunque espletate ai sensi dell'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.



Note all'art. 141:

Per il testo dell'articolo 18, commi 3, 5, 6, 9 e 12 ,
della legge 19 marzo 1990, n. 55 si veda in note
all'articolo 227.



 
Art. 142.
Modo di esecuzione dei lavori

1. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi.
2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento.
 
Art. 143.
Lavori in amministrazione diretta

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 88.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
 
Art. 144.
Cottimo

1. Il cottimo e' una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.'
2. Nel cottimo l'affidamento e' preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si puo' procedere ad affidamento diretto.
3. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalita' di pagamento;
f) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120.
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.
 
Art. 145
Autorizzazione della spesa per lavori in economia

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione e' direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non e' stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
 
Art. 146
Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
 
Art. 147
Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
 
Art. 148
Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva puo' superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.
 
Art. 149.
Accordo bonario

1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31 bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne da' immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilita' e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne da' sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia' precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge.



Note all'art. 149

il testo dell'articolo 31 bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art.31 bis (Norme acceleratorie in materia di
contenzioso). 1. Per i lavori pubblici affidati dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),
in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera possa variare in misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo e, sentito l'affidatario, formula
all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata
di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta
giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario e'
sottoscritto dall'affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di
affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata
pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo
21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 197 1, n. 1034,
devono essere discussi nel merito entro novanta giorni
dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto
controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai
quali sia stata presentata domanda di provvedimento
d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione
resistente possono chiedere che la questione venga decisa
nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la
discussione della causa che deve avere luogo entro novanta
giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia
proposta all'udienza gia' fissata per la discussione del
provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa
per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver
luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al
deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni
prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in
materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge".



 
Art. 150.
Definizione delle controversie

1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio e' demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della Legge. L'arbitrato ha natura rituale.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti e' diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.
3. Ad iniziativa della parte piu' diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinche' essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.
4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi e' alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi e' accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita' del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 32, secondo comma, della Legge.
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e' versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.



Note all'art. 150:

Il testo dell'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art.32 (Definizione delle controversie). 1. Tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo
31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio e'
demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la
camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso
l'Autorita' di cui all'articolo 4 della presente legge. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono
fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel
rispetto dei principi del codice di procedura civile, e
sono fissate le tariffe per la determinazione del
corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della
controversia.
3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con gli
effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la
composizione e le modalita' di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
la camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere
l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico
stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano
di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962,
n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi
arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata,
contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia'
stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare
con la procedura camerale secondo le modalita' previste dai
commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo
la disciplina da essi fissata".

Il testo dell'articolo 810, comma 2, del codice di
procedura civile e' il seguente:
"Art. 810 (Nomina degli arbitri). 2. In mancanza, la parte
che ha fatto l'invito puo' chiedere, mediante ricorso, che
la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Se le parti non
hanno ancora determinato tale sede, il ricorso e'
presentato al presidente del tribunale del luogo in cui e'
stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si
riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo
e' all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il
presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte,
provvede con ordinanza non impugnabile".



 
Art. 151.
Camera Arbitrale per i lavori pubblici

1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dall'articolo 150. (Seguiva un periodo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorita' sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorita' stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal successivo comma 8.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorita'.
5. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonche' avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici.
6. La Camera Arbitrale cura altresi' la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera c), nonche' dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonche' al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilita' fissati in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.
8. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e puo' essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.
9. In aggiunta ai casi di incompatibilita' previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, ne' coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.
10. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio e' determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della complessita' delle questioni. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti.)
11. Gli importi dei corrispostivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 10 quinquies della Legge con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica all'unita' previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento, dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento delle spese (seguivano alcune parole non ammesse al " Visto" della Corte dei conti) e del compenso agli arbitri.
12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorita' e all'Osservatorio.



Note all'art. 151:

Il testo dell'articolo 4, comma 10 quinquies della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 4 (Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici).
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi
compreso il trasferimento delle risorse dal centro di
responsabilita' "Ispettorato tecnico" dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito
centro di responsabilita' dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri".



 
Art. 152
Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni: a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto; b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali
prove di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 17, comma
1, lettera b) punto 11; c) allacciamenti ai pubblici servizi; d) maggiori lavori imprevisti; e) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma 4,
della Legge; f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili; g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza
giornaliera, contabilita', liquidazione e assistenza ai collaudi; h) spese per attivita' di consulenza o di supporto; i) spese per commissioni giudicatrici; l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui
all'articolo 124, comma 4; m) spese per collaudi; n) imposta sul valore aggiunto; o) spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere d'arte.
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), e' necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.



Note all'art. 152:

Il testo dell'articolo 26, comma 4 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori
pubblici). 4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa".



 
Art. 153
Lavori in economia contemplati nel contratto

1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita' secondo i prezzi di elenco per l'imporlo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
 
Art. 154
Lavori di manutenzione

1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori da' comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento puo' autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara comunque non superiore a 200.000 Euro.
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione e' pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessita' della stazione appaltante.
 
Art. 155
Accertamento e registrazione dei lavori

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilita' devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonche' dell'entita' dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado: a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i
certificati per il pagamento degli acconti; b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire
tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione
entro i limiti delle somme autorizzate; c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di
deficienza di fondi.
4. La contabilita' dei lavori puo' essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.
 
Art. 156
Elenco dei documenti amministrativi e contabili

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro di contabilita'; e) il sommario del registro di contabilita'; f) gli stati d'avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione.
2. I libretti delle misure, il registro di contabilita', gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
3.I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilita', il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.
 
Art. 157
Giornale dei lavori

1. Il giornale dei lavori e' tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attivita' con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonche' quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita' che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
 
Art. 158
Libretti di misura dei lavori e delle provviste

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare: a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la
denominazione di contratto; b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto; c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il
caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato
preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani
quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle
lavorazioni; d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed
esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di
esecuzione.
2. Qualora le quantita' delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita' computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui e' consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilita' computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
 
Art. 159
Annotazione dei lavori a corpo

1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro e' stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che e' stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che e' stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilita'.
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale puo' controllare l'attendibilita' attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
 
Art. 160
Modalita' della misurazione dei lavori

1. La tenuta dei libretti delle misure e' affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; puo' essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita'. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
2. L'appaltatore e' invitato ad intervenire alle misure. Egli puo' richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
 
Art. 161
Lavori e somministrazioni su fatture

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
 
Art. 162
Note settimanali delle somministrazioni

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonche' le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritto in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
 
Art. 163
Forma del registro di contabilita'

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore.
2. L'iscrizione delle partite e' fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, puo' prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purche' le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro e' tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilita', dal personale da lui designato.
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato.
 
Art. 164
Annotazioni delle partite di lavorazioni
nel registro di contabilita'

1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento, a seconda delle modalita' di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilita', segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonche' le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalita' per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165, comma 5.
 
Art. 165
Eccezioni e riserve dell'appaltatore
sul registro di contabilita'

1. Il registro di contabilita' e' firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, e' invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita' e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni; espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilita' per le somme che, per tale negligenza, l'amministratore dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori puo' registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita' dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
 
Art. 166
Titoli speciali di spesa

1. Per le giornale di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale e' riportato sul registro.
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilita' sotto un capo distinto.
3. La trascrizione delle fatture in contabilita' si fa per semplice sunto.
 
Art. 167
Sommario del registro

1. Ciascuna partita e' riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.

2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantita' di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilita'.
 
Art. 168
Stato di avanzamento lavori

1. Quando, in relazione alle modalita' specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale e' unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 136.
2. Lo stato di avanzamento e' ricavato dal registro di contabilita' ma puo' essere redatto anche utilizzando quantita' ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento puo' essere redatto, sotto la responsabilita' del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.
 
Art. 169
Certificato per pagamento di rate

1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite e' dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso e' inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento e' annotato nel registro di contabilita'.
 
Art. 170
Contabilizzazione separate di lavori

1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilita' comprende tutti i lavori ed e' effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
 
Art. 171
Lavori annuali estesi a piu' esercizi

1. I lavori annuali estesi a piu' esercizi con lo stesso contratto si liquidando alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilita' e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
 
Art. 172
Certificato di ultimazione dei lavori

1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione puo' prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entita', accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita' dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita' di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
 
Art. 173
Conto finale dei lavori

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalita' previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro e' stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente: a) i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di
prestito concessi in uso all'impresa; c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi
della intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento
o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di
registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con
l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli
eventuali accordi bonari intervenuti; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di
ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con
indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di
prove; l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della
stazione appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di
contabilita', sommario del registro di contabilita);
n) tutto cio' che puo' interessare la storia cronologica della
esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed
economiche che possono agevolare il collaudo.
 
Art. 174
Reclami dell'appaltatore sul conto finale

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non puo' iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia' formulate nel registro di contabilita', il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
 
Art. 175
Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 174, il responsabile del procedimento redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti: a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi,
con le copie dei relativi decreti di approvazione; b) registro di contabilita', corredato dal relativo sommario; c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e
ultimazione dei lavori; d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 173,
comma 2; e) domande dell'appaltatore.
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149.
 
Art. 176
Annotazione dei lavori ad economia

1. L'annotazione dei lavori in economia e' effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato: a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori
eseguiti ad appalto; b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte
per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza
possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio
separato.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate: a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad
accertare le somministrazioni; b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in
cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e
fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni
momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo
assegnato per i lavori.
 
Art. 177
Conti dei fornitori

1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
 
Art. 178
Pagamenti

1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento e' effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori e' sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali e' sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione e' fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.
 
Art. 179
Giustificazione di minute spese

1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
 
Art. 180
Rendiconto mensile delle spese

1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilita' in cui si annotano i pagamenti.
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
 
Art. 181
Rendiconto finale delle spese

1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto e' unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualita' e quantita', i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.,
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.
 
Art. 182
Riassunto di rendiconti parziali

1. Se un lavoro eseguito in economia e' stato diviso in piu' sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
 
Art. 183
Numerazione delle pagine di giornali,
libretti e registri e relativa bollatura

1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 cod. civ.
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilita', tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.
3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 158.
4. Il registro di contabilita' e' numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 cod. civ.



Note all'art. 183:

Il testo dell'articolo 2215 del codice civile e' il
seguente:
"Art.2215 (Libro giornale e libro degli inventari). Il
libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere
messi in uso, devono essere numerati progressivamente in
ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del
registro delle imprese o da un notaio secondo le
disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare
nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li
compongono".



 
Art. 184
Iscrizione di annotazioni di misurazione

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
 
Art. 185
Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni e' fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non e' ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito ai rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.
 
Art. 186
Firma dei soggetti incaricati

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie retribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilita' dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
3. Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilita'.
 
Art. 187
Oggetto del collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita' del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi' lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita' e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita', ma anche per qualita' dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi' tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita' e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
3. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera: a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della Legge; b) quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i); c) nel caso di intervento affidato in concessione; d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma
1, lettera b), punto 1), della Legge; e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente
legislazione in materia di beni culturali e ambientali; f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non
abituali lavorazioni non piu' ispezionabili in sede di collaudo
finale; g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla
soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti
disposizioni.



Note all'art. 187:

Per il testo dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c)
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 224.

Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto
1), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 88.



 
Art. 188
Nomina del collaudatore

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi alla loro complessita' ed al relativo importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione nonche', ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
3. Il collaudatore e' nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore e' affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo: a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli
avvocati e procuratori dello Stato; b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di
lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i
subappaltatori dei lavori da collaudare; c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita' di
controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o
direzione dei lavori da collaudare; d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di
vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da
collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di piu' professionalita' diverse in ragione, della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo e' affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione puo' essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresi' il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo statico purche' essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla Legge. Per i lavori eseguiti in zone classificale come sismiche, il collaudo e' esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attivita' di controllo e vigilanza quella di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo 30, comma 6 della Legge.
8. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori.
9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo. le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica.
10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.
11. Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea: a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o
superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti
strutture; b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad
1.000.000 di Euro.
12. Il soggetto che e' stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e' limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.



Note all'art. 188:

Per il testo dell'articolo 16, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 46.

Per il testo dell'articolo 30, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 48.



 
Art. 189
Avviso ai creditori

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento da' avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento e' stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso e' pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
 
Art. 190
Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore

1. All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette: a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi
allegati, nonche' dei progetti e delle eventuali perizie di
variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute; b) l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi
prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori
documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.
2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo: a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto
nonche' delle eventuali varianti approvate; b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del
riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma
di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal
direttore dei lavori; c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o
aggiuntivi eventualmente sopravvenuti; d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione
e ripresa lavori; e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti
che fossero richiesti dall'organo di collaudo. f) verbali di prova sui materiali, nonche' le relative certificazioni
di qualita'.
3. All'organo di collaudo devono altresi' essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato.
4. Ferma la responsabilita' dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme.
 
Art. 191
Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne da tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilita' dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinche' intervengano alle visite di collaudo.
2. Eguale avviso e' dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizione, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato; non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa e' posta a carico dell'appaltatore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
 
Art. 192
Estensione delle verificazioni di collaudo

1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti.)
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro e' effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalita' dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo: a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed
in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di
collaudo finale o la cui verifica risulti complessa
successivamente all'esecuzione; b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori
rispetto al programma;
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilita' dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
4. La stazione appaltante puo' richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.
 
Art. 193
Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo

1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli 'esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
 
Art. 194
Processo verbale di visita

1. Della visita di collaudo e' redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni: a) la localita' e la provincia; b) il titolo dell'opera o del lavoro; c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti; d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli
estremi delle rispettive loro approvazioni; e) l'importo delle somme autorizzate; f) le generalita' dell'appaltatore; g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di
ripresa e di ultimazione dei lavori; h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle
eventuali proroghe; i) la data e l'importo del conto finale; l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalita' del
collaudatore o dei collaudatori; m) i giorni della visita di collaudo; n) le generalita' degli intervenuti alla visita e di coloro che,
sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita' dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio' comporti diminuzione delle responsabilita' dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore. sono firmati dal direttore dei lavori nonche' dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza e' invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
5. Quando per lavori di notevole importanza e' fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze e' fatta espressa menzione nel verbale di visita.
 
Art. 195
Relazioni

1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento: a) se il lavoro sia o no collaudabile; b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; e) il credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non e' gia' intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalita' di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa e' da reputarsi negligente o in malafede.
 
Art. 196
Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione

1. In caso di discordanza fra la contabilita' e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo, alla stazione appaltante.
 
Art. 197
Difetti e mancanze nell'esecuzione

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 202.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non e' rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facolta' dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita' dell'opera e la regolarita' del servizio cui l'intervento e' strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
 
Art. 198
Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilita' che loro incombe per averle brdinate o lasciate eseguire.
 
Art. 199
Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere: a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al
lavoro; b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche
effettuate; c) il certificato di collaudo.
2. Nel certificato l'organo di collaudo: a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente
le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale; b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da
rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti
dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da
rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di
assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei
lavori; c) dichiara, salve le rettifiche che puo' apportare l'ufficio tecnico
di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la
collaudabilita' dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalita' sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
 
Art. 200
Verbali di accertamento ai fini
della presa in consegna anticipata

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessita' di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualita' sia stata prevista in contratto, puo' procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che: a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del
procedimento, il certificato di abitabilita' o il certificato di
agibilita' di impianti od opere a rete; c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e
fognari alle reti dei pubblici servizi; d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale
d'appalto; e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da
allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonche' ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita' dell'appaltatore.
 
Art. 201
Obblighi per determinati risultati

1. Il collaudo puo' avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non e' diversamente stabilito nel capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
 
Art. 202
Lavori non collaudabili

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonche' le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195.
 
Art. 203
Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo' aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
 
Art. 204
Ulteriori provvedimenti amministrativi

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi: a) il processo verbale di visita; b) le proprie relazioni; c) il certificato di collaudo; d) il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni
ordinate dall'organo di collaudo; e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di
collaudo.
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.
3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita' dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilita' del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.
 
Art. 205
Svincolo della cauzione

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma, del codice civile.



Note all'art. 205:

Il testo dell'articolo 1669 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). Quando si
tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la
loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal
compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto
della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero
presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,
l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente
e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia
entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si
prescrive in un anno dalla denunzia".

Il testo dell'articolo 1666, secondo comma del codice
civile e' il seguente:
"Art. 1666 (Verifica e pagamento di singole partite).
Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei
contraenti puo' chiedere che la verifica avvenga per le
singole partite. In tal caso l'appaltatore puo' domandare
il pagamento in proporzione dell'opera eseguita, Il
pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera
pagata; non produce questo effetto il versamento di
semplici acconti".



 
Art. 206
Commissioni collaudatrici

1. Quando il collaudo e' affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.
2. Nel caso in cui vi e' dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
 
Art. 207
Collaudo dei lavori di particolare
complessita' tecnica o di grande rilevanza economica

1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessita' quelli rispettivamente di importo superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i). Per tali lavori il collaudo e' effettuato sulla base della certificazione di qualita' dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.



Note all'art. 207:

Il testo dell'articolo 28, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni' e' il
seguente:
"Art. 28 (Collaudi e vigilanza). 6. Il regolamento
prescrive per quali lavori di particolare complessita'
tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e'
effettuato sulla base di apposite certificazioni di
qualita' dell'opera e dei materiali".



 
Art. 208
Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori e' emesso dal direttore lavori ed e' confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 195.
 
Art. 209
Approvazione degli atti di collaudo

1. Finche' non e' intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolta' di procedere ad un nuovo collaudo.
 
Art. 210
Compenso spettante ai collaudatori

1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresi' la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge.
3. L'importo da prendere a base del compenso e' quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverso da quelle iscritte a titolo risarcitorio.
4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.
5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra e' aumentato del 20 per cento.
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo' essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al 60 per cento.
7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.



Note all'art. 210:

Il testo dell'articolo 18, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). 1. Una
somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a
base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16,
comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
le modalita' ed i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico
del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale
effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e'
stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla
complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione
tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non
sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto
dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri".

Il testo dell'articolo 17, comma 14 quater, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e il
seguente:
"Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di progettazione,
direzione dei lavori e accessorie). 14-quater. I
corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma
14-bis nonche' ai sensi del comma 14-ter del presente
articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976,
n. 340. Ogni patto contrario e' nullo".



 
Art. 211
Applicazione

1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono le cose soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia di beni culturali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di metodologie del restauro.
 
Art. 212
Scavo archeologico, restauro e manutenzione

1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti sezioni: a) scavo archeologico; b) restauro e manutenzione di beni immobili; c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di
beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresi' la documentazione del paleoambiente.
3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale.
4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialita' e la funzionalita' del manufatto garantendone la conservazione.
 
Art. 213
Attivita' di progettazione per i beni culturali

1. L'attivita' di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi commi e dall'articolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.
2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.
3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.
4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla specificita' dei beni sui cui si interviene.



Note all'art. 213:

Il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 16 (Attivita' di progettazione). 2. Le prescrizioni
relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei
commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del
procedimento nella fase di progettazione qualora, in
rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei
lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai
commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a
integrarle ovvero a modificarle".



 
Art. 214
Progetto preliminare

1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonche' dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di fattibilita' che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonche' per la stima del costo dell'intervento medesimo.
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
4. Le indagini riguardano: a) l'analisi storico - critica; b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione; c) il rilievo dei manufatti; d) la diagnostica sul campo e sul territorio; e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del
degrado e dei dissesti; f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline
afferenti.
5. In ragione della complessita', dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare puo' limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.
 
Art. 215
Progetto definitivo

1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui e' inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilita' fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorita', i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l'esigenza di tutela e i fattori di degrado.
 
Art. 216
Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso puo' essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.
 
Art. 217
Progettazione dello scavo archeologico

1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorita', nonche' dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il progetto preliminare e' costituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente.
4. Le indagini riguardano: a) il rilievo generale; b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche; c) il programma delle indagini complementari necessarie.
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in un progetto definitivo.
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di esse.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono: a) rilievi ed indagini; b) scavo; c) restauro dei reperti mobili ed immobili; d) schedatura dei reperti e delle azioni; e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni; f) studio e pubblicazione; g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e
musealizzazione del testo; h) manutenzione programmata.
8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.
9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza cosi' raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
 
Art. 218
Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza

1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento prevedono l'impiego delle tecnologie piu' idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuita' del servizio.
 
Art. 219
Adeguamento del progetto

1. Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti.
2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte degli organi competenti.
 
Art. 220
Lavori di manutenzione

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente: a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e
topografici redatti in opportuna scala; b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da
eseguire ed i relativi tempi; c) il computo metrico; d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
 
Art. 221
Consuntivo scientifico

1. Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei lavori una relazione finale tecnico - scientifica, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. La relazione e' conservata presso la stazione appaltante ed e' trasmessa in copia alla soprintendenza competente.
 
Art. 222
Sistemi di realizzazione dei lavori
e scelta del contraente

1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di lavori pubblici e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia.
 
Art. 223
Procedure di scelta del contraente

1. I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23, comma 1 bis, della Legge sino all'importo di 750.000 Euro.
2. L'affidamento dei lavori di cui al presento titolo mediante appalto concorso e' consentito solo per lavori di particolare entita' e complessita' di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.
3. Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all'articolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonche' le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante.



Note all'art. 223:

Il testo dell'articolo 23, comma 1 bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 23 (Licitazione privata e licitazione privata
semplificata). 1-bis. Per i lavori di importo inferiore a
750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), hanno la facolta' di invitare a
presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a
rotazione fra quelli di cui al comma 1 ter del presente
articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano
qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto".



 
Art. 224
Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate

1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico - artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all'articolo 27, comma 2 della Legge, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di affidamento esterno di cui all'articolo 28, comma 4, della Legge, l'organo di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.



Note all'art. 224:

Il testo dell'articolo 27, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 27 (Direzione dei lavori). 2. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei
casi di cui al comma 4 dell'articolo 17 l'attivita' di
direzione dei lavori, essa e' affidata nell'ordine ai
seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita
intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla
normativa nazionale di recepimento delle disposizioni
comunitarie in materia".

- Per il testo dell'articolo 8, comma 11 sexies, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
si veda in note all'articolo 82.

Il testo dell'articolo 28, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 28 (Collaudi e vigilanza). 4. Per le operazioni di
collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno
a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con
riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e
all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle
predette amministrazioni nell'ambito delle proprie
strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico
accertata e certificata dal responsabile del procedimento".



 
Art. 225
Programmazione

1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo sviluppo e' articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessita' di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.



Note all'art 225:

La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 febbraio 1987, n.49. Il testo dell'art. 2
comma 2 della sopracitata legge e' il seguente:
"Art.2 (Attivita' di cooperazione). 2. Gli stanziamenti
destinati alla realizzazione di tale attivita' sono
determinati su base triennale con legge finanziaria.
Annualmente viene allegata allo stato di previsione della
spesa del Ministero degli affari esteri una relazione
previsionale e programmatica del Ministro contenente fra
l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione
delle risorse finanziarie, la scelta delle priorita' delle
aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi
settori nel cui ambito dovra' essere attuata la
cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti
di intervento. Il Parlamento discute la relazione
previsionale e programmatica insieme alla relazione
consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3".



 
Art. 226
Progettazione

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario dell'intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicita' tecnica, alla ripetitivita' degli interventi, alla disponibilita' di studi preliminari di fattibilita', potra' essere redatto immediatamente il progetto esecutivo.
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio e' ubicato l'intervento.
3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili.
 
Art. 227
Misure organizzative per la
gestione ed esecuzione dell'opera

1. Per i singoli interventi e' nominato un responsabile del procedimento che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che: a) controlla i livelli prestazionali di qualita' e di prezzo; b) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre
anomalie riscontrate nella realizzazione dell'intervento; c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica
dell'amministrazione; d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti
dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa
variante di progetto; e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui
all'articolo 230; f) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili; g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre
funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del
procedimento.
2. Puo' essere nominato un solo responsabile del procedimento per piu' interventi da eseguirsi in aree limitrofe.
3. I lavori di modesta entita' e complessita', o realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo beneficiari nei settori dell'acqua, dell'edilizia residenziale e dello sviluppo agricolo che non precedono la presenza di strutture in cemento armato fino ad un valore di 750.000 Euro possono essere realizzati tramite Organizzazioni non governative titolari del programma generale di intervento di cooperazione avvalendosi del personale e materiali locali.



Note all'art. 227:

La legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazioni di pericolosita' sociale) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1990, n.69. Il
testo dell'art. 18 della sopracitata legge e' il seguente:
"Art.18 1. Possono presentare offerte o comunque
partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori
pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte
all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole,
ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa
vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari
sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori
compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere
ceduto, a pena di nullita'.
3. Il soggetto appaltante e' tenuto ad indicare nel
progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie
prevalenti con il relativo importo, nonche' le ulteriori
categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste
in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi
il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto
riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' definita la quota
parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata
a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non
superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario,
nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di
opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta
altresi' la certificazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del
presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia
iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno
Stato membro della Comunita' europea, all'Albo nazionale
dei costruttori per categorie e classifiche di importi
corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo
la legislazione vigente, e' sufficiente per eseguire i
lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente
appaltante deve indicare che provvedera' a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo
dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che e'
fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via
via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel
caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari
comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte
dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista,
con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivazione di pagamento.
3-ter. (abrogato)
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento.
5. (abrogato)
6. Nei cartelli esposti all'estemo del cantiere devono
essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma 3, numero
3).
7. L'appaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad
osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori; e', altresi', responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore
e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente
committente copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonche' di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle
imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima
dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano e' messo a
disposizione delle autorita' competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea
di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo
deve allegare alla copia autentica del contratto e la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con l'impresa affidataria del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso
di associazione temporanea, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa.
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10
si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa
e alle societa' anche consortili, di cui agli articoli 22 e
26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le opere scorporabili, nonche' alle
concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli
appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le
medesime disposizioni si applicano altresi' alle
associazioni in partecipazione quando l'associante non
intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti
in appalto.
12. Ai fini del presente articolo e' considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore
non puo' subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture
speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il
fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il
montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia per
le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3,
numero 5). E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare
alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati.
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla
normativa vigente, la presentazione di una offerta o
comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese
iscritte all'albo nazionale dei costruttori, e' consentita
ad imprese la cui attivita' non sia riconducibile ad alcune
di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le
iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle
di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o
ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o
affidati prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3,
relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori,
non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo
puo' essere autorizzato dall'ente o dalla stazione
appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di
cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13
settembre 1982, n. 646".



 
Art. 228
Direzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalita' del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestivita' al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.
 
Art. 229
Collaudo

1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalita' previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
 
Art. 230
Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

1. Per lavori da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una. percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto, ma non superiore all'andamento dei prezzi in Italia. Oltre tali limite l'impresa puo' chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.
2. L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro.
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti e' rimessa al responsabile dei procedimento.
5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo i costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalita' previste dall'articolo 26, comma 4, della Legge.
6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti norme sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all'estero, con nullita' di eventuali pattuizioni contrarie.



Note all'art. 230:

La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 febbraio 1987, n.49.

Per il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
note all'articolo 152.



 
Art. 231
Abrogazione di norme

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge, a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati: a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, all. F. b) il R.D.25 maggio 1895, n.350 e successive modifiche; c) il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti
di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei
lavori pubblici e successive modificazioni; d) il d.l. 6 febbraio 1919, n. 107 e successive modifiche; e) il r.d. 8 febbraio 1923, n.422 e successive modifiche; f) il r.d. 28 agosto 1924, n. 1396 e successive modifiche; g) la legge 24 giugno 1929, n. 1137 e successive modifiche; h) la legge 23 febbraio 1952, n. 133 e successive modificazioni; i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche; l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 e successive modificazioni; m) la legge 21 giugno 1964, n.463 e successive modifiche; n) la legge 10 agosto 1964, n.664 e successive modifiche; o) la legge 17 febbraio 1968, n.93 e successive modifiche; p) la legge 3 luglio 1970, n.504 e successive modifiche; q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973 n. 14
e successive modifiche; r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della
legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni; s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva
l'indicazione di un articolo non ammesso al " Visto" della Corte
dei conti) 13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, n.741; t) la legge 8 ottobre 1984, n.687 e successive modificazioni; u) all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le
parole "o le categorie prevalenti"; v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del
decreto legislativo 19 dicembre 1991; n. 406.
 
Art. 232
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalita' di svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.
4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1999

CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
MICHELI, Ministro dei lavori pubblici
RONCHI, Ministro dell'ambiente
MELANDRI, Ministro per i beni e le attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n.14.

Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione: dell'art. 4, comma 4; dell'art. 50, comma 1 - limitatamente alle parole ... ivi compresa la direzione lavori...; art. 52 - nella sua interezza; art. 71, comma 2 - limitatamente alle parole ". . in loco..." art. 75 - nella sua interezza; art. 77, comma 3; art. 107, comma 2; art. 109, comma 3 - limitatamente alle parole "...chiedere di""...di"; comma 4 - limitatamente alle parole "Qualora l'istanza di recesso sia accolta..."; art. 151, comma 1 - limitatamente alle parole "...L'Organizzazione ed il funzionamento della Camera arbitrale sono definiti dall'Autorita' con propri regolamenti"; comma 10 - limitatamente alle parole "...anche in deroga alle tariffe professionali vigenti..."; comma 11 - limitatamente alle parole"...di funzionamento della Camera Arbitrale, del compenso degli organi della Camera stessa..."; art. 192, comma 1 - limitatamente alle parole "...ovvero non oltre dodici mesi qualora il capitolato speciale preveda maggiore temine che puo' avvenire esclusivamente nel caso di lavori complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i)"; art. 231, lettera s) - limitatamente all'indicazione dell'art. "12", ai sensi della deliberazione della Sezione del controllo adottata nell'adunanza del 30 marzo 2000.
 
ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte e' effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro puo' essere piu' o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parita'), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che e' stato preferito con il relativo grado di preferenza ed in caso di parita', vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma piu' alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

----> vedere allegato <----

preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parita' = 1
 
ALLEGATO B
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ALLEGATO C
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ALLEGATO D
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ALLEGATO E
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ALLEGATO F
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ALLEGATO G

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ALLEGATO H

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ALLEGATO I

MODELLI DI BANDI DI GARA E DI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entita' dei lavori e, se l'opera e' suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera.
c) Se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori previsti.

3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.
b) Se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori
c) Se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori

4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia.

5. Altre informazioni.

6. Data di spedizione dell'avviso.

7. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.

8. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nei campo di applicazione dell'accordo.
 
ALLEGATO L

PROCEDERE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Forma del contratto oggetto del bando di gara.

3. a) luogo di esecuzione.
b) Natura ed entita' dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i quali tale opzioni possono essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto e' suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilita' di presentare offerte per uno, per piu' o per l'insieme dei lotti.
d) Indicazioni relative alla finalita' dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.

5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari.
b) Eventualmente, importo e modalita' di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.

6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

7. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
b) Data, ora e luogo di tale apertura

8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

9. Modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimento alle disposizioni in materia.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare.

12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente e' vincolato dalla propria offerta.

13. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi del prezzo piu' basso sono menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

14. Eventuale divieto di varianti.

15. Altre informazioni.

16. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

17. Data di spedizione del bando di gara.

18. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' Europee.

19. Eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo.
 
ALLEGATO M

PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.

3. a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entita' dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto e' suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilita' di presentare offerte per uno, per piu' o per l'insieme dei lotti.
d) indicazioni relative alla finalita' dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

4. Termine ultimo per il completamente dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.

6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

7. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

9. Modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle disposizioni in materia.

10. Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori, nonche' le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve soddisfare.

11. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto qualora non figurino nell'invito a presentare offerte.

12. Eventuale divieto di varianti.

13. Altre informazioni.

14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

15. Data di spedizione del bando di gara.

16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' Europee.

17. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
 
ALLEGATO N

PROCEDURE NEGOZIATE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.

3. a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entita' dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto e' suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilita' di presentare offerte per uno, per piu' o per l'insieme dei lotti.
d) Indicazioni relative alla finalita' dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.

6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

8. Modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle disposizioni in materia.

9. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonche' informazioni e formalita' necessarie per la valutazione delle capacita' minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere.

10. Eventuale divieto di varianti.

11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori gia' prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.

12. Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee.

13. Altre informazioni.

14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

15. Data di spedizione del bando di gara.

16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.

17. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.

18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
 
ALLEGATO O

APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, paragrafo 4).

3. Data di aggiudicazione dell'appalto.

4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

7. Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera costruita.

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui e' stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi.

11. Altre informazioni.

12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee.

13. Data di spedizione del presente avviso.

14. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' Europee.
 
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