Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2000, n. 104
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 24;
Visto l'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87, quinto comma della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si riporta il testo dell'art. 20:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri ove necessario, promuove anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme del procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita' anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitano, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennae, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi di cui la violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi (legge di semplificazione 1998). Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato 1, n. 24:
"Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione). - 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione".

"Allegato 1

(Omissis).
24. Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, o distruzione dell'originale: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 127".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo codice della strada". Si riporta il testo dell'art. 127:
"Art. 127 (Permesso provvisorio di guida).- 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia.
2. Il competente ufficio provinciale della direzione generale della M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validita' di un mese che puo' essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo' essere presentata immediatamente.
4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, reca: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". Si riporta il testo dell'art. 338:
"Art. 338 (Rilascio duplicato della patente). - 1. L'ufficio provinciale della direzione generale della M.C.T.C. che ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui all'art. 127 del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberizione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".



 
Art. 2
Procedura di rilascio del duplicato della patente di guida

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro quarantotto ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia agli organi di polizia compilando, altresi', apposito modulo su cui e' applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validita' di novanta giorni. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non e' piu' valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalita' tecniche indicate dal Ministero medesimo.
3. L'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione, conseguentemente, provvede a: a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1
all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; b) dare comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno
dell'avvenuta registrazione; c) predisporre il duplicato della patente smarrita, sottratta o
distrutta; d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di
residenza del titolare, in modo che vi giunga entro i novanta
giorni di validita' del permesso provvisorio di guida di cui al
comma 1. Ove il duplicato non pervenga entro il termine
prestabilito al domicilio dell'interessato la validita' del
permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della
consegna del duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente, che e' impossibile estrarre il duplicato della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione, da parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda e' allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validita' di novanta giorni.
5. Il titolare che, successivamente alla denuncia di cui al comma 1, rientrasse in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua distruzione.
6. Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte del titolare.
 
Art. 3
Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato l'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 marzo 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 1



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedasi in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abrogato dal regolamento qui pubblicato, vedasi in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vedasi in note alle premesse.



 
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