Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 21 aprile 2000
Aggiornamento, per il bimestre maggio-giugno 2000, della parte B della tariffa elettrica ai sensi delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 81/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 aprile 2000;
Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 40/00), di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificata ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998 n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1o luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e con deliberazione n. 40/00 richiamata in premessa;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 6.7, della deliberazione n. 70/97, l'indice del consumo specifico e' fissato pari a 2290 kcal/kWh;

Delibera:
Art. 1.
Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

1.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo dicembre 1999- marzo 2000, e' fissato pari a 33,903 L/Mcal.
1.2 Il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali per il terzo bimestre maggio-giugno 2000 risulta pari a 77,638 L/kWh.
 
Art. 2.
Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

2.1 Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.
2.2 Alla parte B della tariffa elettrica non si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97.
 
Art. 3.
Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1o maggio 2000.
Milano, 21 aprile 2000
Il presidente: Ranci
 
ri; Allegato

Tabella 1
PARTE B DELLA TARIFFA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI UTENZE

=====================================================================
Tipologia di utenza |Parte B L/Kwh ===================================================================== Bassa tensione | --------------------------------------------------------------------- 1) Forniture per usi domestici | --------------------------------------------------------------------- a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti: | ---------------------------------------------------------------------
a1) consumi mensili fino a 150 kWh.... | 55,5 ---------------------------------------------------------------------
a2) consumi mensili in eccesso a 150 kWh e fino a | 220 kWh | 87,5 ---------------------------------------------------------------------
a3) consumi mensili in eccesso a 220 kWh e fino 370| kWh | 119,5 --------------------------------------------------------------------- b) altre forniture per usi domestici e consumi in | eccesso il punto a) | 87,5 --------------------------------------------------------------------- 2) Forniture per usi di illuminazione pubblica.... | 62,4 --------------------------------------------------------------------- 3) Altri usi.... | 81,7 ---------------------------------------------------------------------
Media tensione | --------------------------------------------------------------------- 4) Forniture per usi di illuminazione pubblica | 58,8 --------------------------------------------------------------------- 4) Tutti gli usi.... | 75,4 ---------------------------------------------------------------------
Alta tensione | --------------------------------------------------------------------- 5) Tutti gli usi.... | 66,9
 
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