Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
DECRETO 17 aprile 2000
Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del 13 febbraio 1990, n. 113, istitutivo del Dipartimento per gli affari regionali;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Norme di riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare gli articoli 4 e 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2000, recante delega di funzioni al Ministro per gli affari regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2000 con cui sono stati individuati, fra l'altro, il numero massimo di uffici e servizi del Dipartimento per gli affari regionali;
Ritenuta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 303/1999 e nell'ambito delle funzioni delegate al Ministro per gli affari regionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2000, la necessita' di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per gli affari regionali;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Dipartimento per gli affari regionali

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per gli affari regionali, di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
 
Art. 2.
F u n z i o n i

1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, per il coordinamento dell'azione governativa in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e per la promozione dello sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonche' per la promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali, assicurando l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza .
2. In particolare il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
1) l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonche' al particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
2) il monitoraggio sull'attuazione da parte delle regioni e degli enti locali della normativa statale ed, in particolare, della legge n. 59/1997 e del capo I decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
3) la formazione di provvedimenti normativi ed amministrativi concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti;
4) l'esame delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione, nonche' gli adempimenti di competenza connessi ai conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;
5) i rapporti tra Stato e regioni derivanti dall'attivita' delle Conferenze di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;
6) le azioni necessarie per prevenire e risolvere l'eventuale contenzioso fra Stato e regioni;
7) l'esercizio da parte del Governo del potere di intervento sostitutivo;
8) la promozione dell'attuazione della normativa internazionale e comunitaria nell'ambito regionale e delle autonomie locali nonche' il coordinamento nelle relazioni delle regioni e delle autonomie locali con l'Unione europea e la comunita' internazionale;
9) la definizione delle questioni concernenti le minoranze linguistiche e dei territori di confine, e la promozione e il coordinamento di tutte le iniziative idonee alla salvaguardia e all'affermazione dei diritti fondamentali dei cittadini appartenenti ai gruppi linguistici riconosciuti dalla legge;
10) le azioni governative dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione, qualificabili come interventi speciali per la montagna ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, da promuovere e coordinare anche in base ai lavori dell'Osservatorio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1999.
11) il monitoraggio, lo studio e l'analisi dei processi di riforma dello Stato che attengono ai rapporti con le regioni e con gli enti locali, anche al fine del coordinamento degli studi e delle analisi in materia;
12) la diffusione dell'informazione sull'attivita' svolta dalle regioni e dalle autonomie locali, nonche' la informazione relativa a temi e problemi che riguardano la materia regionale, rivolta al personale e agli operatori pubblici e privati;
13) il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente del Consiglio dei Ministri e commissari di Governo e la nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sugli atti delle amministrazioni regionali.
3. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e gli affari relativi al personale, alla cura dei beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita o delegata al Ministro per gli affari regionali.
4. Il Dipartimento provvede, altresi', alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro per gli affari regionali.
 
Art. 3.
Ministro per gli affari regionali

1. Il Ministro per gli affari regionali, di seguito indicato Ministro, e' l'organo di Governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformita' della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
5. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati.
 
Art. 4.
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'amministrazione il Ministro si avvale dei seguenti uffici di diretta collaborazione: l'ufficio di Gabinetto, il settore legislativo, la segreteria particolare, e l'ufficio del portavoce.
2. All'ufficio di Gabinetto, da cui dipende una segreteria tecnica di coordinamento, e' preposto il capo di Gabinetto il quale coordina il complesso degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento, ed e' nominato dal Ministro stesso tra i soggetti di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2000.
3. L'ufficio di Gabinetto si avvale di tre dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato, e di cinque dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
4. La segreteria tecnica di coordinamento, alle dirette dipendenze del capo di Gabinetto, cura l'istruttoria e il coordinamento tecnico-amministrativo delle iniziative inerenti i rapporti con il sistema delle autonomie, raccorda l'attivita' del dipartimento, delle segreterie delle conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dei commissari di Governo, tra loro e con l'organo di Governo del Dipartimento, promuove forme di relazione e coordinamento con le associazioni esponenziali delle autonomie territoriali. Per cio' che attiene agli aspetti organizzativi la segreteria puo' essere coordinata da esperto o da un dirigente di prima o seconda fascia, o equiparato, avvalendosi di 4 dipendenti dell'area B, o livello equiparato.
5. La segreteria particolare del Ministro, cui e' preposto il segretario particolare, svolge attivita' di supporto alle funzioni del medesimo. La segreteria si avvale di sei dipendenti appartenenti all'area funzionale B o livello equiparato. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
6. Il portavoce cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali. A detto ufficio puo' essere preposto un estraneo iscritto all'ordine dei giornalisti.
7. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvede agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso. Al settore e' preposto un consigliere giuridico, designato dal Ministro. Il settore legislativo si avvale di due dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello equiparato; quattro dipendenti appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione. Il settore legislativo provvede, nelle materie delegate al Ministro, ai seguenti compiti: consulenza giuridica, predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per gli affari regionali; affari del contenzioso di rango costituzionale; valutazione di testi legislativi statali concernenti le funzioni e l'ordinamento delle autonomie territoriali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento.
 
Art. 5.
Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.
2. Il capo del Dipartimento si avvale di un proprio ufficio di segreteria.
3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:
a) servizio I: servizio affari generali, contabili e di gestione del personale, per i rapporti con i commissari di Governo e la nomina delle commissioni statali di controllo, per le relazioni con il pubblico;
b) servizio II: servizio stampa del Dipartimento per la comunicazione esterna, cui puo' essere preposto un estraneo iscritto all'ordine dei giornalisti che, attraverso le risorse poste a disposizione, cura i rapporti con gli organi di comunicazione, nazionali ed esteri; e coordina la diffusione delle notizie e dei comunicati riguardanti l'attivita' del Dipartimento attraverso i mezzi di comunicazione.
4. Il capo Dipartimento cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale.
5. Con provvedimento del capo del Dipartimento viene disciplinata l'eventuale articolazione dei servizi in unita' operative, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto.
6. Le funzioni vicarie per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.
 
Art. 6.
Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale generale, e in undici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale.
2. Gli incarichi di capo del Dipartimento e di coordinatore degli uffici e dei servizi del Dipartimento sono conferiti in conformita' con quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato ed integrato. Il Ministro provvede al conferimento degli incarichi di studio e consulenza o comunque diversi dalla direzione di uffici.
3. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) ufficio I: ufficio politiche di concertazione e coordinamento con le regioni e le autonomie locali;
b) ufficio II: ufficio di monitoraggio delle politiche regionali e locali;
c) ufficio III: ufficio per le attivita' giuridiche e le attivita' internazionali.
4. L'ufficio I promuove e favorisce le relazioni permanenti fra il sistema delle autonomie e gli organismi centrali dello Stato, favorisce e potenzia, anche attraverso specifici tavoli settoriali, il confronto e la collaborazione con le regioni e le autonomie locali, anche in vista della definizione delle politiche di coordinamento dell'azione governativa.
5. L'ufficio I si articola nei seguenti servizi:
a) servizio III: servizio tavoli di concertazione con le regioni e le province autonome;
b) servizio IV: servizio tavoli di concertazione con le autonomie locali.
6. L'ufficio II provvede allo sviluppo delle azioni di monitoraggio, valutazione e accompagnamento di processi e politiche di trasformazione e innovazione del sistema delle autonomie, in linea con le riforme legislative e il programma di Governo. Provvede, altresi', all'azione di monitoraggio dell'attuazione della normativa comunitaria ed internazionale in ambito regionale e locale, nonche' dell'attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane.
7. L'ufficio II si articola nei seguenti servizi:
a) servizio V: servizio studi statistiche e monitoraggio delle politiche regionali;
b) servizio VI: servizio studi, statistiche e monitoraggio delle politiche delle autonomie locali.
8. L'ufficio III provvede all'esame e al controllo governativo delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla gestione delle procedure concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale, alla cura delle questioni relative alle minoranze linguistiche e alle zone di confine, al monitoraggio dell'attivita' normativa della regione Trentino - Alto Adige e delle province di Trento e Bolzano, agli adempimenti connessi all'attivita' all'estero delle regioni e alla collaborazione interfrontaliera, nonche' alla promozione del coordinamento dei rapporti fra le regioni e le istituzioni comunitarie.
9. L'ufficio III si articola nei seguenti servizi:
a) servizio VII: servizio ordinamento regionale;
b) servizio VIII: servizio finanza e programmazione;
c) servizio IX: servizio territorio;
d) servizio X: servizio affari speciali delle regioni.
e) servizio XI: servizio per l'attivita' all'estero delle regioni, per la collaborazione interfrontaliera e la promozione del coordinamento dei rapporti fra regioni e istituzioni comunitarie.
 
Art. 7.
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 113.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2000
Il Ministro: Bellillo
 
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