Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 20 aprile 2000
Autorizzazione alla societa' Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di price cap. (Deliberazione n. 236/00/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Consiglio del 19 aprile 2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie";
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante tariffe telefoniche nazionali;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante tariffe telefoniche internazionali;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, relativo al "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico";
Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";
Vista la proposta di variazione delle condizioni di offerta presentata da Telecom Italia all'Autorita' in data 20 gennaio 2000 e successiva integrazione del 29 febbraio 2000;
Visti gli atti del procedimento;
Sentita la societa' Telecom Italia;
Udita la relazione del commissario dott.ssa Maria Paola Manacorda al Consiglio nella seduta del 19 aprile 2000, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Considerato che la proposta di variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia formulata da Telecom Italia riguarda in un caso la cessazione di alcuni servizi, in altro caso la variazione delle condizioni economiche di altri servizi. In particolare Telecom Italia richiede la cessazione del servizio Rete fonia dati e del servizio di comunicazione personale per traffico internazionale tramite operatore, ovvero del particolare servizio "a persona specifica" nell'ambito del servizio piu' generale delle telecomunicazioni internazionali tramite operatore. La societa' richiede, inoltre, di variare le attuali condizioni economiche di offerta delle comunicazioni nazionali con prenotazione e di alcune prestazioni relative al servizio di riattivazione impianto, ai servizi di avviso di comunicazione e al servizio di documentazione del traffico;
Considerato che le tipologie di servizi di cui si richiede modifica delle condizioni di offerta sono sottoposte all'attivita' di vigilanza dell'Autorita', che vigila sul rispetto degli obblighi che ricadono sull'operatore notificato come avente notevole forza sul mercato delle reti e dei servizi di telefonia fissa;
Considerato che le condizioni economiche per l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni sulla suddetta rete osservano, nel caso di operatori con una notevole forza di mercato, i principi di trasparenza, obiettivita' e orientamento al costo;
Considerato che lo sviluppo delle soluzioni tecniche, i cambiamenti delle strutture di costo e organizzative dell'operatore notificato e l'evoluzione delle richieste della domanda sono tali da giustificare modificazioni delle caratteristiche di offerta;
Considerato che le variazioni delle condizioni di offerta devono tenere conto di una maggiore trasparenza nelle caratteristiche dei servizi offerti ai consumatori e di una maggiore omogeneita' nelle condizioni offerte per servizi comparabili sotto il profilo tecnico-economico;
Considerato che le relazioni tra l'operatore di offerta e la clientela devono essere trasparenti e consentire una maggiore interazione tra il consumatore e le soluzioni offerte dal mercato, sia attraverso una migliore informazione, sia nel rispetto del regolamento di servizio che disciplina i rapporti tra Telecom Italia e la clientela;
Considerato che l'offerta da parte di Telecom Italia deve garantire una maggiore efficienza dell'operatore, ma al tempo stesso deve avvenire nel rispetto delle diverse categorie di consumatori, con particolare riferimento ai modelli di consumo e ai comportamenti della domanda;
Ritenuto che, con riferimento al servizio di Rete fonia dati, sono presenti sul mercato soluzioni piu' efficienti di offerta e che la clientela e' oramai fatta trasmigrare verso l'utilizzo di soluzioni differenti di rete (PSTN e ISDN);
Ritenuto che, con riferimento al servizio di "Comunicazione personale per traffico internazionale tramite operatore", ovvero del servizio noto all'utenza come "servizio di chiamata a persona specifica", il servizio appare in graduale sostituzione con diverse e piu' efficienti soluzioni di mercato e che tale servizio rappresenta ad oggi una quota marginale del servizio piu' generale di comunicazioni internazionali tramite operatore;
Ritenuto che, con riferimento al servizio di comunicazioni nazionali tramite operatore, la ristrutturazione delle condizioni di offerta (urbane, distrettuali, interdistrettuali fino a 30 km e oltre i 30 km) consente di riallineare la struttura dei prezzi di tali servizi con quella dei corrispondenti servizi telefonici;
Ritenuto altresi' che, con riferimento agli stessi servizi di comunicazioni nazionali con prenotazione, la rimodulazione dei prezzi consente un generale orientamento ai costi del servizio e risponda all'evoluzione del mercato;
Ritenuto che, con riferimento alle prestazioni inerenti il servizio di avviso e di recapito, la variazione delle condizioni economiche risponde all'esigenza dell'orientamento al costo dell'operatore, anche tenendo conto del basso livello di utilizzo di tali prestazioni da parte della clientela;
Ritenuto che il passaggio automatico dalla condizione di offerta a pagamento alla gratuita' del servizio di documentazione del traffico internazionale e interdistrettuale per la clientela gia' abbonata al servizio risponde alle esigenze della clientela e consente una migliore trasparenza e omogeneita' dei servizi offerti, alla luce della disponibilita' della fornitura gratuita del servizio di documentazione delle comunicazioni fatturate per tutti i clienti;
Delibera:
Art. 1. Cessazione del servizio Rete fonia dati e del servizio di comunicazione personale per traffico internazionale tramite
operatore.

1. L'Autorita' dispone la cessazione operativa del servizio di Rete fonia dati a partire dall'entrata in vigore del seguente provvedimento. Dalla medesima data sono abrogati l'art. 20 e la tabella I del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 citato nelle premesse.
2. L'Autorita' dispone la cessazione operativa e commerciale del servizio di "chiamata a persona specifica" nell'ambito delle comunicazioni internazionali tramite operatore. E' abrogato a tal fine il contenuto della nota 5 alla tabella D della delibera 85/99 dell'Autorita' nella parte relativa alle comunicazioni personali.
Telecom Italia e' tenuta a comunicare alla proprie divisioni commerciali e alla clientela la cessazione del servizio. La non disponibilita' commerciale del servizio alla clientela e' operativa a decorrere dal quindicesimo giorno dalla notifica del seguente provvedimento.
 
Art. 2. Condizioni di offerta del servizio di comunicazione nazionale tramite
operatore

1. L'Autorita' autorizza la societa' Telecom Italia ad offrire i servizi di comunicazione nazionale con prenotazione alle seguenti condizioni di offerta:

Tabella 1

PREZZI PER LE COMUNICAZIONI NAZIONALI TRAMITE OPERATORE

=====================================================================
| Prezzo in lire per 3 |
| minuti di |
Tipo comunicazione | conversazione |Condizioni particolari =====================================================================
| | Per ogni
| |comunicazione si
| |applica, inoltre, una
| |quota fissa di 2500
| |lire. Lo stesso importo
| |si applica,
| |indipendentemente dal
| |tipo di traffico o
| |dallo scaglione di
| |distanza, per i
| |preavvisi, per le
| |comunicazioni non
| |effettuate per mancata
| |risposta del
| |richiedente o del
| |richiesto e per quelle
| |rinunciate. Per ogni
| |comunicazione pagabile
| |all'arrivo si applica,
| |oltre alle condizioni
| |economiche
| |precedentemente
| |descritte, un importo
| |di lire 3000. Per
| |ogni comunicazione
| |pagabile all'arrivo si
| |applica, oltre alle
| |condizioni economiche
| |precedentemente Comunicazioni urbane e| |descritte, un importo distrettuali | 100 |di lire 3000. ---------------------------------------------------------------------
| | Per ogni
| |comunicazione si
| |applica, inoltre, una
| |quota fissa di 2500
| |lire. Lo stesso importo
| |si applica,
| |indipendentemente dal
| |tipo di traffico o
| |dallo scaglione di
| |distanza, per i
| |preavvisi, per le
| |comunicazioni non
| |effettuate per mancata
| |risposta del
| |richiedente o del
| |richiesto e per quelle
| |rinunciate. Per ogni
| |comunicazione pagabile
| |all'arrivo si applica,
| |oltre alle condizioni
| |economiche
| |precedentemente
| |descritte, un importo
| |di lire 3000. Per
| |ogni comunicazione
| |pagabile all'arrivo si
| |applica, oltre alle
| |condizioni economiche Comunicazioni | |precedentemente interdistrettuali: | |descritte, un importo fino a 30 km | 400 |di lire 3000. ---------------------------------------------------------------------
| | Per ogni
| |comunicazione si
| |applica, inoltre, una
| |quota fissa di 2500
| |lire. Lo stesso importo
| |si applica,
| |indipendentemente dal
| |tipo di traffico o
| |dallo scaglione di
| |distanza, per i
| |preavvisi, per le
| |comunicazioni non
| |effettuate per mancata
| |risposta del
| |richiedente o del
| |richiesto e per quelle
| |rinunciate. Per ogni
| |comunicazione pagabile
| |all'arrivo si applica,
| |oltre alle condizioni
| |economiche
| |precedentemente
| |descritte, un importo
| |di lire 3000. Per
| |ogni comunicazione
| |pagabile all'arrivo si
| |applica, oltre alle
| |condizioni economiche Comunicazioni | |precedentemente interdistrettuali: | |descritte, un importo oltre 30 km | 800 |di lire 3000.

Il presente dispositivo sostituisce l'art. 11 e la relativa tabella E del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 citato nelle premesse.
Telecom Italia e' tenuta ad informare la clientela e le proprie divisioni commerciali della variazione delle condizioni di offerta. Le nuove condizioni di offerta si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di notifica del seguente provvedimento.
 
Art. 3.
Contributi spese di riattivazione e altre prestazioni
1. L'Autorita' autorizza la societa' Telecom Italia ad offrire le prestazioni di cui alla seguente tabella alle condizioni di offerta ivi esplicitate:

Tabella 2

CONTRIBUTI SPESE DI RIATTIVAZIONE IMPIANTO E ALTRE PRESTAZIONI

=====================================================================
Tipo di prestazione | Prezzo in lire ===================================================================== a) Riattivazione di impianto | sospeso a richiesta dell'utente o | a causa di morosità |7.000 --------------------------------------------------------------------- b) Invio di avviso telefonico | destinato a prefissare una |2.500, come per il traffico da comunicazione con persona non |operatore, e 4.000 lire come tassa abbonata |di recapito dell'avviso --------------------------------------------------------------------- c) Commissione telefonica | ordinaria |2.500 per commissione ---------------------------------------------------------------------
|gratuito, nell'ambito del nuovo
|servizio di documentazione
|integrale delle comunicazioni
|fatturate. Per i clienti già d) Documentazione a richiesta del |abbonati al servizio Docadd a traffico interdistrettuale e |pagamento è prevista la migrazione internazionale |automatica alle nuove condizioni

La presente tabella sostituisce il contenuto della tabella H, punti d), e), f) e g) del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 citato nelle premesse.
Telecom Italia e' tenuta ad informare la clientela e le proprie divisioni commerciali della variazione delle condizioni di offerta. Le nuove condizioni di offerta si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di notifica del seguente provvedimento.
 
Art. 4.
Condizioni generali
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino dell'Autorita'.
Roma, 20 aprile 2000
Il presidente: Cheli
 
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