Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2000, n. 100
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente i modelli di dichiarazione tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto l'articolo 3, commi da 121 a 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale i contribuenti interessati dagli studi di settore sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Visto l'articolo 16, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale prevede che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I
modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato
elettronico dall'amministrazione finanziaria in via telematica. I
modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni
presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle
scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso
gli uffici comunali. Con decreto dirigenziale possono essere
stabilite altre modalita' di distribuzione o di invio al
contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati; b) nell'articolo 8, comma 6, le parole: "all'articolo 1, commi 3 e 4"
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 1, commi 2, 3 e 4".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, dei testo unico, delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il comma 2, dell'art. 17, della legge n. 400 del 1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinino le norme generali
regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio
1997.
- Si riporta il testo dell'art. 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella
legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie):
"Art. 62-bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
sentite le associazioni professionali e di categoria,
elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
settori economici, appositi studi di settore al fine di
rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
una piu' articolata determinazione dei coefficienti
presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine
gli stessi uffici identificano campioni significativi di
contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre
a controllo allo scopo di individuare elementi
caratterizzanti l'attivita' esercitata. Gli studi di
settore sono approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed
hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal
periodo di imposta 1995".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 121 a 125,
della legge 24 dicembre 1996, n. 662:
"121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di
imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attivita'
di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di
quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi
derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare
non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire
all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed
extra-contabili necessari per l'elaborazione degli studi di
settore. Per la comunicazione di tali dati
l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al
domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi
dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi
questionari approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale che il
contribuente deve ritrasmettere, dopo averli debitamente
compilati, alla medesima amministrazione. All'adempimento
non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato
l'attivita' nel 1995 o hanno cessato la medesima
successivamente al 31 dicembre 1994; quelli che nel 1995 si
sono trovati in un periodo di non normale svolgimento
dell'attivita' e quelli con periodo di imposta non
coincidente con l'anno solare. In caso di mancato
ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un
questionario relativo ad una attivita' diversa da quella
esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente,
anche utilizzando il modello di questionario pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, a fornire i dati
all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il
codice relarivo all'attivita' effettivamente esercitata. La
trasmissione del questionario contenente l'indicazione di
un codice di attivita' diverso da quello gia' comunicato
all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta
1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui
all'art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per
il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta
precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata
comunicazione della variazione dei dati forniti con il
medesimo questionario.
122. I dati di cui al comma 121 possono essere
trasmessi su supporto magnetico; in tal caso e'
riconosciuto al contribuente un credito di imposta di lire
diecimila da far valere ai fini del pagamento dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
nella dichiarazione dei redditi presentata successivamente
alla trasmissione del questionario. Il predetto credito di
imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile
ne' e' considerato ai fini della determinazione del
rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
123. Con decreto del Ministro delle finanze sono
determinate le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 121 e 122.
124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione
degli studi di settore, previsto dall'art. 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e'
prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno
validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo
di imposta 1998.
125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
riguardanti gli accertamenti effettuati in base a
parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai
periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti
con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare,
per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo
di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi
successivamente al 30 giugno 1995. Per i menzionati periodi
di imposta ai parametri approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno apportare
modificazioni con riferimento alla voce "Valore dei beni
strumentali , alla voce "Compensi con esclusione della
variabile "Spese per il personale e al fattore di
adeguamento".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 17 settembre l998.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della
citata legge 24 dicembre 1996, n. 662:
"136. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
delle norma tributarie, gli adempimenti contabili e formali
dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di
settore".
- L'art. 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999,
n. 505, prevede che, per gli adempimenti previsti dai
decreti legislativi emanati in attuazione dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione
di cui all'art. 3, comma 136, della stessa legge n. 662 del
1996.
- Il comma 2, dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinino le norme generali
regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a
pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati
con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le
dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo
d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di approvazione. Il decreto di
approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti
d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e dei modelli di
dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere
utilizzati.
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in
formato elettronico dall'Amministrazione finanziaria in via
telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione
delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non
obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono
essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali.
Con decreto dirigenziale possono essere stabilite altre
modalita' di distribuzione o di invio al contribuente dei
modelli di dichiarazione e di altri stampati.
3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di
nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il
contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio
delle entrate territorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone
fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal
rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha
l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante
negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio
delle entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
presso i quali esiste un organo di controllo, e'
sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo
costituiscono o dal presidente se si tratta di organo
collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione
e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui
all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via
telematica le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione
che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare".
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta
sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di
determinati contribuenti). - 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 3 relativamente alla dichiarazione unificata, il
contribuente presenta tra il 10 febbraio e il 31 maggio di
ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente,
redatta in conformita' al modello approvato con decreto
dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e'
utilizzato. La trasmissione della dichiarazione in via
telematica e' effettuata entro il mese di giugno da parte
dei soggetti indicati nell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e
3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti
indicati nel comma 11 del medesimo art. 3. La dichiarazione
annuale e' presentata anche dai contribuenti che non hanno
effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dalla
dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno registrato esclusivamente operazioni
esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo
che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui
all'art. 19-bis2 del medesimo decreto.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del contribuente,
per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e
dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli nonche'
gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in
grado di acquisire direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine
stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta
dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi
termini di presentazione non siano ancora scaduti, e'
presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro
quattro mesi dalla nomina, con le modalita' di cui ai commi
1 e 2. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i
curatori o i commissari liquidatori presentano la
dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare
in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione
coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella
parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' anche
presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita
dichiarazione al competente ufficio IVA o delle Entrate,
ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al
passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per
la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi
precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da
approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a
quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il
1o gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la
trasmissione in via telematica e' effettuata entro il mese
di giugno da parte dei soggetti indicati nell'art. 3, commi
2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte
dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3.
5. (Soppresso).
6. Per la sottoscrizione e la presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e
4, art. 1, commi 7, 8 e 9 e all'art. 3.
7. I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore
aggiunto secondo le modalita' e i termini indicati nel capo
terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".



 
Art. 2
Questionari per l'elaborazione degli studi di settore

1. I questionari di cui all'articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenenti i dati per l'elaborazione degli studi di settore possono essere restituiti, in alternativa alla spedizione postale, in via telematica per il tramite dei soggetti abilitati.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'articolo 3, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 15



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 3, commi da 121 a 125, della
legge 24 dicembre 1996, n. 662, vedasi nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 3, comma 122, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, vedasi note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, vedasi in note alle premesse.



 
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