Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 aprile 2000
Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attivita' di vigilanza tutela e salvaguardia delle DOP e IGP.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO per la repressione delle frodi

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1995-97.
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che nel prevedere la collaborazione dei consorzi di tutela nella vigilanza, tutela e salvaguardia della DOP, della IGP o dell'attestazione di specificita' da abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni, nonche' uso improprio delle denominazioni tutelate, statuisce che le suddette funzioni debbano essere espletate secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visti i decreti 12 aprile 2000 emanati dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione del disposto dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativamente ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi;
Decreta:
Art. 1.
1. I consorzi di tutela della DOP e IGP, riconosciuti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali o gia' autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi del predetto Ministero nell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP.
2. Le attivita' di cui al comma 1 consistono:
a) nella verifica che le produzioni tutelate per le quali sia completata l'attivita' di certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari; nel caso in cui non sussistano tali requisiti, l'attivita' ispettiva puo' essere estesa anche alle fasi di produzione della materia prima, trasformazione e confezionamento;
b) nella vigilanza sui prodotti similari che, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualita' specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP nazionali;
c) nella verifica della rispondenza tra la quantita' dei prodotti tutelati sottoposti al controllo delle autorita' pubbliche e degli organismi privati, all'uopo incaricati e quella immessa sul mercato.
3. Per i prodotti di cui al comma 2, lettera b), si intendono i prodotti commercializzati sia sul territorio nazionale che all'estero.
4. Gli agenti vigilatori dei consorzi di tutela della DOP e IGP in nessun modo possono effettuare attivita' di verifica sugli organismi di controllo, ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni.
 
Art. 2.
1. Per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1, e' costituito per ogni produzione DOP e IGP un nucleo di vigilanza.
2. Il nucleo di vigilanza, istituito con decreto dell'Ispettore generale capo, e' coordinato dal direttore dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, territorialmente competente per ogni singola DOP o IGP ed e' composto da un funzionario dell'ufficio periferico stesso e da un rappresentante dei consorzi di tutela riconosciuti per le singole produzioni.
3. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DOP o IGP ricada su un territorio di competenza di piu' uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, il coordinamento del nucleo di vigilanza sara' attribuita dall'Ispettore generale capo al direttore dell'ufficio periferico maggiormente rappresentativo nell'area di produzione della DOP o IGP.
4. I nuclei di vigilanza di cui al comma 1 elaborano, annualmente il programma di attivita' sulle singole DOP o IGP.
5. Il programma di attivita' di cui al comma 4, e' trasmesso all'Ispettorato centrale repressione frodi ed alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali.
6. I nuclei di vigilanza si avvalgono per la programmazione delle attivita' di cui al comma 4 di un sistema informativo che consenta lo scambio tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e i consorzi di tutela delle DOP e IGP, di informazioni utili all'individuazione dei produttori e della consistenza delle produzioni.
7. Gli agenti vigilatori dei consorzi sono tenuti ad informare il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi sulle operazioni non pianificate, che potranno essere rivolte solo alla fase della commercializzazione onde evitare duplicazioni nella medesima attivita'.
8. I consorzi informano il direttore dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio di segnalazioni ricevute su eventuali attivita' in violazione dell'art. 14, comma 15, lettera d), della legge n. 526/1999. Il direttore dell'ufficio periferico competente organizza, anche avvalendosi degli agenti vigilatori, la conseguente attivita' di vigilanza dei consorzi.
 
Art. 3.
1. L'attivita' di cui all'art. 1, coordinata dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, e' espletata in autonomia dai consorzi di tutela riconosciuti.
2. Le attivita' di cui al comma 1, possono essere svolte unicamente dagli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle DOP e IGP che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle forme di legge, secondo quanto previsto dall'art. 81 del regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666.
3. In relazione all'entita' della produzione certificata a DOP o IGP, il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, consente il riconoscimento della qualifica di vigilatore fino ad un massimo di 10 soggetti per ciascun consorzio.
4. Gli agenti vigilatori possono ottenere il riconoscimento della qualifica di cui al comma 2, anche su piu' produzioni a DOP e IGP.
 
Art. 4.
1. I campioni eventualmente prelevati dai nuclei di cui all'art. 2, comma 1, vengono analizzati da laboratori individuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi.
2. Il costo delle analisi dei campioni eventualmente prelevati dai consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, gravera' sui bilanci dei medesimi.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2000
L'ispettore generale capo: Ambrosio
 
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