Gazzetta n. 95 del 22 aprile 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2000, n. 32
Testo del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2000), coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2000, n. 97 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non puo' comunque essere inferiore a nove mesi, (( fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui al medesimo articolo 6, comma 5. ))
2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio gia' emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' differita di nove mesi a partire dal 1o gennaio 2000.
3. (( Le disposizioni di cui ai primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano )) nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge. (( Ai fini dell'esecuzione di tali provvedimenti di rilascio, )) il locatore dell'immobile rende, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione (( in carta libera, )) contenente gli elementi conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata all'intimato e consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto.
4. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto, (( o che procedano entro il 15 maggio 2000, )) a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalita' previste dalla stessa legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tale fine i comuni, acquisite le risorse dalle regioni sulla base del segnalato fabbisogno finanziario per soddisfare i conduttori in possesso dei richiamati requisiti, provvedono ad assegnare i contributi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( Sono fatte salve le procedure gia' avviate dalle regioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque consentano l'attribuzione delle risorse ai comuni entro il 30 giugno 2000. ))
5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' differita al (( 31 ottobre 2000. ))
Riferimenti normativi.
- Il testo dell'art. 6, comma 5, della legge 9 dicembre
1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo), e' il seguente:
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui
ai commi 3 e 4 puo' essere fissato fino a diciotto mesi nei
casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di eta',
abbia cinque o piu' figli a carico, sia iscritto nelle
liste di mobilita', percepisca un trattamento di
disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica
ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia
prenotatario di alloggio cooperativo in corso di
costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione,
sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato
azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine
delle esecuzioni puo' essere fissato nei casi in cui il
conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare,
convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia
portatore di handicap o malato terminale".
- Il testo dell'art. 7 della citata legge 9 dicembre
1998, n. 431, e' il seguente:
"Art. 7 (Condizione per la messa in esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'immobile). - 1. Condizione
per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile locato e' la dimostrazione che il contratto
di locazione e' stato registrato, che l'immobile e' stato
denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il
reddito derivante dall'immobile medesimo e' stato
dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui
redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto
di cui all'art. 480 del codice di procedura civile devono
essere indicati gli estremi di registrazione del contratto
di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unita'
immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini
dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima
dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante
dal contratto e' stato dichiarato nonche' gli estremi delle
ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno
precedente a quello di competenza".
- Il testo dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi). - 1. I dati relativi al cognome,
nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e
residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso
di validita', hanno lo stesso valore probatorio dei
corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
documento di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento di
ricoscimento esibito. E', comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di
pubblici servizi la facolta' di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicita' dei dati contenuti nel
documento di identita'. Nel caso in cui i dati attestati in
documenti di riconoscimento abbiano subi'to variazioni
dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il
documento ai fini del presente comma, si applicano le
sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale.
2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e' sostituito dal seguente: "I regolamenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali
fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati
nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta
documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dall'interessato. In tali casi la documentazione sara'
successivamente esibita dall'interessato, a richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento
a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la
documentazione nel termine di quindici giorni o nel piu'
ampio termine concesso dall'amministrazione, il
provvedimento non e' emesso.
3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, e' sostituito dal
seguente: "1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma
1 dell'art. 2 possono essere presentate anche
contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti
prevedono che in luogo della produzione di certificati
possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la
mancata accettazione della stessa costituisce violazione
dei doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della
sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
a qualsiasi titolo nonche' ad esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli prefrenziali relativi all'eta'
e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti
dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi
pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di
esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu'
giovane di eta'.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'art. 12 della
legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la
partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa
adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una
percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche
o statistiche e attuariali.
9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Quando la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa
ad imprese di gestione di servizi pubblici la
sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle
modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato
dal rappresentante legale dell'impresa stessa.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il
secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con il
divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli
organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di
identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia
fotostatica del documento di identita' possono essere
inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo", e' pubblicata nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n. 292.
- Il testo dell'art. 11 della sopracitata legge 9
maggio 1998, n. 431, e' il seguente:
"Art. 11 (Fondo nazionale). - 1. Presso il Ministero
dei lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui
dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 1 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' che il contratto di locazione e' stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requistri minimi individuati con le modalita' di cui al
comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le
disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le
iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o
attraverso attivita' di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la
mobilita' nel settore della locazione attraverso il
reperimento di alloggi da concedere in locazione per
periodi determinati.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entita' dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. La ripartizione e' effettuata ogni anno, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previo
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a
disposizione dalle singole regioni e province autonome ai
sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle ad esse
attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri
che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere
con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 3.
8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3,
e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle
annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non
sono trasferite ai sensi dell'art. 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilita' della sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003 delle somme accorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
esercizio, dall'applicazione dell'art. 8, commi da 1 a 4,
pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un
importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui
al comma 1.
- Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile
1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio
dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in
materia di opere a carattere ambientale), e' il seguente:
2. In ogni caso gli accordi di programma di cui al
comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla
comunicazione del segretario generale del CER di cui al
medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento".
- Il testo dell'art. 12, comma 2, della sopracitata
legge 30 aprile 1999, n. 136, e' il seguente:
2. I programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a
finanziamento, per i quali non e' sottoscritta la
convenzione urbanistica con il comune entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono esclusi dal finanziamento".
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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