Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 marzo 2000
Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 3048).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 1999 concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza nella Regione siciliana in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani;
Vista l'ordinanza n. 2983 in data 31 maggio 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 132 dell'8 giugno 1999, concernente immediati interventi per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana;
Viste le note dei prefetti delle province con le quali sono state richieste interpretazioni sull'ambito delle attivita' agli stessi attribuite;
Vista la nota n. 1287 del 3 dicembre 1999 con la quale il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, chiede la proroga di almeno un anno del termine fissato al 31 dicembre 1999 dall'art. 8 della citata ordinanza n. 2983 con particolare riferimento all'aggravio della tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti da parte dei comuni siciliani;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale lo stato d'emergenza determinatosi nella Regione siciliana e' stato esteso anche al sistema dei rifiuti speciali, speciali pericolosi e alla bonifica dei siti inquinati;
Ritenuto indispensabile fornire l'esatta interpretazione a quanto disposto in materia di rifiuti con l'ordinanza n. 2983 al fine di contrastare con gli adeguati strumenti i fenomeni di smaltimento abusivo dei rifiuti sia urbani che speciali e di affrontare i problemi dell'inquinamento dei suoli, delle falde e dei sedimenti;
Sentito il presidente della Regione siciliana;
Su proposta del Ministro dell'ambiente;

Dispone:
Art. 1.
1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della Regione siciliana, con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 comprendono la pianificazione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonche' le bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati.
 
Art. 2.
1. All'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 1 dell'art. 1 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"1. Il presidente della Regione siciliana e' nominato commissario delegato per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 della legge 5 febbraio 1997, n. 22, di un piano di interventi d'emergenza per la gestione dei rifiuti urbani nonche' per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione d'emergenza";
b) all'art. 1, comma 3, dopo le parole "vice-commissari" sono aggiunte le seguenti: "In particolare si avvale di un vice commissario per la predisposizione del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e le parole "comma 1" sono soppresse;
c) all'art. 2, comma 1, lettera e), prima delle parole "in ciascun ambito provinciale" e' aggiunta la seguente parola: "preferibilmente" e dopo la parola "il numero" sono aggiunte le seguenti: ", che in riferimento al territorio regionale non deve essere superiore a nove". Alla lettera h) del medesimo articolo, dopo le parole "all'interno delle singole province", sono aggiunte le seguenti parole: "tranne che per gli impianti di cui alla precedente lettera e)";
d) all'art. 3, comma 1, in coda ai punti 1.1 ed 1.3 sono aggiunte le seguenti parole: "subentrando, fino al termine dello stato di emergenza, nell'affidamento del servizio ai comuni";
e) all'art. 3, comma 1, il punto 1.2 e' soppresso;
f) all'art. 3, comma 1, punto 1.3, le parole "l'attivazione" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "la realizzazione" e dopo le parole "rifiuti ingombranti" sono aggiunte le seguenti: ", dei rifiuti inerti";
g) all'art. 3, comma 1, punto 1.4, dopo le parole "apposita convenzione", sono aggiunte le seguenti: "subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni";
h) all'art. 3, comma 1, i punti 1.13 e 1.14 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"1.13 l'adozione di misure per prevenire la formazione dei rifiuti, in particolare favorendo il riutilizzo degli imballaggi e il riciclaggio dei beni a fine vita;
1.14 la realizzazione di impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti";
i) all'art. 3, comma 1, dopo il punto 1.17 e' aggiunto il seguente: "1.18 la formazione e l'informazione ambientale, e la promozione del rispetto dei valori naturali ed ambientali";
j) all'art. 3, comma 2, il primo periodo e' soppresso e sostituito dal seguente: "Il commissario delegato-presidente della Regione siciliana, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani in ciascun ambito territoriale provinciale. In particolare, ai predetti fini, il commssario delegato promuove la costituzione delle forme e dei modi della cooperazione tra i comuni di ciascun ambito ottimale provinciale ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, e per le stesse finalita' puo' costituire, nell'ambito di ciascuna provincia, una societa' mista cui partecipano la provincia ed i comuni che lo richiedano";
k) all'art. 4, comma 2, dopo le parole "provvedimento C.I.P. 6/1992", sono aggiunte le seguenti: "e secondo le modalita' di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al precedente comma 1";
l) all'art. 4, comma 3, le parole "dell'accordo di programma" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "degli accordi di programma" e dopo il medesimo comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Qualora la valutazione di compatibilita' ambientale sui progetti degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti ovvero degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti con recupero di energia indichi l'opportunita' di valutare localizzazioni alternative, il commissario delegato-presidente della Regione siciliana definisce la proposta di rilocalizzazione, acquisisce dal Ministro dell'ambiente il parere di compatibilita' ambientale, promuove la stipula degli accordi di programma e procede alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara del servizio di smaltimento rifiuti agli stesse patti, oneri e condizioni. Tale rilocalizzazione non comporta oneri aggiuntivi per il commissario delegato-presidente della regione siciliana";
m) all'art. 5, comma 1, dopo le parole "5 febbraio 1997, n. 22", sono aggiunte le seguenti: "in materia di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi";
n) all'art. 5, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono rilasciate dai prefetti delle province";
o) all'art. 5 il comma 4 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"4. Per far fronte al fabbisogno di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), i prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la titolarita' e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedente art. 3, comma 2, e le adeguano alle disposizioni contenute nella normativa vigente avvalendosi degli strumenti giuridici e delle strutture tecniche ed operative previsti dalla presente ordinanza nonche' delle risorse finanziarie poste a loro disposizione dal commissario delegato. I prefetti delle province dispongono la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione delle discariche di cui non prevedono la continuita' in esercizio";
p) all'art. 5, il comma 6 e' soppresso e sostituito dai seguenti:
"6. E' vietato l'ingresso nel territorio della regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni e dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto e' affidata ai prefetti.
7. Il commissario delegato, in coerenza con la progressiva attuazione degli obbiettivi del piano, ed in particolare, con riferimento al progressivo incremento della percentuale di raccolta differenziata, ed al fine di assicurare il riciclaggio di tali frazioni nonche' il recupero del CDR prodotto dai rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata, disciplina, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, l'importazione nel territorio della Regione siciliana di rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati nel territorio regionale medesimo";
q) all'art. 6, comma 1, dopo le parole "regione siciliana" sono aggiunte le seguenti: "avvalendosi del vice commissario di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)", dopo le parole "condizioni di inquinamento," sono aggiunte le seguenti: "delle aree comprese nei siti di interesse nazionale di cui all'art. 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426"; alla fine del periodo e' aggiunta la seguente frase: "I progetti degli interventi di bonifica dei siti definiti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono approvati dal Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria e della sanita' e d'intesa con il commissario delegato ai sensi dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
r) all'art. 6, comma 2, le parole "commissario delegato - presidente della Regione siciliana, puo' avvalersi:" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "il vice commissario puo' avvalersi di venti unita' di personale della pubblica amministrazione cui verra' corrisposto un compenso mensile nei limiti di 70 ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza, a valere sui fondi a disposizione del commissario delegato - presidente della Regione siciliana nonche'" e prima delle parole: "per le attivita' di accertamento" sono inserite le seguenti: ", per le attivita' di verifica e controllo con tecniche analitiche e strumentali e"; dopo le parole: "Organizzazione mondiale della sanita'," sono aggiunte le seguenti: "dell'ARPA e, nelle more della sua istituzione, dei laboratori di igiene e profilassi territorialmente competenti," e prima delle parole "l'esecuzione degli interventi" sono aggiunte le seguenti: "la progettazione e";
s) all'art. 6, in coda al comma 3, sono aggiunte le seguenti parole: ", relative alle voci specificate nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico";
t) all'art. 7, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "4. La tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica deve prevedere il recupero delle spese di gestione, delle spese di investimento, per la realizzazione ed il funzionamento, e delle spese di risanamento ambientale e di gestione per almeno un trentennio, dopo la chiusura, sulla base di apposito piano finanziario predisposto dall'ente incaricato della gestione".
u) all'art. 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 1999" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2000";
v) all'art. 9, comma 3, le parole "gestione degli appalti" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "gestione delle gare di appalto" e dopo le parole "e' affidata" sono aggiunte le seguenti: ", nei casi in cui il commissario delegato lo richieda,";
w) all'art. 10, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per l'istruttoria tecnico-amministrativa degli interventi i prefetti delle province possono avvalersi degli uffici regionali, provinciali e comunali. Per le approvazioni dei progetti, per le autorizzazioni e per ogni altra procedura afferente, ciascun prefetto si avvale di un gruppo di valutazione composto da quattro unita' di personale della pubblica amministrazione, cui sara' corrisposto un compenso mensile nei limiti di settanta ore di straordinario effettivamente reso, sulla base degli importi orari delle qualifiche di appartenenza, a valere sui fondi a disposizione del commissario delegato - presidente della Regione siciliana";
x) all'art. 10 e' aggiunto il seguente comma: "8. Per la fornitura dei beni e servizi per le esigenze della struttura commissariale, si applicano le norme vigenti nella Regione siciliana";
y) all'art. 12, comma 1, lettera f), dopo le parole "assicura la gestione di tali progetti" sono aggiunte le seguenti: "eventualmente anche disponendo l'esclusione dal programma degli enti che ritardino gli adempimenti di propria competenza, con contestuale affidamento del progetto ad altro ente";
z) all'art. 12, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, al fine di realizzare gli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza, puo' autorizzare gli enti finanziati ad anticipare, in tutto o in parte, le somme a suo carico e puo' intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza dei soggetti obbligati alla restituzione delle somme anticipate".
 
Art. 3.
1. Al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da conferire in discarica, i prefetti delle province dispongono, a carico dei soggetti gestori delle discariche, la riduzione e successivamente il divieto di conferimento di qualsiasi tipo di imballaggi primari, secondari e terziari, della sostanza organica, dei rifiuti inerti, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli nonche' dei rifiuti assimilati ed assimilabili sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione allo sviluppo della raccolta differenziata. Allo stesso fine, i prefetti delle province dispongono gli strumenti amministrativi per assicurare il conferimento separato da parte dei singoli produttori di rifiuti, in coordinamento con le iniziative di raccolta differenziata avviate dai comuni ovvero, in sostituzione dei medesimi, dal commissario delegato-presidente della Regione siciliana.
2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, adotta i provvedimenti necessari all'ampliamento della discarica di Bellolampo, nel comune di Palermo, mediante la realizzazione di una quarta vasca. A tal fine, sentiti gli enti interessati, il commissario delegato-presidente della Regione siciliana - provvede allo spostamento del poligono di tiro, alla localizzazione del nuovo poligono di tiro ed alla sua realizzazione, d'intesa con il prefetto di Palermo, al quale vengono attribuiti i poteri espropriativi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'acquisizione dell'area per il nuovo poligono, anche al fine di procedere alla permuta tra il vecchio ed il nuovo sito. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, il commissario delegato-presidente della regione siciliana provvede nei limiti delle risorse allo stesso assegnate dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, fermo restando il recupero a carico degli introiti della gestione della nuova discarica e l'eventuale previsione di forme compensative per i comuni interessati.
 
Art. 4.
1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, mette in atto ogni intervento per accelerare l'avvio dei lavori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e definisce con l'aggiudicataria la riduzione dei termini di realizzazione dei medesimi impianti. La riduzione dei termini deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il commissario delegato - presidente della Regione siciliana.
2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, dispone un contributo a carico dei comuni che conferiscono i rifiuti, da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti per la produzione di energia, nonche' dispone la realizzazione di opere di risanamento ambientale ed infrastrutturali. Detto contributo, stabilito nella misura di 10 lire per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione di CDR, sara' erogato nella misura di 5 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianto di produzione di CDR e nella misura di 5 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti.
3. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana realizza, avvalendosi delle risorse ad esso assegnate, nonche' dei poteri e delle deroghe previste dall'ordinanza n. 2983, del 31 maggio 1999, le infrastrutture di collegamento e di mitigazione ambientale degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti.
 
Art. 5.
1. Il Ministero dell'ambiente per le attivita' di competenza connesse alla situazione di emergenza e nei suoi limiti temporali, si avvale, di cinque unita' di personale, poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, identificate tra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, dei servizi tecnici dello Stato, degli organi tecnici e delle agenzie dello Stato e delle regioni, quali l'istituto superiore di sanita' l'agenzia nazionale e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, l'ente nazionale per l'energia e l'ambiente, nonche' degli enti pubblici anche economici, delle societa' a partecipazione pubblica, anche in liquidazione. Tale personale e' messo a disposizione del Ministero dell'ambiente non oltre venti giorni dalla richiesta.
2. Il Ministero dell'ambiente, per le medesime finalita' e negli stessi limiti temporali di cui al precedente comma 1, si avvale inoltre di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali viene corrisposta una indennita' pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267.
3. Gli oneri relativi alle spese di personale da rimborsare alle amministrazioni di appartenenza sono posti a carico, nei limiti degli stanziamenti previsti, della U.P.B. 4.1.1. - funzionamento, dello stato di previsione del ministero dell'ambiente. Le indennita' da corrispondere agli esperti e le spese per il lavoro straordinario del personale di cui ai precedenti commi 1 e 2, da corrispondersi nel limite massimo di settanta ore mensili, sono erogate dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana, nel limite delle risorse gia' autorizzate dalle precedenti ordinanze in materia.
4. Il Ministero dell'ambiente puo' altresi' avvalersi degli esperti di cui al contingente previsto dall'art. 9, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni ed integrazioni, acquisiti - anche in deroga all'art. 9, comma 1, della citata legge 475 - dalle amministrazioni di cui al precedente comma 1.
5. L'utilizzazione del personale di cui ai precedenti commi 1 e 4, anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, e' disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12 del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.
 
Art. 6.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotto dai provvedimenti assunti dai prefetti delle province fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedente citata ordinanza che non risultano in contrasto con la prescnte ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2000
Il Ministro: Bianco
 
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