Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 marzo 2000
Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Plaza Rodriguez Juana Maria, nata a Madrigal de la Vera il 27 novembre 1967, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico "diplomado en Trabajo Social" conseguito nel giugno 1990 presso l'Universidad Complutense de Madrid, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
Considerato che la richiedente inoltre ha dimostrato di essere iscritta al Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Madrid da 1990;
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 febbraio 2000;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Plaza Rodriguez Juana Maria, nata a Madrigal de la Vera il 27 novembre 1967, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.
 
Art. 2.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di tre mesi.
Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' su "legislazione sociale".
Roma, 25 marzo 2000
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel decreto, ha la forma dell'esame orale e si svolgera' in lingua italiana.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilita' dell'assistente sociale tutor.
 
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