Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
CIRCOLARE 7 marzo 2000, n. 1335
Modalita' per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

La presente circolare regolamenta requisiti e modalita' di partecipazione al finanziamento di progetti elaborati da organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed aventi il fine di far fronte ad emergenze sociali, nonche' di favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. Modalita' di partecipazione I progetti saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella presente circolare; per il finanziamento di quelli che verranno dichiarati ammissibili verra' utilizzato lo stanziamento di L. 2.000.000.000 di cui al decreto di ripartizione del Fondo per le politiche sociali del 17 febbraio 2000, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 2000, registro n. 1, foglio n. 142, con il quale e' stata ripartita la disponibilita' del Fondo per le politiche sociali per l'anno 2000 (legge 27 dicembre 1997, n. 449).
La quota per cui si richiede il finanziamento non potra' superare il 10% dell'ammontare complessivo del fondo citato. In caso di progetti complessi, di maggiore importo, ovvero articolati su piu' fondi di finanziamento, l'organizzazione proponente e' tenuta a indicare per quale parte del progetto si richiede il finanziamento, precisandone la destinazione per voce di spesa.
Ogni organizzazione di volontariato che presenti un progetto, ai sensi della presente circolare, deve concorrere, nella misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative; donazioni; introiti legati all'attivita' svolta, dall'organizzazione proponente; quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specificazione costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del progetto al finanziamento, in quanto e' un elemento che attesta la concreta capacita' dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto;
I compensi previsti per le risorse umane, necessarie alla realizzazione del progetto, non devono superare il 20% dell'ammontare complessivo del costo del progetto (personale retribuito, consulenti, formatori, progettisti, rimborso spese per il personale volontario e cosi' via).
Nel caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o da soggetti privati, alla domanda dovra' essere allegata una dichiarazione di questi, firmata dal legale rappresentante, che attesti le modalita' di partecipazione al progetto e l'impegno finanziario assunto.
Saranno privilegiati i progetti presentati da organizzazioni di volontariato che non hanno in precedenza ottenuto finanziamenti, eregati dal Fondo per il Volontariato. A. - Soggetti destinatari del finanziamento. Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato, ovvero piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione che l'organizzazione proponente e/o eventuali consociate siano legalmente costituite alla data del 1 gennaio 1999 e regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della legge quadro.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 266 del 1991, non saranno presi in considerazione:
a) progetti presentati da organizzazioni di volontariato di cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49 del 1987 e per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266 del 1991;
b) progetti attinenti la materia della protezione civile. B. - Priorita' nella valutazione dei progetti. L'Osservatorio nazionale per il volontariato dara' priorita' ai progetti significativamente connotati da una o piu' delle seguenti caratteristiche:
1) contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, immigrati, profughi e rifugiati, nomadi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, portatori di handicap, malati, alcolisti, ecc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette;
2) particolare innovativita', sia per il contesto territoriale di riferimento che per la tipologia di intervento, e realizzazione di attivita' caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
3) promozione di collaborazione con enti pubblici, soggetti privati, imprese, sindacati;
4) creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore;
5) promozione di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti in altri contesti territoriali e/o utilizzati per far fronte ad altri fenomeni di disagio sociale.
Saranno privilegiati, altresi', gli interventi dedicati alle poverta' estreme, alle poverta' economiche' (ad es.: "senza fissa dimora", famiglie al di sotto della soglia minima di poverta', ecc.), in considerazione della particolare rilevanza assunta dal fenomeno nell'ultimo anno.
Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.
C. - Termini e modalita' di presentazione delle richieste.
Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui alla lettera A dovranno far pervenire entro quarantacinque giorni (fara' fede la data del timbro postale) dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la richiesta, redatta in carta semplice, in conformita' allo schema allegato, che costituisce parte integrante della presente circolare.
La richiesta dovra' essere inviata a mezzo raccomandata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto n. 56 - 00187 Roma.
Alla richiesta dovranno essere allegati:
a) copia dello statuto vigente, redatto conformemente con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) copia dell'atto costitutivo dell'associazione ovvero autocertificazione a cura del legale rappresentante, da cui risulti la data di costituzione dell'associazione;
c) copia dell'Atto di iscrizione al registro generale del volontariato nella regione ove ha sede l'organizzazione, ovvero autocertificazione a cura del legale rappresentante, ove risulti l'avvenuta iscrizione nel registro regionale.
D. - Descrizione del progetto.
Le richieste di finanziamento dovranno essere composte da una domanda di contributo e da un elaborato progettuale. Ai fini di una loro corretta formulazione si rinvia agli allegati 1 e 2 della presente circolare.
In particolare, nella domanda di contributo dovranno essere chiaramente indicati:
il nome dell'organizzazione;
il nome del legale rappresentante;
l'indirizzo ed altri riferimenti della sede;
la tipologia giuridica dell'organizzazione proponente;
l'entita' del contributo richiesto;
l'entita' del contributo a carico dell'organizzazione che presenta domanda, che non dovra' essere comunque inferiore al 30% del costo previsto dal progetto che si intende realizzare;
il titolo del progetto presentato;
i destinatari a cui e' rivolto;
la documentazione allegata.
Il formulario di presentazione del progetto, allegato alla presente circolare, dovra' essere compilato seguendo lo schema predisposto, ivi compreso il piano economico a firma del legale rappresentante.
E. - Motivi di inammissibilita'.
Non verranno prese in considerazione le domande che, oltre ad essere prive dei requisiti fin qui richiesti, risulteranno:
spedite oltre il termine di scadenza;
concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti progettuali o finalizzate all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
inoltrate da organizzazioni di volontariato che non abbiano provveduto a presentare all'Osservatorio nazionale per il Volontariato le relazioni sullo stato di attuazione dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti;
finalizzate al finanziamento di progetti gia' finanziati con questo fondo o con altri fondi;
prive della documentazione prevista dalla presente circolare;
prive della firma del legale rappresentante sulla domanda di contributo e/o sul piano economico.
F. - Oneri non ammissibili a contributo.
Non verranno comunque finanziati i seguenti oneri o spese:
gli oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione proponente;
gli oneri relativi a seminari e convegni collegati con il progetto;
le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione;
ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzato alla realizzazione del progetto.
G. - Commissione di valutazione.
La valutazione dell'ammissibilita' al finanziamento verra' compiuta da una Commissione nominata con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale.
La Commissione sara' composta da cinque membri, di cui tre scelti fra persone di particolare e comprovata esperienza maturata nell'ambito della valutazione nel mondo del volontariato e del terzo settore e/o fra docenti universitari in materie afferenti alle politiche sociali; un componente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato senza diritto di voto ed un componente in rappresentanza dell'ufficio volontariato, anch'esso senza diritto di voto.
La valutazione consistera' di due fasi: nella prima, i progetti pervenuti saranno esaminati per verificare il possesso dei requisiti formali; nella seconda, i progetti che hanno superato la fase preliminare saranno valutati secondo i criteri contenuti nella presente circolare e ad insindacabile giudizio della commissione. Tale commissione provvedera' alla stesura della graduatoria finale che verra' approvata dall'Osservatorio.
H. - Progetti ammessi al finanziamento.
Le organizzazioni di volontariato che abbiano presentato domanda di finanziamento per un progetto che venga dichiarato ammissibile dovranno, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, inviare la seguente documentazione:
composizione attuale dell'organo rappresentativo;
certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta la domanda;
bilancio consuntivo 1999;
bilancio preventivo 2000 in caso sia previsto dallo statuto;
codice fiscale dell'organizzazione;
estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra forma di accreditamento della somma concessa.
Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione richiesia entro il termine comportera' la decadenza dal diritto al finanziamento. In questo caso, subentrera' nel diritto al finanziamento, il progetto immediatamente successivo in graduatoria a quelli risultati ammissibili.
I. - Monitoraggio in itinere.
L'Osservatorio nazionale per il volontariato sottoporra' i progetti ammessi al finanziamento a verifiche nel corso della realizzazione, nonche' ad una valutazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei progetto.
In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile il prosieguo del progetto, o di accertamento di un uso non corretto dei fondi erogati, l'ufficio competente potra', in qualsiasi momento, disporre l'interruzione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme gia' versate.
L. - Modalita' di erogazione del finanziamento.
Il finanziamento verra' ripartito in due fasi:
80% della somma al momento dell'accettazione da parte dell'organizzazione delle modalita' e dei termini previsti per la realizzazione del progetto approvato;
20% al termine della realizzazione del progetto e a seguito della presentazione di un rapporto finale che esponga dettagliatamente i risultati ottenuti con una specifica dimostrazione delle spese sostenute per l'intero progetto.
Il Ministro per la solidarieta' sociale: Turco
 
----> vedere Allegato 1 <----
 
----> vedere Allegato 2 <----
 
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