Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2000 (vai al sommario)
COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
DELIBERAZIONE 1 febbraio 2000
Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto.

IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visti la legge 27 marzo 1992, n. 257, e il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251);
Visti, in particolare l'art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257, e l'art. 10 del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251);
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato albo, le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Considerato che l'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 riguardante le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto;
Ritenuto, al tal fine, di ripartire le attivita' di cui alla categoria 10 in:
a) attivita' di bonifica di beni contenenti amiento effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
b) attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o a cazzuola, feltri e materassini di amianto;
Delibera:
Art. 1.
1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le attivita' di cui alla categoria 10 dell'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono ripartite, in:
a) attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contententi amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
b) attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o cazzuola, feltri e materassini di amianto.
 
Art. 2.
1. Le imprese che, anche ai fini dell'obbligo della presentazione dei progetti di bonifica ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 devono essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella allegata sotto la lettera A.
2. I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 sono individuati nell'allegato B.
3. Le imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 devono produrre, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione in merito alla conformita' dell'impresa stessa alle norme dettate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Tali imprese devono, altresi', documentare di essersi conformate alla legislazione vigente in materia di sicurezza, con l'individuazione del responsabile della sicurezza, producendo copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257, e l'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251), che disciplinano l'abilitazione degli addetti alle attivita' di rimozione e di smaltimento dell'amianto.
 
Art. 3.
1. Il requisito di capacita' finanziaria per l'iscrizione di cui all'art. 1 si intende soddisfatto con gli importi di cui all'allegato C. Tale requisito e' dimostrato con le modalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire 5 miliardi, secondo lo schema allegato sotto la lettera D, o da una dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.
 
Art. 4.
1. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
Roma, 1o febbraio 2000
Il presidente: Pernice
 
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----> vedere Allegato B <----
 
----> vedere Allegato C <----
 
----> vedere Allegato D <----
 
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