Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2000 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2000, n. 18
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 14 febbraio 2000), convertito, senza modificazioni, dalla legge 13 aprile 2000, n. 90 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. "Case di cura riunite di Bari".

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblia italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
1. Al fine di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate in Bari dalle strutture della S.r.l. "Case di cura riunite" di Bari in amministrazione straordinaria, il termine di scadenza della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di detta impresa, disposto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' differito al 14 maggio 2000.
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 4 dell'art. 52 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
"4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' di salvaguardia delle
attivita' produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto
conto dell'interesse dei creditori, puo' autorizzare la
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore
anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma
dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si
applica anche nei confronti delle imprese in
amministrazione straordinaria per le quali la scadenza
dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998".
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
 
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