Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 8 marzo 2000
Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
Considerata la necessita' di una complessiva revisione della metodologia di calcolo dei livelli minimi di reddito che consenta l'utilizzazione delle piu' aggiornate informazioni disponibili;
Preso atto delle conclusioni del gruppo di lavoro misto appositamente costituito, formato da rappresentanti della competente direzione generale e da rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica;
Valutata l'opportunita' di evitare riduzioni dei livelli minimi di reddito per i comuni di dimensioni maggiori, anche considerando la non completa disponibilita' di specifiche informazioni significative;
Decreta:
Art. 1.
Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.
 
Art. 2.
1. Per l'anno 2000 i livelli di reddito netto minimo mensile dei quali la Direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1, lettera d), e dal comma 3, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per la concessione della dispensa dalla ferma di leva, sono quelli indicati nella tabella A, allegata al presente decreto.
 
Art. 3.
Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, la direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto, oltre che dalla tabella di cui al precedente art. 2, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato:
a) presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermita' per le quali sono necessarie costose cure mediche;
b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessita' perduti a seguito di calamita' naturali;
c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori;
 
Art. 4.
Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare:
1) le pensioni, gli assegni e le indennita' di guerra;
2) le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio;
3) le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro;
4) le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.
Roma, 8 marzo 2000
Il Ministro: Mattarella
 
----> Vedere Tabella a pag. 25 della G.U. <----
 
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