Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 6 aprile 2000
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nella regione autonoma Valle d'Aosta previste per il giorno 7 maggio 2000. (Deliberazione n. 72/00/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 6 aprile 2000;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;
Vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, concernente "Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale";
Vista la propria delibera n. 29/00/CSP del 1o marzo 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 2000;
Vista la comunicazione della presidenza della giunta della regione autonoma Valle d'Aosta relativa all'indizione, per il giorno 7 maggio 2000, delle elezioni del sindaco, del vice sindaco e dei consigli comunali di 68 comuni della provincia di Aosta, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 21 maggio 2000;
Effettuata la consultazione informale con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Rinvio alle disposizioni della delibera dell'Autorita' n. 29/00/CSP
1. Per le elezioni comunali che avranno luogo il 7 maggio 2000 nella regione autonoma della Valle di Aosta, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno 21 maggio 2000, si applicano, con gli adeguamenti di cui all'art. 2, le disposizioni previste, per le elezioni comunali, dall'art. 17 della delibera del 1o marzo 2000, n. 29/00/CSP, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2000.
 
Art. 2.
Periodo, modalita' ed ambito territoriale di applicazione
1. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione sino a tutta la giornata del 7 maggio 2000, salva una eventuale estensione sino al 21 maggio in relazione a votazioni di ballottaggio. I termini previsti dall'art. 4, comma 1, lettere g), nn. 1) e 2) e h), nonche' dall'art. 5, comma 1, lettera f), nn. 1) e 2), della predetta delibera del 1o marzo 2000, n. 29/00/CSP, decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora nelle comunicazioni rese o nei comunicati emessi dalle emittenti in relazione alla trasmissione dei messaggi gratuiti o a pagamento non sia stato preso in considerazione il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno, le comunicazioni ed i comunicati relativi dovranno intervenire entro il 10 maggio 2000.
2. Le disposizioni dettate dalla richiamata delibera n. 29/00/CSP in relazione alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale del 21 maggio 2000. A tal fine, il riferimento "ad esiti di altre consultazioni elettorali" previsto all'art. 6, comma 3, della predetta delibera e richiamato dal successivo art. 17 in relazione alle elezioni comunali, e' da intendersi nel senso che tra tali esiti rientrano anche quelli del primo turno di votazione.
3. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio della regione Valle d'Aosta.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' altresi' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Roma, 6 aprile 2000
Il presidente: Cheli
 
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