Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 29 febbraio 2000
Istituzione della scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 1, comma 15 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 80 del 16 gennaio 1998 concernente "Iniziative per la formazione degli insegnanti - determinazione della sede amministrativa regionale";
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 6 marzo 1998, n. 267 concernente "Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000";
Visto il decreto 26 maggio 1998, emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, recante "Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria";
Visto il decreto rettorale n. 622 del 1o settembre 1999 con il quale e' stata autorizzata la stipula della convenzione tra le universita' statali della Sicilia, ed e' stato approvato l'atto costitutivo ed il regolamento didattico della scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per la formazione di insegnanti di scuola secondaria;
Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 7 settembre 1999;
Decreta:
Viene istituita la scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per la formazione di insegnanti di scuola secondaria.
Art. 1.
1. La "Scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per l'insegnamento secondario" e' articolata in piu' sezioni dotate ciascuna di autonomia didattica e gestionale. Nel presente regolamento essa sara' denominata "Scuola". Tale scuola ha sede centrale presso l'universita' di Palermo. Le universita' partecipanti alla scuola sono quelle di Palermo, Messina a Catania, in ciascuna delle quali viene costituita una sezione della scuola.
2. Obiettivo della scuola e' la formazione professionale degli insegnanti della scuola secondaria. Tale obiettivo si articola nell'acquisizione di competenze specifiche:
a) nella scienza dell'educazione;
b) nel campo storico ed epistemologico, relativamente alle discipline caratterizzanti ciascuna delle abilitazioni conseguibili per la scuola secondaria;
c) nella didattica delle discipline specifiche di ciascuna abilitazione, anche mediante laboratori di didattica delle discipline medesime;
d) nella pratica effettiva dell'insegnamento mediante il ricorso al tirocinio;
e) nelle metodologie necessarie a operare nel settore dell'handicap per la formazione di insegnanti di sostegno.
3. Gli insegnamenti e le attivita' previsti in funzione di quanto indicato nel comma precedente sono propri della scuola e da essa promossi e coordinati.
4. La durata complessiva degli studi della scuola e' di due anni accademici, ciascuno articolato in due semestri per la formazione di insegnanti di sostegno e' previsto un anno aggiuntivo.
5. A conclusione degli studi, la scuola rilascia un diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore di esame di Stato. Le abilitazioni conseguite sono menzionate nel diploma.
 
Art. 2.
1. Per garantire il necessario coordinamento tra le sezioni e gli indirizzi della scuola, le universita' che sottoscrivono il presente regolamento convengono altresi' sulla opportunita' di costituire un coordinamento regionale (denominato coordinamento) formato dai presidenti dei consigli di cui al comma 2, lettera d), dell'atto costitutivo, presieduto dal presidente del consiglio della scuola dell'universita' di Palermo.
2. Presso ciascuno dei tre atenei e' istituito un consiglio della sezione della scuola (denominato consiglio), presieduto da un presidente eletto tra i suoi componenti. Suoi compiti sono tutti quelli relativi alla direzione locale della scuola, sulla base delle indicazioni del comitato regionale o del coordinamento di cui al comma primo.
3. Fanno parte del consiglio:
a) Tutti i docenti afferenti alla scuola;
b) tutti i supplenti e i titolari di affidamento presso la scuola docenti presso l'universita' relativa con voto deliberativo;
c) con voto consultivo, i docenti della scuola provenienti a qualsiasi titolo (contratti, semiesoneri, tutors, ecc.) da strutture estranee alla stessa universita';
d) una rappresentanza degli studenti iscritti alla scuola pari al 20% dei componenti di cui ai punti a) e b).
I componenti di cui alle lettere c) e d) contribuiscono al numero legale solo se presenti.
4. Il presidente del consiglio della scuola e' eletto tra i professori di ruolo presenti con voto deliberativo, di cui al comma 3, lettere a) e b) nel consiglio stesso. E' eletto da tutti i componenti del consiglio con voto deliberativo.
5. Per quanto non previsto diversamente dal presente regolamento, al consiglio a al suo presidente si applicano le norme previste negli statuti delle rispettive universita' per i consigli di corso di laurea.
 
Art. 3.
1. La scuola si articola in indirizzi. Gli indirizzi della scuola sono legati alle abilitazioni all'insegnamento per la scuola secondaria.
2. L'attivazione dei singoli indirizzi nelle singole universita' e' stabilita, su indicazione del coordinamento e su proposta del consiglio, dal senato accademico.
3. Le modifiche di questo regolamento didattico si attuano, su proposta di almeno un consiglio, con delibera unanime del coordinamento.
4. Per ciascun indirizzo il consiglio nomina un coordinatore scelto tra i decenti (professori ordinari, associati e ricercatori) che ne fanno parte. I coordinatori costituiscono la giunta della sezione della scuola (denominata giunta). Il presidente del consiglio della sezione e' anche presidente della giunta.
5. Per il raggiungimento degli obiettivi della scuola sono previste 1.000 ore complessive di insegnamento e di attivita' pratiche di laboratorio e tirocinio. Per la formazione degli insegnanti di sostegno sono previste 500 ore aggiuntive.
6. Il bando annuale di ammissione indica il numero di posti disponibili per ciascun indirizzo, secondo le indicazioni dei ministeri competenti e secondo le delibere del comitato regionale.
7. All'attuazione delle attivita' formative programmate dal consiglio della scuola provvedono, in ciascun ateneo, le facolta', i corsi di laurea e di diploma, i dipartimenti e i centri interdipartimentali. Tali strutture sono tenute a fornire ogni assistenza e supporto anche logistico alle attivita' della scuola, nei limiti delle loro rispettive disponibilita' a nel quadro delle loro finalita' didattiche. Su loro richiesta i docenti afferenti alle strutture didattiche di una delle tre universita' possono prestare in tutto o in parte l'attivita' didattica prevista dal loro stato giuridico all'interno della scuola, con il consenso della facolta' di appartenenza.
 
Art. 4.
1. Possono essere ammessi ai diversi indirizzi della scuola coloro che, secondo la normativa vigente, siano in possesso di titolo idoneo e che abbiano superato la specifica prova di selezione decisa dalla giunta sulla base del numero di posti disponibili per ciascun indirizzo.
2. Nella domanda di ammissione, il candidato deve indicare le abilitazioni che egli vorrebbe conseguire nell'ambito della scuola.
3. L'entita' delle tasse e dei contributi di ateneo sono stabiliti per le diverse sezioni separatamente dai consigli di amministrazione delle tre universita'. I contributi relativi alla scuola vengono stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio.
 
Art. 5.
1. Gli obiettivi della scuola sono perseguiti mediante insegnamenti e attivita' sia comuni a tutti gli iscritti che specifici di indirizzo, nonche' attivita' di tirocinio.
2. La scuola e' organizzata secondo uno schema modulare, costituito di moduli di durata non inferiore a 30 e non superiore a 50 ore ciascuno. Il tirocinio comprende attivita' per un totale di 300 ore distribuite nei due anni di formazione.
3. In relazione agli obiettivi indicati nell'art. 1, le aree di attivita' formativa della scuola sono inquadrate nel modo seguente:
a) insegnamenti di scienza dell'educazione;
b) insegnamenti di carattere storico, epistemologico e di didattica disciplinare con relativi laboratori, riguardanti le materie caratterizzanti le abilitazioni;
c) tirocinio didattico professionale.
 
Art. 6.
1. Su proposta dei consigli il coordinamento valuta i contenuti disciplinari minimi necessari per la proficua frequenza dei corsi relativi alle singole abilitazioni; in ciascun ateneo la giunta esamina i curricula dei singoli studenti in relazione a tali contenuti, definendo eventuali debiti formativi da parte dello studente.
2. L'eventuale completamento delle competenze culturali ritenute essenziali dalla giunta puo' ottenersi o mediante la frequenza di corsi universitari singoli o comunque secondo le indicazioni della giunta per ogni singolo iscritto. Tali frequenze non devono comunque comportare alcun ulteriore onere finanziario per l'iscritto.
3. La verifica dell'avvenuto completamento di cui al comma precedente, qualora non sia stato sostenuto un regolare esame, avra' luogo secondo le modalita' indicate caso per caso dalla giunta. L'impegno orario relativo al completamento di tali competenze e' aggiuntivo rispetto al curriculum previsto e non entra pertanto nel computo delle ore globali della scuola.
4. La scuola prevede un sistema di valutazione dei crediti culturali e formativi acquisiti dal singolo candidato, al di fuori del curriculum necessario per la laurea. La valutazione di tali crediti, di competenza di ciascun consiglio, puo' comportare una riduzione dei tempi di formazione fino a un massimo di due semestri la valutazione dei crediti per le attivita' di tirocinio effettuato precedentemente puo' al massimo riguardare il 70% delle ore previste.
5. Chi, in possesso di una abilitazione conseguita nell'ambito della scuola, intenda acquisirne una affine, puo' in base alla valutazione dei crediti, conseguirla in non meno di un semestre.
 
Art. 7.
1. Obiettivo degli insegnamenti di scienze dell'educazione e' l'acquisizione delle competenze pedagogiche, psicologiche, metodologiche, giuridiche e deontologiche caratterizzanti la professionalita' docente nella scuola secondaria e il completamento delle competenze disciplinari e di didattica disciplinare con gli opportuni supporti di carattere generale.
2. Gli insegnamenti di scienze dell'educazione sono svolti di norma in forma congiunta per gli studenti di diversi indirizzi; possono essere peraltro disposte dal consiglio parziali differenziazioni in funzione degli indirizzi interessati.
3. Gli insegnamenti previsti per l'arca di scienze dell'educazione sono i seguenti:
didattica generale (istituzioni di);
pedagogia generale;
pedagogia interculturale;
psicodinamica;
psicologia cognitiva o dell'apprendimento;
psicologia dell'educazione;
psicologia dello sviluppo;
psicologia generale;
psicologia sociale;
sociologia della comunicazione;
sociologia dell'educazione;
storia della scuola;
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento.
 
Art. 8.
1. Obiettivo degli insegnamenti storici ed epistemologici e' l'acquisizione di conoscenze riguardanti la natura e lo sviluppo di discipline caratterizzanti l'abilitazione all'insegnamento richiesta, la loro evoluzione storica, i rapporti tra esse, la riflessione sulla natura dei problemi di insegnamento affrontati e sulle metodologie di ricerca didattica utilizzate.
2. Obiettivi degli insegnamenti di didattica disciplinare e dei relativi laboratori sono rispettivamente l'acquisizione e l'applicazione di competenze specifiche nella determinazione di obiettivi didattici, nella scelta dei contenuti di insegnamento e nella loro efficace organizzazione curricolare, nella scelta e nella costruzione anche interdisciplinare di strategie di insegnamento e di valutazione formativa dei risultati di apprendimento raggiunti.
3. Gli indirizzi previsti sono i seguenti:
a) indirizzo delle scienze naturali;
b) indirizzo di matematica-fisica-informatica;
c) indirizzo tecnologico;
d) indirizzo di scienze umane;
e) indirizzo linguistico-letterario;
f) indirizzo di lingue straniere;
g) indirizzo di arte e disegno;
h) indirizzo economico-giuridico;
i) indirizzo artistico-musicale;
j) indirizzo socio-sanitario.
 
Art. 9.
1. Obiettivo del tirocinio didattico e professionale e' la produzione di competenze legate all'esercizio effettivo dell'insegnamento, alla padronanza dei linguaggi e dei processi di comunicazione didattica e formativa, all'uso critico delle tecnologie didattiche a allo sviluppo di comportamenti e di atteggiamenti costruttivi e di collaborazione nelle interazioni istituzionali e sociali richieste dall'attivita' professionale.
2. Elementi caratterizzanti del tirocinio sono:
a) elaborazione, organizzazione, sperimentazione nella scuola e valutazione di progetti di lavoro e di ricerca didattica, sia nell'ambito dell'indirizzo sia in quello interdisciplinare;
b) stretto coordinamento con le attivita' dei laboratori didattici sia dell'area delle scienze della formazione che di quella disciplinare specifica;
c) stretto coordinamento con la preparazione agli esami finali.
3. Per l'organizzazione dell'attivita' del tirocinio, opportune intese sono tempestivamente perseguite dalla giunta e dal consiglio, nel quadro della normativa nazionale e di eventuali accordi o convenzioni su base regionale, con i provveditorati agli studi, le scuole secondarie e gli insegnanti delle classi nelle quali le attivita' stesse si svolgono. Analoghe intese possono essere perseguite con il competente istituto regionale per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE).
4. La responsabilita' del tirocinio viene conferita dalla giunta per contratto o in altre forme previste dalla legge, ai sensi della normativa vigente, a professori di scuole secondarie con specifiche competenze.
 
Art. 10.
1. Ogni iscritto alla scuola presenta all'inizio del primo semestre un piano di studi individuale. La giunta valuta la congruita' del piano proposto, sulla base delle indicazioni del coordinamento regionale e del consiglio,delle materie caratterizzanti le abilitazioni richieste e dei crediti e dei debiti dell'iscritto. In caso di difformita', il coordinatore dell'indirizzo cui si riferisce il piano di studi, propone le opportune variazioni che, di norma, vanno concordate con l'iscritto. Nel caso di perduranti controversie spetta al consiglio definire il piano di studi dell'iscritto.
2. Il consiglio puo' deliberare l'iscrizione con abbreviazione di corsi per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ove sussistano crediti consistenti, ovvero se sia gia' stata conseguita un'abilitazione presso la scuola medesima o altre ritenute equivalenti dal consiglio stesso.
 
Art. 11.
1. L'anno e' articolato in semestri. Al termine di ogni semestre la scuola conferisce agli specializzandi un attestato di frequenza per le materie seguite sulla base delle firme da loro apposto sugli appositi elenchi al termine di ogni lezione e controfirmati dai docenti interessati.
2. Al termine di ogni semestre la scuola organizza le prove di esame relative ai corsi svolti nel periodo.
3. La scuola rende pubblico il calendario di esami all'inizio di ogni semestre.
4. Gli esami non sostenuti o non superati al termine del semestre relativo possono essere recuperati in un'apposita sessione che verra' fissata di norma nel mese di settembre.
5. Di anno in anno lo specializzando dovra' sostenere tutti gli esami previsti dal suo piano di studi individuale entro il mese di settembre. Il consiglio fissa il numero massimo di esami, eventualmente variabile per indirizzo, che potra' essere rinviato all'anno successivo.
6. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo lo specializzando decade dalla Scuola. Egli puo' pero' presentare istanza al consiglio con giustificati motivi riguardanti le cause del mancato assolvimento dell'obbligo. Il consiglio, valutati tali motivi, puo' riammettere, nelle forme e nei modi ritenuti opportuni, lo specializzando alla frequenza dei corsi non ancora superati, spostando adeguatamente in avanti il termine della conclusione degli studi.
7. Lo specializzando puo' chiedere l'interruzione della sua carriera, in presenza di giustificati motivi che saranno, comunque, oggetto di valutazione da parte del consiglio. Sono sempre considerati giustificati i motivi relativi agli adempimenti degli obblighi militari o al periodo di gravidanza. In caso di interruzione di carriera accettata dal consiglio, lo specializzando puo' riattivare la sua carriera vedendosi riconoscere i crediti maturati. Il consiglio puo' valutare, dietro istanza motivata del richiedente, la ripresa di carriera con riconoscimento dei crediti da parte di specializzandi che abbiano svolto la precedente attivita' in altre scuole di specializzazione.
8. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve essere regolarmente iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi; deve aver regolarmente inserito l'esame nel piano di studi approvato dalla giunta e aver ottemperato agli obblighi di frequenza.
9. Gli esami di profitto possono consistere in una prova scritta o pratica o orale o in piu' di una di queste modalita'. Le prove orali sono pubbliche.
10. La giunta determina la composizione delle commissioni per la valutazione degli esami di profitto, che dovranno prevedere almeno due componenti. Nel caso di esame scritto entrambi i commissari devono sottoscrivere una comune valutazione della prova.
11. Il risultato positivo dell'esame dovra' essere riportato su apposito documento firmato dai componenti della commissione di esame e dallo studente. I voti sono espressi secondo le modalita' valide per gli esami di profitto delle materie dei corsi di laurea delle relative universita'.
 
Art. 12.
1. Superati tutti gli esami di profitto previsti nel piano di studi, lo specializzando conclude gli studi con un esame finale consistente nella discussione di una relazione scritta sulle attivita' svolte nel tirocinio e nel laboratorio, e in una lezione, entrambe connesse con le attivita' svolte, secondo modalita' fissate dal consiglio.
2. La commissione che valuta l'esame finale e' composta da cinque membri ed e' nominata dal presidente del consiglio. Oltre ai docenti della scuola di essa possono far parte, in numero non superiore a due, anche insegnanti comandati presso la scuola, ovvero insegnanti delle classi in cui e' stato svolto il tirocinio.
 
Art. 13.
Disposizione finale. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dai senati delle universita' siciliane, anche su proposta del "coordinamento dei presidenti dei consigli". Entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla delibera del senato accademico che procede per ultimo all'approvazione, salvo che il regolamento non preceda un termine diverso.
 
Art. 14.
Norma transitoria. Nella fase di avvio delle attivita' che precedono la determinazione delle afferenze dei docenti, tutti i poteri attribuiti da questo regolamento al consiglio ed alla giunta sono esercitati dai comitati di proposta all'uopo nominati dai rispettivi senati accademici delle tre universita' siciliane. Il coordinamento regionale e' costituito dai 3 presidenti dei comitati di proposta ed e' presieduto dal presidente del comitato di proposta dell'universita' di Palermo".
Palermo, 29 febbraio 2000
Il rettore: Silvestri
 
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