Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2000, n. 85
Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 4 agosto 1989, n. 285;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;
Vista la preliminare delliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 99 e' inserito il seguente: "Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonche' le modalita' di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento stesso, l'attivita' lavorativa a livello di funzionario gia' svolta presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacita' dei candidati di affrontare l'attivita' diplomatica. Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti e' riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, dei testo unico, delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 28 luglio 1999, n. 266, reca: "Delega al
Governo per il riordino delle carriere diplomatica e
prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale
del Ministero degli affari esteri, per il personale
militare del Ministero della difesa, per il personale
dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura". Si riporta il
testo dell'art. 1 della succitata legge:
"Art. 1 (Delega al Governo per il riordino della
carriera diplomatica). - 1. Al fine di potenziare
l'attivita' del Ministero degli affari esteri, sia in
Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalita'
delle strutture dell'amministrazione centrale, della rete
diplomatica e consolare e degli istituti italiani di
cultura all'estero, il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo diretto a
disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il
trattamento economico metropolitano del personale
diplomatico, attenendosi ai seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del
rapporto di impiego del personale della carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia,
sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione
di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione
pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative del personale diplomatico, con cadenza
quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per
quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto
del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del
procedimento negoziale il trattamento economico
fondamentale e accessorio, che sara' strutturato sulla base
dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il
congedo ordinario e straordinario, la reperibilita',
l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i
permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i
permessi sindacali. L'accordo non potra' comportare,
direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti
quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti
ad essa collegati nonche' nel bilancio dello Stato. In fase
di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le
risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle
retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle
della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando
ogni eventuale sperequazione;
b) conferma e rafforzamento della specificita' e
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica; previsione
dell'accesso alla suddetta carriera esclusivamente dal
grado iniziale, attraverso una rinnovata procedura
concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di
carattere accademico, le attitudini professionali dei
candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di
formazione e aggiornamento professionale nel corso
dell'intera carriera;
c) revisione dei gradi mediante accorpamento;
incremento dell'organico della carriera diplomatica, con
esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato
straordinario e Ministro plenipotenziario di 1a classe, in
misura non superiore al 20 per cento dell'organico
esistente alla data del 1o luglio 1998, in diretta
connessione con la riorganizzazione dell'amministrazione
centrale e con le mutate esigenze della rete estera
derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei
rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le Organizzazioni
internazionali; a tale scopo e' autorizzata la spesa
massima di lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, di
lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809
miliardi a decorrere dall'anno 2001;
d) revisione del sistema di progressione in carriera
mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento
ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori
responsabilita' ai funzionari piu' meritevoli che abbiano
completato percorsi funzionali e formativi obbligatori
nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse
finanziarie gia' stanziate. A tale fine, saranno applicati
criteri di valutazione collegiale del servizio prestato,
delle posizioni ricoperte, delle responsabilita' attribuite
e dei risultati conseguiti. Si terra' conto, inoltre, dei
periodi di formazione e di aggiornamento professionale;
e) in coerenza con quanto previsto alle lettere b),
c) e d), revisione delle norme concernenti la attribuzione
di compiti e responsabilita' presso gli uffici
dell'amministrazione centrale, nonche' l'assegnazione ai
posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da
svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando
comunque il rispetto del principio dell'invarianza della
spesa globale;
f) previsione di appropriate misure volte a
ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale
sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilita'
previsti per il personale contrattualizzato, con
contestuale soppressione di ogni meccanismo di
indicizzazione;
g) definizione di un trattamento economico
onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di
automatismo stipendiale, articolato in una componente
stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennita' di
posizione in godimento, nonche' in altre due componenti
correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e
agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la
seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati. A tale fine saranno definiti criteri per la
determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali
e dei risultati conseguiti, nonche' per la costituzione di
un apposito fondo di finanziamento;
h) ove possibile, si terra' conto, in particolare per
quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d),
della disciplina vigente in materia presso altri Paesi
membri dell'Unione europea;
i) esplicita indicazione delle norme legislative
abrogate.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato
su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione
pubblica. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti commissioni parlamentari, esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario, che si pronunciano
entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali
il decreto legislativo e' emanato anche in assenza del
parere".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 28 luglio 1999, n. 266, reca: "Delega al
Governo per il riordino delle carriere diplomatica e
prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale
del Ministero degli affari esteri, per il personale
militare del Ministero della difesa, per il personale
dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, reca: "Ordinamento dell'amministrazione degli
affari esteri".
- La legge 4 agosto 1989, n. 285, reca: "Norme
specifiche sul servizio diplomatico".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1999, n. 267, reca: "Regolamento recante norme per
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, nonche' delle relative funzioni,
dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari
esteri".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 99 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale
modificato dall'art. 18 del presente decreto:
"Art. 99 (Ordinamento speciale e funzioni). - Ai
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica e'
affidato il servizio delle relazioni con l'estero. I
funzionari diplomatici esercitano le loro funzioni, sul
piano dei rapporti internazionali bilaterali e
multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare,
economico, finanziario, commerciale, sociale e della
emigrazione, culturale, di informazione e stampa, della
cooperazione scientifica e tecnica.
Ad essa si accede esclusivamente per concorso al grado
iniziale; non e' consentita alcuna immissione nella
carriera diplomatica, ne' e' consentito alcun trasferimento
o passaggio ad essa da altre carriere, da altri ruoli o
qualifiche, da altre amministrazioni".
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".



 
Art. 2

1. L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 101(Funzioni, gradi, dotazione organica). La carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, e' retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarieta' del ruolo, come risulta dal presente decreto. I gradi della carriera diplomatica sono:
ambasciatore;
ministro plenipotenziario;
consigliere di ambasciata;
consigliere di legazione;
segretario di legazione.
In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano: a) presso l'amministrazione centrale, le funzioni del grado in
relazione all'organizzazione del Ministero, secondo quanto
previsto dal presente decreto e dal regolamento recante norme per
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale
dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400; b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le
funzioni indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il funzionario diplomatico che consegua l'avanzamento al grado superiore puo' continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b) del presente articolo, i funzionari diplomatici, purche' compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi individuate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fatto salvo quanto e' disposto nel successivo sesto comma per i capi di rappresentanza diplomatica. Con il medesimo decreto di cui al quinto comma del presente articolo sono altresi' individuate le rappresentanze diplomatiche a cui possono essere preposti, per ragioni di servizio, consiglieri d'ambasciata compresi nei primi due terzi dell'organico del grado. Con decreto del Ministro degli affari esteri, all'atto del collocamento a riposo puo' essere conferito al funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore. Non possono essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi della camera stessa e qualifiche diplomatiche e consolati, a titolo onorifico. La dotazione organica del personale della carriera diplomatica e' quella stabilita nella tabella 2 annessa al presente decreto".



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".



 
Art. 3

l. L'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 102 (Formazione e aggiornamento professionale). - L'amministrazione degli affari esteri provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare, essa organizza per il personale in servizio a Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in camera: a) corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in
prova, della durata di nove mesi, coincidente con il periodo di
prova; b) corso di aggiornamento per i segretari di legazione, della durata
complessiva di almeno sei mesi, propedeutico all'avanzamento al
grado di consigliere di legazione; c) corso di aggiornamento per i consiglieri di ambasciata, della
durata complessiva di almeno tre mesi, propedeutico
all'avanzamento al grado di ministro plenipotenziario. I corsi previsti dal primo comma del presente articolo si svolgono a cura dell'istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la scuola superiore della pubblica amministrazione nonche' con altre strutture per la loro esecuzione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento di tali corsi miranti ad assicurare l'aggiornamento dei funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli argomenti ritenuti prioritari dall'amministrazione, tramite approfondimenti di natura teorica, nonche' contatti con istituzioni, enti locali, settore privato ed imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il personale e' esentato dal servizio negli uffici dell'amministrazione. L'amministrazione provvede ad organizzare per il personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate attivita' di preparazione ed informazione, di una durata complessiva non superiore a due mesi. Tale personale e' autorizzato ad assentarsi dalla sede estera senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento delle attivita' previste nel presente comma con la previsione in particolare di un periodo di approfondimento tematico presso la direzione generale competente per il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione, nonche' di contatti con istituzioni, enti o centri di ricerca che trattano questioni rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione. Per il personale diplomatico che viene richiamato a Roma dal servizio all'estero sono previste apposite attivita' di aggiornamento, a cura dell'istituto diplomatico, sulla evoluzione legislativa, politica, economica e culturale in Italia, con particolare riferimento agli specifici compiti che il funzionario e' chiamato a svolgere presso l'amministrazione centrale. L'amministrazione puo' inviare, con trattamento di missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie particolari in Italia o all'estero per la durata massima di un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti studi non piu' di dieci funzionari contemporaneamente".
 
Art. 4

1. L'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 103 (Periodo di prova). - I vincitori del concorso di cui all'art. 99-bis del presente decreto sono nominati segretari di legazione in prova con decreto del Ministro degli affari esteri. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi, coincidente con il corso di formazione di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 102, che e' computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale. Al termine del periodo di prova i segretari di legazione in prova, previo giudizio di idoneita' espresso dal consiglio di amministrazione in base al risultato dei corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione nell'ordine della graduatoria del concorso. Nel caso che il consiglio di amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di impiego e' risolto con decreto del Ministro degli affari esteri. I segretari di legazione in prova che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare o per altri motivi, non possono partecipare al corso di formazione, seguono il primo corso successivo all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso e' calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine del periodo di prova, e comunque non prima della ultimazione del corso di formazione, essi sono nominati segretari di legazione con le modalita' indicate nel secondo comma del presente articolo e collocati nel grado nell'ordine della graduatoria del concorso".
 
Art. 5

1. L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 105 (Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicita'). - Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad aver disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilita' da esercitare. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti dei posti disponibili nel grado a cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica vengono effettuate annualmente per i posti disponibili alle date sotto indicate, ed entro il termine massimo di quattro mesi dalle date stesse: a) nomine al grado di ambasciatore ed al grado di ministro
plenipotenziario: 1o gennaio; b) promozioni al grado di consigliere di ambasciata ed al grado di
consigliere di legazione: 1o luglio. Le nomine e le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti alle date indicate nel quarto comma del presente articolo, e decorrono dal giorno successivo alle date suddette".
 
Art. 6

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 105 e' inserito il seguente articolo: "Art. 105-bis (Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica). - Ai fini dell'avanzamento nella carriera diplomatica sono istituite con decreto del Ministro degli affari esteri le seguenti commissioni: a) commissione per le promozioni al grado di consigliere di
legazione. Essa e' composta da un ambasciatore in servizio o a
riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o
della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di
ministro plenipotenziario o consigliere di ambasciata. Le funzioni
di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di
grado non inferiore a consigliere di legazione, in servizio presso
la direzione generale per il personale; b) commissione per le promozioni al grado di consigliere di
ambasciata. Essa e' composta da un ambasciatore in servizio o a
riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o
della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di
ministro plenipotenziario. Le funzioni di segretario della
Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a
consigliere di ambasciata, in servizio presso la direzione
generale per il personale; c) commissione consultiva per le nomine al grado di ministro
plenipotenziario. Essa e' composta dal segretario generale, che la
presiede, dal direttore generale per il personale e da cinque
membri scelti fra gli ambasciatori ed i ministri plenipotenziari.
Dei membri della commissione consultiva due, oltre al direttore
generale del personale, devono esercitare funzioni di direttore
generale presso l'amministrazione centrale e tre, aventi il grado
di ambasciatore, devono esercitare funzioni di capo di
rappresentanza diplomatica all'estero. Le funzioni di segretario
della Commissione sono esercitate dal membro meno anziano nel
grado. Almeno due dei funzionari che compongono le commissioni previste dal primo comma, lettere a) e b) del presente articolo sono scelti fra il personale in servizio all'estero. Ai lavori di tali commissioni partecipa, in qualita' di relatore e senza voto, il direttore generale per il personale o, in caso di impedimento, il vice direttore generale. I membri delle commissioni previste dal primo comma del presente articolo sono nominati ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri su designazione del consiglio di amministrazione. Essi, ad eccezione del segretario generale e del direttore generale per il personale che sono membri permanenti della commissione consultiva di cui al primo comma, lettera c) del presente articolo, non possono far parte della stessa commissione piu' di una volta nel corso dello stesso biennio. Qualora durante l'anno uno dei membri delle commissioni cessi dal servizio o dalle funzioni che costituivano il presupposto della sua nomina, o non possa comunque esercitare l'incarico affidatogli, per il residuo periodo viene nominato un altro membro. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, puo' essere invitato dalle commissioni a riferire su casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.
 
Art. 7

1. L'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dai seguenti: "Art. 106 (Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione). - Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le modalita' stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettivita' delle valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficolta' affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonche' una valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' ed a svolgere le funzioni del grado superiore. La redazione della scheda di valutazione e' effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio e' prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata dall'interessato sulle attivita' da lui svolte durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio e' integrato per il personale in servizio aRoma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio e' prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio e' svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal consiglio di amministrazione. Art. 106-bis (Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario). - Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario viene redatta ogni due anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di promozione nel grado, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Nella relazione si tiene conto di un rapporto, che rimane allegato alla relazione stessa, presentato dall'interessato sulle attivita' da lui svolte nel biennio in esame e sulle iniziative poste in essere nell'interesse del servizio. La relazione prevista nel precedente comma e' redatta: a) per i funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale,
dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale
generale in cui il servizio e' prestato; b) per i funzionari in servizio presso rappresentanza diplomatiche o
uffici consolari, dal capo della competente rappresentanza
diplomatica; c) per i funzionari che prestano servizio fuori ruolo in una
organizzazione internazionale, dal capo della rappresentanza
diplomatica presso l'organizzazione stessa; d) per i funzionari che prestano servizio in posizione di fuori ruolo
o di comando presso gli organi costituzionali o le amministrazioni
pubbliche, dal funzionario diplomatico dal quale eventualmente
dipendano, ovvero dal segretario generale sulla base degli
elementi forniti dall'organo o amministrazione nel cui ambito il
servizio e' prestato. Per i funzionari preposti a direzioni generali o uffici equiparati presso l'amministrazione centrale, la relazione e' redatta dal segretario generale. Per i capi di rappresentanza diplomatica la relazione e' redatta dal segretario generale, anche sulla base di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio e' svolto, oppure, qualora si tratti di capo di rappresentanza presso un'organizzazione internazionale, di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. La relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la qualita' dell'azione svolta dal funzionario e contiene un giudizio globale circa il modo in cui ha assolto le responsabilita' affidategli con specifico riferimento ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' sulla sua idoneita' ad assolvere le alte responsabilita' connesse al grado superiore".
 
Art. 8

1. L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 107 (Promozione al grado di consigliere di legazione). - Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale: a) abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui
al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto; b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari
indicati nella successiva lettera c), per almeno quattro anni
negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali, di cui
almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per
i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della
specializzazione per quelli specializzati; c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche,
per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di
specializzazione; d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il
Ministero degli affari esteri, gli organi costituzionali o le
amministrazioni centrali dello Stato; e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in sedi individuate
nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto
comma dell'articolo 101 del presente decreto. La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo e' effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, mediante l'attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base dei seguenti elementi: a) le attitudini e le capacita' professionali, anche alla luce dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati; b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze
politico-ambientali, nonche' le altre condizioni qualificanti in
cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, quali
l'assolvimento di compiti di particolare responsabilita' presso
l'amministrazione centrale, la titolarita' di uffici consolari, lo
svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero, la
permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate; c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di
aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102
del presente decreto; d) altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura
professionale e conoscenze linguistiche; e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del
candidato. Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'articolo 105 del presente decreto, conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo".
 
Art. 9

1. L'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 108 (Promozione al grado di consigliere di ambasciata). - Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti: a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio; b) abbiano prestato servizio all'estero per almeno un anno in un
diverso settore di attivita' oppure in una diversa area
geografica, rispetto al servizio gia' svolto in qualita' di
segretari di legazione. Con decreto del Ministro degli affari esteri si provvede all'identificazione delle aree geografiche e dei settori di attivita' ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera b) del presente articolo. La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo e' effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera b) del presente decreto, ed e' espressa in forma sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, della qualita' del servizio prestato, degli incarichi svolti, dell'eventuale responsabilita' di uffici al Ministero o reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui il servizio e' stato svolto, della cultura, nonche' della personalita' del funzionario e della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore".
 
Art. 10

1. L'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dai seguenti: "Art. 109 (Nomina al grado di ministro plenipotenziario). - Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti: a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio; b) abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui
al primo comma, lettera c) dell'articolo 102 del presente decreto; c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o
piu' delle seguenti funzioni: capo ufficio presso
l'amministrazione centrale o altre amministrazioni pubbliche, capo
di consolato generale, primo consigliere presso una rappresentanza
diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto
comma dell'articolo 101 del presente decreto. Ai fini del calcolo
del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono
cumulabili fra loro. Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarita' degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilita'; la qualita' del servizio prestato, la cultura e la personalita' mostrate nel corso della carriera; la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento previsto dal primo comma, lettera c) dell'articolo 102 del presente decreto; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato. Per formulare le proposte di cui al secondo comma del presente articolo il Ministro degli affari esteri si avvale della Commissione consultiva prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 105-bis del presente decreto. A tale fine la direzione generale del personale trasmette alla predetta Commissione gli elementi informativi e valutativi disponibili in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, incluse le relazioni biennali di cui all'articolo 106-bis del presente decreto. La commissione a sua volta trasmette al Ministro degliaffari esteri gli elementi significativi e rilevanti della carriera di detti funzionari, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al secondo comma del presente articolo, e indica i funzionari che essa considera i piu' meritevoli di essere nominati al grado di ministro plenipotenziario, fino ad un numero massimo due volte superiore rispetto ai posti disponibili. Il Ministro degli affari esteri sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra tutti i funzionari indicati dalla commissione. Art. 109-bis (Nomina al grado di ambasciatore). - Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nel loro grado. Le nomine al grado di ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarita' degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilita'; la qualita' del servizio prestato, la cultura e la personalita' mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato. Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministro degli affari esteri acquisisce gli elementi informativi e valutativi di cui l'amministrazione dispone, incluse le relazioni biennali di cui all'articolo 106-bis del presente decreto in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo".
 
Art. 11

1. L'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 110 (Avvicendamenti). - I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo minimo di due anni e uno massimo di quattro anni. Nel caso di sedi disagiate o particolarmente disagiate il periodo massimo e' ridotto a tre anni. I funzionari diplomatici in servizio in sede disagiata o particolarmente disagiata possono chiedere di permanere nella sede per un ulteriore periodo di un anno fino a quattro anni complessivi, purche' la richiesta venga presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui scade il termine massimo previsto dal primo comma del presente articolo. L'amministrazione dispone che i trasferimenti abbiano luogo, salvo particolari esigenze di servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno. I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per piu' di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede. Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a Roma per un periodo non inferiore a due anni. Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente articolo, si considera servizio all'estero anche quello prestato presso le organizzazioni internazionali in posizione di fuori ruolo. Per esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il Ministro puo' disporre deroghe alle disposizioni contenute nel presente articolo, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri funzionari diplomatici, il consiglio di amministrazione".
 
Art. 12

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' inserito, dopo l'articolo 110, il seguente articolo: "Art. 110-bis (Assegnazione di posti presso gli uffici all'estero). - Con comunicazione diretta a tutti gli uffici a Roma ed all'estero, l'amministrazione da' notizia, durante il mese di gennaio di ogni anno, dei posti all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno. I posti vengono assegnati ai funzionari che presentino la propria candidatura, sulla base dei seguenti criteri: a) specifiche attitudini professionali del candidato rispetto al
posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla eventuale
specializzazione, dalle precedenti esperienze di lavoro, dalla
conoscenza di particolari lingue, dalla qualita' del servizio
precedentemente prestato; b) esigenza di maturare i requisiti previsti per l'avanzamento ai
gradi superiori; c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio; d) anzianita' di servizio; e) anzianita' di permanenza presso l'amministrazione centrale. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la necessita' di coprire con urgenza ulteriori posti all'estero, oltre quelli di cui al primo comma del presente articolo, l'amministrazione ne pubblicizza la lista e li assegna in base ai medesimi criteri indicati nel predetto comma. Il Ministro degli affari esteri, nel propone al Consiglio dei Ministri i funzionari da nominare come capi delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che a suo giudizio possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato. Successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, e prima della richiesta di gradimento ai governi di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni internazionali presso le quali il servizio deve essere svolto, il Ministro degli affari esteri fornisce un'informativa alle competenti commissioni parlamentari circa le nomine deliberate".
 
Art. 13

1. L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 111 (Collocamento a disposizione). - Qualora non risulti possibile il proficuo utilizzo di un funzionario diplomatico, per ripetuta valutazione negativa delle sue prestazioni, il funzionario stesso, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere collocato a disposizione del Ministero senza incarico. Nel caso di ambasciatori o ministri plenipotenziari, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Nel caso di funzionari aventi grado inferiore, si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere del consiglio di amministrazione. Il periodo di disposizione non puo' eccedere i due anni. Trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, i funzionari gia' collocati a disposizione sono collocati a riposo con decreto del Ministro degli affari esteri. I funzionari a disposizione continuano a percepire la componente stipendiale di base e gli altri assegni di carattere fisso spettanti al personale in servizio al Ministero, con esclusione delle indennita' collegate alla posizione ed al risultato".
 
Art. 14

1. L'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica: a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri
indicati nei commi seguenti; b) l'orario di lavoro; c) il congedo ordinario e straordinario; d) la reperibilita'; e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) le aspettative ed i permessi sindacali. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. La delegazione sindacale e' individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri. Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalita': a) la procedura negoziale e' avviata del Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di
cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si
concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo; b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che
compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni
entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo; c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti
l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli
oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con
l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero
periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di
esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria
approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel
provvedimento collegato, nonche' nel bilancio; d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla
lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui
contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della
Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di
Stato. Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificita' ed unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed e' articolato in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. La componente stipendiale di base verra' determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica. La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra' attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello piu' elevato. La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra' attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla individuazione delle modalita' per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari. Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale".
 
Art. 15

L'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 274 (Collocamento fuori ruolo). - Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese, nonche' di rilevante interesse per il Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le citta' metropolitane, come definite dall'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, a seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti enti territoriali. Si applicano le procedure previste dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del comma precedente non possono superare il numero di venti, non comprendendosi in tale numero i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni".



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e' il seguente:
Art. 18 (Citta' metropolitana) - 1. Nell'area
metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due
livelli:
a) citta' metropolitana;
b) comuni.
2. Alla citta' metropolitana si applicano le norme
relative alle province, in quanto compatibili, comprese
quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.
3. Sono organi della citta' metropolitana: il consiglio
metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco
metropolitano.
4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta".
- Il testo dell'art. 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' il seguente:
Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il collocamento
fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di
funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti
agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che
non rientrino nei compiti istituzionali
dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto
nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella
qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un
posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei
Ministri competenti di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentito l'impiegato.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con
qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in
conformita' al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati
fuori ruolo, sono determinati col regolamento".



 
Art. 16

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'Istituto diplomatico. Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione, nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari esteri. Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di vice capo di gabinetto, vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica".



Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n.
266, e' il seguente:
"Art. 2 (Revisione degli organici delle qualifiche
dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le
qualifiche dirigenziali dell'area della promozione
culturale). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una
spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi
per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a
lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:
a) alla individuazione degli uffici di livello
dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze
derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto
strutturale dell'amministrazione centrale degli affari
esteri previsto dalla riforma;
b) alla individuazione del numero dei posti -
funzione all'estero ai quali destinare dirigenti
amministrativi;
c) alla individuazione del numero dei posti -
funzione di direzione di Istituti italiani di cultura
all'estero".
Note all'art 17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1971, n. 1252, reca: "Regolamento per il
concorso di ammissione alla carriera diplomatica".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 28 luglio
1999, n. 266, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Al fine di potenziare l'attivita' del
Ministero degli affari esteri, sia in Italia che
all'estero, e di incrementare la funzionalita' delle
strutture dell'amministrazione centrale, della rete
diplomatica e consolare e degli Istituti italiani di
cultura all'estero, il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo diretto a
disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il
trattamento economico metropolitano del personale
diplomatico, attenendosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del
rapporto di impiego del personale della carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia,
sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione
di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione
pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative del personale diplomatico, con cadenza
quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per
quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto
del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del
procedimento negoziale il trattamento economico
fondamentale e accessorio, che sara' strutturato sulla base
dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il
congedo ordinario e straordinario, la reperibilita',
l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i
permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i
permessi sindacali. L'accordo non potra' comportare,
direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti
quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti
ad essa collegati nonche' nel bilancio dello Stato. In fase
di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le
risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle
retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle
della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando
ogni eventuale sperequazione;
b) conferma e rafforzamento della specificita' e
unitarieta' di molo della carriera diplomatica; previsione
dell'accesso alla suddetta carriera esclusivamente dal
grado iniziale, attraverso una rinnovata procedura
concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di
carattere accademico, le attitudini professionali dei
candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di
formazione e aggiornamento professionale nel corso
dell'intera carriera;
c) revisione dei gradi mediante accorpamento;
incremento dell'organico della carriera diplomatica, con
esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato
straordinario e ministro plenipotenziario di 1a classe, in
misura non superiore al 20 per cento dell'organico
esistente alla data del 1o luglio 1998, in diretta
connessione con la riorganizzazione dell'amministrazione
centrale e con le mutate esigenze della rete estera
derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei
rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le Organizzazioni
internazionali; a tale scopo e' autorizzata la spesa
massima di lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, di
lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809
miliardi a decorrere dall'anno 2001;
d) revisione del sistema di progressione in carriera
mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento
ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori
responsabilita' ai funzionari piu' meritevoli che abbiano
completato percorsi funzionali e formativi obbligatori
nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse
finanziarie gia' stanziate. A tale fine, saranno applicati
criteri di valutazione collegiale dei servizio prestato,
delle posizioni ricoperte, delle responsabilita' attribuite
e dei risultati conseguiti. Si terra' conto, inoltre, dei
periodi di formazione e di aggiornamento professionale;
e) in coerenza con quanto previsto alle lettere b),
c) e d), revisione delle norme concernenti la attribuzione
di compiti e responsabilita' presso gli uffici
dell'amministrazione centrale, nonche' l'assegnazione ai
posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da
svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando
comunque il rispetto del principio dell'invarianza della
spesa globale;
f) previsione di appropriate misure volte a
ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale
sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilita'
previsti per il personale contrattualizzato, con
contestuale soppressione di ogni meccanismo di
indicizzazione;
g) definizione di un trattamento economico
onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di
automatismo stipendiale, articolato in una componente
stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennita' di
posizione in godimento, nonche' in altre due componenti
correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e
agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la
seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati. A tale fine saranno definiti criteri per la
determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali
e dei risultati conseguiti, nonche' per la costituzione di
un apposito fondo di finanziamento;
h) ove possibile, si terra' conto, in particolare per
quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d),
della disciplina vigente in materia presso altri Paesi
membri dell'Unione europea;
i) esplicita indicazione delle norme legislative
abrogate".
- Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 28 luglio
1999, n. 266, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione
dell'art. 1, comma 1, lettera c), pari a lire 7,581
miliardi per l'anno 1999, a lire 15,162 miliardi per l'anno
2000 e a lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri".
- Il testo dell'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n.
266, e' il seguente:
"Art. 19 (Disposizioni finali). - 1. Entro il 30 aprile
1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica definisce, d'intesa con il
dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle
esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del
personale di cui all'art. 24, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Nel documento di programmazione
economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel
quadro delle piu' generali compatibilita' della finanza
pubblica e della complessiva politica per il personale
pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in
attuazione degli indirizzi del documento di programmazione
economico-finanziaria ed a norma dell'art. 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle
risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del
triennio considerato.
4. Previa definizione da parte del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con il dipartimento della funzione pubblica,
sentite le amministrazioni interessate, dei criteri,
dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti
determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede
all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed
ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi
ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad
ordinamento militare e civile.
5. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10
della presente legge, in relazione agli obiettivi di
conferma e rafforzamento della specificita' ed unitarieta'
di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi
indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo
appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla
figura apicale, del trattamento economico del personale
delle predette carriere".
- L'abrogato decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1995, n. 377, reca: "Norme sulle procedure di
avanzamento nella carriera diplomatica".
- Il testo dell'art. 111, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 13 del
presente decreto legislativo, e' il seguente:
"2. Qualora i funzionari a disposizione siano investiti
di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la
cessazione dell'incarico".
- La legge 2 ottobre 1997, n. 334, reca: "Disposizioni
transitorie in materia di trattamento economico di
particolari categorie di personale pubblico, nonche' in
materia di erogazione di buoni pasto".



 
Art. 17
Norme di attuazione, transitorie e di prima applicazione

1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'articolo 99-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, continua ad applicarsi il regolamento concernente il concorso di ammissione alla carriera diplomatica contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e successive modificazioni.
2. Alla spesa relativa all'incremento dell'organico della carriera diplomatica, disposto dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266.
3. Le posizioni soprannumerarie che alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora sussistono nei gradi di Ministro plenipotenziario di seconda classe e di consigliere d'ambasciata a norma della legge 4 agosto 1989, n. 285, sono riassorbite per effetto degli incrementi delle dotazioni organiche disposti dal presente decreto.
4. Nel corso dell'anno in cui entra in vigore il presente decreto le nomine ai gradi di ambasciatore e di Ministro plenipotenziario vengono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nel terzo comma, lettera a), e quarto comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto.
5. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, da effettuarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di valutazione periodica dei funzionari diplomatici.
6. Le relazioni previste dal primo comma dell'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall'articolo 7 del presente decreto, che, in virtu' del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995 n. 377, abrogato dal presente decreto, avrebbero dovuto essere redatte nel corso degli anni 2000 e 2001, saranno acquisite rispettivamente alle date del 31 dicembre 2000 e 31 dicembre 2001.
7. In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 8 del presente decreto, i funzionari diplomatici gia' in servizio alla data del 31 dicembre 1998 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione se hanno compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica ed anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto. Peraltro i funzionari che hanno conseguito la promozione al grado di consigliere di legazione senza aver frequentato il predetto corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale organizzato dall'Istituto diplomatico.
8. Nei primi sei anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano, per gli avanzamenti ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle seguenti norme: a) primo comma, lettera b), dell'articolo 108 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'articolo 9 del presente decreto, per quanto riguarda la
promozione al grado di consigliere d'ambasciata; b) primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'art. 10 del presente decreto, per quanto riguarda la nomina
al grado di Ministro plenipotenziario.
9. Nei primi due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i funzionari che alla predetta data rivestono il grado di Ministro plenipotenziario di prima classe.
10. I funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano collocati a disposizione per lo svolgimento di un incarico speciale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale vigeva anteriormente alla modifica introdotta dall'articolo 13 del presente decreto, permangono nella stessa posizione fino alla conclusione dell'incarico o fino alla revoca del collocamento a disposizione. Fintanto che permangano funzionari collocati a disposizione con incarico speciale, il numero massimo dei funzionari che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del presente decreto, e' ridotto di tante unita' quanti sono i funzionari ancora collocati a disposizione.
11. Per la determinazione del trattamento economico, disciplinato dall'articolo 112, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, si provvede a utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione. L'indennita' di posizione spettante in base alla legge 2 ottobre 1997, n. 334, e' assorbita nella componente stipendiale di base, per tutti gli appartenenti allo stesso grado della carriera diplomatica.
 
Art. 18
Abrogazioni e disapplicazioni

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
articolo 17 (Organizzazione delle direzioni generali e dei servizi);
articolo 18, secondo comma;
articolo 96 (Requisiti di promovibilita', periodicita' delle promozioni);
articolo 97 (Promozioni);
articolo 98 (Commissioni di avanzamento);
articolo 99, secondo comma;
articolo 104 (Periodo di servizio presso altre amministrazioni);
articolo 149 (Dotazioni organiche).
2. Sono inoltre abrogati: a) l'articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312; b) il comma 2 dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
che prevede i collocamenti a disposizione presso la Direzione
generale della cooperazione allo sviluppo; c) la legge 4 agosto 1989, n. 285; d) il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, n. 330,
recante norme regolamentari del concorso per titoli di servizio
per le promozioni a consigliere di legazione; e) il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1977, n.
781, recante il regolamento che individua le sedi in cui i
funzionari diplomatici possono svolgere funzioni proprie del grado
superiore, a norma dell'articolo 101, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; f) il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377,
recante il regolamento sulle procedure di avanzamento nella
carriera diplomatica.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali) non si applicano per quanto riguarda l'accesso alla carriera diplomatica.



Note all'art. 18:
- L'abrogato decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1970, n. 330, reca: "Norme regolamentari del
concorso per titoli di servizio per le promozioni a
consigliere di legazione".
- L'abrogato decreto del Presidente della Repubblica
5 settembre 1977, n. 781, reca: "Regolamento di esecuzione
dell'art. 101, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".



 
Tabella 1
(di cui al terzo comma, lettera a), dell'articolo 101)

CORRISPONDENZA FRA I GRADI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA E LE FUNZIONI
ALL'ESTERO.

=====================================================================
Gradi | Funzioni ===================================================================== Ambasciatore |Capo di rappresentanza diplomatica --------------------------------------------------------------------- Ministro plenipotenziario |Capo di rappresentanza diplomatica ---------------------------------------------------------------------
|Ministro presso rappresentanza
|diplomatica ---------------------------------------------------------------------
|Ministro consigliere presso
|rappresentanza diplomatica (*) ---------------------------------------------------------------------
|Capo di consolato generale di 1a
|classe ---------------------------------------------------------------------
|Primo consigliere presso Consigliere di ambasciata |rappresentanza diplomatica (*) ---------------------------------------------------------------------
|Capo di consolato generale ---------------------------------------------------------------------
|Console generale aggiunto presso
|consolato generale di 1a classe ---------------------------------------------------------------------
|Consigliere presso rappresentanza Consigliere di legazione |diplomatica (*) ---------------------------------------------------------------------
|Console presso consolato generale
|di 1a classe ---------------------------------------------------------------------
|Capo di consolato di 1a classe
|(**) --------------------------------------------------------------------- Segretario di legazione con | quattro anni di anzianità nel |Primo segretario presso grado |rappresentanza diplomatica (*) ---------------------------------------------------------------------
|Capo di consolato ---------------------------------------------------------------------
|Console aggiunto presso consolato
|generale di 1a classe o console
|presso consolato generale (*) --------------------------------------------------------------------- Segretario di legazione con meno | di quattro anni di anzianità nel |Secondo segretario presso grado |rappresentanza diplomatica (*) ---------------------------------------------------------------------
|Capo di vice consolato ---------------------------------------------------------------------
|Vice console presso consolato
|generale di 1a classe, consolato
|generale o consolato (*)

(*) Anche per i settori economico e commerciale,
sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal
caso la qualifica delle funzioni e' integrata con
l'indicazione del settore di impiego.
(**) Limitatamente a venti consolati da determinarsi
con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
 
Tabella 2
(di cui al nono comma dell'articolo 101)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA

=====================================================================
Ambasciatore.... | 22 ===================================================================== Ministro plenipotenziario.... | 208 Consigliere di ambasciata.... | 232 Consigliere di legazione.... | 270 Segretario di legazione.... | 387
Totale.... | 1.119

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 2000

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone