Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2000 (vai al sommario)
LEGGE 31 marzo 2000, n. 78
Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri

1. Al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attivita' istituzionali, il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformita' con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi: a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di
Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con
dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore
della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della
legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti
compiti militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle
libere istituzioni e del bene della collettivita' nazionale nei
casi di pubblica calamita', in conformita' con l'articolo 1 della
legge 11 luglio 1978, n. 382;
2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero
sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate
stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e,
sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla
ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza
delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e
sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per
l'Aeronautica militare, nonche', ai sensi dei codici penali
militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare
alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari
all'estero;
6) assistenza ai comandi e alle unita' militari impegnati in
attivita' istituzionali nel territorio nazionale, concorso al
servizio di mobilitazione; b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di
comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di
dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione
del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti
adeguamenti che si rendessero necessari; c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e
l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per
l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei
carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione
di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali
da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti,
anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze
organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi
ruoli e specialita' anche per consentire l'autonomo
soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale
revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le
dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i
titoli e le modalita' di reclutamento e di avanzamento, nonche' le
aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per
ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di
corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a
65 anni del limite di eta', per i Generali di corpo d'armata e di
divisione, equiparando correlativamente anche quello del
Comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la
funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i
restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione
gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale
posizione funzionale;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli
ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze
organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in
modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le
Forze armate;
4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed
eventualmente adeguare le modalita' di ammissione all'Istituto
superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo
ordinamento;
5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio
dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti
legislativi nonche' l'abrogazione delle norme regolamentari e di
ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova
disciplina.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.



Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, reca:
"Approvazione del regolamento organico per l'arma dei
carabinieri Reali".
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: "Attribuzioni
del Ministero della difesa, ristrutturazione dei vertici
delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa".
Nota all'art. 1, comma 2, lettera a):
- Per quanto concerne la legge 18 febbraio 1997, n. 25,
si veda la nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n.
382 (Norme di principio sulla disciplina militare), e' il
seguente:
"Art. 1. - Le Forze armate sono al servizio della
Repubblica, il loro ordinamento e la loro attivita' si
informano ai principi costituzionali.
Compito dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica
e' assicurare, in conformita' al giuramento prestato e in
obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e
concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al
bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche
calamita'".
Nota all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 1:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
reca: "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Nota all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 4:
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
reca: "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d), ed h), della legge 28
dicembre 1995, n. 549".



 
Art. 2
Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25

1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3:
1) al comma 2, dopo le parole: "Capi di Stato maggiore di Forza
armata" sono inserite le seguenti: ", il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari
dell'Arma,";
2) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "Capi di Stato maggiore
di Forza armata" sono inserite le seguenti: "e il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti
militari dell'Arma"; b) all'articolo 4:
1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "Capi di Stato maggiore
di Forza armata" sono aggiunte le seguenti: "e, per i compiti
militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri";
2) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "alle rispettive Forze
armate" sono inserite le seguenti: "e all'Arma dei carabinieri";
3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "delle rispettive Forze
armate" sono inserite le seguenti: "e dell'Arma dei carabinieri"; c) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato dei Capi
di Stato maggiore delle Forze armate e' organo di consulenza del
Capo di Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario
generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata,
il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di
Stato maggiore della difesa, che lo presiede.";
2) al comma 2, dopo le parole: "per i Capi di Stato maggiore di
Forza armata" sono inserite le seguenti: ", per il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti
militari dell'Arma,".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.



Nota all'art. 2, comma 1, lettera a):
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della citata
legge 18 febbraio 1997, n. 25, cosi' come modificati dalla
presente legge, sono i seguenti:
"2. I Capi di stato maggiore di Forza armata, il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e, per le
attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale
della difesa dipendono dal Capo di Stato maggiore della
difesa.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle
direttive impartite dal Ministro della difesa:
a) e' responsabile della pianificazione, della
predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro
complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di
Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la
pianificazione generale finanziaria e quella operativa
interforze e definisce i conseguenti programmi
tecnico-finanziari;
b) assicura i rapporti con le corrispondenti
autorita' militari degli altri Stati".
Nota all'art. 2, comma 1, lettera b):
- Il testo dell'art. 4 della legge 18 febbraio 1997, n.
25, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 4. - 1. I Capi di stato maggiore di Forza armata
e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri:
a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa
il programma relativo alle rispettive Forze armate e
all'Arma dei carabinieri ai fini della predisposizione
della pianificazione generale interforze, ai sensi
dell'art. 3, comma 3;
b) sono responsabili dell'organizzazione e
dell'approntamento delle rispettive Forze armate e
dell'Arma dei carabinieri, avvalendosi anche delle
competenti direzioni generali;
c) esercitano la funzione di comando delle rispettive
Forze armate".
Nota all'art. 2, comma 1, lettera c):
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 18 febbraio
1997, n. 25, cosi' come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 6. - 1. Il comitato dei Capi di stato maggiore
delle Forze armate e' organo di consulenza del Capo di
stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il Segretario
generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza
armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e
il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede.
2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato
maggiore della difesa, che ne assume la piena
responsabilita', costituiscono disposizioni per i Capi di
stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti
militari dell'Arma, e per il Segretario generale della
difesa".



 
Art. 3
Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificita', omogeneita' di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie: a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato con determinazione della relativa consistenza
organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e
IX qualifica funzionale, nonche' delle modalita' di progressione
di carriera e del corso di formazione; b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche
dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni,
prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente
limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e
prevedendo altresi' la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi
periferiche; c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo
ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative
consistenze organiche, delle modalita' di accesso, di formazione e
di progressione.
2. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
 
Art. 4 Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea; b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle
esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonche' alle necessita'
operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti
di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza
all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi mediante
riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo
esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi
ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale
rideterminazione delle consistenze organiche del restante
personale. Tale revisione potra' riguardare anche, per ciascuno
dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di
reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed
il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione
del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza
organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico
sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di
eta', per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando
correlativamente anche quello del Comandante generale in carica,
nonche', solo se necessario per la funzionalita' del servizio,
innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente
verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante
generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale; d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita'
incompatibili con il servizio, nonche' riordino della normativa
relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita'
della disciplina di tutto il personale; e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la
disponibilita' alle effettive esigenze operative ed al nuovo
modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449; f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta qualificazione,
della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria; g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio
dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti
legislativi.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.



Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. Il Corpo della Guardia di finanza dipende
direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le
finanze. Esso fa parte integrante delle Forze armate dello
Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le
violazioni finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia
finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
assistenza e di segnalazione;
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi,
sull'osservanza delle disposizioni di interesse
politico-economico;
concorrere alla difesa politico-militare delle
frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della
sicurezza pubblica;
eseguire gli altri servizi e tutela per i quali sia
dalla legge richiesto il suo intervento".
Nota all'art. 4, comma 2, lettera b):
- Per quanto concerne il decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, si veda la nota all'art. 1, comma 2,
lettera c), n. 1).
Nota all'art. 4, comma 2, lettera e):
- Il testo del comma 3 dell'art. 27 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
"3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' determinata la struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli
art. 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con
contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra
che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei
limiti degli ordinari staziamenti di bilancio per il Corpo
e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei
seguenti criteri:
a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza
al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo
conto anche del livello funzionale delle altre
amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti
territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza
locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni
omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace
ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei
Comandi e reparti".



 
Art. 5
Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della
Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi
ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di
Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata
alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere,
con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del
prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la
sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale
connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche
alla revisione delle modalita' di accesso, dei relativi corsi di
formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari
e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione,
le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una
specifica qualificazione; b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle
qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che
l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per
un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per
cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami
riservato al personale, in possesso del diploma di laurea
rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei
direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione
delle relative disposizioni di raccordo; c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere
temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori
al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari
esigenze di servizio, in posizione di disponibilita', anche per
incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque
la possibilita', per l'Amministrazione, di provvedere al
conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione
non coperti; d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta' pensionabile e
il trattamento pensionistico, gia' in vigore per il personale
della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'eta'
pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei
corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare; e) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51 della legge 10
ottobre 1986, n. 668; f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e' consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.



Nota all'art. 5, comma 1, lettera a):
- Il testo dell'art. 65 della legge 1o aprile 1981, n.
121 (nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza), e' il seguente:
"Art. 65 (Doveri di subordinazione). - Gli appartenenti
ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministero dell'interno;
b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando
esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in
materia di pubblica sicurezza;
c) del capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza.
Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali
degli apparati all'Amministrazione della pubblica sicurezza
verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso
le altre autorita' dello Stato".
Note all'art. 5, comma 3:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre, n. 421), e' il
seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale".
- Il testo dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), e' il
seguente:
"Art. 20. (Assunzioni di personale e misure di
potenziamento del part-time). - 1. All'art. 39 della legge
27 dicembre1997, n. 449, come modificato dall'art. 22,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Per l'anno 2001 deve essere realizzata una
riduzione di personale non inferiore all'uno per cento
rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi
restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni
precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito
della programmazione e delle procedure di autorizzazione
delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita
l'immissione in servizio degli addetti a compiti si
sicurezza pubblica e dei vincitori espletati alla data del
30 settembre 1999 ;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie ;
d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: "ivi
comprese fino alla fine del periodo;
e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifica-zioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dpartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative ;
f) il comma 18 e' sostituito dai seguenti:
"18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro;
g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
"20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o
di trasferimento di funzioni e competenze. Per le
universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
2. Al comma 1 dell'art. 33 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: "Nell'ambito del medesimo comparto.
Al medesimo art. 33, il comma 2 e' abrogato.
3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti
da specifiche disposizioni di legge, la validita' delle
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale,
anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e' elevata da 18 a 24 mesi e comunque
permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in
vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al
31 dicembre 1998".



 
Art. 6
Disposizioni per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle
Forze di polizia e delle Forze armate

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri: a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa; b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso
la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con
funzioni strumentali o di supporto; c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di
direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui
all'articolo 4, numero 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121,
secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale; d) flessibilita' organizzativa, da conseguire anche con atti
amministrativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonche' l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del secondo comma dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' sostituita dalla seguente:
"a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;".
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi,
dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno
precedente; b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari
di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare,
possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere
l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle
disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e
alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali,
della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati
da Conservatori di musica; d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione
delle sponsorizzazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 47, 48, 49, 50, 61 e 94 della legge 1° aprile 1981,
n. 121; b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
738; c) gli articoli 62 e 64 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni; d) l'articolo 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150; e) l'articolo 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782; f) l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197; g) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e
successive modificazioni; h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79; i) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196; l) l'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
653; m) l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.



Note all'art. 6, comma 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Il testo dell'art. 31 della citata legge 1o aprile
1981, n. 121, e' il seguente:
"Art. 31 (Ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza). - L'Amministrazione della pubblica
sicurezza e' articolata in:
1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;
2) questure, uffici provinciali articolati con
l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi
stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica
sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali
compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove
effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le
dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno;
4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo
richiedano e alle dipendenze delle questure, con
l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le
autorita' provinciali di pubblica sicurezza;
5) posti di polizia distaccati, istituiti alle
dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di
carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le
dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del
capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, sentite le autorita' provinciali di pubblica
sicurezza;
6) uffici periferici alle dipendenze del Dipartimento
della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia
stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con
l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le
autorita' provinciali di pubblica sicurezza competenti;
7) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del
Dpartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione
e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con
decreto del Ministro dell'interno;
8) istituti di istruzione, presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione,
addestramento e perfezionamento del personale secondo
l'ordinamento stabilito nel capo IV;
9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo,
reparti la cui costituzione deriva da esigenze di
inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche
sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo,
centri di raccolta di materiali e mezzi, nonche' centri
telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri
elettronici e meccanografici a livello nazionale,
interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del
Dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze
generali di supporto del Ministero dell'interno, con
l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi
stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per
specifiche attivita' di polizia investigativa, giudiziaria
e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con
decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento
regionale e interregionale. Le strutture sanitarie
esistenti presso il Ministero dell'interno conservano
l'attuale destinazione funzionale.
Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate
tenendo conto dell'organico risultante dall'attuazione di
quanto disposto dal punto X) dell'art. 36".
- Il testo dell'art. 4 della citata legge 1o aprile
1991, n. 121, e' il seguente:
"Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). -
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
e' istituito il Dipartimento della pubblica sicurezza che
provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro
dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della
sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di
polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di
Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici,
anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno".
Nota all'art. 6, comma 2:
- Il testo dell'art. 34 della citata legge
1o aprile 1981, n. 121, e' il seguente:
"Art. 34 (Uffici di polizia stradale, ferroviaria,
postale e di frontiera). - Gli uffici di polizia stradale,
ferroviaria, postale e di frontiera provvedono, ai livelli
di propria competenza territoriale, alla direzione e al
coordinamento operativo dei rispettivi uffici in cui si
articolano.
Gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle
operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e
dai reparti mobili secondo le norme stabilite con il
regolamento di servizio di cui all'art. 111, primo comma.
Ai fini dell'attuazione del coordinamento di cui al
capo primo, i dirigenti degli uffici suddetti devono
riferire al questore relativamente alle questioni
concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica".
Nota all'art. 6, comma 3:
- Il testo del secondo comma dell'art. 3 della citata
legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Le sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici del Dipartimento
della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e
reparti in cui la stessa si articola;
b) dalle autorita' provinciali, dal personale da esse
dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica
sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali
di pubblica sicurezza".



 
Art. 7
Disposizioni comuni

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'articolo 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'articolo 8.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.
 
Art. 8
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 3, in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 5, quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 9
Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198
e 199, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



Note all'art. 9, comma 1:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, reca:
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, reca
:"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, reca:
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca:
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza".
- Il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante:
"Autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'
per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e
trattamenti economici", e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta,
rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa,
delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale
indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici,
allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi
restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme
fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle
autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di
polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su
proposta dei Ministri interessati e con la concertazione
del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
alle organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale
militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole.
Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti
legislativi potranno prevedere che la sostanziale
equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti
economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante
l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con
determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme
restando le dotazioni organiche complessive previste alla
data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a
determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per
l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il
superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale
sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e
mediante concorso interno, per titoli ed esami, al
personale appartenente al ruolo, grado o qualifica
immediatamente sottostante in possesso di determinate
anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto
titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli
assistenti e degli agenti ed equiparati a quello
immediatamente superiore. Con i medesimi decreti
legislativi saranno altresi' previste le occorrenti
disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, riveste la qualifica di agente o
equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1o gennaio 1993,
il trattamento economico corrispondente al V livello
retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre
attribuito il trattamento economico corrispondente al VI
livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione
transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di
agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e'
corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non
superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000
milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
Nota all'art. 9, comma 2:
- Per quanto concerne i decreti legislativi 28 novembre
1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490, si veda la nota
all'art. 1, lettera c), numeri 1) e 4).
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
"Art. 1. - 1 . Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
volti a:
a) ridurre il numero dei comandi operativi e
territoriali e delle altre strutture periferiche della
Difesa, anche a livello di regione militare, di
Dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi
comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e
di istituti di formazione, garantendo una loro piu'
efficace articolazione, composizione, ubicazione ed
attribuzione delle competenze;
b) procedere alla ristrutturazione e
all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle
direzioni generali, e degli uffici centrali;
c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali,
degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone
i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la
concentrazione dei procedimenti produttivi, anche
attraverso accorpamenti;
d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle
attivita' rivolte alla protezione civile e alla tutela
ambientale;
e) disciplinare l'eventuale mobilita' contrattata dei
lavoratori, anche concordando con le organizzazioni
sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad
evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali
riduzioni;
f) favorire la dismissione delle strutture e degli
immobili non piu' utilizzabili;
g) rideterminare, coerentemente con la suddetta
ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla
definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla
copertura dei posti disponibili anche attraverso la
riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime
procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208;
h) costituire un Istituto superiore di stato maggiore
interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di
stato maggiore della scuola di guerra dell'Esercito,
dell'Istituto di guerra marittima e della Scuola di guerra
aerea.
2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da
parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione".
- Il testo dei commi 96, 97 e 100 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), e' il seguente:
"96. Nel quadro della ristrutturazione
dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica
della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti
dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni
organiche e le consistenze effettive complessive degli
ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa
l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni,
attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della
alimentazione dei ruoli".
"97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il
Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che
dovranno:
a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione
alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai
livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle
funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate
dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali
similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso
revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la
soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi
ruoli, con determinazione delle relative consistenze
organiche;
b) apportare le necessarie modificazioni alla
normativa vigente al fine di realizzare, in ambito
interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali
limiti di eta' per la cessazione dal servizio tra ruoli
omologhi preposti a funzioni similari;
c) prolungare opportunamente la permanenza nei
singoli gradi in relazione ai piu' elevati limiti di eta',
che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi
di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a
quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da
escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di
quadri, di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804
del 1973;
e) regolare con norme transitorie il graduale
passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa
a quella che verra' definita con i decreti legislativi,
tenendo conto dei giudizi di idoneita' espressi dalle
commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti, nonche' disciplinando il transito,
senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre
amministrazioni;
f) prevedere la semplificazione e la
razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione
del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei
principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante
l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi
valutativa della documentazione caratteristica disponibile,
la razionalizzazione del funzionamento dei collegi
giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonche'
procedure di verifica dell'operato delle commissioni di
avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;
g) aggiornare la normativa relativa alla posizione
dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso,
riducendone la durata che sara' allineata ai limiti di eta'
per la cessazione dal servizio previsti per le differenti
categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di
esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone
le modalita' di impiego, continuando comunque ad assicurare
il versamento delle ritenute contributive ai fini
pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale
posizione;
h) realizzare economie nette di spesa, con
riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio
permanente effettivo previsti ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a
lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire
138 miliardi nel 1999".
"100. Il Governo, sentite le rappresentanze del
personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui
ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da
parte delle competenti commissioni parlamentari
permanenti".



 
Art. 10
Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno

1. Il Ministro dell'interno, quale autorita' nazionale di pubblica sicurezza, esercita le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante il dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, primo comma, della medesima legge.



Note all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 della citata legge 10 aprile
1981, n. 121, e' il seguente:
"Art. 1 (Attribuzioni del Ministro dell'interno). - Il
Ministro dell'interno e' responsabile della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica ed e' autorita'
nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei
servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in
materia i compiti e le attivita' delle forze di polizia.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Restano ferme le competenze del Consiglio dei Ministri
previste dalle leggi vigenti".
- Il testo del primo comma dell'art. 6 della citata
legge 1o aprile 1981, n. 121, e' il seguente:
"Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
di polizia). - Il Dipartimento della pubblica sicurezza, ai
fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di
coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine
e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle
informazioni e dei dati che devono essere forniti anche
dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine,
della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione
della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione,
studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei
servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative dei servizi logistici e
amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative della dislocazione delle forze di
polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di
polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni
comunitarie e internazionali".



 
Art. 11
Attivita' specializzate presso Amministrazioni
dello Stato diverse da quelle di appartenenza

1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonche' le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unita' e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unita' e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.
 
Art. 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 2000

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
De Castro, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Visco, Ministro delle finanze
Bianco, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 50):
Presentato dai senatori Bertoni e De Luca il 9 maggio
1996.
Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede
referente, il 30 maggio 1996, con pareri delle commissioni
1a e 5a.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 1a
(Affari costituzionali) e 4a (Difesa), in sede referente,
il 18 dicembre 1997 con parere della 5a.
Esaminato dalle commissioni 1a e 4a runite il 28
gennaio 1998; l'11, 18, 25 febbraio 1998; l'11, 18 marzo
1998; il 14 maggio 1998; il 14 gennaio 1999; il 4, 9, 24
marzo 1999; il 13, 20, 27 aprile 1999.
Relazione scritta presentata il 3 maggio 1999 (atto n.
50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958, 3060/A - relatori
senatori Andreolli e Loreto).
Esaminato in aula il 2, 15, 16 giugno 1999; l'8 luglio
1999 e approvato il 14 luglio 1999 in un testo unico con
atti n. 282 (Cusimano ed altri); n. 358 (Loreto);
n. 1181 (Firrarello e Ronconi); n. 1386 (Palombo); n.
2793-ter [disegno di legge risultante dallo stralcio
dell'art. 18 del testo proposto dalle commissioni riunite
5a (Bilancio) e 6a (Finanze) per il disegno di legge
d'iniziativa del Governo]; n. 2958 (Bertoni); n. 3060
(Palombo e Pellicini).
Camera dei deputati (atto n. 6249):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente, il 22
luglio 1999, con pareri delle commissioni II, III, V, VI,
XI e XIII.
Esaminato dalle commissioni riunite I e IV il 15, 22,
29 settembre 1999; il 6, 13, 20, 27 ottobre 1999; il 9, 10,
11, 23, 24, 25 novembre 1999.
Relazione scritta presentata il 25 novembre 1999 (atto
n. 6249/A - relatori onorevoli Palma e Ruffino).
Esaminato in aula il 26 novembre 1999; il 1o e 2
dicembre 1999; il 22, 23 febbraio 2000 e approvato, con
modificazioni, il 24 febbraio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 50/B):
Assegnato alle commissioni riunite 1a (Affari
costituzionali) e 4a (Difesa), in sede referente, il 25 febbraio 2000, con pareri delle commissioni 2a, 5a e 9a. Esaminato dalle commissioni riunite 1a e 4a il 7,
15 marzo 2000.
Esaminato in aula il 23 marzo 2000, e approvato il 29
marzo 2000.
 
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