Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 23 marzo 2000
Modificazioni al decreto ministeriale 17 settembre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 1999, che stabilisce le modalita' per la comunicazione all'anagrafe tributaria - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari;
Visto in particolare che del predetto decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999 costituiscono parte integrante gli allegati A (recante la nota di accompagnamento da utilizzarsi per la trasmissione dei dati registrati su supporti magnetici) e B (recante le specifiche tecniche concernenti le modalita' di comunicazione dei dati mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze);
Considerata la necessita' di apportare alcune modifiche alle specifiche tecniche stabilite nell'allegato B al citato decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, al fine di rendere piu' agevole la comunicazione dei dati;
Ritenuta in particolare la necessita' di sostituire i punti 3 (denominato "Caratteristiche dei files contenenti le comunicazioni") e 4 (denominato "Caratteristiche dei files esiti") di cui al citato allegato B al decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
1. I punti 3 (denominato "Caratteristiche dei files contenenti le comunicazioni") e 4 (denominato "Caratteristiche dei files esiti") di cui all'allegato B al decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 1999 - concernente le modalita' per la comunicazione all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari - sono sostituiti dai corrispondenti punti 3 e 4 del testo allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2000
Il direttore generale: Romano
 
Allegato

3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI.

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 200 caratteri:
un record di testa (tipo record 0);
piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 1);
un record di coda (tipo record 9).
Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, i records con i dati della comunicazione ed il record di coda.

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI.

Il file "esiti" viene sempre restituito dal Ministero delle finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante collegamento telematico e si compone dei seguenti records lunghi 350 caratteri:
un record di testa (con tipo record uguale a 0) contenente i dati che identificano univocamente il file trasmesso dall'ente inviante;
il record e' sempre presente;
nel caso in cui siano stati riscontrati errori nel file trasmesso, verranno inviati dei records contenenti le irregolarita' riscontrate; tali records (con tipo record sempre uguale ad 1), conterranno il riferimento al record inviato errato del quale verra' riproposto il contenuto integrato con una serie di flags per segnalare su quale campo e' stato riscontrato l'errore;
un record di coda (con tipo record uguale a 9) contenente il totale dei records di tipo 1 trasmessi dall'ente inviante; il record e' sempre presente.
 
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