Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 20 marzo 2000
Caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas ed olio combustibile denso con acqua destinate alla trazione ed alla combustione.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle dogane
e delle imposte indirette
Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", il quale prevede l'inserimento, nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1 gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, di alcune tipologie di emulsioni di oli stabilizzate, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione;
Visto l'art. 12, comma 3, della citata legge n. 488 del 1999, il quale prevede che le caratteristiche tecniche che rendono le emulsioni idonee al predetto impiego sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, previste dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 4204 del 21 luglio 1998;
Atteso che l'individuazione delle predette caratteristiche tecniche rientra nelle funzioni amministrative proprie del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
Decreta:
Art. 1.
1. Le emulsioni di oli da gas con acqua in percentuale dal 12 al 15 per cento in peso destinate alla trazione o alla combustione per riscaldamento, si definiscono stabilizzate quando un campione sottoposto a centrifugazione, secondo la proposta di norma AFNOR (prNFM 07-101) non da' luogo, dopo 5 minuti, con una forza centrifuga relativa (fcr) pari a 4200 x g, a separazione visibile di acqua e presenta una percentuale di emulsione sedimentata inferiore al 9 per cento in volume. La formula di riferimento per il calcolo del numero di giri per minuto (rpm) e':

rpm = 1335 (radice quadrata) di fer/d

2. Le emulsioni di olio combustibile denso con acqua in percentuale dal 12 al 15 per cento in peso destinate alla combustione, si definiscono stabilizzate quando un campione portato alla temperatura di 50 + o - oC 1C e sottoposto a centrifugazione con apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una forza centrifuga relativa (fcr) di 3060 x g per 15 minuti non da' luogo a separazione visibile di acqua.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate entro un mese dalla data di preparazione dell'emulsione.
 
Art. 2.
1. Le emulsioni di cui all'art. 1 vengono stabilizzate con l'eventuale aggiunta di tensioattivi, in quantita' non superiore al 3 per cento in peso, nonche' additivate nel periodo invernale con prodotti anticongelanti in misura non superiore al 4 per cento in peso. I tensioattivi e gli additivi non devono contenere composti di fluoro, di cloro ne' metalli pesanti e devono essere privi di ceneri; qualora contengano un elemento per il quale e' previsto un limite massimo di specifica nell'olio da gas o nell'olio combustibile denso usati per preparare l'emulsione, detto limite di specifica non deve essere superato nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua.
 
Art. 3.
1. Le emulsioni stabilizzate di olio da gas con acqua destinate alla trazione, di olio da gas con acqua destinate alla combustione per riscaldamento e di olio combustibile denso con acqua destinate alla combustione devono possedere le caratteristiche tecniche previste rispettivamente negli allegati I, II e III.
2. Il controllo delle predette caratteristiche e di quelle di cui agli articoli 1 e 2, viene effettuato dalla direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; il prelevamento dei campioni viene effettuato con l'osservanza delle norme ISO 3170, per il campionamento manuale da serbatoio, e ISO 3171, per il campionamento automatico in linea.
 
Art. 4.
1. Le emulsioni stabilizzate vengono prodotte in depositi fiscali e sono custodite, anche nella fase di commercializzazione, separatamente dagli altri prodotti; non e' consentita la miscelazione di emulsioni prodotte con tecnologie diverse.
2. E' consentito il trasferimento delle emulsioni di cui all'art. 1 a depositi di stoccaggio diversi da quelli annessi all'impianto di produzione purche' dotati delle attrezzature tecniche riconosciute idonee dall'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente per mantenere stabili dette emulsioni.
3. Le emulsioni stabilizzate di cui all'allegato I non devono presentare acqua libera per un periodo di quattro mesi dalla data di estrazione dal deposito di produzione; esse vengono avviate al consumo presso utenti extra rete e utilizzate entro il predetto periodo.
4. Le emulsioni stabilizzate di cui agli allegati II e III non devono presentare acqua libera per un periodo di un anno dalla data di estrazione dal deposito di produzione e devono essere utilizzate nel predetto periodo.
5. Sui documenti di accompagnamento delle emulsioni stabilizzate vengono riportati il tipo di emulsione con la percentuale di acqua contenuta e la data entro cui le emulsioni devono essere impiegate.
 
Art. 5.
1. L'impiego delle emulsioni stabilizzate rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui agli allegati I, II e III avviene con l'osservanza delle modalita' raccomandate dal produttore o dal titolare del deposito commerciale.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2000
Il direttore generale: Del Giudice
 
Allegato I ----> vedere allegato a pag. 8 della G.U. <----
 
Allegato II ----> vedere allegato a pag. 9 della G.U. <----
 
Allegato III ----> vedere allegato a pag. 10 della G.U. <----
 
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