Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2000 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
DELIBERAZIONE 29 marzo 2000
Comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
a) Considerata l'imminente indizione di sette referendum abrogativi di norme di legge, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, le cui votazioni sono previste per il 21 maggio 2000;
b) Visto l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le tribune; visto altresi' il primo capoverso della medesima disposizione, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
c) Visti inoltre il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato il 13 febbraio 1997, e quello relativo alle pari opportunita' tra uomini e donne nella programmazione radiotelevisiva, approvato il 30 luglio 1997;
d) considerata la costante prassi di trasmettere cicli di tribune in occasione di referendum, ed i contenuti delle sue ultime delibere, in materia di consultazioni referendarie, del 16 marzo 1999, del 20 maggio 1997, del 9 maggio 1995, del 10 marzo-1o aprile 1993, del 10 maggio 1990;
e) Ritenuta la propria potesta' di individuare i soggetti politicamente piu' rilevanti, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi risultassero obiettivamente insufficienti ed inadeguati per rappresentare le posizioni di tutte le forze politiche e sociali interessate ai referendum;
f) Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
g) Considerato che le modalita' di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali; considerati i criteri con i quali il proprio provvedimento del 1o marzo 2000 ha applicato la legge in riferimento ad una campagna elettorale;
h) Viste le sentenze della Corte Costituzionale 10 maggio 1995, n. 161 (relativa ad un'ipotesi di sovrapposizione parziale di una campagna elettorale ed una referendaria), e 9-12 marzo 1998, n. 49 (relativa a specifiche modalita' di predisposizione di un calendario di Tribune referendarie da parte della Commissione);
i) considerata la parziale sovrapposizione cronologica della campagna per le elezioni del 16 e 30 aprile 2000 e della campagna per i referendum del 21 maggio successivo; ritenuta la conseguente necessita' di disciplinare specificamente tale sovrapposizione, tenendo anche conto che la legge n. 28/2000 reca prescrizioni differenti per i programmi riferiti alle elezioni e quelli riferiti ai referendum;
l) Considerato che la sovrapposizione delle due campagne comportera' inoltre la contemporanea presenza, nella programmazione radiotelevisiva, di un alto numero di trasmissioni con contenuto politico, riferite ad elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali ed a sette referendum; che tale circostanza potrebbe, se non adeguatamente disciplinata, diminuire l'efficacia dei contenuti di ciascuna comunicazione, informazione o messaggio politico, frapponendo di fatto ostacoli al diritto dei cittadini di essere compiutamente informati su ciascuna consultazione, e di pervenire all'espressione di ciascun voto nella maggiore consapevolezza possibile;
m) Considerato che l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e le norme di legge da esso richiamate, attribuiscono una posizione specifica nelle campagne referendarie ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonche' ai promotori dei referendum; considerata la costante prassi di ritenere tali norme, riferite alla propaganda per affissione, applicabili per analogia anche alle tribune;
n) Considerati i criteri contenuti nell'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, recante indizione di un referendum di indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, il quale, nel disciplinare la propaganda relativa a tale referendum, faceva riferimento anche ad enti o associazioni di rilievo nazionale e di particolare rilevanza;
o) Considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
p) Considerato che la legge 17 maggio 1995, n. 173, ha previsto una denominazione abbreviata per ogni referendum, riassuntiva del relativo quesito, da riportarsi sulle schede di votazione;
q) Ritenuta l'opportunita' di esplicitare che i programmi dell'Accesso possono essere proseguiti anche nell'imminenza delle votazioni;
r) Considerato che la direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai ha natura di testata giornalistica registrata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
s) Ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita' al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai;
t) Consultata, nella seduta del 16 marzo 2000, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:
Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 21 maggio 2000, e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dei decreti del Presidente della Repubblica che indicono i referendum, sino a tutta la giornata di votazione.
2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.
3. L'individuazione delle persone che partecipano alle trasmissioni di cui al presente provvedimento tiene conto, per quanto possibile, dell'esigenza di garantire pari opportunita' tra uomini e donne.
 
Art. 2.
Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria
1. Salve le disposizioni del provvedimento approvato dalla Commissione il 1o marzo 2000, nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum, di cui all'articolo 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il referendum. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla Rai, di cui all'articolo 5;
b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei referendum, di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei "contenitori" di cui all'articolo 6;
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilita' di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Si applica in proposito l'articolo 5, comma 3, del provvedimento approvato dalla Commissione il 1o marzo 2000 (1);
d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.
 
Art. 3.
Soggetti politici legittimati alle trasmissioni
1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono prendere parte:
a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario e' stato proposto da piu' Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;
b) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento, nonche' le altre forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, punto c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.
(1) Si riporta il comma 3 dell'art. 5 del provvedimento 1o marzo 2000: "3. La riconduzione sotto la responsablita' di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilita' deve essere comunicata, assieme alle motivazioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione puo' non approvarla, esprimendosi con le modalita' di cui all'articolo 11".
3. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione, con la procedura di cui all'articolo 9. Con le medesime modalita' la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.
 
Art. 4.
Illustrazione dei quesiti e delle modalita' di votazione
1. A partire dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione dei referendum, la Rai cura l'illustrazione dei quesiti referendari, ed informa sulle modalita' di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Nel periodo anteriore al 30 aprile 2000 tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti alle elezioni regionali ed amministrative.
2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di spot autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalita' di cui all'articolo 9.
 
Art. 5.
Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica.
1. La direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai predispone e trasmette in rete nazionale, a partire da lunedi' 17 aprile 2000, un ciclo di tribune riservate ai temi dei referendum, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, con le seguenti modalita':
a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;
b) i gruppi parlamentari e le altre forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune; la partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari;
c) la Rai individua quali, tra i comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonche' degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.
2. La RAI, previa comunicazione alla Commissione, puo' altresi' invitare alle tribune soggetti, anche individuali, diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, qualora cio' sia giustificato dalla loro eccezionale rilevanza politica o sociale, ovvero sia necessario per assicurare parita' effettiva alle opposte indicazioni di voto.
3. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 29 e domenica 30 aprile 2000.
4. Alle tribune trasmesse in data anteriore alle consultazioni elettorali del 30 aprile 2000 non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, ne' puo' farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.
5. Le tribune di cui al presente articolo possono riferirsi anche a piu' quesiti referendari, purche' a ciascun quesito sia riservata per intero almeno una tribuna. Qualora ad esse prenda parte piu' di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.
6. Le tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di largo ascolto. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarita' che la specificita' del mezzo rende necessarie o opportune. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facolta' degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni e' fatta menzione della rinuncia. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, e possono essere registrate, purche' la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna.
7. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. La Commissione decide con le modalita' di cui all'articolo 9.
8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.
 
Art. 6.
Messaggi autogestiti
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, ha luogo in rete nazionale negli appositi "contenitori", non prima di lunedi' 17 aprile 2000.
2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla Rai entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione dei referendum, essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se ed in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, ed il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui e' riferita la domanda.
3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la Rai determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto, tenendo conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. In rapporto al numero complessivo di richieste pervenute, la Rai puo' altresi' stabilire un numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario e' trasmesso alla Commissione ed all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; la Commissione si esprime con le modalita' di cui all'articolo 9.
4. Gli spazi disponibili in ciascun "contenitore" sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi e' effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facolta' dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo "contenitore", ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
5. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Possono altresi' applicarsi quelle di cui all'articolo 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la parita' tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo. Per quanto non e' espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 7.
Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, le disposizioni dell'articolo 5 del provvedimento approvato dalla Commissione il 1o marzo 2000 (2) si applicano, in quanto compatibili, anche in riferimento ai temi propri dei referendum, ed ai soggetti che notoriamente ne sostengono le indicazioni di voto.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione dei referendum, e sino a tutta la giornata di domenica 16 aprile 2000, le trasmissioni di cui al presente articolo forniscono per i referendum un'informazione di carattere istituzionale, intesa ad illustrare imparzialmente la data, le modalita' ed i contenuti dei quesiti referendari.
 
Art. 8.
Programmi dell'Accesso
1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), anche ove siano riconducibili alla responsabilita' di un direttore di testata.
 
Art. 9.
Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.
 
Art. 10. Responsabilita' del Consiglio d'amministrazione e del direttore
generale della Rai
1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune, essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
(2) Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 5 del provvedimento 1o marzo 2000 (il comma 3 e' riportato nella nota n. 1): "1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche. - 2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del governo, o di notori esponenti politici".
 
Art. 11.
Pubblicita' del provvedimento
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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