Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2000 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 15 marzo 2000, n. 17
Personale iscritto alla gestione separata Stato. Spesa per trattamenti di quiescenza (indennita' una tantum in luogo di pensione, costituzione della posizione assicurativa e ricongiunzione di servizi) e acquisizione delle contribuzioni da riscatto e da ricongiunzione. Aspetti contabili.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alle amministrazioni, centrali
dello Stato ed amministrazioni
autonome dello Stato
Agli uffici centrali di bilancio e
ai servizi e uffici di ragioneria
delle amministrazioni autonome
dello Stato
Al Consiglio di Stato -
Segretariato generale
Alla Corte dei Conti - Segretariato
generale
Ai Dipartimenti provinciali del
Ministero del tesoro, bilancio e
programmazione economica (ex
Ragionerie regionali, ex Ragionerie
provinciali del tesoro)
Alle Universita' degli studi
Agli Osservatori astronomici.
astrofisici e vesuviano
All'Azienda nazionale assistenza
volo
Alla Cassa depositi e prestiti
All'ente nazionale per le strade
statali
All'Ente per gli interventi mercato
agricolo
All'Inps
Com'e' noto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1o gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali e delle altre categorie di personale aventi titolo ad analogo trattamento pensionistico. Sotto il profilo contabile quest'istituto fino ad oggi ha curato l'acquisizione dei versamenti contributivi ordinari gravanti sulle retribuzioni dei dipendenti. Dal 1o gennaio 2000 debbono invece affluire all'INPDAP anche i contributi dovuti per i riscatti e le ricongiunzioni versati dai dipendenti e dalle amministrazioni. Inoltre l'INPDAP dovra' provvedere, sempre dalla stessa data, al pagamento delle indennita' in luogo di pensione e della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS nonche' alle regolarizzazioni finanziarie con altre gestioni previdenziali.
Per quanto riguarda, invece, la competenza per l'adozione dei provvedimenti, che danno luogo sia al pagamento delle prestazioni pensionistiche che all'acquisizione dei versamenti contributivi, rimarra' a carico delle singole amministrazioni statali fino a quando l'INPDAP non sia in grado di provvedervi direttamente contestualmente al conferimento dei trattamenti di quiescenza.
Conseguentemente, in tale situazione di transitorieta', per tutte le amministrazioni rimangono in essere le modalita' di controllo di tali provvedimenti. In particolare rimane ferma la competenza all'esame preventivo da parte degli Uffici centrali del bilancio, per quelli emessi dalle amministrazioni statali centrali, e da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato, per i provvedimenti emessi dalle amministrazioni statali periferiche.
Le predette amministrazioni statali continueranno ad inviare detti provvedimenti ai competenti uffici di ragioneria, i quali, espletati gli adempimenti previsti, invieranno copia dei decreti alle sedi territoriali INPDAP.
E' necessario, inoltre, porre in evidenza che i decreti di liquidazione di indennita' una tantum e di costituzione di posizione assicurativa sono soggetti anche al controllo successivo dei competenti uffici della Corte dei conti.
Sara' cura degli stessi uffici di ragioneria inviare alla Corte dei conti i decreti in parola unitamente alla relativa documentazione.
Pertanto tutti i contributi relativi a provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni statali dopo il 31 dicembre 1999, indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi ammessi a riscatto od a ricongiunzione, dovranno affluire a quest'Istituto.
Ugualmente dovranno essere versate all'INPDAP le somme relative alle rate maturate dopo il 31 dicembre 1999, nel caso di pagamenti in forma rateale ovvero di pagamenti del contributo in unica soluzione, derivanti da provvedimenti adottati prima di tale data.
Le attivita', quindi, in entrata per l'acquisizione dei contributi sopra descritti (riscatti e ricongiunzioni) e quelle in uscita (pagamento indennita' una tantum, ricongiunzioni e costituzione posizione assicurativa) saranno curate dalle sedi territoriali INPDAP.
Pertanto i versamenti rateali da parte delle amministrazioni dovranno continuare ad essere effettuati sulle contabilita' speciali delle sezioni di tesoreria provinciale della Banca d'Italia. In particolare nella contabilita' speciale n. 1095 (contributi per dipendenti).
Per quanto riguarda, invece, il pagamento del contributo in unica soluzione, saranno le sedi periferiche dell'INPDAP a fornire alle amministrazioni richiedenti ed agli interessati il numero di conto corrente postale sul quale i dipendenti dovranno effettuare il versamento.
Le Sedi, con ulteriori disposizioni interne, saranno messe in condizione di provvedere ai pagamenti dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni dello Stato.
Dal momento che i provvedimenti, che danno luogo al pagamento delle prestazioni pensionistiche ed all'acquisizione dei versamenti contributivi, sono ancora a carico delle amministrazioni statali e' necessario che queste ultime trasmettano alle sedi periferiche dell'INPDAP competenti per territorio i documenti amministrativi sottoelencati distinti per tipologia:
1) liquidazione indennita' una tantum, o costituzione posizione assicurativa ovvero ricongiunzione verso altre gestioni previdenziali (es. legge n. 29/79, legge n. 45/1990 ecc.):
determinazione;
2) ricongiunzione da altre gestioni previdenziali dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini del trattamento di quiescenza, iscritti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla gestione separata istituita presso l'INPDAP:
determinazione;
comunicazione alla competente sede provinciale INPDAP delle modalita' gia' scelte da parte dell'interessato per il recupero dell'onere;
copia della richiesta all'INPS o ad altre gestioni previdenziali di rimborso contributi;
comunicazione all'INPS o ad altre gestioni che tutte le richieste di trasferimento di contributi non soddisfatte al 31 dicembre 1999 si devono intendere come richieste di trasferimento all'INPDAP con le modalita' gia' in essere per altre casse amministrate;
3) riscatto periodo corso legale di laurea ai fini del trattamento di quiescenza:
determinazione;
comunicazione alla competente sede provinciale INPDAP delle modalita' gia' scelte dall'interessato per il recupero dell'onere;
4) servizi computabili o riscattabili, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza (art. 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092):
determinazione;
richiesta all'INPS rimborso contributi dei periodi computati;
comunicazione alla Sede provinciale INPDAP delle modalita' gia' scelte da parte dell'interessato per il recupero del contributo di riscatto;
comunicazione all'INPS che tutte le richieste di trasferimento di contributi non soddisfatte al 31 dicembre 1999 si devono intendere come richieste di trasferimento all'INPDAP con le modalita' gia' in essere per le altre casse amministrate da questo Istituto.
Giova inoltre precisare che per coloro che hanno gia' in corso il pagamento dell'onere rateizzato della ricongiunzione e del riscatto del corso di laurea o di periodi comunque riscattabili, la documentazione indicata ai sopra richiamati punti 2), 3) e 4) dovra' essere trasmessa in copia alla competente sede INPDAP, avendo altresi' cura di comunicare se il trasferimento da parte dell'INPS sia o meno avvenuto.
Si precisa inoltre che le amministrazioni, in caso di versamenti cumulativi, dovranno fornire alle sedi periferiche dell'INPDAP un elenco dei dipendenti e dei relativi importi cui il versamento si riferisce per consentire un riscontro con le quietanze della Banca d'Italia.
Per quanto riguarda i provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione adottati dalle amministrazioni statali per dipendenti che successivamente all'accettazione dell'onere siano transitati alle dipendenze di un'amministrazione non statale, le somme trattenute dovranno essere versate con le modalita' predette alle sezioni di tesoreria provinciale della Banca d'Italia.
Per i rapporti finanziari connessi agli oneri per pensioni ripartite ex legge n. 523/1954 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 tra le gestioni pensionistiche ex casse C.P.D.E.L., C.P.S, C.P.I. e C.P.U.G. e lo Stato, si precisa che a quest'ultimo subentra la gestione separata Stato anche in relazione alle partite pensionistiche pregresse, ancora insolute alla data del 1o gennaio 2000.
Invece agli eventuali rimborsi di contributi, a qualsiasi titolo versati da dipendenti a da amministrazioni, dovra' farvi fronte l'INPDAP.
Si evidenzia infine, con riguardo alle gestioni pensionistiche diverse dalla gestione separata Stato, che nulla e' innovato per quanto concerne i rapporti finanziari con lo Stato.
Pertanto rimangono di competenza delle singole amministrazioni gia' tenute a tali adempimenti i rimborsi degli oneri relativi a particolari benefici attribuiti in pensione ed il cui finanziamento e' posto a carico del bilancio dello Stato dalle rispettive leggi concessive, nonche' quelli dovuti da singole amministrazioni in qualita' di enti datori di lavoro a titolo di rivalsa da parte di questo Istituto.
La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato.
Il direttore generale: Simi
 
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