Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 marzo 2000
Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 concernente interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi. (Ordinanza n. 3046).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2000 con il quale e' stato disposto fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza nello stesso comune di Niscemi;
Vista la propria ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997, concernente "Interventi urgenti volti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi", e le successive ordinanze concernenti modifiche ed integrazioni, n. 2720 del 28 novembre 1997, n. 2731 del 22 gennaio 1998, n. 2862 dell'8 ottobre 1998, n. 2970 del 1o aprile 1999 e n. 3022 del 17 novembre 1999;
Visto l'art 8-bis "Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Niscemi" del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 3 agosto 1998 recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania";
Ravvisata la necessita' di modificare ed integrare ulteriormente le previsioni di dette ordinanze e per assicurare l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato a seguito del dissesto che ha interessato parte dell'abitato di Niscemi;
Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. L'art. 7, comma 1 di cui al capo III dell'ordinanza n. 3022 del 17 novembre 1999 e' cosi' sostituito:
"Il contributo concesso a favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, le cui modalita' di erogazione sono disciplinate dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2970 del 1o aprile 1999, e' assentito anche ai diretti discendenti o ascendenti, entrambi di primo grado, dei proprietari degli immobili da delocalizzare a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre 1997, aventi un nucleo familiare autonomo, nel caso in cui le stesse unita' immobiliari risultassero, alla data del 12 ottobre 1997, adibite ad uso di residenza principale degli stessi e concesse in comodato, risultante da idonea documentazione".
2. L'art. 7, comma 2 e l'art. 8 di cui al capo III dell'ordinanza n. 3022 del 17 novembre 1999 sono revocati.
 
Art. 2.
1. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2703/97 prorogato con l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2862/98 e' ulteriormente prorogato per un periodo di dodici mesi. Per i soggetti che risultino in possesso della documentazione utile per accedere al contributo previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2970 del 1o aprile 1999, tale termine e' ulteriormente limitato al tempo necessario a concludere le relative procedure di assegnazione del contributo; per i restanti proprietari o affittuari, l'erogazione del contributo e' limitata al tempo occorrente alla sistemazione in alloggi po-polari.
2. L'onere relativo al comma 1 valutato nella misura massima di L. 750.000.000 e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353). Il prefetto di Caltanissetta, commissario delegato all'attuazione dell'ordinanza n. 2703/97, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2731/98, e' autorizzato, nelle more dell'accredito del finanziamento anzidetto, ad anticipare al comune di Niscemi le somme necessarie per l'erogazione dei contributi a valere sulle disponibilita' della contabilita' speciale.
 
Art. 3.
1. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2970 del 1o aprile 1999 e' cosi' modificato:
"Il contributo e' calcolato sulla base della superficie lorda dell'immobile comprensiva dei vani scala ed ingresso, se ad uso esclusivo del nucleo familiare. Sono inoltre computate anche le superfici non residenziali, quali balconi, garage, magazzini, e simili, purche' siano annesse ai fabbricati in questione e non superino la misura massima del 30% di quella residenziale come sopra calcolata. La superficie complessiva sulla quale corrispondere l'intero contributo non potra' comunque superare 200 metri quadri".
2. L'accertamento della superficie dell'immobile ai fini del calcolo del contributo di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 2970 del 1o aprile 1999, deve risultare da atti ufficiali (catastali, ecc.) e, nell'eventualita' che tali atti siano indisponibili, puo' essere effettuato mediante apposita perizia giurata redatta da professionisti iscritti all'ordine degli ingegneri e degli architetti o al collegio dei geometri.
3. Il contributo massimo ammissibile di cui al presente articolo, e' comprensivo di ogni e qualsiasi spesa per il conseguimento del contributo, ivi compreso il costo delle eventuali perizie tecniche.
4. Il termine di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 2970 del 1o aprile 1999, e' prorogato di mesi sei.
 
Art. 4.
1. Il commissario delegato provvede alla nomina del coordinatore della commissione tecnico-scientifica, di cui al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, tra i membri della commissione stessa, in sostituzione del prof. Letterio Villari, dimissionario, che permane nella qualita' di componente.
2. L'art. 5 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 e' integrato con il seguente comma:
"1-bis. Il prefetto di Caltanissetta, commissario delegato all'attuazione dell'ordinanza n. 2703/97 ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2731/97, puo' avvalersi per le attivita' di cui al precedente comma, di personale dell'ufficio del genio civile di Caltanissetta. Per l'espletamento della suddetta attivita' e' riconosciuto al predetto personale un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nella misura massima di 100 ore mensili complessive".
3. L'art. 5 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 e' sostituito con il seguente comma:
"Il costo delle attivita' di cui ai commi 1, 1-bis e 3 non potra' superare il limite complessivo di spesa di lire 2,1 miliardi".
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2000
Il Ministro: Bianco
 
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