Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 24 febbraio 2000
Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, avente ad oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";
Visto il regolamento applicativo della citata legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
Visto in particolare l'art. 12 del suddetto regolamento, concernente i crediti formativi;
Tenuto conto che il precedente decreto 10 febbraio 1999, n. 34, relativo ai crediti formativi, era riferito all'anno scolastico 1998-1999 e che, pertanto, si rende necessario emanare, ai sensi dell'art. 12 del suddetto regolamento, altro provvedimento relativo all'anno scolastico 1999-2000 e seguenti;
Considerato che i menzionati crediti, consistenti in qualificate esperienze, debitamente documentate, devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame;
Considerato che i consigli di classe e le commissioni d'esame possono avvalersi ai fini suddetti del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'osservatorio di cui all'art. 14 del citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
Decreta:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art. 12 del regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della societa' civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attivita' culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarieta', alla cooperazione, allo sport.
2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non da' luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.
3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.
 
Art. 2.
Valutazione
1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art. 1 devono essere conformi a quanto previsto all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.
2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneita' nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.
3. Per candidati esterni la valutazione dei crediti formativi e' effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonche' in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame.
 
Art. 3.
Aspetti procedurali
1. La documentazione relativa all'esperienza che da' luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.
2. A norma dell'art. 12, comma 3, del regolamento, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorita' diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto previsti dalle convenzini o accordi internazionali vigenti in materia.
3. Le certificazioni concernenti le attivita' di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni, in ogni caso, devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.
4. Le certificazioni rilasciate in Italia da enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.
5. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2000 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.
 
Art. 4.
Attivita' di supporto
1. I consigli di classe e le commissioni di esame possono avvalersi del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dell'osservatorio di cui all'art. 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente dellla Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
Il presente decreto e' soggetto ai controlli di legge.
Roma, 24 febbraio 2000
Il Ministro: Berlinguer Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2000 Registro n. 1 Pubblica amministrazione, foglio n. 65
 
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