Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2000 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 6 marzo 2000
Sistema idrico Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. (Ordinanza n. 179).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;
Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;
Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale e' stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;
Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio, riguardante, tra l'altro, anche i serbatoi del sistema Flumendosa-Campidano;
Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanza n. 96 del 10 aprile 1998, e' stato approvato il modello di regolazione per il sistema Flumendosa-Campidano ed al contempo approvata la ripartizione delle risorse per il triennio idrologico 1997-1998/1998-1999/1999-2000;
Atteso che la ripartizione adottata con la suddetta ordinanza e' stata rimodulata con ordinanze n. 103 del 29 aprile 1998, n. 142 del 10 giugno 1999 e da ultimo con ordinanza n. 158 del 12 agosto 1999 la quale ha altresi' stabilito la sospensione, a partire dal mese di gennaio 2000 dell'erogazione irrigua fino alla ricostituzione delle scorte negli invasi del sistema Flumendosa -Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) necessarie a garantire la tutela dei servizi essenziali del settore civile;
Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolamente siccitosi e si e' reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilita' al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;
Atteso che a tale scopo si e' svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1o marzo 2000 alla quale hanno preso parte:
l'assessorato regionale dell'agricoltura;
l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
l'assessorato regionale dell'industria;
l'assessorato regionale dei lavori pubblici;
l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);
l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);
il comune di Cagliari;
il comune di Quartu S. Elena;
il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale;
i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;
Atteso che in data 3 marzo 2000 si e' tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il commissario governativo, al termine del quale e' stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale e' contenuta un'analisi delle risorse disponibili, nel sistema di che trattasi, per i vari usi ed un riparto delle stesse fino al 31 dicembre 2000;
Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento al sistema dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris gestito dall'E.N.E.L.), la situazione ed il bilancio idrico sottoindicati:

Valori in milioni di mc
- Volume invasato al 1° marzo 2000 42,8 Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000
al 31 dicembre 2000 44,8 (ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione, e la scorta minima vitale da assicurare per il potabile al 31 dicembre 2000);
Atteso che essendo stimato in 44,8 Mmc il volume di risorsa idrica complessivamente derivabile dal serbatoio dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris) ed essendo stimato in 16 Mmc il volume di risorsa idrica destinato a soddisfare i fabbisogni per la zona dell'Ogliastra, residua un volume di risorsa idrica, disponibile nel medesimo serbatoio, pari a 28,8 Mmc;
Atteso che, in considerazione della grave situazione di emergenza idrica in atto, tale volume di risorsa (28,8 Mmc) e tutti gli ulteriori eventuali deflussi naturali che dovessero pervenire nel predetto serbatoio, (stimati dal 1o marzo 2000 al 31 dicembre 2000 in circa 6 Mmc), per complessivi 34,8 Mmc, rivestono una rilevanza strategica quale integrazione di soccorso per l'approvvigionamento idrico del Campidano il cui bilancio e' fortemente deficitario;
Atteso che, pertanto, detti volumi debbono essere vincolati per il rilascio, a tale scopo, dagli scarichi di fondo del serbatoio stesso al fine di evitare che siano turbinati e definitivamente dispersi in mare non potendo essere ulteriormente captati a valle;
Atteso che del volume predetto, gia' disponibile in serbatoio, pari a 28,8 Mmc, un volume pari a 16,5 Mmc e' stato gia' vincolato quale integrazione di soccorso per l'approvvigionamento idrico del Campidano ed, a tal fine, ne e' stato autorizzato e finanziato, dalla regione autonoma della Sardegna, il prelievo da parte dell'Ente autonomo del Flumendosa;
Atteso che, conseguentemente, necessita procedere, al medesimo fine, all'ulteriore vincolo del restante volume di risorsa derivabile dal serbatoio dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris), pari a 12,3 Mmc;
Atteso che agli adempimenti conseguenti a tale ultimo vincolo, da disporsi con la presente ordinanza, ivi compresi quelli di copertura degli eventuali oneri finanziari, provvede, come per il precedente vincolo, la regione autonoma della Sardegna;
Atteso che, con riferimento al sistema del Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis), la scheda di sintesi degli e'siti istruttori sopra citata reca la situazione ed il bilancio idrico sottoindicati:

Valori in milioni di mc
- Volume invasato al 1° marzo 2000 107,0 Volume derivabile stimato dal 1°
marzo 2000 al 31 dicembre 2000 139,2 (ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 ed il volume di 28,8 Mmc da prelevare dal serbatoio dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris) e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione, e la scorta minima vitale da assicurare per il potabile al 31 dicembre 2000);
Atteso che la grave situazione desumibile dai dati predetti impone l'adozione di opportune misure dirette ad assicurare un razionale ed equilibrato utilizzo delle risorse al momento disponibili;
Atteso che la scheda di sintesi degli esiti istruttori sopra richiamata reca l'individuazione delle misure predette ed il riparto delle risorse derivabili dal sistema sulla base della situazione attuale;
Attesa la necessita' di adottare, con immediatezza, le misure in parola e di disporre il riparto approvato a conclusione degli incontri sopra richiamati;
Attesa l'opportunita' di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente le misure ed il riparto, disposti con la presente ordinanza, in funzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1o marzo 2000;
Ordina con decorrenza immediata:
Art. 1.
1. E' vincolata, con effetto immediato, sino al 31 dicembre 2000, un volume di risorsa idrica pari a 26,5 Mmc, disponibile nei serbatoi del sistema Alto e Medio Flumendosa-Campidano-Cixerri, al fine di garantire, ove permanga l'attuale situazione e si confermi l'andamento fortemente siccitoso del corrente anno 2000, una scorta minima di risorsa idrica sufficiente a soddisfare il fabbisogno civile per almeno tre mesi.
 
Art. 2.
1. Al fine di garantire, quale integrazione di soccorso, l'approvvigionamento idrico del Campidano il cui bilancio e' fortemente deficitario, fermo restando il precedente vincolo di un volume pari a 16,5 Mmc e' vincolato un ulteriore volume pari a 12,3 Mmc di risorsa idrica presente nel serbatoio dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris).
2. La regione autonoma della Sardegna provvedera' all'adozione dei conseguenti provvedimenti e direttive nei contronti dell'Ente autonomo del Flumendosa ed al reperimento delle risorse finanziarie eventualmente necessarie.
 
Art. 3.
1. E' disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle seguenti risorse attualmente derivabili dal sistema dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris):

Valori in milioni di mc
- Usi civili e industriali (Ogliastra) 2,5 Usi civili E.S.A.F. (Ogliastra) 1,5 Volumi disponibili per usi irrigui -
CO.BO. Ogliastra 12,0
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Totale erogazione Ogliastra...... 16,0 Risorsa vincolata per il trasferimento al Medio Flumendosa ......................... 28,8
 
Art. 4.
1. E' disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione di risorse, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle seguenti risorse derivabili dal sistema dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris) a seguito di successivi eventuali afflussi naturali:

Valori in milioni di mc
- Ogliastra 1/3 (sino al raggiungimento di un volume massimo, compreso quello attuale, di 20 Mmc) Vincolo trasferimento al Medio Flumendosa 2/3
 
Art. 5.
1. E' disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione di risorse, fino alla data del 31 dicembre 2000, derivabili dal sistema del Flumendosa-Campidano Cixerri (Genna Is Abis):

Valori in milioni di mc
- Usi civili 78,0 Volume disponibile per gli usi irrigui 33,0 Usi industriali 10,0 Usi minori, rilasci ambientali e perdite 18,2
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Totale erogazioni ............. 139,2
 
Art. 6.
1. Gli enti gestori dei serbatoi di regolazione del sistema interessati (l'Ente autonomo del Flumendosa E.A.F., l'Ente sardo acquedotti e fognature E.S.A.F., l'ENEL S.p.a., il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale ed il Consorzio di bonifica dell'Ogliastra), sono autorizzati a programmare i volumi di risorsa idrica di cui agli articoli precedenti per gli usi individuati nelle relative tabelle, fatto salvo quanto disposto nel successivo secondo comma.
2. Stante l'esiguita' della risorsa idrica del sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis), del volume di risorsa disponibile per uso irriguo, pari a 33 Mmc, indicato nella tabella di cui al precedente art. 5, sino alla definizione, con successiva ordinanza, delle priorita' d'uso, e' utilizzabile solo la quota strettamente indispensabile ad assicurare l'abbeveraggio del be-stiame e la sopravvivenza delle colture arboree.
3. Con successiva ordinanza saranno individuati i vincoli di priorita' da definirsi, a seguito di un successivo approfondimento istruttorio, in coerenza con gli indirizzi di politica regionale.
 
Art. 7.
1. In relazione allo stato attuale delle risorse idriche disponibili, che impone un consistente risparmio delle risorse stesse, l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.) ed i comuni gestori delle proprie reti idriche alimentate dal sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis), provvederanno, con effetto immediato, a limitare l'erogazione dell'acqua per usi civili entro un arco orario giornaliero non superiore alle 12 ore.
2. Al medesimo fine e' disposta, con effetto immediato, la riduzione del 20% delle erogazioni per uso industriale.
 
Art. 8.
1. La regione autonoma della Sardegna provvedera', con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorita' per quanto previsto dal sesto comma dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della risorse stesse, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 6 marzo 2000
Il commissario governativo: Floris
 
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