Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 13 gennaio 2000, n. 13
Art. 30, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di pagamento concernenti l'imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni (Icp) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap).

Ai comuni
Alle province
e, per conoscenza:
Alle direzioni regionali delle
entrate
All'Associazione nazionale dei
comuni italiani (Anci)
All'Unione nazionale delle province
italiane (Upi)
Sul supplemento ordinario n. 227/L del 27 dicembre 1999 della Gazzetta Ufficiale e' stata pubblicata la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", con la quale sono state apportate significative modificazioni in materia di tributi locali.
In particolare, l'art. 30, comma 14, della legge finanziaria ha stabilito che, per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonche' per l'approvazione dei regolamenti, e' stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio.
Quest'ultima data e' stata fissata per l'anno 2000 al 29 febbraio, dal decreto 15 dicembre 1999, n. 3162/E3 del Ministro dell'interno di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999).
Lo stesso art. 30, comma 14, ha inoltre stabilito che i regolamenti approvati entro tale termine hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2000; per gli anni successivi invece i termini per le deliberazioni concernenti i tributi locali scadono il 31 dicembre.
Nulla e' invece stabilito in merito al differimento dei termini di pagamento di quei tributi che hanno di norma scadenza nel mese di gennaio, vale a dire l'imposta sulla pubblicita' annuale e la Tosap permanente, o comunque prima della definizione delle nuove tariffe.
Si puo' quindi verificare il caso in cui il pagamento di questi tributi, effettuato nei termini ordinari, non risulti esattamente corrispondente alle variazioni regolamentari o tariffarie intervenute in un momento successivo. Per evitare questa situazione, l'ente locale, sulla base della potesta' regolamentare generale prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, dovra' stabilire un'adeguata proroga per il versamento dei tributi in questione, alla quale deve essere data massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.
La deliberazione contenente il differimento dei termini di pagamento non e' di regola necessaria nel caso in cui l'ente locale non intenda apportare modifiche regolamentari che incidono sulla quantificazione dei tributi. Anche in questo caso sarebbe comunque opportuno diffondere con adeguati mezzi la notizia che gli ordinari termini di scadenza per il pagamento dei tributi in esame non hanno subito alcuna variazione.
Occorre tuttavia soffermarsi su quanto stabilito dal comma 18 dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che ha abrogato la disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che, in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni, consentiva l'applicazione delle tariffe vigenti anche per l'anno successivo in mancanza di una deliberazione modificativa delle stesse. L'abrogazione di tale automatismo comporta che se il comune non conferma esplicitamente, entro il 29 febbraio 2000, le tariffe in vigore per l'anno 1999, ovvero ne delibera di nuove, dovranno applicarsi le tariffe di base stabilite nel capo I del decreto legislativo n. 507 del 1993. Particolare attenzione deve essere quindi posta dagli enti locali su questa circostanza, al fine di evitare eventuali richieste di rimborso di importi non dovuti a causa del ripristino delle tariffe di base.
Si deve inoltre aggiungere che, come gia' indicato nel comunicato stampa del 12 febbraio 1999, intervenuto per risolvere l'analoga situazione verificatasi nell'anno passato, se le modificazioni regolamentari dei tributi in oggetto intervengono successivamente al 31 gennaio 2000, senza che sia stata stabilita al contempo la proroga dei pagamenti, l'ente dovra' comunque rimettere in termini i contribuenti per il versamento della differenza del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi.
A questo proposito si precisa che l'eventuale differimento di termini predisposto limitatamente all'anno 1999 dall'ente locale non produce automaticamente effetti per l'anno in corso. Infatti, a detta deliberazione di proroga deve riconoscersi efficacia limitata all'anno 1999, a meno che, in quell'occasione, l'ente non abbia espressamente modificato in via definitiva i termini ordinari per il pagamento dell'imposta sulla pubblicita' e della Tosap, previsti rispettivamente dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo n. 507 del 1993. In questo caso si applicheranno automaticamente i nuovi termini senza bisogno di alcun ulteriore accorgimento da parte dell'ente locale.
Resta infine da accennare al caso in cui venga deliberato il passaggio dalla Tosap o dall'imposta sulla pubblicita' ai canoni previsti rispettivamente dagli articoli 63 e 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997, o viceversa. Anche in questa ipotesi, l'esercizio della potesta' regolamentare consente all'ente di deliberare il differimento dei termini per i pagamenti o anche di disporre le eventuali compensazioni tra gli importi dovuti a titolo di tributo o di canone, senza naturalmente alcun aggravio di interessi e sanzioni a carico del contribuente.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
Romano
 
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