Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
ORDINANZA 31 gennaio 2000
Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 1o giugno 1999, relativa a disposizioni in materia di trapianto, importazione ed esportazione di organi e tessuti.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti;
Vista la propria ordinanza del 1o giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 1999) con la quale e' stato disposto che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 16, comma 1, della predetta legge n. 91 del 1999, che definira' i criteri e le modalita' per l'individuazione, tra le strutture accreditate, di quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e tessuti, nonche' del decreto di cui all'art. 19, comma 1, della stessa legge, che definira' le modalita' dell'importazione e dell'esportazione di organi e tessuti a scopo di trapianto, il Ministero della sanita' provvede in ordine al rinnovo delle autorizzazioni scadute ed alle eventuali nuove autorizzazioni che si rendessero necessarie, nonche' al rilascio delle autorizzazioni alle importazioni e alle esportazioni di organi e tessuti in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, atteso che la legge non disciplina il periodo transitorio tra l'entrata in vigore della legge e l'emanazione dei suddetti decreti;
Considerato che sono in via di costituzione il Centro nazionale per i trapianti di cui all'art. 8 della legge n. 91 del 1999 e la consulta tecnica permanente per i trapianti di all'art. 9 della stessa legge;
Considerato, altresi', che i predetti organi, per espressa previsione della legge n. 91 del 1999, debbono esprimere il loro parere sul provvedimento inerente le caratteristiche delle strutture per i trapianti, di cui all'art. 16, comma 1, della legge, nonche' sul provvedimento inerente i criteri e le modalita' per la certificazione dell'idoneita' al trapianto degli organi e tessuti prelevati, di cui all'art. 14, comma 5, della legge stessa; idoneita' alla quale anche gli organi e tessuti importati ed esportati debbono corrispondere ai fini della qualita' e della sicurezza del trapianto stesso;
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario prorogare la propria ordinanza del 1o giugno 1999;
Dispone:
Art. 1.
1. Per i motivi riportati in premessa l'efficacia dell'ordinanza 1o giugno 1999, recante disposizioni in materia di trapianti, importazioni ed esportazioni di organi e tessuti, e' prorogata fino al 30 giugno 2000.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2000
Il Ministro: Bindi
 
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