Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2000
Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalita' di dismissione dell'Acquedotto pugliese S.p.a.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in societa' per azioni puo' essere effettuata mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta e che la scelta delle modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' titolare dell'intero capitale dell'Acquedotto pugliese S.p.a. (di seguito EAAP) di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e della Sogesid S.p.a., di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e successive modifiche, che ha istituito l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (di seguito EIPLI);
Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica detiene il controllo dell'ENEL S.p.a. (di seguito ENEL), la quale esercita la propria attivita' anche nel settore idrico;
Ritenuto opportuno procedere ad una razionalizzazione delle partecipazioni detenute dallo Stato nel settore idrico; assicurandone una gestione efficiente, anche in considerazione degli interessi generali connessi;
Vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria dell'ENEL del 3 settembre 1999 nella quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha manifestato l'intenzione del Governo di cedere all'ENEL le partecipazioni detenute nell'EAAP, nella Sogesid e nella societa' che risultera' dalla trasformazione dell'EIPLI;
Visti i prospetti informativi predisposti per il collocamento sul mercato di una prima tranche delle azioni dell'ENEL di proprieta' del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei quali si e' data notizia della predetta intenzione del Governo;
Considerata l'opportunita' che l'alienazione della partecipazione del Tesoro nell'EAAP avvenga contestualmente all'avvio della trasformazione dell'EIPLI in societa' per azioni e che in tale direzione il Governo intende procedere, in un contesto coordinato ed integrato di gestione della risorsa idrica;
Considerato che l'art. 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, al comma 3, prevede il subentro della societa' derivante dalla trasformazione dell'EAAP in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente era titolare e, al comma 4, specifica che la societa' si avvale di tutti i beni pubblici gia' in godimento dell'ente, fermi restando, quindi, il regime giuridico e la titolarita' dei beni eventualmente demaniali in uso alla societa' stessa;
Considerato che l'ENEL ha comunicato di non avere interesse all'acquisizione della Sogesid in quanto potrebbero crearsi conflitti di interesse in relazione all'attivita' svolta dall'ENEL nel settore idrico;
Considerato che non si intendono introdurre i poteri speciali di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 nello statuto dell'EAAP;
Visto l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 141 del 1999, che prevede l'inalienabilita' delle azioni dell'EAAP prima della determinazione definitiva del capitale della societa' secondo quanto previsto nello stesso decreto legislativo n. 141 del 1999;
Considerato che e' stata avviata la privatizzazione dell'ENEL, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1995, che consentira' la riallocazione sul mercato della partecipazione alienata all'ENEL in base al presente decreto;
Considerata la necessita' di prevedere un meccanismo di determinazione del prezzo definitivo di vendita della societa' alienata all'ENEL in base al presente decreto che assicuri la massima obiettivita', anche al fine di tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza dell'ENEL;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilita', il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalita' di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la preliminare approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1999 dei criteri per la privatizzazione dell'EAAP e delle relative modalita' di dismissione;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2000 dei predetti criteri e modalita';
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1.
1. All'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'EAAP si provvede, ai sensi di cui alle premesse, mediante trattativa diretta con l'ENEL, tenendo conto degli accordi di programma intercorsi tra le regioni interessate e lo Stato.
2. L'alienazione della partecipazione di cui al comma 1 e' sospensivamente condizionata alla determinazione definitiva del capitale ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141.
3. Il prezzo di vendita della partecipazione di cui al comma 1 e' determinato, tenuto conto dell'esito delle valutazioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, da un collegio di tre valutatori indipendenti, uno dei quali scelto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dall'ENEL e uno congiuntamente dai due valutatori cosi' prescelti.
4. I costi dell'alienazione sono a carico dell'acquirente ai sensi dell'art. 1475 del codice civile.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Amato
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta
 
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