Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 febbraio 2000
Integrazione al decreto dirigenziale 31 luglio 1997 relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini "Lambrusco Salamino di Santa Croce" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed
agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati della predetta legge;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o maggio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Lambrusco Salamino di Santa Croce" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980 ed il decreto dirigenziale 21 ottobre 1992 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela del lambrusco di Modena, intesa ad ottenere modifiche all'art. 7 del disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il parere favorevole della regione Emilia Romagna sulla citata domanda;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce", in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce" e' sostituito per intero dal testo seguente:
"Il vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce , tipologia frizzante, deve essere confezionato in idonee bottiglie di vetro aventi la capacita' di litri 0,200, litri 0,375, litri 0,750, litri 1,500.
Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona. L'utilizzo del tappo a corona e' ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacita' di litri 0,200, litri 0,375 e litri 1,500".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 febbraio 2000
Il direttore generale: Di Salvo
 
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