Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 marzo 2000
Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia. (Ordinanza n. 3045).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato al coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Vista da ultima l'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1999;
Vista la nota n. 3794/C.D. del 9 dicembre 1999 con la quale il prefetto di Bari delegato nel riferire in ordine allo stato di attuazione degli interventi in materia di tutela delle acque, fa presente che per poter appaltare gli ulteriori interventi ha necessita' di ulteriori strumenti operativi;
Considerata la grave situazione di rischio per la popolazione derivante dall'attuale funzionamento degli impianti di depurazione in tutto il territorio regionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale nel settore della gestione delle acque determinatasi nella regione Puglia e' stato prorogato fino al 30 giugno 2000;
Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1999 con il quale lo stato di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti urbani, speciali anche pericolosi nella regione Puglia e' stato anch'esso prorogato fino al 30 giugno 2000;
Viste le note dei prefetti delle province della regione Puglia, con le quali viene resa nota l'attivita' svolta dagli stessi e dalle quali si evince la necessita' di continuare ad assicurare la titolarita' e la gestione pubblica delle discariche quale garanzia di trasparenza di gestione, di vigilanza e controllo per fronteggiare e/o prevenire eventuali fenomeni illeciti nel settore;
Considerato, inoltre, che il nucleo operativo ecologico dei carabinieri ha rilevato che la gestione attuale dei rifiuti nella regione Puglia risulta essere gestita in modo carente;
Vista la relazione della commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse del 25 ottobre 1999, n. 35;
Viste le relazioni del 14 e 29 dicembre 1999 e del 24 gennaio 2000 con le quali il presidente della giunta regionale della Puglia, in veste di commissario delegato in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della precedente ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, riferisce sullo stato di attuazione del programma di emergenza per la gestione dei rifiuti nella regione Puglia e formula proposte per il completamento del sistema impiantistico necessario al superamento dello stato di emergenza;
Ritenuto indispensabile accelerare la realizzazione delle attivita' di raccolta differenziata, di valorizzazione delle frazioni riutilizzabili, nonche' del sistema per la produzione e l'utilizzo di combustibile derivato dai rifiuti urbani residuali dopo la raccolta differenziata oltre che continuare ad assicurare corrette forme di smaltimento dei rifiuti anche negli impianti esistenti;
Sentito il presidente della regione Puglia;
Su proposta del Ministro dell'ambiente,
Dispone:
Art. 1.
1. Il prefetto di Bari e' nominato commissario delegato. Allo stesso prefetto sono attribuiti, fino alla scadenza dello stato di emergenza, i poteri per la gestione dell'emergenza rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati nella regione Puglia, gia' conferiti al presidente della giunta regionale della Puglia con l'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999. Il prefetto di Bari subentra in tutte le attivita' poste in essere dalla precedente gestione commissariale.
2. Sono inoltre prorogati, fino al termine dello stato di emergenza, i poteri in materia di tutela delle acque gia' conferiti al prefetto di Bari con l'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999.
3. Il commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, costituisce una nuova struttura utilizzando fino a un massimo di trenta unita' dotate di specifiche professionalita', scelte tra il personale delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1986, cui sara' corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso determinato ai sensi delle precedenti ordinanze.
 
Art. 2.
1. Ai fini del superamento dell'emergenza nel comparto della gestione dei rifiuti il commissario delegato, avvalendosi dei presidenti delle province in qualita' dei sub-commissari oltre che del sub-commissario, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, in particolare dispone:
1.1. la realizzazione, in ciascuna provincia, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, nonche' della raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani, al fine di conseguire, entro il 30 giugno 2000, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 25 per cento entro il 31 dicembre 2001, subentrando eventualmente nell'affidamento del servizio ai comuni;
1.2 l'attivazione, in ciascuna provincia, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti nonche' dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il recupero di detti beni a fine d'uso, subentrando eventualmente nell'affidamento del servizio ai comuni;
1.3 la realizzazione, in ciascuna provincia, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 1.1, al fine di conseguire, entro il 30 giugno 2000, per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 percento in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40 percento complessivo, comprensivo della quota destinata al recupero, ponendo l'onere del servizio a carico del CONAI, sulla base della convenzione gia' stipulata, subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni. Nel caso tale convenzione non venga rispettata, il commissario delegato dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CONAI non attivi la raccolta entro i successivi novanta giorni, il commissario delegato, previa diffida, puo' disporre, in caso di ulteriore inerzia, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari;
1.4 obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dall'art. 35, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CONAI e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di cui al precedente punto 1.3;
1.5 la realizzazione di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente;
1.6 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, tenendo conto dello iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di imballaggi primari;
1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti per la produzione di compost da frazione organica raccolta separatamente;
1.8 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti per il recupero di inerti;
1.9 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;
1.10 la realizzazione, in ciascuna provincia, di impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero di detti beni a fine d'uso;
1.11 la realizzazione, in ciascuna provincia, di sistemi di trasporto della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata che consentano la massima economicita' e il minor inquinamento;
1.12 la realizzazione e la gestione; con le risorse assegnate per la gestione dei rifiuti, dei progetti L.S.U. di cui al "Progetto ambiente" approvato dal C.I.P.E. con deliberazione 17 marzo 1998, n. 32, relativi alla regione Puglia, cosi' come previsti dalla Conferenza permanente Stato-regioni nella riunione del 30 luglio 1998;
1.13 la realizzazione del progetto L.S.U. di piattaforma per il trattamento degli elettrodomestici "bianchi" nel comune di Crispiano, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 10447/ARS/DI/4/ SP del 3 agosto 1998;
1.14 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;
1.15 le modalita' per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni;
1.16 la realizzazione degli interventi di gestione dei rifiuti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 "Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Brindisi" e "Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto" non ancora aggiudicati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con le risorse previste dai medesimi decreti ovvero disposte a qualsiasi titolo dallo Stato e dall'Unione europea.
2. Il commissario delegato, avvalendosi dei presidenti delle province in qualita' di sub-commissari, realizza sette impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti nei comuni di Bari, Brindisi, Cavallino di Lecce, Conversano, Foggia, Taranto e Trani. A tal fine i presidenti delle province affidano ai soggetti e secondo le modalita' di cui al successivo comma 4, ovvero ad altri soggetti pubblici o privati, anche in deroga ai procedimenti previsti dagli articoli 19, 20, 21, 23 e 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni, la realizzazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti.
3. Il commissario delegato, avvalendosi dei prefetti delle province, dispone altresi':
3.1 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in ciascuna provincia, delle discariche necessarie per fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'attuazione della raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero nonche' per assicurare o smaltimento dei sovvalli;
3.2 la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione delle discariche.
4. Il commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, promuove e organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani in ciascun ambito territoriale provinciale. In particolare, ai predetti fini, il commissario delegato promuove la costituzione delle forme e dei modi della cooperazione tra i comuni di ciascun ambito ottimale provinciale ai sensi dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' costituisce nell'ambito di ciascuna provincia, una societa' mista, cui partecipano la provincia e i comuni che lo richiedano. Il commissario delegato provvede ad associare, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4 della legge 29 marzo 1995, n. 95, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, consorzi di comuni, aziende speciali e societa' costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operanti nel settore che possano documentare adeguata esperienza specifica acquisita in ambiti territoriali e per tipologie di servizio analoghe a quelle di pertinenza nonche', eventualmente, le cooperative di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
5. Il commissario delegato, in caso di particolari esigenze, puo' nominare commissari ad acta.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato stipula contratti decennali per il conferimento del combustibile derivato dai rifiuti con operatori industriali che si impegnino ad utilizzare detto combustibile, in parziale sostituzione dei combustibili fossili ora impiegati, in impianti esistenti nel territorio regionale, a far tempo dal conferimento del combustibile medesimo da parte degli impianti di produzione. A tal fine il commissario delegato individua gli operatori industriali in base a procedure selettive, trasparenti, non discriminatorie, selezionandoli in funzione alla disponibilita' accertata dell'impianto, al rispetto delle norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile di cui all'allegato 2, sub-allegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, alla quantita' di combustibile derivato dai rifiuti che ciascun impianto intende acquisire e alle migliori condizioni economiche.
2. Per l'eventuale quota residua di combustibile derivato dai rifiuti, non acquisibile direttamente da operatori industriali per l'utilizzo in impianti esistenti, in base alle procedure di cui al precedente comma 1, il commissario delegato stipula, a seguito di procedure di gara comunitaria il cui bando e' definito dal commissario medesimo d'intesa con il Ministro dell'ambiente, un contratto per la durata massima di dieci anni di conferimento del combustibile derivato dai rifiuti prodotto dagli impianti di cui al precedente art. 2, comma 2, con operatori industriali che si impegnino a realizzare un impianto dedicato per l'utilizzazione di detto combustibile per la produzione di energia assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detto impianto dedicato il recupero energetico del combustibile prodotto. Tale impianto dedicato di produzione di energia e' localizzato in siti anche in variante al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al programma di interventi per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Puglia, approvato con decreto commissariale n. 70 del 28 luglio 1997, in modo da assicurare la maggiore protezione ambientale e garantire la massima economicita' di gestione anche attraverso il ricorso al trasporto del combustibile su linea ferroviaria, ed e' dimensionato in coordinamento con la produzione di combustibile degli impianti di cui al precedente art. 2, comma 2 e dall'utilizzo di parte del medesimo negli impianti di cui al precedente comma 1.
3. Il commissario delegato dispone l'obbligo a carico dei comuni del conferimento dei rifiuti urbani, con esclusione della raccolta differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alle tariffe degli impianti di produzione e di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti e del trasporto, determinate dal commissario medesimo e poste a carico dei comuni stessi.
4. Il Ministero dell'industria e l'autorita' per l'energia per quanto di competenza autorizzano l'ENEL a stipulare convenzione per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 6/92, e secondo le modalita' di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al precedente comma 2, con l'operatore industriale che stipuli con il commissario delegato il contratto di cui al medesimo comma 2. La nuova convenzione dovra' essere stipulata in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non hanno trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante combustione del CDR ottenuto trattando fino al 50% in peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti gli altri rifiuti assimilati.
5. Il commissario delegato realizza con le risorse, non ancora impegnate di cui alle precedenti ordinanze in materia, gli interventi necessari per la raccolta differenziata, selezione, valorizzazione, produzione di compost derivato dalla frazione umida raccolta separatamente, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi alle condizioni di massima economicita'. Per le stesse finalita' e nei limiti delle risorse disponibili, puo' altresi' concorrere parzialmente alla realizzazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti.
 
Art. 4.
1. La realizzazione degli impianti di cui al precedente art. 2, comma 2, nonche' la stipula dei contratti di cui al precedente art. 3, comma 2, e' subordinata alla valutazione, da parte del Ministro dell'ambiente, della compatibilita' ambientale dei progetti. A tal fine il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilita' e' verificata con la collaborazione dei comuni interessati.
2. Qualora la valutazione di compatibilita' ambientale sui progetti indichi l'opportunita' di valutare localizzazioni alternative, il commissario delegato definisce la proposta di rilocalizzazione e acquisisce dal Ministro dell'ambiente nuovo parere di compatibilita' ambientale.
 
Art. 5.
1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 le parole "dal commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dai prefetti delle province".
2. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 prima delle parole "autorizzazioni di cui", sono aggiunte le seguenti: "approvazioni dei progetti e le" e dopo le parole "concernenti le discariche" sono aggiunte le seguenti: "di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi,".
3. All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 e' aggiunto il seguente comma: "Per le attivita' di cui al comma precedente il prefetto di Bari puo' avvalersi anche dell'Acquedotto pugliese S.p.a.".
4. I poteri conferiti ai prefetti delle province dai commi 1, 2 e 3 dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 sono prorogati fino al 30 giugno 2000.
5. Al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da conferire in discarica, i prefetti delle province dispongono il divieto di conferimento di qualsiasi tipo di imballaggi primari, secondari e terziari, della sostanza organica, dei rifiuti inerti, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli nonche' dei rifiuti assimilati ed assimilabili sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso fine, i prefetti delle province dispongono gli strumenti amministrativi per assicurare il conferimento separato da parte dei singoli produttori di rifiuti, in coordinamento con le iniziative di raccolta differenziata avviate dai comuni ovvero, in sostituzione dei medesimi, dal commissario delegato.
6. Al commissario delegato, per gli ulteriori compiti, nonche' ai sub-commissari di cui all'art. 2, comma 1, e' attribuito un compenso che sara' determinato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.
7. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 2985/99 e' aggiunto il seguente periodo: "E puo' altresi' avvalersi, in considerazione dell'intervento straordinario, di ulteriore personale pubblico in deroga alle disposizioni che escludono il diritto del personale medesimo di accettare di essere utilizzato".
 
Art. 6.
1. All'art. 5 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. La proroga di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' applicabile agli scarichi esistenti, anche se non debitamente autorizzati, degli impianti di depurazione gia' in esercizio nonche' degli impianti realizzati in sostituzione, in contiguita' o in ampliamento dei medesimi a condizione che, entro trenta giorni, siano disposti da parte del soggetto gestore dell'impianto interventi per la diminuzione dell'apporto di inquinanti nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, che entro sessanta giorni sia predisposto dal prefetto di Bari delegato il progetto preliminare di adeguamento dell'impianto che consenta di raggiungere limiti allo scarico pari a quelli gia' indicati dal Ministero dell'ambiente per il riutilizzo irriguo ovvero di rispettare i disposti ed i limiti del citato decreto legislativo nel caso lo scarico avvenga in corpo idrico superficiale ovvero sia necessario procedere allo scarico sul suolo e che la realizzazione degli interventi sia completata entro i successivi ventiquattro mesi.
1-ter Il prefetto di Bari delegato puo' autorizzare per un periodo massimo di ventiquattro mesi gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo, anche se non debitamente autorizzati, degli impianti di depurazione esistenti e degli impianti in costruzione a condizione che, entro trenta giorni, siano disposti dal soggetto gestore dell'impianto interventi per la diminuzione dell'apporto di inquinanti sul suolo, che entro sessanta giorni sia predisposto dal prefetto di Bari delegato il progetto preliminare di adeguamento dell'impianto che consenta di raggiungere limiti allo scarico pari a quelli gia' indicati dal Ministero dell'ambiente per il riutilizzo irriguo ovvero di rispettare i disposti ed i limiti del citato decreto legislativo nel caso o scarico avvenga in corpo idrico superficiale ovvero sia necessario procedere allo scarico sul suolo e che la realizzazione degli interventi sia completata entro i successivi ventiquattro mesi.
1-quater Il prefetto di Bari delegato puo' autorizzare, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, gli scarichi delle acque meteoriche nel sottosuolo, escluse le acque di prima pioggia, a condizione che, entro centottanta giorni da tale autorizzazione, il titolare di detti scarichi presenti un progetto per un recapito conforme alle disposizioni di cui all'art. 39 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e che tale progetto sia realizzato entro i successivi sei mesi".
2. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 le parole "di un vice commissario per la tutela delle acque nominato d'intesa con il presidente della giunta regionale della Puglia" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "in qualita' di sub-commissario del coordinatore della conferenza dei sindaci e dei presidenti delle provincie appartenenti all'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28".
3. Il commissario delegato effettua altresi' il monitoraggio degli impianti di depurazione avvalendosi della propria struttura tecnica dell'A.N.P.A. e dell'A.R.P.A., al fine di verificare la qualita' delle acque depurate per lo scarico nel sottosuolo e vigila sulla funzionalita' degli impianti medesimi.
4. Il commissario delegato nel quadro dell'esecuzione degli interventi di emergenza puo' anche derogare le seguenti norme:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni, art. 4, commi 6 e 17 e art. 24, comma 2.
 
Art. 7.
1. Il Ministero dell'ambiente per le attivita' di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonche' dall'ordinanza n. 3032 del 21 gennaio 1999, con le medesime modalita' previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948.
2. L'attivita' della commissione scientifica di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, e' prorogata fino al termine dello stato di emergenza alle medesime condizioni previste dalla citata ordinanza n. 2450.
 
Art. 8.
1. La contabilita' speciale gia' aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Bari intestata al commissario delegato, presidente della giunta regionale della Puglia per la realizzazione degli interventi in materia di gestione dei rifiuti e' estinta e le relative disponibilita' sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale sulla nuova contabilita' speciale intestata al commissario delegato, prefetto di Bari, ricorrendo, ai fini del trasferimento dei fondi e della rendicontazione delle spese alle procedure gia' previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 3 marzo 1960, n. 169.
2. Il commissario delegato puo' impegnare le somme relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.
 
Art. 9.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2000
Il Ministro: Bianco
 
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