Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 febbraio 2000, n. 51
Regolamento recante integrazione al decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria";
Visti gli articoli 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, cosi' come modificati dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297 "Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, ...";
Ritenuta la necessita' di integrare le disposizioni concernenti la disciplina del concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria con la previsione del ricorso a procedure selettive preliminari;
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi prot. n. 248/99 del 6 dicembre 1999;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 32/U del 14 gennaio 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' integrato con l'introduzione del comma 6-bis di seguito riportato:
"6-bis. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unita', le prove d'esame di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere precedute da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle citate prove d'esame. Le modalita' di espletamento della prova preliminare sono disciplinate conformemente alle previsioni contenute nel precedente articolo 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1o febbraio 2000
Il Ministro: Diliberto Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2000
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 70



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo vigente degli articoli 24 e 28 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, e norme
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395) cosi' come modificato dal decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6
marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
del personale direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria), e' il seguente:
"Art. 24 (Nomina nel ruolo di ispettore di polizia
penitenziaria). - 1. L'assunzione degli ispettori di
polizia penitenziaria avviene mediante:
a) concorso pubblico;
b) concorso interno per titoli di servizio ed esami;
2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le
modalita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28.
3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore
agli anni trentadue;
idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria;
titolo di studio di scuola media superiore o
equivalente.
4. A parita' di merito l'appartenenza alla polizia
penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi
restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle
norme vigenti.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1, lettere
a) e b), sono nominati allievi vice ispettori".
"Art. 28 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina a
vice ispettore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili
mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta
ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dall'art. 16
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza
delle disposizioni dell'art. 26 della legge 1o febbraio
1989, n. 53, e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre
1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti
agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso
del titolo di scuola media superiore;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli di servizio per esame,
consistente in una prova scritta ed in un colloquio,
riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria
che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del
bando che indice il concorso, di anzianita' di servizio non
inferiore a sette anni, del titolo di studio di scuola
media superiore, e che, nell'ultimo biennio, non abbia
riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu'
grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non
inferiore a "buono". Il 30 per cento dei posti disponibili
e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti,
anche se privi del titolo di studio di scuola media
superiore.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera
b), devono frequentare un corso di formazione della durata
di sei mesi.
3. Le modalita' dei concorsi di cui al comma 1, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i
programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro
di grazia e giustizia.
4. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere
ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato
gli esami finali del corso conseguono l'idoneita' per la
nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano
superato i predetti esami sono restituiti al servizio
d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso
successivo.
5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi
motivo superino i sessanta giorni di assenza.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'art. 18.
7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia
penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione".
- Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti i cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 5 del regolamento adottato
con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297
(Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi
per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, le modalita' di l'attuazione ed i
programmi del corso), come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
"Art. 5 (Prove di esame). - 1. Per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo
della polizia penitenziaria mediante concorso interno per
titoli di servizio ed esami, i candidati possesso dei
requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono chiamati
a sostenere una prova scritta vertente su elementi di
diritto penale e di diritto penitenziario e un colloquio al
quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una
votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.
2. Il colloquio verte, oltre che sugli elementi di
diritto penale e di diritto penitenziario oggetto della
prova scritta, anche su nozioni di diritto processuale
penale, con particolare riferimento alle norme concernenti
l'attivita' di polizia giudiziaria, su nozioni di diritto
costituzionale e di diritto civile nelle parti concernenti
le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e
la tutela dei diritti.
3. Il colloquio non si intende superato se il candidato
non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.
4. I candidati possono, a domanda, integrare il
colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti
lingue straniere: inglese, francese, tedesco.
5. Ai candidati che superano la prova facoltativa e'
attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va
aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
6. La votazione complessiva e' data dalla somma dei
voti riportati nelle prove di esame e del punteggio
attribuito ai titoli ammessi a valutazione.
6-bis. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500
unita', le prove d'esame di cui ai precedenti commi 1 e 2
possono essere precedute da una prova preliminare
consistente in una serie di domande a risposta a scelta
multipla, vertenti sulle materie oggetto delle citate prove
d'esame. Le modalita' di espletamento della prova
preliminare sono disciplinate conformemente alle previsioni
contenute nel precedente art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7".



 
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