Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 23 febbraio 2000
Integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva. (Deliberazione n. 95/00/CONS).

L'AUTORITA'
Nella sua riunione di consiglio del 23 febbraio 2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 2, di tale legge, che affida all'Autorita' l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme anche in materia di procedimento;
Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorita' la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;
Vista la deliberazione del 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998, con la quale l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78, che all'art. 1, comma 3, prevede l'integrazione del piano anzidetto;
Vista la deliberazione del 14 luglio 1999, n. 105, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1999, con la quale l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato l'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 2000, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
Visto l'art. 2, comma 1, della menzionata legge n. 5/2000 che recita: "I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'art. 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti (equivalenti al numero delle reti) che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorita' adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.";
Considerata l'attivita' istruttoria svolta dall'Autorita' avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni in forza dell'accordo di collaborazione stipulato in data 2 luglio 1998, prorogato con modificazioni in data 15 febbraio 1999 e attualmente vigente ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis della legge n. 78/1999;
Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private locali;
Tenuto presente quanto previsto dall'art. 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249;
Considerato che:
la qualita' di ricezione e' stabilita ad un valore corrispondente di norma al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualita' soggettiva UIT-R (Unione internazionale delle telecomunicazioni-radiocomunicazioni);
al servizio di radiodiffusione televisiva sono destinate le bande I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;
per il numero dei canali pianificati (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF) e l'utilizzo di tre canali per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale e' pari a diciassette, di cui sei, pari al 33,3% del totale, riservate alle esigenze della radiodiffusionetelevisiva in ambito regionale, a norma dell'art. 2, comma 6, lettera e), e dell'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;
sono riservati al servizio di radiodiffusione in tecnica digitale cinque canali, di cui uno, cioe' il canale 12 della banda III della gamma VHF (H2 della canalizzazione italiana), per radiodiffusione digitale sonora (DAB-T), e quattro, cioe' i canali 66,67,68 della banda V della gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T);
i due canali della banda I della gamma VHF (A e B), per le specifiche caratteristiche di propagazione e la necessita' di antenne di utente diverse da quelle di tutte le altre bande di frequenza utilizzate e quindi per il loro difficile impiego, sono assegnati agli operatori che attualmente ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico sino all'introduzione completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale;
le ulteriori risorse di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997 n. 249, tenuto conto dell'art. 2, comma 1, delle legge 14 gennaio 2000, n. 5, saranno assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito provinciale;
Considerati i criteri dettati dall'art. 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g) e dall'art. 3, comma 5, lettere a) e b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 2000, n. 5;
Vista la legge del 6 agosto 1990, n. 223, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
Ritenuto, ai fini dell'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato dall'Autorita' con la citata deliberazione n. 105 del 14 luglio 1999 di seguire il criterio di servire, oltre che tutti i capoluoghi di regione e di provincia, anche la maggiore percentuale possibile di popolazione;
Ritenuto che per alcuni degli impianti ricompresi nel piano si possa derogare dal criterio in base al quale ogni impianto debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1998;
Ritenuto che, in casi specifici, si possa derogare dal criterio di localizzare gli impianti che servono la stessa area in un unico sito comune, pur assicurando la compatibilita' interferenziale e, di norma, una sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF), minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico;
Visto il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 16 luglio 1975 recante norme per l'attuazione della legge del 14 aprile 1975, n. 103, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 luglio 1975;
Ritenuto che i siti considerati nella pianificazione, individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come integrato dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1998, n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica, sia della radiodiffusione con tecnica digitale;
Determinati i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;
Ritenuto di non prevedere l'uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di questi contro le interferenze;
Ritenuto di considerare "bacino provinciale" anche il territorio di piu' province nei casi in cui i rispettivi capoluoghi di provincia possono essere serviti tutti da una sola postazione di emissione;
Ritenuto di poter individuare "aree parziali di bacino provinciale" servite da una sola postazione di emissione con risorse eccedenti quelle necessarie alla copertura dei rispettivi bacini provinciali;
Ritenuto di determinare il numero delle reti per ciascun bacino regionale in base alle risorse in frequenze attribuite alle reti a copertura nazionale, salvo poche eccezioni, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, lettera e), e dall'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249; e il numero delle reti per ciascun bacino provinciale e per ciascuna area parziale di bacino provinciale in base alle ulteriori risorse in frequenze integrative previste dall'art. 2, comma 6, lettera e) della legge 31 luglio 1997, n. 249, dall'art. 1, comma 3 della legge 29 marzo 1999, n. 78 e dall'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2000, n. 5;
Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del citato regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Articolo unico
1. E' approvata l'integrazione (pianificazione ex lege n. 5/2000) del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato con deliberazione n. 68/98 del 30 ottobre 1998 (Pianificazione di 1o livello) e successivamente perfezionato e integrato con le ulteriori risorse per l'emittenza locale con la deliberazione n. 105/99 del 14 luglio 1999 (Pianificazione di 2o livello), con gli inerenti parziali perfezionamenti concernenti la revisione dei siti, la ridistribuzione dei raggruppamenti di frequenze, la revisione del tipo e del valore di offset, della polarizzazione di antenna e della potenza equivalente irradiata (ERP).
2. Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze come sopra integrato e' costituito da un unico tabulato suddiviso in ventuno parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma, recante indicazione delle varie postazioni di emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove e' ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente, tipo di offset da impiegare negli impianti e relativo valore, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, localita' servite con popolazione superiore ai 1000 abitanti, canali utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi rispetto al piano orizzontale del lobo di irradiazione.
3. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa con i relativi due allegati A e B, concernenti, il primo, il numero di reti (emittenti) che possono operare in ciascuno dei bacini regionali e in ciascuno dei bacini provinciali, il secondo, il numero di reti (emittenti) che possono operare in ciascuna delle aree parziali di bacino provinciale.
4. La qualita' di ricezione e' stabilita ad un valore corrispondente di norma al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualita' soggettiva UIT-R (Unione internazionale delle telecomunicazioni-radiocomunicazioni).
5. I siti di piano sono 480. Su 466 di tali siti sono allocate le risorse (17 frequenze) per le reti nazionali e regionali, mentre su 308 sono allocate le risorse (17 frequenze) per le reti provinciali, ad eccezione di 4 di questi siti delle cui 17 frequenze allocate su ciascuno di essi, 10 sono destinate alle reti provinciali e 7 all'integrazione delle reti regionali. Su 23 dei suddetti 308 siti sono state allocate le ulteriori risorse (17 frequenze) per le aree parziali di bacino provinciale.
6. Il numero massimo totale di reti per i bacini regionali e provinciali e' pari rispettivamente a 126 e a 1502.
7. Il numero massimo totale di reti per le aree parziali di bacino provinciale e' pari rispettivamente a 319.
8. Nell'allegato A e' riportato il numero massimo di reti per ciascun bacino regionale e provinciale.
9. Nell'allegato B e' riportato il numero massimo di reti per ciascuna delle aree parziali di bacino provinciale.
10. Ulteriori risorse, anche ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera e) della legge 31 luglio 1997 n. 249, saranno disponibili per i soggetti che ne faranno richiesta nelle aree non coperte e/o parzialmente coperte dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato, mediante la progettazione di siti comuni con impianti di potenza equivalente irradiata minore di 200 W.
11. Rimane ferma, per il resto, la delibera 30 ottobre 1998, n. 68/98;
12. Copia del piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato e' depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorita' in Napoli, Centro direzionale, isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via dei Crociferi n. 19.
13. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 23 febbraio 2000
Il presidente: Cheli
 
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