Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2000 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 1 marzo 2000
Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11522 del 1o luglio 1998, concernente la disciplina degli intermediari. (Deliberazione n. 12409).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visti, in particolare, gli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, 32, comma 2, 201, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998;
Vista la delibera n. 11522 del 1o luglio 1998, successivamente modificata con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 sopra citate;
Ritenuto di dover modificare ed integrare alcune disposizioni contenute nei libri II, III e V di tale regolamento;
Vista la lettera del 17 febbraio 2000, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5 e 32, comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998;
Delibera:
1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 11522 del 1o luglio 1998 e modificato con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998, e' modificato ed integrato come segue.
All'articolo 3, comma 1, le lettere o) e p) sono cosi' sostituite:
"o) decreto n. 468/1998 : il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 468 dell'11 novembre 1998;";
"p) decreto n. 469/1998 : il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 469 dell'11 novembre 1998;".
L'articolo 8 e' cosi' sostituito:
"Art. 8.
Documentazione da allegare alla domanda
1. La domanda di autorizzazione e' corredata da:
a) documenti riguardanti la societa':
1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto munita della certificazione di vigenza rilasciata dall'ufficio del registro delle imprese in data non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda;
2) certificato attestante l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda;
3) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entita' del capitale sociale versato nonche' l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;
4) per le societa' gia' operative, una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita a una data non anteriore a sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Alla situazione patrimoniale deve essere allegata una relazione del collegio sindacale;
5) elenco nominativo e generalita' complete di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale con l'indicazione dei relativi poteri, nonche' degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
6) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della societa', con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andra' specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
7) programma concernente l'attivita' iniziale, redatto secondo lo schema allegato n. 1;
8) relazione sulla struttura organizzativa della societa' redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;
b) documenti riguardanti i detentori di una partecipazione rilevante e il gruppo: la documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneita' dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM e del gruppo della SIM ad assicurare una gestione sana e prudente della societa' e a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza. La documentazione riguarda i soggetti indicati nelle disposizioni. Per quanto attiene ai requisiti di onorabilita' e' presentata la seguente documentazione:
b1) nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica:
1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella societa' richiedente, nella quale sono precisati l'entita' delle partecipazioni dirette ed indirette nella societa', nonche' gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle societa' fiduciarie e delle societa' controllate attraverso cui e' detenuta la partecipazione nella societa' stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;
2) la documentazione prevista nell'allegato n. 2;
b2) nel caso in cui il soggetto sia una persona giuridica o una societa' di persone, i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione, o organo equivalente, e dal direttore generale, o da chi svolge funzioni equivalenti, ed in tal caso deve essere presentata la seguente documentazione:
1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella societa' richiedente, nella quale sono precisati l'entita' delle partecipazioni dirette ed indirette nella societa', nonche' gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle societa' fiduciarie e delle societa' controllate attraverso cui viene detenuta la partecipazione nella societa' stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;
2) verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, del soggetto detentore la partecipazione rilevante, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di onorabilita' degli amministratori, del direttore generale o, comunque, di chi svolge funzioni equivalenti. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate.
Non sono tenuti a comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilita' tutti i soggetti che detengono una partecipazione rilevante (persone fisiche o esponenti aziendali di una persona giuridica o societa' di persone) che, al momento della presentazione della domanda, ricoprono la carica di amministratore o direttore generale, o altra equivalente, in banche italiane, SIM, SICAV, SGR, banche e imprese di investimento comunitarie, banche ed imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica, societa' di gestione di mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del testo unico, societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del testo unico, imprese di assicurazione di cui ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995. Le disposizioni di cui alla presente lettera b), si applicano anche a chiunque, indipendentemente dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
c) documenti riguardanti gli esponenti aziendali:
verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali nonche' sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 468/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate.
2. I documenti di cui al comma l attestanti i requisiti di onorabilita' devono essere rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.
3. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1, lettera a), sia gia' in possesso della Consob, la societa' richiedente e' esentata dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.
4. Le dichiarazioni di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato n. 2 sono rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, le dichiarazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'allegato n. 2 sono rese nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253.".
Il comma 2 dell'articolo 9 e' cosi' sostituito:
"2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione rilevante nella societa', nonche' qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, la societa' provvede a presentare la relativa documentazione.".
Il comma 1 dell'articolo 11 e' cosi' sostituito:
"1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o piu' servizi di investimento, presentano apposita istanza di revoca alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.".
L'articolo 12 e' cosi' sostituito:
"Art. 12.
Sospensione dei termini dell'istruttoria
1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 9, 10 e 11, sono sospesi:
a) nell'ipotesi in cui la societa' istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15/1968, quando risulti necessario controllarne la veridicita', fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 6 della direttiva 93/22/CEE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute, fino alla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione;
d) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;
e) nelle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, ove siano in corso accertamenti ispettivi o di vigilanza nei confronti della SIM, per il tempo necessario al completamento degli accertamenti.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), la Consob da' comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione dell'istruttoria.".
L'articolo 13 e' cosi' sostituito:
"Art. 13.
Decadenza dall'autorizzazione
1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio di investimento autorizzato entro il termine di dodici mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.
2. Le SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio di investimento autorizzato lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 non decorrono o sono interrotti nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti ispettivi o di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi i termini decorrono per intero dal momento del completamento degli accertamenti.
4. La decadenza e' pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
5. La Consob puo' differire la pronuncia di decadenza qualora la SIM abbia omesso la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi di investimento autorizzati prevista dall'articolo 14 e cio' sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del testo unico.".
L'articolo 15 e' cosi' sostituito:
"Art. 15.
Domanda di autorizzazione
1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, e' presentata alla Consob e corredata, a pena di irricevibilita', della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. l termini dell'istruttoria sono sospesi finche' le intese non siano state integrate al fine di consentire la vigilanza sulla stabilita' patrimoniale e sul contenimento del rischio, nonche' sul permanere delle condizioni che devono sussistere al momento dell'autorizzazione.
2. La domanda indica:
a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;
b) i servizi d'investimento e quelli accessori per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione, con la specificazione di quelli che l'impresa intende svolgere mediante stabilimento di succursali. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:
1) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
2) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
3) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione; la domanda stessa deve altresi' precisare se la societa' richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilita' liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della societa' stessa;
c) l'elenco dei documenti allegati.
3. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.".
All'articolo 16, comma 1, la lettera h), e' cosi' sostituita:
"h) copia autentica dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica, rilasciata dall'autorita' competente dello Stato d'origine.".
All'articolo 16, comma 2, la lettera b) e' cosi' sostituita:
"b) documenti riguardanti i responsabili delle succursali:
verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei responsabili delle succursali, nonche' sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 468/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate;".
Il comma 2 dell'articolo 17 e' cosi' sostituito:
"2. Qualsiasi modificazione concernente gli amministratori, i sindaci, o i soggetti che svolgono funzioni equivalenti, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonche' qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa provvede a presentare la relativa documentazione.".
L'articolo 20 e' cosi' sostituito:
"Art. 20.
Disposizioni applicabili
1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, 13 e 14.".
Il comma 9 dell'articolo 23 e' cosi' sostituito:
"9. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 2 e 3, 10, 11, 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, 13, 14 e 18.".
All'articolo 25, comma 1, la lettera d) e' cosi' sostituita:
"d) intermediari autorizzati o intermediari : le SIM, ivi comprese le societa' di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le societa' di gestione del risparmio nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonche' le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia;".
All'articolo 25, comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"h) warrant : gli strumenti finanziari, comunque denominati, che conferiscono la facolta' di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attivita' sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali e' prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attivita' sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attivita' sottostante.".
All'articolo 28, comma 1, il primo periodo e' cosi' sostituito:
"1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:".
I commi 2 e 3 dell'articolo 28 sono cosi' sostituiti:
"2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalita' diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valoredi riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonche' in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento e' prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi e' comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.".
All'articolo 30, comma 2, la lettera e) e' cosi' sostituita:
"e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalita' di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant;".
All'articolo 30, comma 3, la lettera b) e' cosi' sostituita:
"b) accessori, fatta eccezione per quelli di concessione di finanziamenti agli investitori e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.".
L'articolo 36 e' cosi' sostituito:
"Art. 36.
Offerta fuori sede
1. Nell'attivita' di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi di investimento e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del testo unico, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine di:
a) acquisire e fornire le informazioni e consegnare copia del documento di cui agli articoli 28 e 29, comma 3;
b) consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti, ovvero i documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento;
c) illustrare agli investitori:
prima della sottoscrizione del documento di acquisto o sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali;
la facolta' prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico;
d) ricevere dagli investitori:
il documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero i documenti contrattuali da essi firmati;
i relativi mezzi di pagamento, strumenti finanziari e altri prodotti finanziari nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 6, del testo unico;
disposizioni relative ai servizi offerti;
le eventuali richieste di disinvestimento relative agli strumenti finanziari e agli altri prodotti finanziari sottoscritti o acquistati ovvero le dichiarazioni di recesso dai contratti;
le eventuali richieste di trasferimento o ritiro di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari o di somme di denaro.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all'offerta fuori sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle imprese di investimento.
3. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.".
All'articolo 37, il comma 1 e' cosi' sostituito:
"Art. 37.
Contratti con gli investitori
1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve:
a) indicare le caratteristiche della gestione;
b) individuare espressamente le operazioni che l'intermediario non puo' compiere senza la preventiva autorizzazione dell'investitore; ove non siano previste restrizioni indicare espressamente tale circostanza;
c) con riguardo agli strumenti finanziari derivati, indicare se detti strumenti possono essere utilizzati per finalita' diverse da quella di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione;
d) indicare se l'intermediario e' autorizzato a delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, specificando, nel caso in cui la delega non riguardi l'intero portafoglio, gli strumenti finanziari, i settori o i mercati di investimento con riferimento ai quali l'autorizzazione viene rilasciata e, in ogni caso, gli eventuali limiti e condizioni dell'autorizzazione;
e) specificare che l'investitore puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che a esso sia addebitata alcuna penalita'.".
Il comma 4 dell'articolo 44 e' cosi' sostituito:
"4. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 1, per cause diverse dagli acquisti effettuati sulla base delle autorizzazioni di cui al comma 2, e 3, la posizione deve essere riportata entro i limiti nel piu' breve tempo possibile tenendo conto dell'interesse dell'investitore.".
Il comma 6 dell'articolo 44 e' cosi' sostituito:
"6. Ai fini del presente articolo gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.".
Il comma 2 dell'articolo 46 e' cosi' sostituito:
"2. Le deleghe possono essere conferite a intermediari comunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento; la delega puo' essere altresi' conferita a intermediari extracomunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del medesimo servizio, a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e le competenti autorita' dello Stato in cui detti intermediari hanno sede.".
Il comma 2 dell'articolo 53 e' cosi' sostituito:
"2. Le deleghe possono essere conferite ad intermediari comunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento; la delega puo' essere altresi' conferita a intermediari extracomunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione dei medesimi servizi, a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e le competenti autorita' dello Stato in cui detti intermediari hanno sede.".
Il comma 5 dell'articolo 54 e' cosi' sostituito:
"5. Le disposizioni di cui agli articoli 60, comma 5, 61, comma 4 e 62, comma 4, non si applicano, salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti intrattenuti da societa' di gestione del risparmio e da SICAV con gli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.".
L'articolo 55 e' cosi' sostituito:
"Art. 55.
Collocamento diretto
1. Alle societa' di gestione del risparmio che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o di OICR per i quali svolgono la gestione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 1, lettere a), c), d) ed e), 28, commi 1, lettera a), 2 e 5, 29, 31 e 36. Le stesse disposizioni si applicano alle SICAV che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di azioni di propria emissione.".
All'articolo 78, comma 1, la lettera a) e' cosi' sostituita:
"a) "decreto ministeriale : il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 472;".
Il comma 1 dell'articolo 79 e' cosi' sostituito:
"1. Presso le camere di commercio con sede nei capoluoghi delle regioni Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna e nel capoluogo della provincia autonoma di Bolzano e' istituita una commissione territoriale. La competenza delle commissioni territoriali e' determinata secondo quanto indicato nell'allegato n. 7.".
All'articolo 79, comma 4, la lettera c) e' cosi' sostituita:
"c) alla richiesta di informazioni e documenti ad altra commissione e al soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore.".
Il comma 4 dell'articolo 80 e' cosi' sostituito:
"4. I membri effettivi e supplenti durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della nomina, e non possono essere confermati. Essi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88, lettera a), e non devono essere stati radiati dall'albo.".
Il comma 1 dell'articolo 81 e' cosi' sostituito:
"1. Il difetto o la perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 88, lettera a), la circostanza di cui all'articolo 83, comma 3, ovvero il verificarsi di una situazione di incompatibilita', determinano la decadenza dall'ufficio, che e' dichiarata senza indugio dalla Consob anche su segnalazione della commissione interessata.".
All'articolo 82, comma 1, la lettera d) e' cosi' sostituita:
"d) vigila sullo svolgimento delle funzioni affidate alla commissione e sulla attuazione delle direttive dettate dalla Consob nonche' sull'osservanza delle procedure predisposte dall'organismo ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera f)."
All'articolo 83, comma 1, la lettera b) e' cosi' sostituita:
"b) provvede al disimpegno delle funzioni ad essa affidate, nel rispetto delle procedure predisposte dall'organismo ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera f);".
Il comma 3 dell'articolo 83 e' cosi' sostituito:
"3. Le riunioni sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire ai membri della commissione almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. I membri che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente, che provvede a convocare i membri supplenti. La mancata partecipazione a piu' di tre riunioni nell'arco di un anno, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'ufficio.".
I commi 1 e 2 dell'articolo 85 sono cosi' sostituiti:
"1. I promotori sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni, le quali ne danno comunicazione all'organismo entro trenta giorni:
a) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 97;
b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera precedente e all'articolo 87, comma 2, lettera c).
2. Le comunicazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data della intervenuta variazione.".
All'articolo 86, comma 1, la lettera a) e' cosi' sostituita:
"a) procede alle iscrizioni ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonche' alle variazioni dei dati in esso registrati;".
All'articolo 86, comma 1, la lettera h) e' cosi' sostituita:
"h) notifica ai promotori i provvedimenti adottati dalla Consob;".
Il comma 5 dell'articolo 86 e' cosi' sostituito:
"5. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno l'organismo trasmette alla Consob una relazione sull'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente, con specifico riferimento agli indirizzi seguiti ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati.".
All'articolo 86, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma:
"7. I rapporti tra la Consob e l'organismo sono disciplinati da apposita convenzione.".
L'articolo 88 e' cosi' sostituito:
"Art. 88.
Requisiti per l'iscrizione
1. Per conseguire l'iscrizione all'albo e' necessario:
a) essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 2 del decreto medesimo;
b) essere muniti del titolo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale;
c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalita' accertati dalla Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4 del decreto ministeriale.".
Il comma 4 dell'articolo 89 e' cosi' sostituito:
"4. La prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle commissioni territoriali ovvero nei luoghi da queste stabiliti. La domanda di ammissione alla prova valutativa e' indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, il domicilio e deve recare in allegato la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La domanda puo' essere indirizzata, in alternativa, ad una commissione limitrofa; in tal caso, il candidato sara' tenuto a sostenere la prova presso tale ultima commissione.".
All'articolo 90, comma 1, il secondo periodo e' cosi' sostituito:
"Qualora l'istante abbia superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 o possieda taluno dei requisiti di professionalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre indicare, a seconda dei casi:
la sessione in cui e' stata sostenuta la prova valutativa;
gli estremi di iscrizione nel ruolo unico o nel ruolo speciale degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro;
gli estremi di iscrizione nell'elenco dei negoziatori abilitati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.".
Il comma 2 dell'articolo 90 e' cosi' sostituito:
"2. La domanda deve recare in allegato la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dev'essere corredata della seguente ulteriore documentazione:
a) certificato comprovante il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale;
b) in caso di possesso di taluno dei requisiti di professionalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto ministeriale, dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale o dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale, del soggetto presso il quale e' stata svolta l'esperienza professionale rilevante ai sensi dello stesso decreto;
c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale;
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di:
1) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'articolo 94;
2) non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale;
3) non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacita' di agire;
4) non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da poter comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del testo unico.".
Il comma 4 dell'articolo 90 e' cosi' sostituito:
"4. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti al comma 3, alla domanda devono essere allegati certificati, rilasciati dalle autorita' competenti dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non e' stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneita' dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane dello Stato estero oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non e' previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.".
All'articolo 90, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
"5. Resta salva in ogni caso la facolta' dell'istante di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.".
L'articolo 91 e' cosi' sostituito:
"Art. 91.
Iscrizione all'albo
1. L' organismo procede all'iscrizione all'albo sulla base dell'istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano allo stesso la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, con gli elementi di cui all'articolo 87, comma 2.
2. Le commissioni inoltrano la proposta all'organismo entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda; l'organismo decide entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta.
3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.
4. I promotori iscritti all'albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.".
L'articolo 92 e' cosi' sostituito:
"Art. 92.
Cancellazione dall'albo
1. L'organismo procede alla cancellazione del promotore dall'albo in caso di:
a) domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione;
b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 88, lettera a);
c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;
d) radiazione dall'albo deliberata dalla Consob.
2. L'organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a) e b), su proposta della competente commissione, da inoltrarsi all'organismo medesimo:
a) entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cancellazione;
b) entro sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria relativa all'accertamento della perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo.
3. L'organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera c), a seguito dell'accertamento del relativo presupposto.
4. L'organismo comunica senza indugio alla Consob le proposte di cancellazione di cui ai commi 2 e 3. La Consob comunica all'organismo, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, la eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione.
5. L'organismo procede alla cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della istruttoria relativa al mancato pagamento del contributo di vigilanza. Nel caso previsto dal comma 4, i termini indicati sono sospesi per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato.
6. L'organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera d), a seguito del provvedimento di radiazione adottato dalla Consob.
7. I promotori cancellati dall'albo a norma del comma l possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purche':
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'art. 88, lettera a), ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.".
L'articolo 96 e' cosi' sostituito:
"Art. 96. Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli
investitori
1. Al momento del primo contatto, il promotore:
a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonche' il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico;
b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'allegato n. 8.
2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.
3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.
4. Nella promozione e collocamento a distanza:
a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalita' adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;
b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche delle stesse siano con cio' compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilita' su supporto duraturo.
5. Il promotore verifica l'identita' dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.
6. Il promotore puo' ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilita';
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
7. Il promotore non puo' ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.".
L'articolo 97 e' cosi' sostituito:
"Art. 97.
Conservazione della documentazione
1. Il promotore e' tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 85, copia della seguente documentazione:
a) contratti promossi per suo tramite;
b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;
c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.
2. Si applica il disposto dell'articolo 69, comma 2.
3. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attivita'.".
All'articolo 98, comma 2, la lettera c) e' cosi' sostituita:
"c) irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni in caso di:
1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 85;
2) violazione delle disposizioni di cui all'art. 96, commi 1 e 2.".
Nell'allegato n. 2, l'espressione "decreto n. 140/1998" e' sostituita dall'espressione "decreto n. 468/1998" e l'espressione "decreto n. 150/1998" e' sostituita dall'espressione "decreto n. 469/1998".
Nell'allegato n. 2, dopo il punto 7) e' aggiunto il seguente punto:
"8) certificato rilasciato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura o dalla prefettura competenti, da cui risulti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 1423/1956 o della legge n. 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione (c.d. "documentazione antimafia ).".
Nell'allegato n. 4, paragrafo istruzioni per la compilazione dello schema "L2", 1o asterisco, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le plus/minusvalenze relative alle operazioni sub a); ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze si applicano i criteri di valutazione specificati nell'allegato n. 5;".
Nell'allegato n. 4, il paragrafo istruzioni per la compilazione dello schema "L3", e' sostituito dal seguente:
"Istruzioni per la compilazione dello schema "L3"
* La valorizzazione delle posizioni detenute dall'investitore nei singoli strumenti finanziari e' effettuata secondo i criteri di valutazione specificati nell'allegato n. 5.".
Nell'allegato n. 4, paragrafo operazioni su derivati, nel 1o asterisco delle lettere a.1), a.2.1) e a.2.2), l'espressione "prezzo globale" e' sostituita dall'espressione "cntv. totale".
Nell'allegato n. 5, paragrafo operazioni su derivati, nel 2o asterisco della lettera a.1), nel 2o asterisco della lettera a.2.1), nel 1o asterisco della lettera a.2.2), l'espressione "prezzo globale" e' sostituita dall'espressione "cntv. totale".
L'allegato n. 7 e' cosi' sostituito: "Allegato n. 7
AMBITO DI COMPETENZA
DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI
PER L'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI =====================================================================
COMMISSIONE | COMPETENZA ===================================================================== Bolzano..... |Provincia di Bolzano Campania..... |Campania
|Molise Emilia-Romagna..... |Emilia-Romagna Lazio..... |Lazio
|Abruzzo Lombardia..... |Lombardia Piemonte..... |Piemonte
|Liguria
|Valle d'Aosta Puglia..... |Puglia
|Basilicata
|Calabria Toscana..... |Toscana
|Marche
|Umbria Sardegna..... |Sardegna Sicilia..... |Sicilia Veneto..... |Veneto
|Friuli-Venezia Giulia
|Trento"
L'allegato n. 8 e' cosi' sostituito: "Allegato n. 8 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO
DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.
I. Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:
* deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonche' il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
* deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
* deve chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;
* deve illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;
* deve consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
* deve consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
* puo' ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilita';
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiano uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;
* non puo' ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.".
II. Gli intermediari si adeguano agli obblighi derivanti dalle integrazioni apportate all'art. 28, comma 3, ed all'art. 30, comma 2, lettera e) e comma 3, lettera b), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente delibera.
III. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale; fermo restando il disposto dell'art. 99, commi da 2 a 5, del regolamento n. 11522/1998, come successivamente modificato ed integrato, essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Milano, 1o marzo 2000
Il presidente: Spaventa
 
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