Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 10 febbraio 2000
Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Lanfranco Turci, on. Gianfranco Morgando e on. Gabriele Cimadoro.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, 22 dicembre 1999 e 30 dicembre 1999 con i quali, rispettivamente, il dottor Enrico Letta e' stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'onorevole Lanfranco Turci, l'onorevole Gianfranco Morgando e l'onorevole Gabriele Cimadoro sono stati nominati Sottosegretari di Stato;
Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di indirizzo politico-amministrativo, nonche' la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997, recante il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'art. 10, secondo cui i compiti relativi all'area funzionale del turismo ed il relativo Dipartimento sono trasferiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), ad eccezione delle proposte relative alle variazioni di bilancio, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero (ivi compresi gli atti di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, di nomina dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza per le procedure di cui alla legge 1o agosto 1986, n. 430, ed al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) e gli atti di nomina degli arbitri.
2. Restano altresi' riservati alla competenza del Ministro i rapporti internazionali, i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari al Governo e gli atti inerenti la funzione di direzione politica.
3. Vengono inoltre riservate al Ministro le competenze di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474.
 
Art. 2.
1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato onorevole Lanfranco Turci e' delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie.
2. Nelle materie delegate al Sottosegretario di Stato onorevole Lanfranco Turci sono comprese anche quelle inerenti l'imprenditorialita' femminile ed i servizi pubblici locali, per gli aspetti di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
Art. 3.
1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato onorevole Gianfranco Morgando e' delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:
della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, ad eccezione di quelle relative all'imprenditorialita' femminile di cui all'art. 2, comma 2;
della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita';
della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, limitatamente al settore del commercio e dei servizi ed alle questioni generali o intersettoriali.
 
Art. 4
1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato onorevole Gabriele Cimadoro e' delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:
della Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato;
della Direzione generale degli affari generali;
della Dipartimento per il turismo;
della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, limitatamente al settore delle assicurazioni.
 
Art. 5.
1. I Sottosegretari di Stato sono incaricati di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti le competenze ad essi delegate, riferendone al Ministro.
2. Con appositi provvedimenti si potra', di volta in volta, delegare ai Sottosegretari di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, nonche' l'esercizio di attivita' inerenti i rapporti internazionali e i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.
 
Art. 6.
1. In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quello presente in sede e' delegata la competenza del Sottosegretario assente.
 
Art. 7.
1. L'ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra direzioni generali e Sottosegretari di Stato nell'ambito delle funzioni ad essi delegate.
Roma, 10 febbraio 2000
Il Ministro: Letta
 
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