Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 febbraio 2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val di Cornia".

IL DIRETTORE GENERALE del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Val di Cornia";
Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini D.O.C. "Val di Cornia" intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della suddetta denominazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata di che trattasi formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 del 7 agosto 1999;
Viste le osservazioni di carattere formale e sostanziale presentate dalla regione Toscana e dal Consorzio tutela vini "Val Di Cornia" con note rispettivamente dell'8 novembre 1999 e 26 agosto 1999, riguardanti specificatamente gli articoli 1, 2, 5, 6 e 7;
Visto il parere integrativo espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che ha in parte recepito le osservazioni formulate dagli enti sopra richiamati, e la relativa proposta di disciplinare di produzione formulata dal Comitato medesimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 31 dell'8 febbraio 2000;
Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val di Cornia";
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val di Cornia" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata "Val di Cornia", provenienti da vigneti non ancora iscritti all'Albo dei predetti vini, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti di detta denominazione di origine controllata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Vai di Cornia" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2000
Il direttore generale: Di Salvo
 
Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "VAL DI CORNIA"
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "Val di Cornia" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Rosato, Vermentino, Ansonica, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Aleatico passito, Ansonica passito e alla sottozona Suvereto anche con i riferimenti ai vitigni Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese.
Le menzioni Riserva o Superiore sono riservate per le tipologie Rosso, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini della denominazione di origine controllata "Val di Cornia" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Val di Cornia" bianco:
Trebbiano Toscano: almeno il 50%;
Vermentino bianco: massimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.
"Val di Cornia" rosso o rosato:
Sangiovese: almeno il 50%;
Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.
La denominazione di origine controllata "Val di Cornia" Vermentino riservata al vino proveniente da uve del vitigno Vermentino per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata "Val di Cornia" Ansonica e' riservata al vino proveniente da uve dei vitigno Ansonica per almeno l'85%.
Possono concorrere al produzione di detto vino le uve a bacca bianca provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata "Val di Cornia" Ciliegiolo e' riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Ciliegiolo per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni, raccomanti e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata "Val di Cornia" Cabernet Sauvignon e' riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata "Val di Cornia" Merlot e' riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Merlot per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di produzione, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata "Val di Cornia" Sangiovese e' riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Sangiovese per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata "Val di Cornia" Aleatico passito e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Aleatico 100%.
La denominazione di origine controllata "VaI di Cornia" Ansonica passito riservata al vino proveniente da uve del vitigno Ansonica per il 100%.
I vini della sottozona "Suvereto" devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Val di Cornia Suvereto":
Cabernet Sauvignon: minimo 50%;
Merlot: massimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
"Val di Cornia Suvereto" Merlot:
Merlot: almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
"Val di Cornia Suvereto" Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon almeno l'85%.
Possono, concorrere alla produzione di detto vino le uve, a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
"Val di Cornia Suvereto" Sangiovese:
Sangiovese: almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente fino ad un massimo deI 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val di Cornia" ricade nelle province di Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati alla qualita' rispettivamente:
in provincia di Livorno: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sasseta e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima;
in provincia di Pisa: tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo.
Detta zona si divide in due parti, zona sud-ovest e zona nord-est, ed e' cosi' delimitata: Zona sud-ovest.
Partendo da Piombino, il limite segue viale Unita' d'Italia quindi continua lungo la strada della Principessa fino a Fiorentina. Da qui prosegue verso Venturina lungo la strada provinciale piombinese, e superato il Ponte di Ferro, volge verso la strada per Campo all'Olmo, incontra la strada provinciale della Rinsacca, continua per detta strada deviando poi lungo la strada vicinale di Montegemoli fino ad incontrare la ferrovia. La delimitazione continua verso nord seguendo la ferrovia fino alla stazione di Populonia. Da qui prosegue verso la strada vicinale di Poggio all'Agnello, incontra la strada che porta alla Principessa, continua per detta strada deviando poi lungo la strada poderale che porta al podere Poggio al Lupo. Da questo podere, seguendo la direzione di questa strada, il limite raggiunge un'altra strada poderale tramite la quale arriva alla strada della Principessa.
Da qui la linea di delimitazione prosegue a sud lungo la detta strada, devia lungo la strada poderale che porta al podere della Fornace e raggiunge il mare seguendo la stessa direzione. Zona nord-est.
Dall'incrocio della ferrovia con il confine tra la provincia di Livorno con quella di Grosseto, il limite segue verso nord la ferrovia stessa fino ad incontrare fosso Valnera. Da qui risalendo il corso di tale fosso arriva alla strada comunale di Riotorto-Piombino e continua su di essa, entra nel comune di Campiglia Marittima e arriva alla strada comunale di Casalappi. Da qui il limite prosegue su questa strada, deviando poi lungo la strada comunale piombinese fino al confine tra il comune di Campiglia Marittima e quello di Suvereto. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue verso ovest identificandosi con il confine tra i due comuni fino all'incrocio con il fosso Riomerdancio, risale il corso di tale fosso fino a quota 28 e continua a nord lungo la strada provinciale Pisana fino alla strada statale n. 398. Da qui il limite prosegue verso Venturina, si identifica con questa strada devia a sud lungo la strada per Cignarella, arriva al fosso di Riomerdancio seguendo la stessa direzione, segue il corso di detto fossa al fiume Cornia e segue il corso di quest'uItimo fino alla vecchia strada statale n. 1. Il limite continua quindi verso nord lungo la vecchia strada Aurelia fino a localita' Lumiere da dove prosegue lungo la via Remigliano deviando in direzione sud-ovest per la strada delle Lotrine fino ad incontrare la ferrovia. Continuando verso nord il confine si identifica con la ferrovia fino al confine deI comune di San Vincenzo e si ricollega al punto di partenza seguendo i confini dei comuni citati al capoverso iniziale.
La delimitazione della sottozona di produzione delle uve atta alla produzione dei vini "Suvereto" coincide con i confini del territorio amministrativo del comune di Suvereto, sito in provincia di Livorno.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val di Cornia" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni dei vini di cui si tratta; sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.
I sesti di impianto, le forme di allevamento i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.
La regione Toscana puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Le produzioni massime di uva a ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali sono i seguenti: =====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| Produzione uva | volumico naturale
Tipologia | tonn./ettaro | minimo % vol. ===================================================================== "Val di Cornia" bianco| 12,00 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- "Val di Cornia" rosso | 10,00 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Val di Cornia" rosato| 10,00 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- "Val di Cornia" | | Vermentino | 10,00 | 11,50 --------------------------------------------------------------------- "Val di Conia" | | Ansonica | 10,00 | 11,50 --------------------------------------------------------------------- "Val di Cornia" | | Ciliegiolo | 10,00 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Val di Cornia" | | Cabernet | 10,00 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Vai di Cornia" Merlot| 10,00 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Vai di Cornia" | | Sangiovese | 10,00 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Val di Cornia" | | Aleatico passito | 6,00 | 16,00 --------------------------------------------------------------------- "Val di Cornia" | | Ansonica passito | 7,00 | 17,00
Per quanto riguarda le tipologie qualificate con le menzioni "superiore" o "riserva" la resa uva/ha di tonn. 9 e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e' di 12% vol.
Per la produzione dei vini della sottozona "Suvereto" e' prevista una resa massima di uva/ha di 9 tonn. e un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e l'arricchimento del titolo alcolometrico e l'appassimento delle uve devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Per la produzione dei vini della sottozona "Suvereto", tali operazioni devono essere svolte tutte all'interno del territorio di produzione della sottozona delimitato dall'art. 3.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per la elaborazione dei vini liquorosi, sono le seguenti: =====================================================================
Tipologia |Resa uva/vino %|Produzione max vino hl. =====================================================================
"Val di Cornia" bianco | 70 | 84,00 ---------------------------------------------------------------------
"Val di Cornia" rosso e | |
rosato | 70 | 70,00 --------------------------------------------------------------------- "Val di Cornia" Vermentino e | |
Ansonica | 70 | 70,00 ---------------------------------------------------------------------
"Val di Cornia" Ciliegiolo, | |
Sangiovese, Cabernet | |
Sauvignon e Merlot | 70 | 70,00 ---------------------------------------------------------------------
"Val di Cornia" Aleatico | |
passito | 40 | 24,00 ---------------------------------------------------------------------
"Val di Cornia" Ansonica | |
passito | 40 | 28,00
Per i vini della sottozona "Suvereto" la resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 68%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopraindicati ma non il 75% per i vini "Val di Cornia" bianco, rosso, rosato, Vermentino, Ansonica, Ciliegiolo, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot, il 45% per i vini "Val di Cornia" Aleatico e Ansonica passito e il 73% per i vicini della sottozona "Suvereto", anche se la produzione ad ettaro resta sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
I vini "Val di Cornia" Sangiovese, "Val di Cornia" Merlot, "Val di Cornia" Cabernet Sauvignon nonche' le tipologie "Val di Cornia" con la menzione "superiore" devono essere sottoposte ad un periodo di invecchiamento di diciotto mesi, di cui almeno sei mesi in legno.
Detti vini quando siano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi possono optare per la menzione "Riserva".
Per i vini "Val di Cornia" sottozona Suvereto il periodo di invecchiamento e affinamento si protrae per almeno ventisei mesi, di cui quindici mesi in recipienti di legno di capacita' inferiore a 30 hl e almeno sei mesi in bottiglia prima dell'immissione in commercio.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1o novembre dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Val di Cornia" bianco:
colore: giallo paglierino di limpidezza brillante;
odore: delicato piu' o meno fruttato;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto: 16,0 g/l.
"Val di Cornia" Ansonica:
colore: giallo paglierino, brillante;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
"Val di Cornia" Vermentino:
colore: giallo paglierino, brillante;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
"Val di Cornia" rosato:
colore: rosato, rosato tenue di limpidezza brillante;
odore: vinoso delicato, piu' o meno fruttato;
sapore: secco fresco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.
"Val di Cornia" rosso:
colore: rosso rubino di buona intensita', di limpidezza brillante;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.
"Val di Cornia" Ciliegiolo:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.
"Val di Cornia" Merlot:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento, di limpidezza brillante;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.
"Val di Cornia" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento, di limpidezza brillante;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.
"Val di Cornia" Sangiovese:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento, di limpidezza brillante;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.
"Val di Cornia" Aleatico passito:
colore: rosso rubino intenso, di limpidezza brillante;
odore: intenso, vinoso;
sapore: leggermente dolce, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol. di cui almeno il 13% svolto;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.;
acidita' volatile massima: 1,7 g/l.
"Val di Cornia" Ansonica passito:
colore: paglierino intenso, limpidezza brillante;
odore: caratteristico intenso;
sapore: amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol. di cui almeno il 13% vol. svolto;
acidita' volatile massime: 1,6 g/l;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.
"Val di Cornia" Suvereto:
colore: rosso rubino, anche intenso, brillante;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.
"Val di Cornia Suvereto" Merlot:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: delicato e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.
"Val di Cornia Suvereto" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: delicato, caratteristico, fine;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.
"Val di Cornia Suvereto" Sangiovese:
colore: rosso rubino intenso o granato, brillante;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.
I vini "Val di Cornia" con la menzione "riserva" o "superiore" devono rispondere alle caratteristiche dei rispettivi vini con l'unica eccezione del titolo alcolometrico volumico totale minimo che deve essere pari a 12,5% vol.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentito, il sapore dei vini puo' rilevare lieve percezione di legno.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezione" e altri. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite la menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali come quelle del colore, della varieta' del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. In riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni aree, zone localita', dalle quali provengono e' consentito al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. Le menzioni facoltative in etichetta esclusi i marchi ed i nomi aziendali possono essere riportati nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine. Sulle bottiglie contenenti i vini "Val di Cornia" e' obbligatoria l'annata di produzione delle uve.
I vini della sottozona "Suvereto" non possono utilizzare le menzioni "Superiore" o "Riserva". E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni toponomastiche delle vigne da cui effettivamente provengono la totalita' delle uve utilizzate per il vino cosi' qualificato e nel rispetto di quanto previsto dalle norme.
In etichetta la menzione della sottozona "Suvereto" e l'eventuale toponimo di vigna possono essere riportati con caratteri di stampa, per evidenza e dimensione, uguali a quelli utilizzati per la denominazione di origine e devono essere scritti immediatamente consequenziali.
Art. 8.
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri di capacita'. Le bottiglie conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali caratteri di qualita'. Per le tipologie "Superiore" o "Riserva" nonche' per le tipologie "Sangiovese", "Cabernet Sauvignon" e "Merlot" e' ammessa solo in bottiglia bordolese nelle capacita' tra 0,375 litri e 5 litri chiusa con tappo raso.
Per i vini della sottozona "Suvereto" e' ammesso l'utilizzo della sola bottiglia bordolese per tutte le capacita' di 0,375 a 5 litri con tappo raso.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone