Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
DELIBERAZIONE 10 novembre 1999
Approvazione del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate (art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226). (Deliberazione n. 8).

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17;
Premesso che il comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, cosi' come modificato da decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, prevede che le Autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis, dell'art. 17 della legge n. 183/1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo art. 17;
Premesso che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180" contiene indirizzi e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico per le quali prevedere misure di salvaguardia;
Esaminato il "Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato" che recepisce le indicazioni della regione del Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento in merito all'identificazione delle zone esposte a pericolo ed alla valutazione del livello di rischio; tale piano e' costituito dai seguenti elaborati:
relazione contenente tra l'altro le proposte economiche per la mitigazione del rischio e le norme di attuazione e misure di salvaguardia;
allegato "Atlante di aree a rischio R4 individuate dalla regione del Veneto, dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla provincia autonoma di Trento;
appendice articolata in:
progetto di perimetrazione di aree ad alta pericolosita' idrogelogica (relazione, schede e cartografie);
progetto di perimetrazione di aree ad alta pericolosita' idraulica (relazione e cartografie);
Preso atto che l'ambito territoriale di riferimento del Piano straordinario e' costituito dai cinque bacini idrografici di competenza dell'Autorita' di bacino;
Considerata la necessita' di realizzare un quadro omologato di conoscenza tra i diversi livelli istituzionali a cui compete il controllo del rischio idraulico e idrogeologico;
Considerato che in relazione a quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 le indicazioni del Piano in esame vanno intese come suscettibili di revisione e perfezionamento non solo dal punto di vista della metodologia di individuazione e perimetrazione ma anche, conseguentemente, nella scelta delle aree collocate nella categoria di prioritaria urgenza;
Visto il parere favorevole espresso dal comitato tecnico nella seduta del 4 novembre 1999, sui contenuti del piano straordinario che recepisce le proposte della regione del Veneto e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in merito alla identificazione dei fenomeni ad alta pericolosita', e alla perimetrazione delle aree a rischio molto elevato, cosi' come dedotto dalle conoscenze disponibili;
Considerato che il comitato tecnico, prendendo atto del carattere emergenziale del piano straordinario non ha ritenuto di esprimere un giudizio sulle singole tipologie di intervento proposte dalla regione del Veneto e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, dando comunque il proprio assenso circa le iniziative contenute nel piano anche sotto il profilo economico;
Considerato che l'identificazione dei fenomeni, la conterminazione delle aree di rischio e il programma di interventi riguardanti la provincia autonoma di Trento dovranno essere sottoposti al parere del Comitato tecnico, al fine di verificarne la conformita' alle direttive della legge n. 267/1998, e che solo in caso di parere contrario del comitato tecnico il piano straordinario dovra' essere modificato e riportato per l'approvazione in comitato istituzionale;
Considerato che il piano straordinario oggetto della presente deliberazione e' direttamente approvato dal comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;
Delibera:
Art. 1.
In conformita' con quanto prescritto dall'"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180" e' approvato il "Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato" nei bacini di rilievo nazionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, allegato alla presente deliberazione come parte integrante.
 
Art. 2.
Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data in cui i comuni ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonche' copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le norme di attuazione e le norme di salvaguardia del piano straordinario. Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati (o per i quali sia gia' stata presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano gia' stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione dovra' essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosita' rilevata.
 
Art. 3.
Ai sensi del comma 1-bis, dell'art. 1, della legge n. 267/1998, modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 132/1999, nelle aree classificate dal piano straordinario a rischio molto elevato (R4) sono adottate le misure temporanee di salvaguardia da attuare secondo i contenuti generali previsti dalle norme di attuazione del piano e dalle eventuali norme particolari previste per singoli casi.
 
Art. 4.
Il piano straordinario, ai sensi del comma 2, dell'art. 9, della legge n. 226/1999, potra' essere modificato ed integrato a seguito dell'individuazione e dell'accertamento di ulteriori eventuali aree a rischio molto elevato, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 7 delle norme di attuazione e di salvaguardia del piano straordinario e nell'ambito delle attivita' di approfondimento condotte dall'Autorita' di bacino, dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dalla provincia autonoma di Trento e dal Magistrato alle acque di Venezia, nonche' da altre amministrazioni pubbliche.
 
Art. 5.
Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, la provincia autonoma di Trento provvederanno a dare immediata comunicazione ai comuni dell'avvenuta approvazione del piano straordinario, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio, provvedendo altresi' alla trasmissione degli atti relativi. I comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera, delle norme di attuazione e della cartografia relativa alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato interessanti il loro territorio. La pubblicazione avra' una durata di quindici giorni consecutivi e della stessa ne dovra' essere informata, con la certificazione dell'avvenuta pubblicazione, la regione Veneto, la regione Friuli-Venezia Giulia e la provincia autonoma di Trento, in relazione alle rispettive competenze.
 
Art. 6.
Il piano straordinario, approvato con le modalita' di cui al comma 1 e 2 della legge n. 267/1998, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini ufficiali delle regioni interessate.
Roma, 10 novembre 1999

Il segretario generale
Govi p. Il presidente Ministro dei lavori pubblici Mattioli
 
Allegato
NOTA ESPLICATIVA IN MERITO ALL'ADOZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO Ai fini della consultazione completa del piano straordinario si rende noto che gli elaborati sono depositati presso:
1) Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Dorsoduro 3593 - 30123 Venezia.
Ufficio competente: Ufficio piani e programmi.
Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Salvatore Di Girolamo.
Orario d'ufficio: dal lunedi' al venerdi' ore 10-12,30;
2) regione del Veneto - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.
Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Dipartimento difesa del suolo.
Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Mariano Carraro.
Orario d'ufficio: dal lunedi' al venerdi' ore 9,30-12,30.
3) provincia autonoma di Trento - Via Vannetti, 41 - 38100 Trento.
Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Servizio prevenzione calamita' pubbliche.
Nome del fuzionario incaricato del procedimento: ing. Stefano Plotegheri.
Orario d'ufficio: dal lunedi' al venerdi' ore 10-12,30.
4) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Via Giulia, 75/1 - 34121 Trieste.
Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Direzione dell'ambiente - Servizio dell'idraulica.
Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Roberto Shak.
Orario d'Ufficio: dal lunedi' al venerdi' ore 10-12,30.
5) Ministero dei lavori pubblici - Via Nomentana, 2 - 00100 Roma.
Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Direzione generale della difesa del suolo - Area territoriale "A".
6) Ministero dell'ambiente - Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma.
Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: "Ufficio del consigliere ministeriale per la difesa del suolo.
7) Dipartimento per i servizi tecnici nazionali - Via Curtatone, 3 - 00185 Roma.
Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Segreteria tecnica del Capo dipartimento.

PROPOSTA ECONOMICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
----> Vedere Proposta da pag. 65 a pag. 68 della G.U. <----
NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO E MISURE DI SALVAGUARDIA
Parte I Finalita' e contenuti del piano straordinario
Art. 1.
Finalita' generali
1. Il piano straordinario per le aree a rischio molto elevato e' redatto e approvato ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Il piano straordinario e' diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato e contiene in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree interessate da fenomeni evolutivi naturali che minacciano l'incolumita' delle persone e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.
Art. 2.
Elaborati del piano
1. Il piano straordinario e' costituito dall'insieme dei documenti programmatici predisposti dalla regione del Veneto, regione Friuli-Venezia Giulia e dalla provincia autonoma di Trento ed e' costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) proposte economiche per la mitigazione del rischio;
c) norme di attuazione del piano e misure di salvaguardia;
d) relazioni della regione del Veneto, regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento;
e) indagini svolte dall'Autorita' di bacino per i piani stralcio sulla sicurezza geologica;
f) bibliografia;
g) allegato - Atlante delle aree a rischio molto elevato e relative perimetrazioni;
h) appendice I - Progetto di perimetrazione di aree ad alta pericolosita' idrogeologica;
i) appendice II - Progetto di perimetrazione di aree ad alta pericolosita' idraulica.
Art. 3.
Ambito territoriale
1. L'ambito territoriale di riferimento del piano e' costituito dai bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.
Parte II Misure di salvaguardia
Art. 4.
Aree a rischio idraulico e idrogeologico molto elevato
1. Ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, il piano straordinario individua, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, le aree a rischio idraulico e idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.
2. Le aree a rischio molto elevato sono identificate sulla base della conoscenza oggi disponibile dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico in funzione della valutazione della pericolosita' dei fenomeni e del danno atteso conseguente al manifestarsi degli stessi. Esse tengono conto delle condizioni di rischio attuale.
3. Sulle aree di cui al comma precedente, il piano straordinario adotta misure di salvaguardia ai sensi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, con finalita' di tutela della pubblica incolumita' e di non aumento del danno potenziale; tali misure costituiscono strumento di intervento straordinario, in attesa che le condizioni definitive di assetto del territorio nelle aree stesse siano normate dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 132/1999.
4. Le aree a rischio idraulico e idrogeologico molto elevato sono perimetrate secondo i criteri di zonizzazione previsti dall'atto di indirizzo. Dette aree ricadono in ambiente collinare e montano ed i fenomeni evolutivi naturali che possono coinvolgerle sono costituiti da frane, piene torrentizie, anche con processi di trasporto detritico in massa, e da valanghe.
5. Le aree a rischio idraulico e idrogeologico molto elevato sono rappresentate nell'apposita cartografia e riunite nell'Atlante che costituisce parte integrante del piano straordinario.
Art. 5.
Misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato
1. Misure di salvaguardia per il rischio idraulico connesso a piene fluvio-torrentizie.
Nelle aree a rischio molto elevato perimetrate nella cartografia allegata sono esclusivamente consentiti:
gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorita' idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalita' idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
Sono altresi' consentiti i seguenti interventi, a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacita' di invaso della aree stesse e non precludano la possibilita' di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:
gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978, senza aumento di superficie o volume, e interventi volti a mitigare la vulnerabilita' dell'edificio;
la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonche' la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purche' non concorrano ad incrementare il carico insediativo, non precludano la possibilita' di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.
I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilita' idraulica che dovra' ottenere l'approvazione dell'autorita' idraulica competente. 2. Misure di salvaguardia per il rischio di frana.
Nelle aree a rischio molto elevato perimetrate nella cartografia allegata sono esclusivamente consentiti:
gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, cosi' come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilita' degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumita' senza aumenti di superficie e volume, senza cambi di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;
tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.
Art. 6.
Durata delle misure di salvaguardia
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, dal decreto-legge n. 132/1999, le disposizioni di cui ai precedenti articoli restano in vigore fino alla approvazione del Piano stralcio di cui all'art. 17, comma 6-ter della legge n. 183/1989.
2. Nel caso in cui le opere programmate per la mitigazione del rischio siano realizzate prima dell'approvazione dei sopraccitati piani stralcio, le regioni propongono all'Autorita' di bacino le possibili modifiche conseguenti alle aree delimitate ed ai vincoli d'uso del suolo. La relativa delibera e' proposta al Comitato istituzionale per le conseguenti determinazioni.
Art. 7.
Modifiche ed integrazioni del Piano straordinario
La perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico operata dal Piano straordinario puo' essere modificata ed integrata, con aumento o diminuzione del numero di aree perimetrate ovvero con revisione dei perimetri delle aree gia' individuate dal piano stesso. Tali varianti sono stabilite sulla base di valutazioni propositive delle amministrazioni pubbliche interessate ed in relazione a nuove emergenze ambientali, nuovi eventi idraulici, franosi o valanghivi; nuove conoscenze scientifiche, tecniche storiche ed equivalenti acquisite in virtu' di indagini specifiche di area o nell'ambito delle azioni di preparazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico; di variazioni delle condizioni di rischio derivanti dal completamento degli interventi di messa in sicurezza delle aree interessate.
Le modifiche e le eventuali integrazioni al piano straordinario sono sottoposte dalle regioni all'Autorita' di bacino.
La relativa delibera e' proposta al Comitato istituzionale per le conseguenti determinazioni.
Art. 8.
Norme particolari
Per ciascuno dei dissesti sotto elencati, le misure di salvaguardia sono da considerare di carattere particolare e si sostituiscono alle norme generali di salvaguardia di cui agli articoli precedenti:
dissesto idrogeologico in comune di S. Pietro di Cadore - frazione di Costalta (rif. B1);
dissesto idrogeologico in comune di Comelico superiore - localita' Candide (rif. B2);
dissesti idrogeologici in comune di Cortina d'Ampezzo (rif. B3);
dissesto idrogeologico in comune di Borca di Cadore - frazione di Cancia (rif. B4);
dissesti idrogeologici in comune di Perarolo di Cadore (rif. B5);
dissesti idrogeologici in comune di Chies d'Alpago - localita' Funes e Lamosano (rif. B6);
dissesti idrogeologici in comune di Cencenighe Agordino (rif. B7);
dissesti idrogeologici nella Valbrenta nei comuni di Enego, Cismon del Grappa, Valstagna, S. Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna e Bassano del Grappa (rif. B8);
dissesti idrogeologici in comune di Recoaro Terme (rif. B 10);
sito valanghivo interessante la ss 48 in comune di Livinallongo del Col di Lana (rif. B18);
sito valanghivo interessante edifici di civile abitazione e la s.p. 48 in localita' "Pian Molin" in comune di S. Tomaso Agordino (rif. B21);
rischio idrogeologico e idraulico lungo la s.s. 203 "Agordina" (rif. B24);
dissesto idraulico e idrogeologico del torrente Rudan in comune di Vodo di Cadore (rif. B32);
dissesti idrogeologici nei comuni di Lastebasse, Pedemonte, Valdastico (rif. B55).
 
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