Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000
Scioglimento del consiglio comunale di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto che il consiglio comunale di Chieti, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, e' composto dal sindaco e da quaranta membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da ventuno consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, cosi' come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Chieti e' sciolto.
 
Art. 2.
Il dott. Giuseppe Badalamenti e' nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2000
CIAMPI
Bianco, Ministro dell'interno
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Nel consiglio comunale di Chieti, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da quaranta membri, si e' venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 gennaio 2000, da ventuno componenti del corpo consiliare.
Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.
Il prefetto di Chieti, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 206/13.Gab. del 27 gennaio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chieti ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Badalamenti.
Roma, 11 febbraio 2000
Il Ministro dell'interno: Bianco
 
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