Gazzetta n. 49 del 29 febbraio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2000, n. 34
Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni con cui si prevede che con apposito regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1999;
Acquisito in data 11 novembre 1999 il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 novembre 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi in data 16 dicembre 1999;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. La qualificazione e' obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 euro.
3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, commi 6 e 7, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonche' dai titoli III e IV.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica ufficiale,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, recante: "Legge quadro in materia di lavori
pubblici" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234. Il testo
dell'art. 8 della legge sopracitata reca:
"Art. 8 (Qualificazione). - 1. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attivita'
ai principi della qualita', della professionalita' e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai
medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai
sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, e' istituito, tenendo conto della
normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a
150.000 ecu, articolato in rapporto alle tipologie ed
all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'autorita' di cui all'art. 4, sentita
un'apposita commissione consultiva istituita presso
l'autorita' medesima. Alle spese di finanziamento della
commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell'autorita', nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione e' demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati del sistema di qualita' rilasciata dai
soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti la
commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere
composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere, fermo restando che essi devono
agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori
di lavori pubblici destinatari del sistema di
qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza
dell'autorita'; i soggetti accreditati nel settore delle
costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al
rilascio della certificazione dei sistemi di qualita', su
loro richiesta sono autorizzati dall'autorita', nel caso
siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo
svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3,
fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di
svolgere sia i compiti della certificazione che quelli
dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualita' o della dichiarazione della presenza di elementi
del sistema di qualita', di cui al comma 3, lettere a) e
b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche'
le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera e), con le relative misure in rapporto
all'entita' e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di
quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3.
Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facolta' ed il successivo obbligo per le stazioni
appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque
anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonche' agli
oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della
certificazione del sistema di qualita' o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di
qualita' di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta' ed
il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di
richiedere la certificazione di qualita' non potranno
comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 ecu;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attivita' di qualificazione;
g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non
inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonche' le
relative modalita' di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4.
5. (Abrogato).
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le
modalita' dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato
generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell'art. 6 della legge 10
febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia' attribuite al
predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il comitato centrale
dell'albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione
da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del consiglio
del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla
vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di
prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al primo periodo, sono abrogate le norme
incompatibili relative alla sospensione e alla
cancellazione dall'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
alla normativa previgente. A decorrere dal 1o gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le
stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2000, i lavori pubblici
possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia
predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma
3 e' accertata in base al certificato di iscrizione
all'albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita'
europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2000, e' abrogata la legge
10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di
cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre
1999, ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
alla presente legge, l'iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della
legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo
comma 3 dell'art. 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione
europea partecipano alle procedure per l'affidamento di
appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
del possesso di tutti i requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2,
stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad
una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di
qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste,
rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30
della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti
prendono in considerazione la certificazione del sistema di
qualita', ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al
comma 2 dell'art. 21 della presente legge;
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce
quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico
debbano possedere le imprese per essere affidatarie di
lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ecu;
11-sexies. Per le attivita' di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta
regolamentare del Governo, determinino le norme generali
regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, reca:
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui
all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici,
agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro
associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi di
diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'art.
19, comma 2, ai concessionari di esercizio di
infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende
speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
alle societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, ed all'art. 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
alle societa' con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita'
la produzione di beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza
nonche' ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
qualora operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi,
per lo svolgimento di attivita' che riguardino i lavori, di
qualsiasi importo, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8,
comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e
ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non
possono essere progettate separatamente e appaltate
separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali
alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a
scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo
superiore a un milione di ECU, per la cui realizzazione sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50%
dell'importo dei lavori".



 
Art. 2.
Definizione
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Legge": la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) "Stazioni appaltanti": i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonche' le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;
c) "Regolamento generale": il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge;
d) "Regolamento": il presente regolamento;
e) "Procedimento di qualificazione": la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;
f) "Autorita'": l'autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge;
g) "Organismo di autorizzazione": l'autorita';
h) "Organismi di accreditamento": i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attivita' di cui alla lettera l);
i) "Organismi di attestazione": gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b) della legge;
l) "Organismi di certificazione": gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualita' conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualita';
m) "Autorizzazione": l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'autorita' autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attivita' di cui alla lettera i);
n) "Accreditamento": l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attivita' di cui alla lettera l);
o) "Commissione": la commissione consultiva prevista dall'articolo 8, comma 3, della legge del cui parere si avvale l'autorita' ai fini dell'autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di cui alle lettere i) e l), nonche' della definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi nella loro attivita' i soggetti autorizzati al rilascio dell'attestazione di qualificazione;
p) "Attestazione": il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b), della legge;
q) "Certificazione": il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualita' conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;
r) "Dichiarazione": il documento che dimostra la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualita' di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) della legge;
s) "Osservatorio": l'osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), e all'articolo 14, comma 11, della legge;
t) "Imprese": i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della legge;
u) "Impresa assegnataria": l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori;
v) "Casse edili": gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva di cui all'articolo 37 della legge.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si
veda in nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al
comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta
apposito regolamento, di seguito cosi' denominato, che,
insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento
generale in materia di lavori pubblici, recando altresi'
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto, atto
assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
comunque senza pregiudizio dei principi della liberta' di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la
presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto,
la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di
recepimento della normativa comunitaria vigente nella
materia di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi alle
successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.
Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime
parere entro quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato".
- Il testo dell'art. 4 della citata legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni reca:
"Art. 4 (Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici).
- 1. Al fine di dei garantire l'osservanza principi di cui
all'art. 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici,
anche di interesse regionale, e' istituita, con sede in
Roma, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, di
seguito denominata "Autorita' .
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri
dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle
esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita'
che operano in settori tecnici, economici e giuridici con
riconosciuta professionalita'. L'Autorita' sceglie il
presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme
sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni e
non possono essere confermati. Essi non possono esercitare,
a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di
consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici
pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche
elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti
pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori
universitari, in aspettativa per l'intera durata del
mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato il
trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita',
nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.
4. L'Autorita':
a) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare in materia verificando, anche con indagini
campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento
dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o applicazione distorta della normativa sui
lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per
la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni
riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al
comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o
a varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei
confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio dei lavori
pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'art.
8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorita' si
avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al
comma 10, lettera c), delle unita' specializzate di cui
all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, nonche', per le questioni di ordine tecnico,
della consulenza del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto
i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno
1939, n. 1089.
6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo'
richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri
enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' ad ogni altra
pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
impresa o persona che ne sia in possesso, documenti,
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori;
anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo
di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi
dello Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono
tutelati sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorita',
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali
e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono
sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se
forniscono informazioni od esibiscono documenti non
veritieri. L'entita' delle sanzioni e' proporzionata
all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si
riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste
dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita' devono
prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso
di essi e' ammesso ricorso al giudice amministrativo in
sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta
giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti ed i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'Autorita' accerti che dalla realizzazione dei lavori
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorita' sono costituiti ed
operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed
indagini ispettive nelle materie di competenza
dell'Autorita'; informa, altresi, gli organi amministrativi
competenti sulle eventuali responsabilita' riscontrate a
carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi
professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori
pubblici, d'intesa con l'Autorita', puo' avvalersi del
Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di
controllo spettanti all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo e' preposto un dirigente
generale di livello C ed esso e' composto da non piu' di
125 unita' appartenenti alla professionalita'
amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non
inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo
tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di
responsabilita' "Ispettorato tecnico dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito
centro di responsabilita' dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11-13 (Abrogati).
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici e' articolato in
una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede
presso le regioni e le province autonome. I modi e i
protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni,
anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi
della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione
province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori
pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di
lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei
lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei lavori pubblici
affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicita' e di conoscibilita'
richiesti dall'Autorita';
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione delle
amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle
componenti peculiari dei lavori concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n.
1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16
sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei
lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i
beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo
di regione, da effettuare per il tramite della sezione
regionale dell'Osservatorio.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 ECU, entro quindici giomi
dalla data del verbale di gara o di definizione della
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei
lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del
progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del
collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che
ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati
richiesti e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita',
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
fino a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata fino a lire
100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei
lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale".
- Per il testo dell'art. 8, comma 3, della citata legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 4, comma 10, lettera c), della
citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, si veda in nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 14, comma 11, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare
il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto
del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi
sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne
da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti dal
Ministero della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli
predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,
per la verifica della loro compatibilita' con i documenti
programmatori vigenti".
- Il testo dell'art. 10, comma 1, lettere a), b) e c),
della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni reca:
"1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le societa'
commerciali, le societa' cooperative, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla
base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa'
commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della presente
legge".
- Il testo dell'art. 37 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, reca:
"Art. 37 (Gestione delle casse edili). - 1. Il Ministro
dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un
protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per
l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al
fine di favorire i processi di mobilita' dei lavoratori.
Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i diversi
organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti
tutti i diritti, i versamenti, le indennita' e le
prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti
nei quali sono stati iscritti.



 
Art. 3.
Categorie e classifiche
1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonche' per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I fino a L. 500.000.000 euro 258.228

II fino a L. 1.000.000.000 euro 516.457

III fino a L. 2.000.000.000 euro 1.032.913

IV fino a L. 5.000.000.000 euro 2.582.284

V fino a L. 10.000.000.000 euro 5.164.569

VI fino a L. 20.000.000.000 euro 10.329.138

VII fino a L. 30.000.000.000 euro 15.493.707

VIII oltre L. 30.000.000.000 euro 15.493.707
5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione e' convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (euro 20.658.276).
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a L. 40.000.000.000 (euro 20.658.276), l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; il requisito e' comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 3 e 4, ed e' soggetto a verifica secondo l'articolo 10, comma 1-quater, della legge.
7. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea la qualificazione di cui al presente regolamento non e' condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonche' per l'affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, della legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto e' accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione e' comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione europea.
8. Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art.10, comma 1-quater, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, reca:
"1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima
di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori
procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla
escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
cui all'art. 4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7. La
suddetta richiesta e', altresi, inoltrata, entro dieci
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione".
- Per il testo dell'art. 8, comma 11-bis, della citata
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), ed
f), della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, si veda in nota all'art. 8.



 
Art. 4. Sistema di qualita' aziendale ed elementi significativi e correlati
del sistema di qualita' aziendale
1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della legge, le imprese devono possedere il sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall'allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall'allegato B.
2. La certificazione del sistema di qualita' aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita' aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalita' delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualita' aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualita' aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, e' attestato dalle SOA.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 8, comma 3, lettere a) e b),
della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 5.
Commissione consultiva
1. La commissione e' composta dai seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di presidente, designato dal Ministro competente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali designato dal Ministro competente;
c) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designato dal Ministro competente;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal Ministro competente;
e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente designato dal Ministro competente;
f) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal Ministro competente;
g) un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente;
h) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
i) due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
l) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
n) nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto.
2. Le attivita' di segreteria della commissione sono svolte da personale dell'autorita'.
3. La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al funzionamento della commissione.
4. La commissione e' convocata dal presidente dell'autorita', con preavviso di almeno quindici giorni e con l'indicazione delle questioni da trattare.
5. I pareri della commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza di almeno meta' dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
6. Per la partecipazione alle attivita' della commissione e' stabilito un compenso nella misura determinata dall'autorita' nei limiti delle risorse disponibili.
 
Art. 6.
Nomina dei componenti della commissione
1. I membri della commissione sono nominati dall'autorita' e durano in carica per un triennio.
2. In caso di dimissioni di uno o piu' componenti o di loro cessazione dall'incarico per qualsiasi altro motivo, l'autorita' provvede alla loro sostituzione con le stesse modalita' previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
 
Art. 7.
Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli
1. Le societa' organismi di attestazione sono costituite nella forma delle societa' per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente versato.
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attivita' di attestazione secondo le norme del regolamento e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonche' sulla loro capacita' operativa ed economico-finanziaria.
4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.
6. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA e sulla persistenza del requisito dell'indipendenza l'autorita' puo' richiedere, indicando il termine per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse SOA e alle societa' ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
7. Non possono svolgere attivita' di attestazione le SOA:
a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilita' morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) che nell'esercizio della propria attivita' si sono rese responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
g) che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste.
8. Le SOA comunicano all'autorita' l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui al comma 7.
9. La mancata risposta a richieste dell'autorita' nel termine di trenta giorni, o la mancata comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comunicazione di informazioni non veritiere implicano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 7, della legge e possono nei casi piu' gravi comportare la revoca dell'autorizzazione.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile reca:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). -
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa a conti
annuali e consolidati".
- Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n.
1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'),
reca:
"Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non
abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza
pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli
articoli seguenti, la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
dimora abituale o in una o piu' Province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo'
essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale".
- Il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575
(Disposizioni contro la mafia), reca:
"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata
con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non
possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e
gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di
opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l'esercizio del
commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da pane dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti in cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui ai comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comnu 3-bis, del codice di procedura penale".
- Per il testo dell'art. 444 del codice civile di
procedura penale vedasi in note all'art. 17.
- Per il testo dell'art. 4, comma 7, della citata legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si
veda in nota all'art. 2.



 
Art. 8.
Partecipazioni azionarie
1. Non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA i soggetti indicati dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della legge, nonche' le regioni e le province autonome.
2. Le associazioni nazionali delle imprese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n) e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle associazioni di imprese e' ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva comunicazione all'autorita'.
4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, societa' fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
5. L'autorita', entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo' vietare il trasferimento della partecipazione quando essa puo' influire sulla correttezza della gestione della SOA o puo' compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 7, comma 4; il decorso del termine senza che l'autorita' adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione.
6. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, e' comunicato all'autorita' e alla SOA.



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge
11 febbbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si
veda in nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 10, comma 1, della citata legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, reca:
"1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le societa'
commerciali, le societa' cooperative, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla
base delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9 della
presente legge;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa'
commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della presente
legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in
nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui all'art. 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), del presente comma anche in forma di
societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13
della presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui all'art. 13".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della citata legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, reca:
"1. Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione
dei lavori ed agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono
espletate;
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di
cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni;
e) dalle societa' di professionisti di cui al comma 6,
lettera a);
f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti
di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili".
- Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, vedasi
in nota all'art. 7.



 
Art. 9.
Requisiti tecnici delle SOA
1. L'organico minimo delle SOA e' costituito:
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilita' direttiva, nell'attivita' di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualita', avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacita' economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attivita' di certificazione della qualita'; il medesimo direttore tecnico dovra' dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 7, comma 7.
3. Il venire meno dei requisiti determina la decadenza dalla carica; essa e' dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto.
4. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'osservatorio conforme al tipo definito dall'autorita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 10.
Concessione e revoca della autorizzazione
1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita' di attestazione della qualificazione ai sensi del presente regolamento e' subordinato alla autorizzazione dell'autorita'.
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 7, comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici della SOA;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'Autorita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attivita' di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilita' conseguenti all'attivita' svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'autorita' ai fini istruttori puo' chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'autorita' per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
5. L'autorizzazione e' revocata dall'autorita' quando sia accertato il venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonche' quando sia accertato il mancato inizio dell'attivita' sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attivita' risulti interrotta per piu' di sei mesi. L'autorizzazione e' altresi' revocata nei casi piu' gravi di violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attivita' in modo efficiente e conforme alle disposizioni della legge, del presente regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al comma 2, lettera f).
6. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione, e' iniziato d'ufficio, quando l'autorita' viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5. A tal fine l'Autorita' contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca.
8. In via istruttoria l'autorita' puo' disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni. In tal caso, il termine per la pronuncia da parte dell'autorita' rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria ed alle presentazione delle controdeduzioni.
9. In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attivita' di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell'eventualita' di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento e' disposto dall'autorita'.
10. In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attivita' di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d'ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.
 
Art. 11.
Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate
1. L'autorita' iscrive in apposito elenco le societa' autorizzate a svolgere l'attivita' di attestazione e ne assicura la pubblicita' per il tramite dell'osservatorio.
2. L'autorita', sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'osservatorio.
 
Art. 12
Svolgimento dell'attivita' di
qualificazione e relative tariffe

1. Nello svolgimento della propria attivita' le SOA devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge; b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare
ed operare in modo da assicurare adeguata informazione; c) agire in modo da garantire imparzialita' ed equo trattamento; d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla legge e dal
regolamento; e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno,
idonee ad assicurare efficienza e correttezza; f) verificare la veridicita' e la sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui
rilasciare l'attestato.
2. Per l'espletamento delle loro attivita' le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo e' soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati secondo la formula di cui all'allegato E.
4. L'importo determinato ai sensi del comma 3 e' considerato corrispettivo minimo della prestazione resa. Non puo' essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario e' nullo.
5. Le SOA trasmettono all'autorita', entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 1 (Principi generali). - In attuazione dell'art. 97
della Costituzione l'attivita' amministrativa in materia di
opere e lavori pubblici deve garantirne la qualita' ed
uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo
procedure improntate a tempestivita', trasparenza e
correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della
libera concorrenza tra gli operatori".



 
Art. 13.
Autorizzazione di organismi di certificazione
1. Gli organismi gia' accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualita', che intendono svolgere anche attivita' di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da parte dell'autorita'.
2. L'autorizzazione e' subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per cio' che attiene alla denominazione sociale e all'unicita' dell'oggetto sociale.
 
Art. 14.
Vigilanza dell'autorita'
1. L'autorita', ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera i), della legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'autorita' stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilita' di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 4, e nel titolo III;
d) applichino le tariffe di cui all'allegato E.
2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'autorita' ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa, che in ogni momento puo' chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione, sempre che vanti un interesse concreto ed attuale. Sull'istanza di verifica l'autorita', disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dall'articolo 16, comma 2, del presente regolamento.
3. L'autorita' provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorita'.



Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 4, comma 4, lettera i), della
citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, vedasi nelle note all'art. 2.



 
Art. 15
Domanda di qualificazione

1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione di sistema di qualita' o alla dimostrazione della presenza di elementi significativi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della legge secondo la cadenza temporale prevista nell'allegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo.
2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'autorita' nei successivi trenta giorni.
5. La durata dell'efficacia dell'attestazione e' pari a tre anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.
6. Il rinnovo dell'attestazione puo' essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione gia' acquisita.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette, secondo criteri fissati dall'autorita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa ridotta.
9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto puo' avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.



Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 8, comma 3, lettere a) e b),
della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.



 
Art. 15-bis (3)
(( Verifica triennale ))

(( 1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.
2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 17.
3. I requisiti di capacita' strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7; commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
4. La verifica di congruita' tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 15, e' effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 15, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra d'affari e' ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa.
5. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorita', inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validita' dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa.
6. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario informatico. ))
 
Art. 16.
Controllo dell'autorita' sulle attestazioni
1. Le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione sono soggette al controllo dell'autorita' qualora l'impresa interessata ne faccia richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della determinazione stessa.
2. L'autorita', sentita l'impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato. L'inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell'autorita' costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del presente regolamento.
 
Art. 17.
Requisiti d'ordine generale
1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocita' nei riguardi di cittadini italiani;
b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralita' professionale;
d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
e) inesistenza di irregolarita', definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attivita' di impresa;
g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attivita';
h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
2. L'autorita' stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di cio' e' fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle societa' commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societa' o di consorzio.



Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, vedasi nelle note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, vedasi nelle note all'art. 7.
- Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale
reca:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere ai
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la
qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la
comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono
corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena
indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la
richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non
si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta".



 
Art. 18
Requisiti di ordine speciale

1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono: a) adeguata capacita' economica e finanziaria; b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa; c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata: a) da idonee referenze bancarie; b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto
all'articolo 22, realizzata con lavori svolti mediante attivita'
diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle
qualificazioni richieste nelle varie categorie; c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal
capitale netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo
di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo
bilancio approvato, di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' diretta e' comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, e' comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge, e delle societa' fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata: a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto
previsto dall'articolo 26; b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie
oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello
della classifica richiesta; l'importo e' determinato secondo
quanto previsto dall'articolo 22; c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria
oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40%
dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in
alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di
importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della
qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori,
nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non
inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli
importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 22.
6. L'esecuzione dei lavori e' documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 22, comma 7.
7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1) della legge, oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneita' tecnica e' altresi' dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la meta' in possesso di laurea, e' stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprieta' o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la meta' dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo e' calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
9. L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte individuali e delle societa' di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
10. L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo puo' essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le societa' di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci e' pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, e' documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformita' delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche' da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle societa' di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta e' stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese gia' iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici e' stato responsabile. La valutazione dei lavori e' effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa e' figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari cosi' figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).



Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 10, comma 1, lettera e) ed
e-bis), della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni, vedasi nelle note all'art. 8.
- Il testo dell'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1),
della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni reca:
"1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla
presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in
forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui
all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) (Omissis);
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, comma
5, l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2,
comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o
tecnologica incida per piu' del 50 per cento sul valore
dell'opera".



 
Art. 19.
Incremento convenzionale premiante
1. Qualora l'impresa, oltre al possesso di uno dei requisiti del sistema di qualita' di cui all'articolo 4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:
a) capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b);
b) indice di liquidita', costituito dal rapporto tra liquidita' ed esigibilita' correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidita' comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;
c) reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10; i valori degli importi di cui all'articolo 18, commi 2, lettera b), e 5, lettere b) e c), posseduti dall'impresa sono figurativamente incrementati in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato F; gli importi cosi' figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 18.



Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 2424 del codice civile reca:
"Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al
seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese.
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri.
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni.
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore
nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro, e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante.
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del
disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale;
13) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio
su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente,
distinguendosi tra fidejussioni; avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonche' di controllanti e di
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine".
- Il testo dell'art. 2425 del codice civile reca:
"Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
economico deve essere redatto in conformita' al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A--B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione
di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari;
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
e verso controllanti.
Totale (15+16--17).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18--19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze
da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da
alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili
al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20--21).
Risultato prima delle imposte (A--B + --C + --D + --E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) (Abrogato);
24) (Abrogato);
25) (Abrogato);
26) utile (perdita) dell'esercizio".



 
Art. 20
Consorzi stabili

1. Il consorzio stabile e' qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e' acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente all'importo pari o immediatamente inferiore alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gia' possieda tale qualificazione.
 
Art. 21.
Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
 
Art. 22.
Determinazione del periodo di attivita' documentabile
e dei relativi importi e certificati
1. La cifra d'affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente all'articolo 18, comma 2, lettera b), e all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
2. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
3. I lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
4. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
5. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
6. L'importo dei lavori e' costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.
7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformita' allo schema di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'autorita' provvede ai necessari riscontri a campione.
 
Art. 23. Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti
all'estero
1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:
a) per i Paesi aderenti all'Unione europea, la certificazione rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonche' la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.
 
Art. 24. Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa
subappaltatrice
1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri:
a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice puo' utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa aggiudicataria puo' utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all'allegato A per le quali e' prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l'importo dei lavori cosi' determinato puo' essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.
2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.
 
Art. 25.
Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
l . L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l'importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto o altro documento di analoga natura ed e' valutato per intero nella corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all'allegato A.
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo e' valutato nella misura del 100%.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.) cosi' come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%.
5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
6. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile e' attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 24, comma 1, lettera b).
 
Art. 26.
Direzione tecnica
1. La direzione tecnica e' l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica puo' essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu' soggetti.
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente; per le classifiche inferiori e' ammesso anche il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicita' di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica e' affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall'autorita' preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro dei lavori pubblici possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.
4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma 14, e' collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione puo' essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneita'.
5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, si dispone:
a) la revoca della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.
6. Se la variazione della direzione tecnica e' influente per l'iscrizione conseguita, ovvero se la medesima e' costituita da una sola persona, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.
7. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.
 
Art. 27.
Casellario informatico
1. Presso l'Osservatorio per i lavori pubblici e' istituito il casellario informatico delle imprese qualificate. Il casellario e' formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del presente regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal regolamento generale.
2. Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:
a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta' o in locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attivita';
o) eventuali procedure concorsuali pendenti;
p) eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;
q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge adottati dalle stazioni appaltanti;
s) eventuali falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'articolo 10, comma l-quater, della legge;
t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.
3. Le imprese sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 17.
4. Le stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo definita dall'autorita' e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici.
6. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti.



Note all'art. 27:
- Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura
penale vedasi nelle note all'art. 17.
- Per il testo dell'art. 8, comma 7, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
vedasi nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 10, comma 1-quater, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni vedasi
nelle note all'art. 3.



 
Art. 28. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000
euro
l . Fermo restando quanto previsto dal regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori e' figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori cosi' figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
2. Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorita' eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
3. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro sussistenza e' accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 29
Disciplina transitoria
l . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le imprese non ancora in possesso della qualificazione secondo il sistema previsto dai titoli I, II e III possono realizzare lavori pubblici e partecipare alle relative procedure di affidamento secondo i modi e i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32.
2. I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e sono determinati e documentati secondo quanto previsto al titolo III; il relativo possesso e' dichiarato dalle imprese in sede di domanda di partecipazione o di offerta ed e' accertato dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento generale, le cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono determinate con riferimento a quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 3.
 
Art. 30.
Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
1. La stazione appaltante indica nel bando di gara:
a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;
b) la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l'allegato A e l'articolo 3, comma 4; si intende prevalente la categoria di importo piu' elevato fra quelle costituenti l'intervento;
c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.
2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera c), sono quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.



Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 13 comma 7, della citata legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni reca:
"7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna
di tali opere superi altresi' in valore il 15 per cento
dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere
affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano
in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a
costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni
temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento
che definisce altresi' l'elenco delle opere di cui al
presente comma".



 
Art. 31. Appalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP
1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) cifra d'affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l'importo dell'appalto da affidare;
b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000 di euro, la percentuale e' fissata al 40%;
c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati dall'articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata;
d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata; per le procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore richiesto e' pari alla meta'.
2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra d'affari cosi figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).
3. A partire dal 1o gennaio 2001 i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono incrementati del trenta per cento.
 
Art. 32.
Appalti di importo pari o superiore
al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP
1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) cifra d'affari in lavori non inferiore a due volte e mezzo l'importo dell'appalto da affidare;
b) esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 60% di quello dell'appalto da affidare;
c) esecuzione di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto dell'appalto, di importo, non inferiore al 30% di quello dell'appalto da affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 40% di quello dell'appalto da affidare, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 50% di quello dell'appalto da affidare;
d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati dall'articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata;
e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica nella meta' dei valori fissati dall'articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra di affari effettivamente realizzata.
2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra di affari cosi' figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).
3. Qualora il concorrente sia un'associazione temporanea o un consorzio o un GEIE di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge, ogni singolo lavoro cui si riferisce il requisito fissato dal comma 1, lettera c), deve essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.



Nota all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed
e-bis), della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni, vedasi note all'art. 8.



 
Art. 33.
Disposizioni finali
1. L'ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di ispettorato generale per i contratti con il compito di provvedere, con l'attuale struttura organizzativa, all'esperimento delle gare e alla stipulazione dei contratti per l'appalto dei lavori, dei servizi e delle forniture di competenza del Ministero dei lavori pubblici, nonche' alla stipulazione degli atti di transazione nell'interesse del Ministero stesso. All'ispettorato e' demandato inoltre ogni adempimento relativo alle materie che residuano a seguito dell'abrogazione dell'Albo nazionale dei costruttori, con particolare riferimento alla normativa antimafia. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dei lavori pubblici e' determinato il contingente di personale da assegnare all'ispettorato nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero dei lavori pubblici.
2. Ai sensi dell'articolo 8, commi 10 e 11, della legge, sono inefficaci le delibere assunte dagli organi deliberanti dell'Albo nazionale dei costruttori per le quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l'effettiva iscrizione all'Albo stesso.



Nota all'art. 33:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10 e 11, della citata
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
vedasi nelle note alle premesse.



 
Art. 34.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro dei lavori pubblici
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 7
 
ALLEGATO A

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Note all'allegato A:
- Il testo del decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n.
770, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1982,
n. 208.
- Il testo del decreto ministeriale 15 maggio 1998, 304,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1998, n.
196.



 
ALLEGATO B

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
ALLEGATO C

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
ALLEGATO D

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
ALLEGATO E

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
ALLEGATO F

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