Gazzetta n. 49 del 29 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 21 gennaio 2000
Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucania Cavi in San Nicola di Melfi, unita' di Potenza. (Decreto n. 27658).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la sentenza n. 296 del 4 novembre 1998 pronunciata dal tribunale di Melfi (Potenza) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Lucania Cavi;
Visto il decreto ministeriale datato 18 giugno 1999 con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 10 novembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta societa';
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la proroga della corresponsione del trattamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991;
Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;
Ritenuta la necessita' di prorogare il trattamento di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
E' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucania Cavi, con sede in San Nicola di Melfi (Potenza), e unita' di Potenza (NID 9917PZ0011), per un massimo di 15 unita' lavorative, compresi i lavoratori in C.F.L., dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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