Gazzetta n. 49 del 29 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 21 gennaio 2000
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle societa' Belleli montaggi S.r.l., in Taranto, unita' di Taranto, Belleli elettrico strumentale S.r.l., in Taranto, unita' di Taranto e Belleli Offshore S.r.l., in Taranto, unita' di Taranto. (Decreto n. 27648).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1.700 lavoratori dipendenti da societa' appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2.000 unita' ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni;
Viste le istanze presentate dai curatori fallimentari delle fallite societa' Belleli montaggi S.r.l. e Belleli elettrico strumentale S.r.l. e dal commissario giudiziale della societa' Belleli Offshore S.r.l. in concordato preventivo con cessione dei beni, tendenti ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citata art. 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di 1.672 lavoratori dipendenti;
Considerato che le predette societa' hanno usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, della legge n. 223/1991, dal 18 giugno 1998 al 17 dicembre 1999 per le societa' Belleli montaggi e Belleli elettrico strumentale e dall'8 luglio 1998 al 7 gennaio 2000 per la societa' Belleli Offshore;
Considerato, altresi', che le predette societa' appartengono ad un unico gruppo industriale (gruppo Belleli), avente un organico superiore a 2.000 unita', alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Considerato che le medesime societa' operano nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover concedere la proroga del trattamento di integrazione salariale richiesto;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei 171 dipendenti dalla societa' Belleli montaggi S.r.l., con sede legale in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 dicembre 1999 al 31 dicembre 2000.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 205 dipendenti dalla societa', Belleli elettrico strumentale S.r.l., con sede legale in Taranto e unita' in Taranto, per il periodo dal 18 dicembre 1999 al 31 dicembre 2000.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 1.296 dipendenti dalla societa' Belleli Offshore S.r.l., con sede legale in Taranto e unita' in Taranto, per il periodo dall'8 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento e all'esonero dal contributo addizionale.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e', altresi', tenuto a controllare i flussi i spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 51 miliardi e 400 milioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore generale: Daddi
 
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