Gazzetta n. 48 del 28 febbraio 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1999, n. 500
Testo del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1999), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 33 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonche' l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Il termine del 1o gennaio 2000, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' prorogato sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fissera' modalita', termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001.
2. Il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e' prorogato al 31 dicembre 2000.
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e' il
seguente:
"6. Dal 1o gennaio 2000 e' consentito smaltire in
discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da
specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle
operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di
cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B.
Per casi di comprovata necessita' e per periodi di tempo
determinati il presidente della regione, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in
discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e
delle norme vigenti in materia".
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 22 maggio
1999, n. 209 (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa
allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili), e' il seguente:
"3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere
effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere
ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un
qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti
PCB o delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione
e' effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre
1999".
 
Art. 2.
1. Al fine di realizzare le finalita' di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato, (( entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n.
448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo), e' il seguente:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti
della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono
adottate misure fiscali compensative e in particolare sono
ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui
alla voce "Oli minerali dell'allegato I al testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni, e al numero 11 della tabella A
allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura
dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a
decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure stabilite
nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1o gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per
il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto
conto del valore delle emissioni di anidride carbonica
conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei
prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i
decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure
intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni
caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla
differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la
misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore
della presente legge e la misura delle stesse stabilite
nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento
dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno
del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta
differenza.
7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita una
imposta sui consumi di L. 1.000 per tonnellata di carbone,
coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato
con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion (NC
2714) impiegati negli impianti di combustione, come
definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del
24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali
destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al
numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla
presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in rate
trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno
precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del
primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla
presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati
dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al
versamento della prima rata di acconto. Le somme
eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal
versamento della prima rata di acconto e, ove necessario,
delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto
nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il
versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di versamento
previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro dal doppio al
quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi
generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle
disposizioni del comma 8 si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 50 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche
miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei
comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non
metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica e
individuati con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e
delle isole minori, nonche' a consentire a decorrere dal
1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una
riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato
nei territori predetti non inferiore a L. 200 per ogni
litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio
liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso
reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del
gasolio da riscaldamento;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci per conto
terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito
d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione
fiscale con credito d'imposta pari a L. 20 per ogni
chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul
prezzo di cessione all'utente finale.
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia, puo'
deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo
sviluppo di tecnologie innovative per la protezione
ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa sulla
benzina senza piombo e' stabilita nella misura di
L. 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate
concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni
di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la
destinazione disposta dall'art. 5, comma 2, del
decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la
prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera
a)".
 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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