Gazzetta n. 48 del 28 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 16 gennaio 2000
Disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che affida al Ministro dei trasporti e della navigazione il compito di stabilire, conpropri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per la effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;
Visto lo stesso art. 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti di cui sopra debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1995 con il quale sono state individuate le province in cui le revisioni periodiche possono essere affidate alle imprese, ai consorzi ed alle societa' consortili che esercitino l'attivita' di autoriparazione;
Ritenuta la necessita' di procedere alla revisione dei veicoli classificati agli articoli 52 e 53 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Ravvisata l'opportunita' di rendere noto con la massima tempestivita' il predetto obbligo agli utenti ed ai soggetti preposti alle revisioni, anche con riguardo alle imprese, ai consorzi ed alle societa' consortili che hanno ottenuto la concessione di cui al citato art. 80, com-ma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che necessitano di un congruo intervallo di tempo per munirsi delle attrezzature necessarie per effettuare la revisione alle nuove categorie di veicoli; A d o t t a
il seguente decreto: Disposizioni per la revisione periodica di motoveicoli e ciclomotori
Articolo unico
1. E' disposta con decorrenza dal 1o gennaio 2001 la revisione dei veicoli di cui agli articoli 52 e 53, lettera a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, e), f) e g) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. I tempi e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 saranno disciplinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2000
Il Ministro: Bersani
 
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