Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
CIRCOLARE 21 febbraio 2000, n. 506
Contributi in conto interessi su mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale - Art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e relativo decreto attuativo del 14 febbraio 1997.

All'Associazione italiana editori
All'Associazione italiana piccoli
editori (AIPE)
All'Unigec-Confapi
All'Associazione bancaria italiana
Al Mediocredito centrale S.p.a.
e, per conoscenza:
Al Ministero per i beni e le
attivita' culturali - Gabinetto
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria
Al fine di regolamentare l'introduzione dell'euro nei rapporti finanziari di questa amministrazione, si informa che dal 1o gennaio 1999 e per l'intero periodo transitorio le domande di agevolazione presentate al Ministero per i beni e le attivita' culturali, in base all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, potranno esprimere gli importi in lire o in euro.
Se la scelta da parte dell'impresa beneficiaria sara' quella di adottare l'euro, tutte le successive comunicazioni monetarie; inerenti la medesima richiesta di agevolazione, sia da parte del Ministero che della casa editrice e delle banche, verranno, obbligatoriamente, indicate in euro.
Nel caso in cui l'impresa dovesse scegliere la lira, potra', comunque, chiedere di utilizzare l'euro per il proseguo della procedura, dandone comunicazione scritta al Ministero, entro la data di stipula del contratto di finanziamento.
Le spese relative ai costi dei programmi editoriali oggetto del finanziamento potranno essere documentate in lire o in euro a prescindere dalla denominazione scelta.
Le banche che concedono finanziamenti in base alla predetta legge, potranno dal 1o gennaio 1999 stipulare le delibere ed i contratti di mutuo in euro, in tal caso in aggiunta agli importi indicati in euro detti documenti dovranno riportare le corrispondenti conversioni in lire, poiche' le rate di contributo verranno dal Ministero, alle scadenze, erogate in lire.
Qualora i predetti Istituti di credito decidessero di utilizzare, per l'accredito dei contributi in oggetto, un conto corrente in euro dovranno darne tempestiva comunicazione scritta al competente ufficio ministeriale.
Si informa, inoltre, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati, nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' per effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.
Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente curare la piu' ampia diffusione della presente circolare presso i propri aderenti.
Il direttore generale
dell'ufficio centrale per i beni librari
le istituzioni culturali e l'editoria
Sicilia
 
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