Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000
Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999. (Deliberazione 1/00/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 15 febbraio 2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 6, lettera a), numeri 7 e 8, e 5 della suddetta legge;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
Vista la raccomandazione della commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
Vista la raccomandazione della commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;
Vista la raccomandazione della commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni del 3 aprile 1998, relativo alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 1998;
Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, relativa alle "Condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;
Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, concernente "Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999;
Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
Vista la propria delibera n. 3/CIR/99 del 7 dicem-bre 1999, recante "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalita' di Preselezione (Carrier Preselection)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portabiliy)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, pervenuta all'Autorita' in data 15 luglio 1999;
Sentita la societa' Telecom Italia nelle audizioni del 4 ottobre e 10 dicembre 1999;
Vista la documentazione e le note trasmesse dai seguenti operatori titolari di una licenza individuale per operare nel settore delle telecomunicazioni in Italia: MCI WorldCom S.p.a., RSL COM Italia S.r.l., Colt Telecom S.r.l., Swisscom S.p.a., Infostrada S.p.a., Global One Communications S.p.a., MetroWeb S.p.a., SPAL Telecommunications S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., TMI Ltd, Albacom S.p.a., Omnitel Pronto Italia S.p.a., Plug it S.p.a., Welcome Italia S.p.a., FaciliCom International S.r.l., Worldlink S.p.a.;
Vista la documentazione presentata da Telecom Italia in data 26 agosto, 6 e 20 ottobre, 8 e 11 novembre e 14 dicembre 1999;
Visti gli atti del procedimento;
Udita, nella riunione della commissione del 22 dicembre 1999, la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Vista la decisione assunta nella riunione del 23 dicembre 1999 nella quale e' stato approvato il relativo schema di provvedimento;
Vista l'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento presentata da Telecom Italia, in relazione ai servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di preselezione dell'operatore e portabilita' del numero, ai sensi delle delibere n. 3/CIR/99 e n. 4/CIR/99 il 28 gennaio 2000;
Visto il parere espresso dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in data 9 febbraio 2000;
Visto il parere espresso dalla commissione europea (direzione generale concorrenza e direzione generale societa' dell'informazione) in data 8 febbraio 2000;
Udita la relazione finale dell'ing. Vincenzo Monaci;
Considerato quanto segue: 1. Riferimenti normativi.
L'art. 18, comma 2, della direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997 pone in capo alle Autorita' nazionali di regolamentazione l'obbligo di notificare alla commissione europea l'elenco degli organismi di telecomunicazioni che detengono, nell'ambito di ciascuno Stato membro, una "notevole forza di mercato".
L'art. 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, sulla base delle indicazioni dell'art. 4, comma 3, della suddetta direttiva, fissa i criteri per la individuazione degli operatori aventi "notevole forza di mercato".
Con delibera dell'Autorita' n. 197/99 del 7 settembre 1999, la societa' Telecom Italia e' stata notificata alla commissione europea come avente "notevole forza di mercato" nel mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, dei servizi di telefonia vocale, delle linee affittate e nel mercato dell'interconnessione.
In ragione di tale determinazione, la societa' Telecom Italia e' tenuta a provvedere, ai sensi dell'art. 4, com-mi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dell'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Al fine di consentire lo sviluppo di condizioni di interconnessione concorrenziali, Telecom Italia e' tenuta a garantire, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, che la propria offerta di interconnessione di riferimento rispetti i principi di non discriminazione, trasparenza, obiettivita' e orientamento ai costi.
L'Autorita' ha il potere di imporre, ove cio' sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, all'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE e dalla normativa nazionale, all'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e agli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.
L'Autorita' dispone inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, del potere di fissare in anticipo condizioni atte a garantire una concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura e d'impiego nonche' la conformita' ai requisiti essenziali dei servizi contenuti nell'offerta di interconnessione di riferimento. 2. L'attivita' istruttoria e le modifiche ai contenuti dell'offerta di interconnessione di riferimento.
L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 1999, presentata all'Autorita' in data 15 luglio 1999, ha costituito oggetto di una attivita' istruttoria dell'Autorita', aperta alla partecipazione di tutti gli operatori licenziatari. L'Autorita' ha formalmente richiesto agli operatori licenziatari di far pervenire i propri commenti sull'offerta di interconnessione di riferimento ed avviato un confronto con Telecom Italia sui contenuti di tale offerta. Tale attivita' istruttoria ha evidenziato che alcuni aspetti dell'offerta di interconnessione di riferimento non rispondono esaustivamente ai principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
Sulla base delle risultanze istruttorie, si e' ritenuto opportuno intervenire sull'offerta di interconnessione di riferimento presentata da Telecom Italia prevedendo:
a) la modifica di alcune condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di servizi;
b) l'esplicitazione nell'offerta di interconnessione di riferimento di maggiori informazioni circa alcuni servizi in essa previsti;
c) l'inserimento di nuovi servizi da fornire all'interfaccia di interconnessione.
A) A supporto della decisione di modificare alcune condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di servizi, si ritiene quanto segue:
1) per i casi di accesso da parte di abbonati ai servizi non geografici di un operatore interconnesso, l'Autorita' richiama il principio generale secondo il quale le condizioni economiche di interconnessione debbono essere disaggregate per servizi e per componenti e tali da evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. In applicazione di tale principio, nei casi di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia ai servizi non geografici di un operatore interconnesso, Telecom Italia deve essere remunerata esclusivamente per la fornitura del servizio di trasporto delle chiamate originate da propri abbonati sino al punto di interconnessione, nonche' in ragione di eventuali attivita' di fatturazione o di rischio di insolvenza, ed e' tenuta a corrispondere all'operatore che offre il servizio eventuali quote che vengono addebitate al chiamante. Tali ricavi infatti spettano all'operatore che fornisce il servizio non geografico (per esempio, i servizi ad addebito ripartito).
2) L'Autorita' constata che il mercato degli scambi di traffico internazionale e' caratterizzato da una crescente dinamicita', con prezzi di terminazione internazionale soggetti a periodici e frequenti aggiornamenti, sia alla luce dell'evoluzione delle dinamiche concorrenziali, sia alla luce della crescente presenza sul mercato di alternative di instradamento derivanti dalla presenza di una pluralita' di operatori. In ogni caso, l'Autorita' ritiene che tale dinamicita' debba essere tenuta in considerazione esclusivamente in coerenza con una rigorosa applicazione del rispetto del principio di non discriminazione.
In base a tale principio, le condizioni economiche per il traffico internazionale uscente, definite nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, devono essere riconosciute, in maniera uniforme, alla generalita' degli operatori escludendo ogni eventuale flessibile applicazione delle stesse (es. sconti a volume ovvero basati sulla durata contrattuale). Cio' premesso, si ritiene che, in applicazione del principio di orientamento ai costi, laddove Telecom Italia benefici di riduzioni di costo per particolari direttrici internazionali, ovvero di sconti a volume o, ancora, sia soggetta a condizioni economiche diverse per la terminazione delle chiamate su reti fisse o reti mobili, possa essere riconosciuta una conseguente maggiore flessibilita' delle voci relative all'instradamento del traffico verso l'estero rispetto alla generalizzata validita' annuale delle condizioni economiche previste nell'offerta di interconnessione di riferimento. Tale esigenza deve essere peraltro contemperata con l'obbligo per Telecom Italia di definire prezzi per i servizi di interconnessione orientati ai costi e di mettere a disposizione dell'Autorita' le informazioni necessarie ad esercitare le proprie competenze di verifica degli stessi.
3) Alcuni interventi si rendono necessari in relazione ai servizi di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori, per l'instradamento dei quali si fa ricorso alle funzionalita' di rete intelligente; cio' sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per cio' che concerne le attuali condizioni economiche proposte da Telecom Italia.
Relativamente alle attivita' di configurazione, attualmente Telecom pone come requisito essenziale per l'avvio dell'interconnessione l'espletamento di alcune attivita' di configurazione, sia su tutte le proprie centrali (SGU ed SGT) di commutazione aperte all'interconnessione, sia sulla propria rete intelligente.
Premesso che i criteri adottati da un operatore per la determinazione di costi da ribaltare su altri operatori, oltre a dover essere ispirati a principi di equita', proporzionalita' e non discriminazione, debbono stimolare l'applicazione di soluzioni tecniche e gestionali efficienti al fine di ridurre il piu' possibile l'insieme dei costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni, si ritiene che l'attuale modalita' procedurale attuata da Telecom Italia non costituisca una soluzione ottimale, in quanto implica attivita' sia a livello di rete intelligente che a livello di rete di commutazione (queste ultime eseguibili a livello centralizzato).
Si ritiene inoltre opportuno, al fine di dare una maggiore trasparenza agli operatori che richiedono l'interconnessione, che tutte le attivita' di configurazione e le relative condizioni economiche siano puntualmente esplicitate nell'offerta di interconnessione di riferimento.
In aggiunta a tali costi di configurazione, Telecom Italia richiede, nel caso del servizio di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia ai servizi non geografici di altri operatori, la corresponsione, oltre alle normali tariffe per il traffico commutato, di una componente aggiuntiva per singola chiamata, giustificata sulla base di un utilizzo di risorse di rete intelligente. Si ritiene che, in linea generale, il ricorso a risorse di rete intelligente debba contribuire ad ottimizzare l'utilizzo della rete ai fini del trasporto delle singole chiamate e, sulla base di tale considerazione, si ritiene che l'offerta di tali prestazioni da parte di Telecom Italia (con particolare riferimento alle condizioni economiche) non risulti in linea con tale principio, costituendo anzi un ostacolo alla diffusione dei servizi da parte degli altri operatori.
Un utile riferimento in merito e' fornito anche dai confronti internazionali, dai quali si ricava che nei principali Paesi europei non viene riconosciuta agli operatori notificati alcuna componente aggiuntiva per la remunerazione dell'utilizzo della rete intelligente ai fini dell'instradamento delle chiamate. D'altro canto, una puntuale verifica dei prezzi relativi ai servizi di raccolta forniti dall'operatore notificato nei vari Paesi europei ha evidenziato l'allineamento di tali prezzi alle indicazioni contenute nella raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 e successivi aggiornamenti.
La lettura combinata di tali evidenze consente di concludere che i prezzi di interconnessione per il traffico commutato definiti secondo la "buona prassi corrente" possono essere considerati adeguati ai fini della remunerazione dell'operatore per un utilizzo efficiente della propria rete ai fini dell'instradamento e trasporto delle chiamate, ivi compreso l'eventuale ricorso a funzionalita' di rete intelligente.
Si rileva, d'altra parte, che i livelli economici dell'attuale offerta commerciale di analoghi servizi da parte di Telecom Italia alla propria clientela finale appaiono incompatibili con l'eventuale applicazione, alle divisioni commerciali della stessa Telecom, di analoghi valori per l'utilizzo di funzionalita' di rete intelligente.
Sulla base di tali considerazioni, l'Autorita' ha avviato gia' dalla pubblicazione dell'offerta di interconnessione per il 1998 un'attivita' istruttoria volta a valutare le condizioni economiche per tali servizi, richiedendo a Telecom Italia informazioni di dettaglio a supporto dell'applicazione di tali valori alle proprie divisioni commerciali, senza ricevere adeguata ed esaustiva giustificazione.
L'Autorita' ritiene peraltro indispensabile riconsiderare le condizioni tecniche ed economiche di utilizzo da parte degli operatori di interconnessione delle funzionalita' di rete intelligente, anche alla luce del prevedibile aumento dell'utilizzo di tali funzionalita' conseguente sia allo sviluppo dei servizi offerti all'interfaccia di interconnessione, sia all'apertura del servizio di portabilita' del numero ed alle sue evoluzioni.
B) In merito agli interventi dell'Autorita' volti all'esplicitazione nell'offerta di interconnessione di riferimento di maggiori informazioni circa alcuni servizi in essa previsti (in particolare, il servizio di housing, le condizioni economiche dei servizi Numero unico e Numero personale e la disciplina connessa ai servizi "12") si rileva che essi si basano sul fatto che le informazioni ad oggi riportate nell'offerta di interconnessione di riferimento non risultano in grado di soddisfare completamente il principio di trasparenza. La normativa di riferimento, infatti, dispone esplicitamente che l'operatore notificato debba rendere disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie, al fine di agevolare la conclusione di un accordo. Nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, Telecom Italia e' tenuta a riportare nell'offerta di interconnessione di riferimento l'indicazione delle condizioni tecniche ed economiche dei vari servizi in essa contenuti e non puo' rinviare ad accordi commerciali la definizione di tali condizioni.
Con particolare riferimento al servizio di housing, l'Autorita' si riserva di richiedere a Telecom Italia ulteriori dati ed informazioni e di intervenire con successive determinazioni.
C) A supporto delle decisioni di inserimento di nuovi servizi da fornire all'interfaccia di interconnessione, si rileva quanto segue:
1) in relazione all'accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilita', si ritiene necessario che, laddove non sussistano motivate giustificazioni tecniche, l'offerta di interconnessione di riferimento debba rispettare il principio secondo il quale i servizi e le componenti siano disaggregati in modo tale da evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto e che, pertanto, non siano imposti all'organismo richiedente l'interconnessione obblighi o condizioni non adeguatamente giustificabili.
2) Con riferimento al servizio di accesso da remoto ai servizi di Rete privata virtuale di operatori interconnessi, si ritiene che il suo inserimento nell'offerta di interconnessione di riferimento sia necessario al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Al fine di garantire la massima interoperabilita' tra i servizi offerti dagli operatori (eventualmente, anche a livello internazionale) si ritiene altresi' che tale servizio debba essere fornito senza alcuna limitazione all'accesso che non sia tecnicamente giustificabile (es., la fissazione di limiti al numero di cifre supportate in rete). Resta peraltro fermo il principio regolamentare per cui l'utilizzo di una Rete privata virtuale possa essere ammesso soltanto per la fruizione delle prestazioni tipiche connesse a tale servizio; al riguardo, ai fini della presente delibera, per Rete privata virtuale si intende l'utilizzazione di risorse aperte al pubblico per soddisfare le esigenze di una pluralita' di soggetti aventi uno stabile interesse professionale comune tale da giustificare esigenze interne di comunicazione direttamente connesse al predetto interesse.
D) Vengono inoltre stabilite alcune disposizioni finali, sulla base delle seguenti considerazioni:
1) l'Autorita' ha avviato con la delibera n. 1/CIR/98 un percorso volto alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale. Tale percorso ha visto una progressiva estensione della concorrenza nei servizi telefonici, sino all'apertura dei servizi in ambito locale. Il piu' recente passaggio di tale percorso e' costituito dalla decisione assunta nell'ambito della delibera n. 101/99 di estendere la prestazione di Carrier Selection anche alle chiamate all'interno delle Aree Locali. Tale apertura mira ad estendere la gamma di servizi che possono essere offerti dagli operatori licenziatari, introducendo meccanismi competitivi anche in questo segmento di mercato al fine di generare benefici ai consumatori finali.
In un contesto multi-operatore, l'Autorita' ritiene indispensabile prendere in esame l'evoluzione delle attuali modalita' di interconnessione, in linea con quanto gia' prefigurato nell'ambito della delibera n. 1/CIR/98, al fine di completare il processo di apertura del mercato delle telecomunicazioni. In tale ottica, l'Autorita' si propone di rivedere, entro il 31 maggio 2000, l'attuale struttura dell'interconnessione con l'obiettivo di renderla progressivamente indipendente dall'architettura di rete dell'operatore dominante, nonche' di valutare la definizione di nuove aree di raccolta e l'introduzione di prezzi di interconnessione basati sulla distanza chilometrica.
Si rende inoltre necessario adeguare l'offerta di interconnessione al fine di rendere operative le disposizioni di cui alle delibere numeri 101/99 (che dispone l'introduzione della prestazione di Carrier Selection in ambito locale), 1/CIR/99, 3/CIR/99 e 4/CIR/99.
Con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla delibera n. 101/99, Telecom Italia e' tenuta a garantire, laddove l'operatore interconnesso decida di ampliare i servizi in Carrier Selection offerti ai propri clienti, la revisione e l'integrazione degli accordi di interconnessione in vigore, esclusivamente per quanto strettamente connesso alle modifiche del quadro regolamentare. Tale integrazione puo' prevedere anche la necessita' da parte dell'operatore interconnesso di rivedere le proprie previsioni di traffico nonche', conseguentemente, di richiedere a Telecom Italia la fornitura di ulteriori circuiti e kit di interconnessione al fine di offrire tale servizio alla propria clientela. In tali casi, Telecom Italia deve assicurare agli operatori richiedenti la piena disponibilita' ad effettuare tempestivamente le necessarie integrazioni dell'accordo, senza applicare alcuna penale o condizione limitativa per l'operatore interconnesso, fermo restando il rimborso dei costi sostenuti.
2) Premesso che e' compito primario dell'Autorita' promuovere tempestivamente un mercato competitivo delle reti e dei servizi e considerata l'importanza di un'offerta di interconnessione che possa costituire un riferimento certo ed obiettivo per il mercato, l'offerta di interconnessione di riferimento fornisce agli operatori licenziatari uno strumento indispensabile al fine di valutare e pianificare la propria offerta di servizi sul mercato. In tale prospettiva, si ritiene opportuno che tale offerta sia disponibile in anticipo rispetto alla validita' della stessa, al fine di fornire agli operatori interconnessi i necessari elementi informativi e trasparenza sul mercato. Pertanto, l'Autorita', anche nell'ottica del passaggio ad una metodologia di calcolo basata sui costi prospettici incrementali di lungo periodo, ritiene opportuno prevedere a regime che la pubblicazione dell'offerta di interconnessione di riferimento avvenga secondo tempi tali da permettere agli operatori licenziatari di valutare le condizioni ivi contenute ed all'Autorita' stessa di valutare la necessita' di eventuali modifiche e/o integrazioni prima dell'entrata in vigore di tale offerta.
3) In attesa della verifica della corrispondenza del sistema di contabilita' dei costi e di separazione contabile adottato dall'operatore notificato ai criteri enunciati dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, commi 7 e 12 del medesimo decreto, e in considerazione dell'avvio di un percorso volto al passaggio ad un sistema di contabilita' basato su costi incrementali medi di lungo periodo, i valori economici proposti da Telecom Italia per i servizi di traffico commutato di base dovranno in ogni caso essere coerenti con quelli indicati nella raccomandazione della commissione europea 98/195/CE e nei successivi aggiornamenti. I prezzi minimi e massimi, calcolati secondo la buona prassi corrente, sono considerati infatti sufficientemente ampi da coprire le differenze di costi tra gli Stati membri.
Tali condizioni potranno essere modificate, nel corso del 2000, per tener conto delle risultanze delle verifiche di adeguatezza dei sistemi di contabilita' dei costi e di separazione contabile da parte di un soggetto indipendente incaricato dall'Autorita' ai sensi dei precitati articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997.
Si ritiene inoltre necessario avviare una consultazione pubblica al fine di emanare, entro il 31 maggio 2000, un provvedimento che fissi i criteri per la definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti. Tale sistema dovra' essere utilizzato per la definizione delle condizioni economiche contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento valida per il 2001.
4) Particolari esigenze di trasparenza, anche ai fini di una puntuale verifica del rispetto del principio di non discriminazione e di orientamento ai costi, si pongono in relazione alla descrizione delle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura del servizio di transito verso operatori terzi.
In relazione a tale servizio, l'offerta di interconnessione di riferimento definisce le condizioni economiche per la fornitura del servizio di commutazione, instradamento e trasporto dalla rete dell'operatore d'origine verso la rete dell'operatore di destinazione, rinviando alla negoziazione individuale con i vari operatori la definizione del prezzo complessivo per la fornitura della prestazione e contravvenendo in cio' al principio generale secondo cui, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, l'offerta deve riportare l'indicazione delle condizioni tecniche ed economiche dei vari servizi in essa contenuti e non puo' rinviare ad accordi commerciali la definizione di tali condizioni.
Si rileva peraltro che, stante l'attuale sistema di fornitura del servizio con modalita' cd. "a cascata", esigenze di riservatezza costituiscono ostacolo ad una eventuale piena indicazione nell'offerta di interconnessione di riferimento del dettaglio disaggregato delle varie voci che concorrono a formare l'importo richiesto da Telecom Italia all'operatore dalla cui rete la chiamata e' originata.
Si ritiene altresi' che una rapida implementazione da parte di Telecom Italia di sistemi di fatturazione del servizio di transito di tipo cd. "direct billing" possa costituire uno strumento importante al fine di garantire condizioni trasparenti per la fornitura del servizio di transito; allo stato, in attesa della disponibilita' tecnica di tale modalita', Telecom Italia e' tenuta a fornire all'Autorita' puntuale evidenza della modalita' adottata per la definizione delle condizioni economiche, distinta per singolo operatore sulla cui rete termina la chiamata.
5) Si ritiene che la definizione di chiare e trasparenti regole relative alla fornitura dei servizi di interconnessione, soprattutto con riferimento ai kit di interconnessione, costituisca un elemento indispensabile per la piena applicazione dei principi generali in tema di interconnessione, al fine ultimo di garantire un efficiente ed effettivo sviluppo della concorrenza. Al riguardo, lo strumento piu' opportuno appare essere l'inserimento nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento di un Service Level Agreement che definisca il complesso delle modalita' operative e gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione.
6) Alcuni aspetti dell'offerta di interconnessione di riferimento che costituiscono oggetto di ulteriori interventi di modifica e integrazione sono, ad oggi, in corso di valutazione da parte dell'Autorita' nell'ambito di altri procedimenti.
In particolare, l'Autorita' ha in corso un'attivita' di verifica delle condizioni economiche e tecniche, integrative dell'offerta di interconnessione di riferimento, proposte da Telecom Italia in merito alle prestazioni di Carrier Preselection e Number Portability. Tale attivita' mira, in particolare, a verificare il pieno rispetto dei criteri di ripartizione dei costi definiti nell'ambito delle delibere numeri 3/CIR/99 e 4/CIR/99 nonche' a valutare la coerenza delle condizioni economiche e delle modalita' contrattuali e gestionali proposte da Telecom Italia rispetto all'obiettivo di un equilibrato sviluppo delle dinamiche concorrenziali, secondo quanto richiesto dalla normativa comunitaria e raccomandato, da ultimo, dal citato parere delle direzioni generali societa' dell'informazione e concorrenza della commissione europea.
E' inoltre in via di conclusione un procedimento istruttorio in tema di linee affittate, kit e collegamenti di interconnessione. Nell'ambito di tale procedimento sono stati presi in esame le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei collegamenti diretti nell'ambito dell'interconnessione, i livelli di qualita', e la gamma di servizi da prevedere nell'ambito dell'offerta d'interconnessione di riferimento, anche sulla base di quanto previsto nella raccomandazione della commissione europea C(1999) 3863 del 24 novembre 1999 sulla fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato liberalizzato.
Telecom Italia e' pertanto tenuta ad adeguare tempestivamente la propria offerta di interconnessione di riferimento alle determinazioni che verranno assunte dall'Autorita' nell'ambito dei relativi provvedimenti;
Delibera:
Art. 1.
Modifiche alle condizioni tecnico-economiche
dei servizi contenuti nell'offerta di interconnessione
di riferimento di Telecom Italia.
1. Si dispongono le seguenti modifiche alle con-dizioni tecnico-economiche dei servizi contenuti nel-l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia:
a) con riferimento all'accesso di abbonati di un operatore ai servizi non geografici di un operatore interconnesso, si applica il principio generale per cui i ricavi derivanti da tali servizi spettano integralmente all'operatore a cui e' stata assegnata la relativa numerazione. All'operatore dalla cui rete origina la chiamata spettano invece i ricavi per il trasporto della chiamata e gli eventuali ricavi relativi alla prestazione di fatturazione e alla copertura dell'eventuale rischio di insolvenza. L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia ed i contratti di interconnessione devono essere allineati a tale principio;
b) le condizioni economiche per il servizio di trasporto del traffico internazionale uscente devono essere adeguate ai costi effettivamente sostenuti per la terminazione su reti internazionali. Telecom Italia e' tenuta a fornire all'Autorita', contestualmente alla presentazione dell'offerta di interconnessione di riferimento come modificata ai sensi della presente delibera, puntuale e documentata evidenza dei costi sostenuti per l'instradamento del traffico verso i vari Paesi esteri. Telecom Italia puo' aggiornare le condizioni economiche per l'instradamento del traffico internazionale uscente ogni qualvolta si realizzi una modifica dei costi di terminazione su reti internazionali, dandone preventiva e documentata informativa all'Autorita';
c) con riferimento al servizio cosiddetto di "housing", Telecom Italia e' tenuta ad integrare l'offerta di interconnessione di riferimento con le seguenti informazioni di dettaglio:
1) le informazioni che Telecom Italia ritiene necessarie all'avvio dello studio di fattibilita' e le informazioni fornite all'operatore a valle di tale attivita';
2) i tempi massimi per la realizzazione di tale studio;
3) i tempi massimi impiegati per l'implementazione del servizio;
4) le norme che regolano l'attribuzione degli spazi agli operatori che ne fanno richiesta;
d) Telecom Italia e' tenuta ad integrare l'offerta di interconnessione con riferimento al contenuto e alle modalita' di gestione del database per il servizio "12";
e) Telecom Italia e' tenuta ad inserire nell'offerta di interconnessione di riferimento le condizioni economiche relative ai servizi di accesso da parte di un abbonato di un operatore interconnesso di servizi numero unico e numero personale forniti sulla rete di Telecom Italia;
f) in relazione ai servizi di accesso da parte di un abbonato di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori per il cui instradamento si ricorre alla rete intelligente, non possono essere addebitati costi a fronte di attivita' di configurazione delle centrali, ma esclusivamente eventuali costi relativi ad attivita' di configurazione del database di rete intelligente.
 
Art. 2.
Nuovi servizi da inserire nell'offerta
di interconnessione di riferimento di Telecom Italia
1. Si dispone l'inserimento nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia:
a) condizioni tecniche ed economiche per l'accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilita' a livello di SGU;
b) condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di servizi di accesso da remoto ai servizi interni di rete di un operatore interconnesso, con riferimento al servizio di selezione dell'operatore;
c) condizioni tecniche ed economiche per la fornitura del servizio di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia alla Rete privata virtuale di altro operatore assegnatario della numerazione di cui all'art. 16 della delibera n. 1/CIR/99 e successive modifiche. A tale riguardo, Telecom Italia:
1) e' tenuta a fornire l'accesso ad una rete privata virtuale alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste per la fornitura di un servizio di raccolta;
2) non puo' applicare restrizioni tecniche all'accesso a tale servizio ne' eventuali limitazioni alla configurazione in rete Telecom Italia di codici di rete privata virtuale di altri operatori;
3) e' tenuta ad indicare il numero massimo di cifre supportate in rete;
d) condizioni tecniche ed economiche relative al servizio di estensione dell'interconnessione, anche nell'ipotesi di punto di interconnessione situato presso il nodo di Telecom Italia.
 
Art. 3.
Struttura dell'offerta di interconnessione
di riferimento di Telecom Italia
1. Si dispongono le seguenti modifiche dell'offerta di interconnessione di riferimento:
a) eliminazione della parola "di trasporto" alla lettera b) della premessa, riga 10, laddove si descrive il servizio di raccolta in carrier selection;
b) sostituzione, nella parte prima, paragrafo n. 4 "Servizio di terminazione", della descrizione del servizio di terminazione con la seguente: "Il servizio permette all'operatore interconnesso di raggiungere gli abbonati di Telecom Italia";
c) eliminazione, nella parte prima, paragrafo n. 5 "Servizio di raccolta", dell'espressione "di lunga distanza" laddove si descrive il servizio di raccolta;
d) sostituzione, nella parte prima del paragrafo 5 "Servizio di raccolta", dell'espressione "traffico distrettuale nel rispetto delle condizioni e delle tempistiche stabilite dalla Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni " con "traffico tra aree locali e all'interno dell'area locale con le tempistiche di cui alla delibera n. 101/99 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni";
e) sostituzione nella parte prima, paragrafo 5.1 "Selezione dell'operatore (carrier selection) da abbonati Telecom Italia", dell'espressione "servizio di trasporto di lunga distanza" con l'espressione "i servizi di traffico commutato" laddove si descrive il servizio di selezione dell'operatore;
f) esplicitazione e opportuna specificazione nell'offerta di interconnessione delle procedure tecniche e delle relative condizioni economiche per l'attivita' di configurazione delle centrali;
g) eliminazione, al paragrafo 2.6 dell'allegato "Condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia", del seguente periodo: "In considerazione delle condizioni fortemente dinamiche relativamente al mercato del traffico internazionale, Telecom Italia si riserva, anche in funzione di eventuali migliori condizioni di cui essa stessa potra' disporre in tale mercato, di procedere alla contrattazione di condizioni tecnico-economiche ad hoc per ogni singolo operatore richiedente il servizio. Tale contrattazione avverra' nel rispetto del principio di non discriminazione tra operatori; i termini e le condizioni di offerta verranno definiti bilateralmente tra Telecom Italia e l'operatore richiedente, in funzione della durata dell'accordo, dei volumi di traffico consegnati a Telecom Italia, della destinazione e della qualita' del traffico";
h) eliminazione, al paragrafo 3.5 dell'allegato "Condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia", del seguente periodo: "In considerazione della particolare tipologia d'instradamento, ai valori minutari verra' applicata una quota aggiuntiva a chiamata";
i) eliminazione, alla tabella 16 dell'allegato "Condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia", della quota per comunicazione pari lire 77,6.
 
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Si dispone inoltre quanto segue:
a) Telecom Italia e' tenuta a fornire all'Autorita', contestualmente alla presentazione dell'offerta di interconnessione di riferimento come modificata ai sensi della presente delibera:
1) una proposta di Service Level Agreement, contenente tutte le informazioni di tipo procedurale, quali i tempi e le modalita' tecnico-operative di fornitura dei servizi di interconnessione inclusi nell'offerta di interconnessione di riferimento ed i tempi di consegna dei circuiti di interconnessione;
2) una puntuale e separata evidenza delle componenti di costo che concorrono alla formazione dell'importo complessivo richiesto agli operatori interconnessi per la fornitura del servizio di transito (in particolare: quota per rischio di insolvenza, quota per le attivita' di fatturazione, quota per l'utilizzo di kit e circuiti di interconnessione verso la rete di terminazione distinta per singolo operatore di terminazione);
b) entro il 31 maggio 2000, l'Autorita' provvedera' a definire i criteri per la realizzazione di una nuova struttura di interconnessione tendenzialmente indipendente dalla architettura di rete di Telecom Italia;
c) le condizioni economiche contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento pervenuta all'Autorita' in data 15 luglio 1999, cosi' come modificata sulla base del presente provvedimento, si applicano a far data dal 1o gennaio 1999;
d) le integrazioni e le modifiche richieste dalla presente delibera, laddove non siano previsti termini diversi, devono essere recepite da Telecom Italia e pubblicate nell'offerta di interconnessione di riferimento entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa;
e) si dispone, per l'anno 2000, che i prezzi dei servizi di terminazione e conseguentemente di raccolta (locale, transito singolo e transito doppio) proposti da Telecom Italia siano allineati con i valori definiti dalla "migliore prassi corrente", di cui alla raccomandazione della Commissione europea 98/195 e successive modifiche. L'Autorita' si riserva di valutare le condizioni economiche riportate nell'offerta di riferimento rispetto ai valori della migliore prassi corrente anche alla luce delle condizioni economiche praticate per la fornitura dei servizi alla clientela finale, con particolare riferimento ai servizi in ambito locale. Telecom Italia e' tenuta a pubblicare l'aggiornamento delle condizioni economiche per il 2000 entro quarantacinque giorni dalla data di notifica della presente delibera;
f) le condizioni di cui al precedente punto e) potranno essere modificate nel corso dell'anno 2000 per tener conto delle risultanze delle verifiche di adeguatezza dei sistemi di contabilita' dei costi e di separazione contabile da parte di un soggetto indipendente incaricato dall'Autorita' ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997;
g) nell'ambito del percorso per il passaggio ad un sistema di calcolo dei costi prospettici incrementali di lungo periodo, entro il 15 marzo 2000, l'Autorita' avvia una consultazione pubblica con gli operatori al fine di emanare, entro il 31 maggio 2000, un provvedimento che fissi i criteri per la definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti. Tale sistema dovra' essere utilizzato per la definizione delle condizioni economiche contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento valida per il 2001;
h) Telecom Italia e' tenuta a pubblicare l'offerta di interconnessione di riferimento per il 2001, entro il 1o novembre 2000;
i) l'Autorita' si riserva, entro il 31 maggio 2000, di riconsiderare l'evoluzione delle condizioni di utilizzo delle funzionalita' di rete intelligente, sia sotto il profilo delle modalita' tecniche, sia sotto il profilo delle relative condizioni economiche, anche sulla base dell'evoluzione del ricorso a tali funzionalita' riferito all'utilizzazione di numerazioni non geografiche;
j) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;
k) avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 1997.
 
Art. 5.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Il presente provvedimento ha effetto dalla data di notifica alla societa' Telecom Italia.
Napoli, 15 febbraio 2000
Il presidente: Cheli
 
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