Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 febbraio 2000
Disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, concernente il proseguimento della fase di sperimentazione della gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, nonche' l'istituzione della gestione sperimentale della pesca dei fasolari nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2000, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, concernente la costituzione del comitato di coordinamento di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 17 dicembre 1999;
Viste le proposte del predetto comitato rese nella riunione del 7 febbraio 2000;
Considerata la necessita' di disciplinare la pesca dei fasolari nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia e di assicurare una gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia conformemente alla proposta del comitato di coordinamento;
Decreta:
Art. 1.
1. L'attivita' di pesca dei fasolari e' effettuata nell'ambito territoriale dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia. Nella fase di prima attuazione, la pesca e' esercitata su base regionale. Il comitato di coordinamento anche su richiesta di uno dei tre consorzi interessati, puo' adottare determinazioni per l'esercizio della pesca su base territoriale diversa.
 
Art. 2.
1. Ai fini della razionale gestione della risorsa fasolari nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, il comitato di coordinamento di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1999, puo' individuare aree finalizzate al ripopolamento di tale risorsa, con preclusione di cattura in determinati periodi, avuto riguardo al parere del rappresentante della ricerca in seno al comitato di coordinamento e dei consorzi interessati.
 
Art. 3.
l. In deroga alla normativa di carattere nazionale e solo per il periodo della sperimentazione, l'attivita' di pesca, nell'intero arco dell'anno solare, non e' consentita nei giorni di sabato, domenica e festivi.
2. E' consentita l'effettuazione di una o piu' giornate di fermo infrasettimanale, stabilite con ordinanza delle competenti capitanerie di porto previa formale richiesta, sottoscritta congiuntamente da tutti e tre i consorzi e presentata almeno con sette giorni di preavviso.
3. Non e' ammesso recupero di giornate di pesca in caso di mancata attivita' per avverse condizioni meteomarine.
 
Art. 4.
l. Durante la fase iniziale della sperimentazione, i limiti massimi pescabili giornalmente sono kg 350 per ciascuna unita'.
2. Rimane salva la possibilita' di ridurre il quantitativo massimo giornaliero con ordinanza delle competenti capitanerie di porto previa formale richiesta sottoscritta congiuntamente da tutti e tre i consorzi e presentata con almeno 7 giorni di preavviso.
3. E' ammessa la tolleranza sul quantitativo pescato nel limite del 5%.
 
Art. 5.
l. Sono autorizzati a salire a bordo delle unita', ai fini del controllo, i soci indicati dal consorzio in possesso della qualifica di agente giurato di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44.
2. Restano fermi i poteri di vigilanza delle capitanerie di porto e delle altre forze di polizia ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
 
Art. 6.
l. Ciascun consorzio puo' individuare due persone come referenti per il controllo ed il coordinamento dell'attivita' di cattura dei fasolari.
2. Ai fini del controllo delle quantita' massime pescabili tutte le unita' sono obbligate a transitare ed a registrarsi presso i punti di controllo del compartimento marittimo di abituale approdo, comunicato dal consorzio alla capitaneria di porto competente entro il 14 febbraio 2000 e, in caso di variazione degli stessi, almeno con sette giorni di preavviso.
3. L'orario di arrivo ai punti di controllo e' previsto dalle ore 9 alle ore 16. Eventuali ritardi dovranno essere comunicati preventivamente alla competente capitaneria di porto.
 
Art. 7.
l. I punti di controllo sono i seguenti:
a) per il compartimento marittimo di Monfalcone:
porto di Grado: banchina adiacente al mercato - Cooperativa pescatori di Grado, in Riva E. Dandolo, 33;
porto di Marano Lagunare: centro di raccolta zona denominata "Nalon", in via S. Vito;
b) per il compartimento marittimo di Chioggia: Punta Poli;
c) per il compartimento marittimo di Venezia: Piave Vecchia e Caorle.
2. Ciascun consorzio e' tenuto a comunicare alla competente capitaneria di porto, l'esatta ubicazione degli eventuali ulteriori punti di controllo.
 
Art. 8.
1. Nel corso dell'anno solare, ciascun natante e' tenuto ad effettuare il fermo tecnico della pesca dei fasolari, a turnazione, per un complessivo periodo di due mesi.
2. Durante i periodi di divieto di pesca di cui al punto 1, e' consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza, previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi, nonche' l'esercizio dell'attivita' di pesca-turismo.
 
Art. 9.
l. Oltre alle pertinenti norme vigenti in materia, i consorzi applicano le seguenti specifiche sanzioni:
a) da numero 2 a numero 5 sacchi ovvero da 20 kg a 50 kg superiori al quantitativo fissato:
per la prima volta, un giorno di sospensione dall'attivita' di pesca;
per la seconda volta, due giorni di sospensione dall'attivita' di pesca;
per la terza volta, quattro giorni di sospensione dall'attivita' di pesca;
b) da numero 6 a numero 10 sacchi ovvero da 60 kg a 100 kg superiori al quantitativo fissato:
per la prima volta, cinque giorni di sospensione dall'attivita' di pesca;
per la seconda volta, sette giorni di sospensione dall'attivita' di pesca;
c) per il mancato rispetto dei punti di sbarco e/o di raccolta della risorsa fasolari sotto misura: sette giorni di sospensione dall'attivita' di pesca;
d) per il mancato rispetto delle zone di pesca:
per la prima volta, tre giorni di sospensione dall'attivita' di pesca;
per la seconda volta, cinque giorni di sospensione dall'attivita' di pesca;
per la terza volta, sette giorni di sospensione dall'attivita' di pesca.
3. L'uscita dei natanti dai rispettivi porti e' fissata dalle ore 3; l'attivita' di pesca e' fissata dalle ore 5 alle ore 13. Per la mancata osservanza di detti limiti si applicano le sanzioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.
 
Art. 10.
1. Nella fase sperimentale, la pesca dei molluschi bivalvi, limitatamente alle vongole, nei compartimenti marittimi di Venezia e
di Chioggia, e' cosi' disciplinata:
a) il quantitativo massimo pescabile e' stabilito in kg 410 fino
al 9 aprile 2000 ed in 600 kg dal 10 aprile al 21 aprile 2000;
b) il fermo dell'attivita' di pesca, da effettuarsi congiuntamente dai due consorzi, e' stabilito in due mesi: relativamente al primo mese, l'attivita' e' sospesa dal 22 aprile al 21 maggio 2000, per il secondo mese il periodo e' fissato da entrambi i consorzi in relazione alla disponibilita' ed alla consistenza della risorse nonche' al periodo di fermo effettuato in altri
compartimenti.
c) i punti di sbarco per ciascun compartimento sono i seguenti:
per Venezia: a) Caorle, b) Cortellazzo, c) Piave, d) Punta
Sabbioni, e) S. Pietro;
per Chioggia: a) Chioggia, b) Porto levante, c) Pila, d)
Barricata.
2. L'uscita dei natanti dai rispettivi porti e' fissata dalle ore
4; l'inizio dell'attivita' di pesca e' fissata dalle ore 5.
 
Art. 11.
1. Per il mancato rispetto delle norme sull'attivita' di pesca delle vongole si applicano le sanzioni di cui all'art. 9 del presente
decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2000
Il direttore generale f.f.: Aulitto
 
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