Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1999, n. 545
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunita', nel settore della navigazione interna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 96/50/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunita' nel settore della navigazione interna;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: "Disposizioni derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997" ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;
Visto l'articolo 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli da 49 a 53 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1971, che ha istituito il titolo professionale di pilota motorista per il personale navigante della navigazione interna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 25 marzo 1971;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1979, che ha istituito, tra l'altro, il titolo professionale di timoniere per il personale navigante della navigazione interna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 31 agosto 1979;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, recante norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sullo svolgimento degli esami e la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per il conferimento dei titoli professionali e delle qualifiche di autorizzato della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 91/672/CEE, relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "autorita' competente", i direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia, individuati quali sedi di esame per il conseguimento dei titoli professionali dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche e integrazioni, e incaricati del rilascio del certificato per la conduzione di navi nel settore della navigazione interna;
b) "conduttore di navi", la persona che assume il comando per la conduzione della nave sulle idrovie degli Stati membri dell'Unione europea e che e' responsabile della navigazione a bordo;
c) "membro del personale di coperta", una persona che regolarmente partecipa alla conduzione ed alla tenuta del timone di una nave per la navigazione interna.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e di
regolamenti.
- La direttiva 96/50/CE del Consiglio del 23 luglio
1996 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee L 235 del 17 settembre 1996.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria
1995-1997)". L'art. 5 e l'allegato C cosi' recitano:
"Art. 5 (Attuazione di direttive comunitarie con
regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adottati previo parere delle commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri
direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere
b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al
comma 1 del presente articolo possono altresi', per tutte
le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare
attuazione alle direttive anche se precedentemente
trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C
costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il
completamento.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione
prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il
Governo, in deroga a quanto stabilito nell'art. 8, puo'
prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le
fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate
sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in
ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera
e) del comma 1 dell'art. 2".
"Allegato C
(Omissis).
96/50/CE: direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996,
riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il
conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di
navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunita'
nel settore della navigazione interna.
(Omissis)"
- L'art. 134 del codice della navigazione, approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 137, cosi' recita:
"Art. 134 (Titoli professionali del personale). - Per i
servizi di coperta i titoli professionali sono:
a) capitano;
b) capo timoniere;
c) capo barca;
d) conduttore di motoscafi;
e) barcaiolo abilitato.
Per i servi di macchina i titoli professionali sono:
a) macchinista;
b) motorista.
Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alla
lettera a), b), d), del primo comma e a), b) del secondo
comma, possono essere autorizzati con apposita annotazione
sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi
addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a
servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti
dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e
le modalita' del rilascio sono stabiliti da regolamento.
Il Ministro per i trasporti, in relazione alle
caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, puo'
determinare altre qualifiche relative all'esercizio della
navigazione interna, stabilendo le condizioni e le
modalita' per il conseguimento dei relativi titoli
professionali.
I limiti e le abilitazioni professionali del personale
addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o
regolamenti speciali".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
28 giugno 1949, n. 631, reca: "Approvazione del regolamento
per la navigazione interna". Gli articoli da 49 a 53 cosi'
recitano:
"Art. 49 (Capitano). - Per conseguire il titolo di
capitano occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria del
personale navigante;
2) aver compiuto i ventuno anni di eta';
3) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle
funzioni alle quali abilita il titolo;
4) non aver riportato condanna due volte per
ubriachezza o una volta per un delitto punibile con pena
non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure
per furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione,
per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;
5) aver compiuto gli studi dell'ordine medio;
6) aver effettuato due anni di navigazione in
servizio di coperta;
7) aver sostenuto con esito favorevole un esame
secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
I sottufficiali di carriera della Marina militare in
congedo, che hanno tenuto il comando di nave militare per
almeno un anno, e che siano in possesso degli altri
requisiti richiesti dal presente articolo, possono
compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione
previsto dal numero 6) con un corrispondente periodo di
navigazione marittima.
Analogamente possono conseguire il titolo di capitano
gli iscritti fra la gente di mare di 1a categoria che,
essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal
presente articolo, abbiano almeno la patente di padrone
marittimo e un anno di comando di una nave mercantile.
Il capitano puo' assumere il comando di navi addette
al trasporto o a rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58
per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di
linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone
per conto di terzi".
"Art. 50 (Capo timoniere). - Per conseguire il titolo
di capo timoniere, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4)
dell'articolo precedente, occorrono i seguenti requisiti:
1) aver compiuto gli studi del corso superiore
elementare;
2) aver effettuato due anni di navigazione in
servizio di coperta, di cui uno in qualita' di timoniere;
3) aver a'ostenuto con esito favorevole un esame
secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
Il personale in congedo della Marina militare che ha
raggiunto il grado di secondo capo nocchiere in carriera, e
che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal
presente articolo, puo' compensare una anno e dieci mesi
del periodo di navigazione previsto a numero 2) con un
corrispondente periodo di navigazione su nave militare o
mercantile.
Analogamente possono conseguire il titolo di capo
timoniere gli iscritti fra la gente di mare di 1a categoria
che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti,
abbiano almeno il titolo di "marinaio autorizzato .
Il capo timoniere puo':
a) imbarcare in tale qualita' su navi addette al
trasporto o al rimorchio salvo il disposto dell'art. 58 per
quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea
o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per
conto di terzi;
b) assumere il comando di navi addette al trasporto o
a rimorchio, del tipo e della stazza stabiliti dal Ministro
per i trasporti, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto
riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di
rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di
terzi".
"Art. 51 (Capo barca). - Per conseguire il titolo di
capo barca, oltre quello di cui ai numeri 1) e 4) dell'art.
49, occorrono i seguenti requisiti:
1) aver compiuto gli studi del corso superiore
elementare;
2) avere effettuato un anno di navigazione in
servizio di coperta;
3) avere sostenuto con esito favorevole un esame
secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
Il personale in congedo della Marina militare che ha
raggiunto almeno il grado di sergente nocchiere volontario
e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal
presente articolo puo' compensare dieci mesi nel periodo di
navigazione previsto dal punto 2) con un corrispondente
periodo di navigazione su nave militare o mercantile.
Analogamente possono conseguire il titolo di capobarca
gli iscritti fra gente di mare di 1a categoria che, essendo
in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno
il titolo di "capobarca per il traffico dello Stato .
Il capo barca per l'ordinaria navigazione puo'
comandare navi a vela o senza mezzi di propulsione propria,
o navi con propulsione meccanica aventi una stazza lorda
non superiore a cinquanta tonnellate".
"Art. 52 (Conduttori di motoscafi). - Per conseguire il
titolo di conduttore di motoscafi, oltre quelli di cui ai
numeri 1), 3) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti
requisiti:
1) avere compiuto i diciotto anni di eta';
2) avere compiuto gli studi del corso superiore
elementare;
3) avere effettuato sei mesi di navigazione, ovvero
tre mesi di navigazione e avere seguito un corso
specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame
secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
Il personale in congedo della Marina militare che ha
raggiunto almeno il grado di sotto capo nocchiere
volontario, e che sia in possesso degli altri requisiti
previsti dal presente articolo, puo' compensare cinque mesi
del periodo di navigazione previsto dal punto 3) con un
corrispondente periodo di navigazione su nave militare o
mercantile.
Analogamente possono conseguire il titolo di conduttore
di motoscafi gli iscritti tra la gente di mare di 1a
categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti
predetti, abbiano almeno il titolo di "capo barca per il
traffico locale o di "capo barca per la pesca limitata ,
con almeno sei mesi di effettiva navigazione su navi armate
con ruolo di equipaggio.
Il conduttore di motoscafi puo' condurre motoscafi e
imbarcazioni con motore amovibile addetti al trasporto,
salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda i
motoscafi adibiti a servizi pubblici di linea o a servizi
di trasporto di persone per conto di terzi".
"Art. 53 (Barcaiolo abilitato). - Per conseguire il
titolo di barcaiolo abilitato occorrono i seguenti
requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria del
personale navigante;
2) avere compiuto i diciotto anni di eta';
3) saper leggere e scrivere;
4) avere effettuato sei mesi di navigazione in
servizio di coperta.
Il personale volontario della Marina militare, in
congedo appartenente alla categoria dei nocchieri, e che
sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente
articolo, puo' conseguire il titolo di barcaiolo abilitato
senza alcun periodo di tirocinio su navi per navigazione
interna.
Analogamente possono conseguire il titolo di barcaiolo
senza alcun tirocinio gli iscritti fra la gente di mare di
1a categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti
predetti, abbiano la qualifica di "marinaio .
Il barcaiolo abilitato puo' condurre navi a vela o a
remi di stazza lorda non superiore alle cinquanta
tonnellate se addette al trasporto di cose e non superiore
alle dieci tonnellate se addette al trasporto di persone,
nella circoscrizione dell'ispettorato di porto di
iscrizione e in quelle contigue quando sia a cio'
autorizzato dall'ispettorato".
- La legge 23 agosto 1998, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 2, cosi'
recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
1959, reca: "Norme sullo svolgimento degli esami e la
composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per
il conferimento dei titoli professionali e delle qualifiche
di "autorizzato della navigazione interna", ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno
1959. L'art. 2 cosi' recita:
"Art. 2. - Le sessioni degli esami per il conseguimento
dei titoli professionali e delle qualifiche di autorizzato,
di cui al precedente art. 1, sono stabilite nel modo
seguente:
1) nella prima decade dei mesi di marzo, maggio e
nell'ultima settimana di settembre di ogni anno presso l'
ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione di Milano;
2) nella prima decade nei mesi di aprile, giugno e
nell'ultima settimana di ottobre di ogni anno presso
l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione di Venezia. Il giorno d'inizio
degli esami viene fissato entro tali periodi dal Ministro
per i trasporti con proprio decreto".



 
Art. 2.
Certificato
1. E' istituito il certificato per la conduzione di navi per il trasporto di merci di persone nel settore della navigazione interna, di seguito denominato "certificato".
2. Il "certificato" e' conforme al modello comunitario di cui all'allegato 1.
3. Il "certificato" e' rilasciato dall'autorita' competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
4. Il "certificato" puo' essere dei seguenti tipi:
a) certificato A: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie per le quali e' richiesta la patente di battelliere del Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868;
b) certificato B: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie a carattere marittimo previste nell'allegato 2 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 e delle idrovie per le quali e' richiesta la patente di battelliere del Reno, ai sensi della convenzione di cui alla lettera a).
5. I certificati di conduzione soggetti a riconoscimento reciproco ai sensi dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, di attuazione della direttiva 91/672/CEE, restano validi senza obbligo di sostituzione se rilasciati entro il 6 aprile 1998.



Note all'art. 2:
- La direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del
16 dicembre 1991 riguarda il riconoscimento reciproco dei
certificati nazionali di conduzione di navi per il
trasporto di merci e di persone nel settore della
navigazione interna ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee L 373 del 31 dicembre
1991. L'allegato 2 cosi' recita:
"Elenco delle idrovie a carattere marittimo, previsto
all'articolo 9 della direttiva
Regno del Belgio Schelda marittima.
Repubblica federale di Germania zona 1 e zona 2
dell'allegato I della direttiva 82/714/CEE.
Regno dei Paesi Bassi Dollard, Eems, Waddenzee,
Ijsselmeer, Schelda orientale e Schelda occidentale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 24, concerne:
"Regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco
dei certificati nazionali di conduzione di navi per il
trasporto di merci e persone nel settore della navigazione
interna". L'allegato cosi' recita:
"Certificati ritenuti validi:
1) Regno del Belgio: Brevet de conduire A (arrete'
royal n. ....... du ....................................);
Vaarbrevet A (Koniiklijk nr. ............ du
.............................. van
..................................);
2) Repubblica Federale di Germania: "Schifferpatent
Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 81.
3) Repubblica Francese:
Certificat ge'ne'ral de capacite' de cate'gorie "A
senza il timbro che precisa la validita' del certificato
sulle vie dei gruppi A (seconda zona di navigazione ai
sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio
1991, Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1991);
Certificats speciaux de capacite' senza il timbro
che precisa la validita' del certificato sulle vie del
gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della
direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta
Ufficiale del 28 luglio 1991);
4) Regno dei Paesi Bassi: "Groot Vaarbewiys I
(Binnenschepenwet, Staatblad 1981, n. 678)".



 
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai conduttori delle seguenti navi per la navigazione interna: automotori, rimorchiatori, spintori, chiatte rimorchiate, convogli spinti o in formazione accoppiata, adibite al trasporto di merci o di persone, ad eccezione:
a) dei conduttori di navi per il trasporto di merci di lunghezza inferiore a venti metri;
b) dei conduttori di navi adibite al trasporto di passeggeri che non trasportano piu' di dodici persone oltre l'equipaggio;
c) dei conduttori di navi che intendono operare esclusivamente sulle idrovie nazionali italiane in quanto non collegate alla rete navigabile degli altri Stati membri.
2. Ai conduttori di cui al comma 1, lettera c), continuano ad essere rilasciati i titoli professionali nazionali secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, e successive modifiche ed integrazioni.



Nota all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1949, n. 631, vedi nelle note alle premesse.



 
Art. 4.
Procedura e requisiti minimi per il conseguimento del certificato
1. Per conseguire il "certificato" sia del tipo A che del tipo B, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) aver compiuto ventuno anni di eta'. Il "certificato" rilasciato dagli altri Stati membri dell'Unione europea ai conduttori di navi aventi eta' inferiore e' valido in Italia al compimento degli anni ventuno;
b) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado;
c) essere fisicamente e mentalmente idoneo; avere adeguata motricita' degli arti superiori ed inferiori; non presentare menomazioni tali da diminuire notevolmente la capacita' lavorativa o da costituire pericolo per se' e per gli altri, ne' sintomi manifesti di malattie psichiatriche e vascolari; avere, per quanto riguarda la vista, l'udito e il senso cromatico, i requisiti minimi previsti dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332;
d) aver maturato un'esperienza professionale di almeno quattro anni in qualita' di membro di personale di coperta a bordo di una nave per la navigazione interna;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame sulle conoscenze professionali e sulle materie generali indicate nel capitolo A dell'allegato II.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettera c), sono accertati mediante visita medica effettuata dall'azienda sanitaria locale o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, ovvero da un medico appartenente al ruolo del medici del Ministero della sanita' o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, che rilasciano all'interessato apposita certificazione di idoneita'.
3. Il titolare del "certificato" che abbia compiuto sessantacinque anni di eta', nei tre mesi seguenti e, successivamente, ogni anno, deve sottoporsi alla visita medica prevista nel comma 2; l'autorita' competente che rilascia il "certificato" annota sullo stesso che il conduttore e' risultato idoneo all'esito della visita medica.
4. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve essere attestato mediante annotazione sul libretto personale di navigazione, apposta dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualora tale esperienza e' stata acquisita sulle idrovie nazionali.
5. L'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera d), puo' essere acquisita sulle idrovie degli altri Stati membri anche qualora il corso di dette idrovie valichi il territorio comunitario. In tal caso l'esperienza professionale e' attestata mediante annotazione sul libretto personale di servizio da parte dell'autorita' competente dello Stato membro.
6. La durata minima dell'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera d), e' ridotta di tre anni qualora il richiedente sia in possesso del titolo professionale di capitano o di capo timoniere della navigazione interna ovvero abbia maturato un'esperienza di almeno quattro anni in qualita' di membro del personale di coperta su navi adibite alla navigazione marittima.
7. Gli esami di cui al comma 1, lettera e), sono sostenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche ed integrazioni, davanti alle commissioni istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia.
8. Le spese relative alle visite mediche di cui ai commi 2 e 3 sono a carico dei richiedenti.



Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio
1957, n. 332, reca: "Norme relative agli accertamenti
sanitari per l'iscrizione delle matricole del personale
navigante della navigazione interna e per il conseguimento
dei rispettivi titoli professionali". La tabella contenuta
nell'allegato B cosi' recita:
----> vedere tabella a pagina 21 della G. U. <---- -
Per il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
1959 vedi in nota all'art. 1.



 
Art. 5.
Conduzione di navi a mezzo radar
1. Per poter condurre una nave a mezzo radar il conduttore della nave deve aver superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 7, anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo B dell'allegato II.
2. L'idoneita' alla conduzione di navi a mezzo radar e' attestata dall'autorita' competente mediante annotazione sul "certificato".
3. Ai fini di cui al comma 1 e' valido in Italia anche il diploma conseguito secondo il regolamento sul rilascio dei diplomi per la conduzione di navi a mezzo radar sul Reno.
 
Art. 6.
Conduzione di navi da passeggeri
1. Puo' condurre una nave che trasporta passeggeri chi ha superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 7, vertente anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo C dell'allegato II.
2. L'idoneita' alla conduzione di una nave da passeggeri e' attestata dall'autorita' competente mediante annotazione sul "certificato".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Treu, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 6
 
Allegato I
(previsto dall'art. 2, comma 2)

MODELLO DI CERTIFICATO PER LA CONDUZIONE DI NAVI
PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

(85 mm x 54 mm - Fondo di colore azzurro)
Le caratteristiche fisiche della carta devono essere conformi alle norme ISO 78.10.

-------------------------------------------------------------------- CERTIFICATO DI CONDUZIONE DI NAVI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA: A/B ITALIA
1. xxxx
2. xxx
3. 01/01/1996 - I-Roma
4. 02/01/1996
6.
-- #### -------
8. AB | |
9. R, tonnellate, kW, xx | | 10. 01/01/2061 ------- 11. 5. xxx --------------------------------------------------------------------


CERTIFICATO DI CONDUZIONE DI NAVI PER IL TRASPORTO DI MERCI
E DI PERSONE NEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

1. Cognome del titolare 9. - R (Radar)
- categoria e capacità
esclusiva del battello
(tonnellate, kW, passeggeri) 2. Nome o nomi 3. Data e luogo di nascita 10. Data di scadenza 5. Numero di rilascio 11. Menzioni
Restrizioni 6. Fotografia del titolare; 7. Firma del titolare 8. A Tutte le idrovie ad eccezione del Reno
B Tutte le idrovie ad eccezione di quelle
marittime e del Reno Modello dell'Unione europea --------------------------------------------------------------------
 
Allegato II
(previsto dall'art. 4, comma 1, lettera e)
CONOSCENZE PROFESSIONALI RICHIESTE PER IL CONSEGUIMENTO
DEL CERTIFICATO DI CONDUZIONE DI NAVI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA.
Capitolo A
Materie per il trasporto di merci e di persone
Parte 1: Certificato di gruppo A 1. Navigazione.
a) Conoscenza esatta delle norme di navigazione sulle idrovie interne e sulle vie navigabili marittime, in particolare del CEVNI (codice europeo delle vie di navigazione interna) e del regolamento internazionale per la prevenzione delle collisioni in mare, compresi la segnalazione e il sistema di sepalazione delle vie navigabili.
b) Conoscenza delle caratteristiche generali delle principali idrovie interne e delle vie navigabili marittime dal punto di vista geografico, idrologico, meteorologico e morfologico.
c) Navigazione terrestre, ivi compresi: la determinazione della rotta, le rette di posizione e il punto-nave, stampati e pubblicazioni nautiche, utilizzo delle carte nautiche, aiuti per la navigazione e sistemi di segnalazione, procedure di controllo della bussola, basi delle condizioni delle maree.
2. Manovra e conduzione della nave.
a) Comando della nave tenuto conto dell'effetto del vento, della corrente, del risucchio e dell'immersione ai fini di una galleggiabilita' e di una stabilita' sufficienti.
b) Compiti del timone e dell'elica e loro funzionamento.
c) Manovra di ancoraggio e di ormeggio in ogni condizione.
d) Manovre nella chiusa e nei porti e in caso di incrocio o sorpasso di un'altra nave.
3. Costruzione e stabilita' della nave.
a) Conoscenza dei principi fondamentali della costruzione delle navi soprattutto in rapporto con la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.
b) Conoscenza elementare della direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (1).
c) Conoscenza elementare degli elementi principali della struttura della nave.
d) Conoscenza teorica della galleggiabilita' e delle regole di stabilita'; e loro applicazione pratica in particolare la navigabilita'.
e) requisiti supplementari, in particolare attrezzature supplementari, sulle vie navigabili marittime.
4. Macchine.
a) Conoscenza elementare della costruzione e del funzionamento delle macchine allo scopo di garantire il loro corretto funzionamento.
h) Comando e controllo del funzionamento delle macchine principali e ausiliarie e condotta da seguire in caso di avaria.
5. Carico e scarico.
a) Utilizzazione delle scale di immersione.
b) Determinazione della capacita' di carico con l'aiuto del certificato di stazzatura.
c) Operazioni di carico e scarico, stivaggio del carico (piano di stivaggio).
6. Condotta in circostanze particolari.
a) Principi fondamentali della prevenzione degli incidenti.
b) Misure da adottare in caso di avaria, di collisione o di arenamento, ivi compresa la chiusura di falle.
c) Utilizzazione di attrezzature e di materiale di salvataggio.
d) Primi soccorsi in caso di incidente.
e) Prevenzione di incendi e utilizzazione degli impianti e dei dispositivi antincendio.
f) Prevenzione dell'inquinamento delle idrovie.
g) Condizioni specifiche per il salvataggio di persone, navi e carico sulle vie navigabili marittime, sopravvivenza in mare.
Parte 2: Certificato di gruppo B 1. Navigazione.
a) Conoscenza esatta delle norme di navigazione sulle idrovie interne in particolare del CEVNI (codice europeo delle vie di navigazione interna), compresi la segnalazione e il sistema di segnalazione delle vie navigabili.
b) Conoscenza delle caratteristiche generali delle principali idrovie interne dal punto di vista geografico, idrologico, meteorologico e morfologico.
c) Determinazione della rotta, stampati e pubblicazioni nautiche, sistemi di segnalazione.
2. Manovra e conduzione della nave.
a) Comando della nave tenuto conto dell'effetto del vento, della corrente, del risucchio e dell'immersione ai fini di una galleggiabilita' e di una stabilita' sufficienti.
b) Compiti del timone e dell'elica e loro funzionamento.
c) Manovra di ancoraggio e di ormeggio in qualsiasi condizione (1).
d) Manovre nella chiusa e nei porti e in caso di incrocio o sorpasso di un'altra nave.
3. Costruzione e stabilita' della nave.
a) Conoscenza dei principi fondamentali della costruzione delle navi soprattutto in rapporto con la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.
b) Conoscenza elementare della direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982 che tissa requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.
c) Conoscenza elementare degli elementi principali della struttura della nave.
d) Conoscenza teorica della galleggiabilita' e delle regole di stabilita' e loro applicazione pratica.
4. Macchine.
a) Conoscenza elementare della costruzione e del funzionamento delle macchine allo scopo di garantire il loro corretto funzionamento.
b) Comando e controllo del funzionamento delle macchine principali e ausiliarie e condotta da seguire in caso di guasto.
5. Carico e scarico.
a) Utilizzazione delle scale di immersione.
b) Determinazione della capacita' di carico con l'aiuto del certificato di stazzatura.
c) Operazioni di carico e scarico, stivaggio del carico (piano di stivaggio).
6. Condotta in circostanze particolari.
a) Principi fondamentali della prevenzione degli incidenti.
b) Misure da adottare in caso di avaria, di collisione o di arenamento, ivi compresa la chiusura di falle.
c) Utilizzazione di attrezzature e di materiale di salvataggio.
d) Primi soccorsi in caso di incidente.
e) Prevenzione di incendi e utilizzazione degli impianti e dei dispositivi antincendio.
f) Prevenzione dell'inquinamento delle idrovie.
Capitolo B Materie complementari obbligatorie per la conduzione "di una nave a mezzo radar a) Conoscenza della teoria del radar: generalita' sulle onde radioelettriche e principi di funzionamento del radar.
b) Attitudine ad utilizzare un impianto radar, interpretazione dell'immagine radar, analisi delle informazioni fornite dall'impianto e conoscenza dei limiti delle informazioni fornite dal radar.
c) Utilizzazione dell'indicatore di velocita' di virata.
d) Conoscenza delle norme CEVNI in materia di navigazione a mezzo radar.
Capitolo C Materie complementari obbligatorie per il trasporto di passeggeri
1. Conoscenze sommarie delle prescrizioni tecniche riguardanti la stabilita' delle navi passeggeri in caso di avaria, la compartimentazione stagna, il galleggiamento massimo.
2. Primi soccorsi in caso di incidente.
3. Prevenzione degli incendi e dispositivi antincendio.
4. Impiego dei mezzi e del materiale di salvataggio.
5. Misure per la protezione dei passeggeri in generale e in particolare in caso di evacuazione, avaria, collisione, arenamento, incendio, esplosione e altre situazioni di panico.
6. Conoscenza delle consegne di sicurezza (uscite d'emergenza, passerella, uso del timone d'emergenza).
(1) Alla direttiva n. 82/714/CEE e' stata data attuazione con decreto del Ministro per il coodinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 572 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1988).
 
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