Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2000 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERAZIONE 9 febbraio 2000
Disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 155, comma 6, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 35 del decreto legislativo n. 342/1999).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), secondo cui la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria, il cui esercizio e' riservato alle banche;
Visto l'art. 11, comma 2, del medesimo testo unico bancario, che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;
Visto l'art. 155, comma 6, del testo unico bancario, cosi' come modificato dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, che attribuisce al C.I.C.R. il potere di determinare le modalita' operative e i limiti quantitativi entro cui i soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data del 19 ottobre 1999, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa;
Visto l'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, cosi' come modificato dall'art 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, che impone l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi ai soggetti che esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
Visto l'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico bancario, che attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di consentire agli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita' l'assunzione di forme giuridiche e requisiti patrimoniali minimi diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 3, lettere a) e c), del medesimo testo unico;
Visto l'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1998, n. 516, il quale disciplina, ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario, i requisiti di onorabilita' degli esponenti degli intermediari finanziari;
Tenuto conto delle peculiarita' strutturali e operative che connotano i residui organismi non bancari i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti;
Ravvisata la necessita' di disciplinare l'attivita' dei soggetti sopra richiamati in modo coerente con la normativa vigente in materia di raccolta dei soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
Delibera:
l. I soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attivita' purche' lo statuto contenga le previsioni di cui al punto 2.
2. Lo statuto dei soggetti indicati al punto 1 contiene l'indicazione della denominazione, dello scopo, della sede e del rappresentante legale dell'ente, con la specificazione dei relativi compiti e responsabilita'. Lo statuto, inoltre, prevede che:
il numero degli associati non sia superiore a 200;
i fondi raccolti siano contenuti entro il limite di 3 milioni per ciascun associato;
i fondi raccolti possano essere impiegati, in misura non superiore alla meta', esclusivamente per fini mutualistici, in prestiti agli associati entro il limite individuale di 6 milioni;
i fondi residui rispetto a quelli di cui al precedente alinea siano investiti in titoli di Stato, obbligazioni bancarie o depositi bancari;
sia preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata;
il rappresentante legale dell'ente sia in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1998, n. 516.
3. I soggetti indicati al punto 1 si iscrivono in un'apposita sezione dell'elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico bancario. Essi svolgono esclusivamente le attivita' indicate al medesimo punto 1.
4. Considerate le prescrizioni statutarie di cui al punto 2, ai soggetti indicati al punto 1 non si applicano i requisiti previsti dall'art. 106, comma 3, lettere b) e d), del testo unico bancario.
5. Con decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico bancario saranno stabiliti forme giuridiche e requisiti patrimoniali diversi da quelli previsti dall'art. 106, comma 3, lettere a) e c), del testo unico bancario.
6. L'adeguamento alle prescrizioni statutarie deve avvenire entro il 30 settembre 2000. Entro la medesima data, una copia dello statuto deve essere inviata all'Ufficio italiano dei cambi, unitamente alla domanda di iscrizione nel richiamato elenco di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico bancario.
7. Le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano ai soggetti gia' operanti alla data del 19 ottobre 1999, nonche' a quelli che abbiano cessato di operare in ottemperanza ai provvedimenti della Banca d'Italia emanati a partire dal 17 novembre 1997. Tali ultimi soggetti, entro il termine indicato al punto 6, inviano all'Ufficio italiano dei cambi idonea documentazione (ad es., inerente a rapporti con banche o altri intermediari vigilati) da cui emerga che abbiano dismesso la propria attivita' successivamente alla citata data del 17 novembre 1997.
8. La presente delibera, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Roma, 9 febbraio 2000
Il Presidente: Amato
 
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