Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1999, n. 544
Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'articolo 15 sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 74-quater inserito con l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Visto il comma 5 dell'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede un apposito regolamento in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti contabili e formali dei contribuenti;
Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia di I.V.A. e di imposte dirette;
Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;
Visto l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", concernente "Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Obblighi degli esercenti attivita' da intrattenimento
1. I soggetti che organizzano le attivita' elencate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che applicano il regime forfettario di cui al sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicita', di sponsorizzazione, alle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi, previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di liquidazione previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e di dichiarazione stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ma tengono il registro previsto dall'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972, in cui annotano, in apposita sezione, le fatture di cui al comma 1. E' fatto salvo l'esercizio dell'opzione per la determinazione dell'imposta nei modi ordinari con le modalita' e nei termini stabiliti dall'articolo 74, sesto comma dello stesso decreto n. 633 del 1972.
3. Per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e per le operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali conformi alle disposizioni recate dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi, salvo quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento. Per le operazioni non accessorie effettuate nel corso dell'evento i relativi corrispettivi sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, in quanto applicabile.
4. Al termine di ogni giorno di attivita' e' emesso dall'apparecchio misuratore fiscale un documento riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi la cui attivita' si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo e' emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attivita' con riferimento alla data di inizio dell'evento.
5. Qualora per errore o guasto dell'apparecchio vengano emessi, nel corso della stessa giornata, piu' documenti riepilogativi, gli stessi, previa annotazione della cennata circostanza nel libretto fiscale di dotazione dell'apparecchio, sono conservati a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
6. I soggetti di cui al comma 1, con la dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, comunicano, oltre i dati ivi previsti, i nominativi degli intermediari di cui eventualmente si avvalgono per la vendita dei titoli di accesso.
7. Nel caso di mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, si rendono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e dall'articolo 21, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In alternativa, i corrispettivi possono essere certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale, prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
8. Per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'imposta sugli intrattenimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 del presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, reca: "Imposta
sugli spettacoli" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione dell'imposta sugli
intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998,
n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta
sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente
al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei
giochi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 59 del marzo 1999, che ha modificato l'art.
15 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 60:
"Art. 10 (Semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti). - 1. L'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti). - 1. Per quanto riguarda gli adempimenti
contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art.
2, nonche' per le modalita' ed i termini di pagamento
dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti
si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 ".
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente
"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla
Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972.
- Per il testo dell'art. 74-quater del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" ed e' stata
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della
citata legge 23 dicembre 19996, n. 662:
"136. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di
settore".
- La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca:
"Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive e dilettantistiche" ed e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
- Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, reca:
"Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
di imposte dirette" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.
- Per il testo dell'art. 18 del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 60, si veda in note all'art. 1.
- La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: "Disposizioni
in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale" ed e' stata pubblicata nel supplemento ordinario
n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 25 della citata legge
13 maggio 1999, n. 133:
"Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di
associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Per le
societa' sportive dilettantistiche comprese quelle non
riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive
nazionali purche' riconosciute da enti di promozione
sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, non concorrono a formare il reddito
imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e
comunque per un numero complessivo non superiore a due
eventi per anno e per un importo non superiore al limite
annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con l'Autorita'
di governo competente in materia di sport:
a) i proventi realizzati dalle societa' nello
svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi
istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte
di fondi effettuate con qualsiasi modalita'.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato
dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
come modificato da ultimo con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in
L. 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni.
3. All'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, e successive modificazioni, le parole: "6 per cento
sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento .
4. Le societa' sportive dilettantistiche comprese
quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni
sportive nazionali purche' riconosciute da enti di
promozione sportiva che corrispondono compensi comunque
denominati, comprese le indennita' di trasferta ed i
rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla
propria attivita', devono operare all'atto del pagamento,
relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di
L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di
L. 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una
ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'art.
11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle
addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Con decreto del Ministro delle finanze possono essere
modificati i limiti di importo relativi a ciascuna
prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun
percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle
variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. All'art. 13-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a un milione di lire in favore delle societa'
sportive dilettantistiche .
6. All'art. 91-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "nonche' dell'onere di cui
all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla
meta' .
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
anche al fine di realizzare una semplificazione degli
adempimenti previsti per i contribuenti in sede di
dichiarazione e conservazione documentale, nonche' le
procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria
documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti
all'attivita' istituzionale svolta dalle societa' sportive
dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a
qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a
L. 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a
tutti i soggetti che organizzano o promuovono attivita'
sportive senza l'impegno di atleti qualificati
professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge".
Note all'art. 1:
- Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, reca:
"Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in
attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche'
modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello
spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi", ed e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 59 del 12 marzo 1999. Si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - 1. Sono soggetti
all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre
attivita' indicati nella tariffa allegata al presente
decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato".
- Si riporta il testo della tariffa allegata al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 640. (Imposte sugli spettacoli), come
modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 60:
"Allegato A
TARIFFA DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Punto tariffa Genere di attività Aliquota
- - -

1 Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad
esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali,
e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da
ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di
durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario
complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. 2 16 per cento Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni,
dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e
congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento
o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico,
installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico,
sia in circoli o associazioni di qualunque specie;
utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del 3 bowling; noleggio go-kart. 8 per cento Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente 4 riservati all'esercizio delle scommesse. 60 per cento Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi
a ciò destinati. 10 per cento
1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente
indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti
all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i
quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attivita'
soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non
soggetti oppure costituiti da piu' attivita' soggette a
tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sara'
determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in
proporzione alla durata di ciascuna componente.
3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento
e intrattenimento di cui all'art. 14-bis, comma 1,
l'aliquota e' fissata al 6 per cento".
- Si riporta il testo dell'art. 74, sesto comma, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:
"Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita'
di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si
applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli
intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita'
stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art.
19 e' forfettaria in misura pari al cinquanta per cento
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se
nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa
vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e
cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e
di trasmissione radiofonica, comunque connesse
all'attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si
applica con le predette modalita' ma la detrazione e'
forfettizzata in misura pari a un decimo per le operazioni
di sponsorizzazione ed in misura pari ad in terzo per le
cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e
di trasmissione radiofonica. l soggetti che svolgono le
attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo
di fatturazione, tranne che per le prestazioni di
sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti
di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per
le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli
obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto
stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la
disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti.
Le singole imprese hanno la facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, dandone
comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale,
prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle
entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio".
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633:
"Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione delI'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attivita' di vendita devono eseguite le annotazioni
prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di
vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. 23 marzo
1998, n. 100, recante "Regolamento recante: norme per la
semplificazione e la razionalizzazione di alcuni
adempimenti contabili in materia di imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 88 del 16 aprile 1998:
"Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). - 1.
Entro il giorno 15 di ciascun mese, il contribuente
determina la differenza tra l'ammontare complessivo
dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese
precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello
dell'imposta, risultante dalle annotazioni seguite, nei
registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla
base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per
i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello
stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli
elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono
indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o
dei corrispettivi.
2. A decorrere dal 1o gennaio 1999, le predette
annotazioni sono sostitute con l'indicazione degli stessi
dati in apposita dichiarazione, da approvare con decreto
dirigenziale e con le modalita' ivi previste, da
presentare, anche in via telematica, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data
entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente
che affida a terzi la tenuta della contabilita' e ne abbia
dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno
precedente, puo' fare riferimento del calcolo della
differenza di imposta relativa al mese precedente,
all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto
dalla seconda liquidazione periodica.
4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il
contribuente versa l'importo della differenza nei modi di
cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi
della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera
il limite di lire cinquantamila, il versamento e'
effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. La
dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata, anche
nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro
il termine stabilito per il versamento dell'imposta.
5. Le diposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e
74, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi
stabiliti".
- Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, reca: "Regolamento
recante modicalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", ed e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 208 del 7 settembre 1998. Detto decreto e' oggetto di
aggiornamento.
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633:
"Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il
contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro
anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla
dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta.
Dalla registrazione devono risultare la data della
fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa
attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del
cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome
e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti,
nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta
distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni non imponibili
o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere
indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo
di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
La disposizione del comma precedente si applica anche
per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per
quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,
quale ne sia l'importo".
- La legge 26 gennaio 1983, n. 18, reca: "Obbligo da
parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta
sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale
mediante l'uso di speciali registratori di cassa" ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio
1983.
- Il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, reca:
"Regolamento recante norme per la semplificazione degli
obblighi di certificazione dei corrispettivi", ed e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1997, n. 30.
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633:
"Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti). - I registri previsti dal presente decreto,
compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere
numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice
civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione
governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219
dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono
essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e
la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il
notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili
o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita'
previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente.
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a
tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
a condizione che nei registri previsti da tali articoli
siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri
della pagina e della riga della corrispondente annotazione
nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati
nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 del D.M. 23
marzo 1983, recante: "Norme di attuazione delle
disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18,
concernente obbligo da parte di determinate categorie di
contribuenti dell'IVA di rilasciare uno scontrino fiscale
mediante l'uso di speciali registratori di cassa":
"Art. 8. - Entro il giorno successivo a quello della
installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente
deve darne comunicazione, mediante apposita dichiarazione,
al competente ufficio dell'IVA. La dichiarazione,
sottoscritta anche dal tecnico, deve essere redatta in
duplice esemplare, di cui uno di spettanza dell'utente, e
deve contenere i dati identificativi dell'utente e del
tecnico che ha provveduto alla installazione, la
denominazione commerciale del modello, nonche' il numero di
matricola dell'apparecchio e l'ubicazione dell'esercizio in
cui lo stesso e' stato installato. Con le stesse modalita'
e le stesse indicazioni debbono essere comunicate al
competente ufficio IVA le variazioni dei dati sopra
elencati.
Agli effetti del presente decreto per giorno di
installazione dell'apparecchio s'intende il giorno
dell'effettuazione da parte del tecnico incaricato
dell'assistenza delle annotazioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10".
"Art. 11. - Nel caso di mancato o irregolare
funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi
misuratori fiscali, il contribuente deve tempestivamente
richiedere l'intervento della ditta tenuta alla
manutenzione annotando la data e l'ora della richiesta sul
libretto di dotazione dell'apparecchio, e deve, fino a
quando non sia ultimato il servizio di assistenza,
provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale,
alla distinta annotazione su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione".
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, del D.M.
30 marzo 1992, recante: "Caratteristiche degli apparecchi
misuratori fiscali idonei alla certificazione delle
operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, nonche' delle operazioni di
commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge
28 marzo 1991, n. 112", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 31 marzo 1992:
"3. Il contribuente fornito di apparecchio misuratore
fiscale di riserva, regolarmente installato, puo'
provvedere alla sua immediata attivazione previa
annotazione su entrambi i libretti di dotazione fiscale".
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare
le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale):
"1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, per le quali non e'
obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta
del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio
della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge
10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero
dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a
tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e
successive modificazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio
1976, n. 249, recante: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,
concernente misure urgenti in materia tributaria",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 17 maggio
1976:
"Art. 8. - Con i decreti del Ministro per le finanze
puo' essere stabilito nei confronti di determinate
categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto
l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni
operazione per la quale non e' obbligatoria la emissione
della fattura. L'obbligo puo' essere imposto anche per
limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di
controllo dell'applicazione del tributo.
Con i medesimi decreti sono determinati le
caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per
il rilascio nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad
assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente
comma.
I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre
mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
In caso di mancata emissione della ricevuta o di
emissione del documento stesso con indicazione del
corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando
tale indicazione e' prescritta, si applica la pena
pecuniaria da L. 400.000 a L. 1.800.000. La pena e' ridotta
ad un quarto se la ricevuta, pur essendo stata emessa, non
e' consegnata al destinatario.
Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta
degli organi accertatori nel luogo della prestazione o
nelle immediate adiacenze, non e' in grado di esibire la
ricevuta o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo
inferiore a quello reale quando tale indicazione e'
prescritta, si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 a
L. 200.000.
Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute
nei decreti di cui al secondo comma, si applica la pena
pecuniaria da L. 40.000 a L. 400.000.
Per le violazioni previste nel quarto, quinto e sesto
comma, e' consentito al trasgressore di pagare all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma
rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo,
mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal
sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di
notifica del relativo verbale di constatazione. Il
pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena
pecuniaria nascente dalla violazione.
Qualora siano state accertate definitivamente, a
seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre
distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta
fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un
quinquennio, l'autorita' amministrativa competente dispone,
per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore
ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
svolta.
Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche
delle violazioni per le quali e' intervenuto il
procedimento di cui al settimo comma.
All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia
di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione
si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad
emettere la ricevuta fiscale.
Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati,
documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo
comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al
fine di eludere le disposizioni della presente legge
nonche' quelle degli stessi decreti, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Alla medesima pena
soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei
documenti, ne fa uso agli stessi fini.
Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di
pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di
emissione della ricevuta fiscale o di emissione del
documento stesso con indicazione del corrispettivo in
misura inferiore a quella reale, puo' essere ordinata
dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della
imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza
pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla
presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la
sospensione della licenza o dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' svolta, per un periodo non
inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese".
- Si riporta il testo dell'art. 74-quater, inserito nel
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'art. 74-ter,
dall'art. 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita'
spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate
nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le
operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha
inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione
delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali
l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del
corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese
assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante
apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di
accesso deve risultare la natura dell'attivita'
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle
attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le
caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per
l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate
in modo saltuario od occasionale, deve essere data
preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate
al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al luogo in cui si svolge la
manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base
imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale
indetrabilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con
esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di
lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
per le attivita' svolte dai soggetti che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici
delle entrate anche attraverso il controllo contestuale
delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi
compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
al fine di acquisire e reperire elementi utili
all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle
violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta
dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le
norme e con le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
agli uffici stessi i relativi processi verbali di
constatazione. Si rendono applicabili le norme di
coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
facolta' di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con
rapporto professionale esclusivo, previamente individuato
in base al possesso di una adeguata qualificazione e
inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei
dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il
concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n.
640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello
stesso decreto n. 640 del 1972".



 
Art. 2.
Intrattenimenti organizzati da enti societa' o associazioni
1. Qualora per gli intrattenimenti elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia previsto il pagamento di un corrispettivo specifico per l'ingresso anche da parte dei soci, sono rilasciati titoli di accesso a tutti gli intervenuti.
2. Gli stessi soggetti presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione dell'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate le specifiche attivita' esercitate, rientranti o meno nell'area di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.



Note all'art. 2:
- Per il testo della tariffa allegata al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, vedi nota all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 3, e 17
del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640:
"Art. 3, comma 3: Quando gli spettacoli e le altre
attivita' di cui al primo comma sono organizzati da
societa' o circoli per i propri soci, l'imposta si applica
sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali
pagati dai soci, se la societa' o circolo abbia per unico
scopo di organizzare tali spettacoli e attivita' ovvero su
parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se
la societa' o circolo non abbia tale unico scopo. Entro
cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve
essere presentata apposita denuncia dell'ammontare
complessivo delle quote o contributi dei soci".
"Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio
decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei
tributi connessi alla Societa' italiana degli autori ed
editori.
I tributi riscossi dalla Societa' sono versati allo
Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la
convenzione di cui al primo comma".



 
Art. 3. Prestazioni occasionali e prestazioni accessorie alle attivita' da
intrattenimento
1. I soggetti che organizzano occasionalmente attivita' da intrattenimento unitamente ad attivita' soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, certificano con uno dei documenti fiscali previsti dallo stesso decreto anche i corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie. I soggetti non esercenti impresa che organizzano occasionalmente le attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999, producono la dichiarazione di cui all'articolo 19 dello stesso decreto n. 640 del 1972, anteriormente all'effettuazione dell'evento e presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, un'apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dei soggetti e l'indicazione dei corrispettivi percepiti.



Note all'art. 3:
- Per il titolo del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696,
vedi nota all'art. 1.
- Per il testo della tariffa allegata al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, vedi nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 640:
"Art. 19 (Dichiarazione d'inizio di attivita'). - Gli
esercenti e gli organizzatori degli spettacoli e delle
altre attivita' soggetti ad imposta devono farne preventiva
dichiarazione sottoscritta dal contribuente o da un suo
rappresentante legale o negoziale all'ufficio accertatore
e, su richiesta dell'ufficio stesso, prestare idonea
garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento
dell'imposta presumibilmente dovuta.
La consegna della licenza di pubblica sicurezza e'
subordinata alla esibizione, da parte dell'intestatario
della licenza medesima, del duplo della dichiarazione di
cui al comma precedente vistato dall'ufficio accertatore".
- Per l'art. 17 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
640, vedi nota all'art. 2.



 
Art. 4.
Imponibili medi
1. I soggetti che svolgono le attivita' di minima importanza e quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre non soggette di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 60 del 1999, assolvono l'imposta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, previa specifica comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, con le modalita' e nei termini previsti dal successivo articolo 19 dello stesso decreto, salvo che sia esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, in base alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Agli effetti della certificazione dei corrispettivi, per le attivita' di minima importanza, previste dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente regolamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 cessa di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' superato il volume d'affari di cinquanta milioni di lire.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 60, che sostituisce il testo dell'art. 14
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640:
"Art. 8 (Imponibili medi). - 1. L'art. 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Imponibili medi). - 1. L'imposta si applica
su imponibili determinati a norma del comma 2:
a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza
altre prestazioni sostitutive ed accessorie
obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in
pubblici esercizi;
b) per le attivita' di minima importanza e per quelle
soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non
vi sono soggette.
2. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui
alla lettera a) del comma 1, la base imponibile e'
determinata nella misura del 50 per cento dei proventi
conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita' di cui
alla lettera b) del comma 1, la base imponibile e'
costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti,
sempreche' i ricavi dell'anno solare precedente siano
ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni
di lire.
3. E' data facolta' di optare per la determinazione
dell'imponibile in via ordinaria ".
- Per l'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, si
veda in nota all'art. 2.
- Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, reca:
"Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
di imposte dirette".



 
Art. 5.
Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco
1. Per ogni mese solare, i soggetti che gestiscono case da gioco o i loro rappresentanti compilano e sottoscrivono apposite distinte, in unico esemplare, per la contabilizzazione dei proventi.
2. Alla fine di ogni giornata di gioco e, comunque, entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui e' iniziato il gioco sono indicati in un'unica distinta i proventi realizzati, distinguendo quelli derivanti dal gioco, dagli ingressi e dagli altri introiti connessi.
3. Alla distinta sono allegate le note compilate per ciascun tavolo da gioco e per il totale degli apparecchi.
4. La distinta e' utilizzata dai soggetti di cui al comma 1 per la liquidazione ed il versamento del tributo.
5. Gli esemplari delle distinte per la contabilizzazione dei proventi sono tenuti e conservati dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, vedi in nota all'art. 1.



 
Art. 6.
Modalita' e termini di pagamento
1. Il pagamento dell'imposta e' effettuato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
a) per le attivita' a carattere continuativo svolte in un mese solare, entro il giorno sedici del mese successivo;
b) per le attivita' occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione;
c) per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale.
2. Nei casi di mancato svolgimento delle attivita' soggette all'imposta, per le quali sia previsto, in base ad accordi intercorsi tra le parti, l'obbligo della restituzione del corrispettivo pagato per i titoli di accesso, l'imposta e' commisurata alle somme non rimborsate e versata entro trenta giorni dall'originario termine di pagamento.
3. Qualora l'effettuazione delle attivita' di cui al comma 2 sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall'organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell'imposta avviene secondo i termini previsti per quest'ultima.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), come modificato dal presente decreto:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla
fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,n. 602; per le ritenute di cui al secondo
comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire
il versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti dai titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".



 
Art. 7.
Obblighi degli esercenti attivita' spettacolistiche
1. Per le prestazioni di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' per le operazioni ad esse accessorie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, ad esclusione delle prestazioni di cui al n. 6, secondo periodo, della medesima tabella C, rese presso il domicilio del cliente, i cui corrispettivi sono certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
2. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 provvedono all'annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ai conseguenti adempimenti di liquidazione e versamento di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, di dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' agli altri adempimenti previsti dal titolo II del medesimo decreto n. 633 del 1972.



Note all'art. 7:
- Si riporta la tabella C allegata al citato D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633:
"Tabella C
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA'
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e
avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche
se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si
svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i
concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in
discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica
dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento
dell'orario complessivo di apertura al pubblico
dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo
eletrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature
similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive;
corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche,
giostre e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini e marionette ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni
scientifiche, artistiche e industriali, rassegne
cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro
delle finanze ed altre manifestazioni similari;
6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al
pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in
forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a
domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma
digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite".
- Per il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976,
n. 249, vedi nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, vedi nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n.
100, vedi nota all'art. 1.
- Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, reca:
"Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".



 
Art. 8.
Contribuenti minori
1. I soggetti previsti dall'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall'annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, ma assolvono gli obblighi di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale.
3. I soggetti di cui al comma 1 che iniziano l'attivita' e presumono di realizzare un volume di affari non superiore al limite ivi previsto comunicano che intendono avvalersi del regime agevolativo, ai sensi dell'articolo 35, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e superato il limite di cinquanta milioni di lire.



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 47-quater, comma 5, del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1.
- Per il titolo della legge 10 maggio 1976, n. 249,
vedi nota all'art. 1.
- Per il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo
1992, vedi nota all'art. 1.
- Per l'art. 74-quater, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, si veda in nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, vedi nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633:
"Art. 35 (Inizio, variazione e cessazione di
attivita'). - I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro
trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice
esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato
con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve
essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro
documento destinato all'ufficio, nonche' nelle deleghe di
cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni
di versamento.
Dalla dichiarazione di inizio dell'attivita' devono
risultare:
1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio
fiscale e la eventuale ditta;
2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli
elementi di cui al n. 1, per almeno una delle persone che
ne hanno la rappresentanza;
3) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
4) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
5) ogni altro elemento richiesto dal modello.
In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui
al precedente comma o di cessazione di attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' al
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.
Se la variazione importa il trasferimento del domicilio
fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere
contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della
variazione.
In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la
presentazione della dichiarazione di cui al precedente
comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla
data di ultimazione delle operazioni relative alla
liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le
disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla
fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.
Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche
dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5, dell'art. 2, da
determinare computando anche le operazioni indicate
nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia
stato ancora pagato.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa,
arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di
affari che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e
34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da
presentare a norma del primo comma e devono osservare la
disciplina rispettivamente stabilita".
- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1, della
legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
"Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di
associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Per le
societa' sportive dilettantistiche comprese quelle non
riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive
nazionali purche' riconosciute da enti di promozione
sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, non concorrono a formare il reddito
imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e
comunque per un numero complessivo non superiore a due
eventi per anno e per un importo non superiore al limite
annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con l'Autorita'
di Governo competente in materia di sport:
a) i proventi realizzati dalle societa' nello
svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi
istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte
di fondi effettuate con qualsiasi modalita'".
- La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca:
"Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche" ed e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
- Per il testo dell'art. 74, sesto comma, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 640, si veda in note all'art. 1.
- Per il titolo del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, si
veda in note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della
citata legge 16 dicembre 1991, n. 398:
"2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono
annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di
incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento
conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali".
- Il D.M. 11 febbraio 1997, recante: "Approvazione del
modello di prospetto per i contribuenti che adottano
modalita' di annotazioni semplificate di cui all'art. 3,
comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
1997.
- Per il testo dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997,
n. 241, vedi in nota all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del D.L. 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427:
"Art. 47 (Registrazione delle operazioni
intracomunitarie). - 1. Le fatture relative agli acquisti
intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettera
b), e alle operazioni di cui all'art. 46, comma 1, secondo
periodo, previa integrazione a norma del primo periodo
dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese
di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque
entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al
relativo mese, distintamente nel registro di cui all'art.
23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con
l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni
espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'art. 46,
comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione.
Le fatture devono essere annotate distintamente, nei
termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro
di cui all'art. 25 del predetto decreto, con riferimento
rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di
emissione.
2. I contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro
di cui al successivo art. 24 anziche' in quello delle
fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai
termini e alle modalita' indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare,
previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al
comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto
conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633
del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono
venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione
per le fatture di cui all'art. 46, comma 5.
4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie
di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate
distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla
data della loro emissione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si
applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto
nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non e'
parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel
territorio dello Stato".



 
Art. 9.
Associazioni sportive dilettantistiche
e soggetti assimilati
1. Alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali, connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. L'opzione e' comunicata al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale intendono fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno ed all'ufficio delle entrate, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata con le stesse modalita' ed e' vincolante per un quinquennio.
3. I soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in luogo degli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. I suddetti soggetti annotano distintamente nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonche' le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
 
Art. 10.
Disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 969, la lettera h), e' sostituita dalla seguente:
"le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;".
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera ss) e' aggiunta la seguente:
"tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attivita' di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire".



Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 2, comma 1, del citato D.P.R. 21
dicembre 1996, n. 696, come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 2 (Operazioni non soggette all'obbligo di
certificazione). - 1. Non sono soggette all'obbligo di
certificazione di cui all'art. 1 le seguenti operazioni:
a) le cessioni di tabacchi e di altri beni
commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici
registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai
produttori agricoli cui si applica il regime speciale
previsto dall'art. 34, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
d) le cessioni di beni risultanti dal documento di
cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato
nell'ammontare dei corrispettivi;
e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici,
di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli
d'antiquariato;
f) le prestazioni di servizi rese da notai per le
quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in
misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali
e di assegni bancari;
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante
apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le
prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o
divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti
al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque
specie;
h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e
alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai
concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la
raccolta delle rispettive giocate;
i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in
mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed
universitarie nonche' in mense popolari gestite
direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di
beneficenza;
l) le prestazioni di traghetto rese con barche a
remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di
Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a
trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo
servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a
motore da soggetti che esplicano attivita' di traghetto
fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito
dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
m) le prestazioni di custodia e amministrazione di
titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di
credito da societa' finanziarie o fiduciarie e dalle
societa' di intermediazione mobiliare;
n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui
all'art. 22, primo comma, punto 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto
pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al
seguito di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente
l'attivita' di trasporto;
p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con
conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro,
svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di
portatori di handicap;
q) le prestazioni didattiche, finalizzate al
conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od
altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri,
estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate
con pubbliche amministrazioni;
s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle
rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai,
arrotini;
t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici
senza collaboratori o dipendenti;
u) le prestazioni di riparazioni di calzature
effettuate da soggetti che non si avvalgono di
collaboratori e dipendenti;
v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori
di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) le prestazioni di cardatura della lana e di
rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei
clienti da parte di materassai privi di dipendenti e
collaboratori;
aa) le prestazioni di riparazioni di biciclette rese
da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e
dipendenti;
bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di
palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati,
dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti
di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di
soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio
di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti
nei mercati rionali;
cc) le somministrazioni di alimenti e bevande
effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni
ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi
pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di
venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) le somministrazioni di alimenti e bevande,
accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze
letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e
turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e
per conto del cliente;
gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree
coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento
del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature
funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o
mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari,
indipendentemente dall'eventuale presenza di personale
addetto;
hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere
dalle associazioni sportive dilettantistiche che si
avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, nonche' dalle associazioni senza fini di
lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'art.
9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle
stazioni ferroviarie;
ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di
deposito bagagli;
mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione
di servizi igienico-sanitari pubblici;
nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori
pubblici;
oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti
che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a
dette cessioni;
pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle
persone fisiche di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio
1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli
adempimenti di cui all'art. 34, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da
regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita'
montane, dalle istituzioni di assistenza e beneficenza,
dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali,
dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dagli enti obbligati alla
tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione di quelle
poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
rr) le prestazioni di servizi rese sul litorale
demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti
amministrativi rilasciati dalle autorita' competenti,
escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni
altra attivita' non connessa con quella autorizzata;
ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico
nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste;
tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati
nella Sezione I limitatamente alle piccole e medie
attrazioni e alla Sezione III dell'elenco delle attivita'
di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337,
escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da
divertimento di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino
un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di
lire".



 
Art. 11
Disposizioni transitorie e decorrenza

1. I soggetti di cui all'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelli previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora alla data del 1o gennaio 2000 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il 30 giugno 2000. In tale periodo certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato Roma, addi' 30 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 4



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 74-quater del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, si veda in nota all'art. 1.
- Si riporta l'art. 2 del citato D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 60, che ha modificato l'art. 2 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 640:
"Art. 2 (Soggetti d'imposta). - 1. L'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Soggetti d'imposta). - 1. E' soggetto
d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre
attivita' di cui alla tariffa allegata al presente decreto
ovvero esercita case da gioco.
2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco e'
riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto
d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione ".
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 10 maggio
1976, n. 249, si veda in nota all'art. 1.
- Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze
30 marzo 1992, si veda in nota all'art. 1.
- Per l'art. 17 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
640, si veda in nota all'art. 2.



 
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