Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 febbraio 2000
Ulteriori disposizioni integrative per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3038).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Vista, da ultimo, l'ordinanza n. 2969 del 1o aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 1999 concernente la proroga fino al 30 giugno 2000 dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;
Vista la nota n. 1842/Sarno del 16 novembre 1999 con la quale il prefetto di Napoli - commissario delegato, trasmette una relazione sull'attivita' svolta e chiede la proroga dello stato di emergenza;
Considerato che le opere programmate ed in buona parte realizzate richiedono ulteriori tempi di attuazione;
Ritenuto che la gran parte degli interventi realizzati e da realizzare consentono il raggiungimento dell'obbiettivo di superare lo stato di emergenza ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno;
Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. 196/ARS/M/DI/U.DE del 7 gennaio 2000 e l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 2001/Gab. del 13 gennaio 2000;
Sentito il commissario delegato - prefetto di Napoli;
Dispone:
Art. 1.
1. I poteri conferiti al commissario delegato - prefetto di Napoli, con l'art. 1 dell'ordinanza n. 2969 del 1o aprile 1999, sono prorogati fino al 30 giugno 2000.
 
Art. 2.
1. L'utilizzazione di personale pubblico, anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, gia' previsto in precedenti ordinanze in materia, e' disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazioni. Tra le norme derogabili sono compresi l'art. 58, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297.
2 Al commissario delegato ed ai vice commissari dallo stesso nominati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 2558 del 30 aprile 1997 e' attribuito un compenso determinato con decreto del Ministero dell'ambiente.
3. Il Ministero dell'ambiente per le attivita' di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale fino al 30 giugno 2000 del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonche' dall'art. 7 dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, con le medesime modalita' previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico del prefetto di Napoli delegato.
 
Art. 3.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2000
Il Ministro: Bianco
 
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