Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CIRCOLARE 4 febbraio 2000, n. 4
"Patto di stabilita' interno" per le province e i comuni. Art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Alle province
Ai comuni
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Al Ministero dell'interno -
Direzione centrale finanza locale
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale Premessa.
Com'e' noto, l'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), nello spirito di far concorrere gli enti territoriali alla politica di risanamento della finanza pubblica, ha profondamente innovato le disposizioni contenute nell'art. 28, comma 1, della legge n. 448 del 1998 concernente il "patto di stabilita' interno".
In attesa dell'emanazione (entro il 30 aprile 2000) del decreto interministeriale Tesoro-Interno di determinazione delle modalita' tecniche di computo del disavanzo, si ritiene opportuno emanare la seguente circolare al fine di porre in grado gli enti locali di predisporre i documenti di bilancio 2000 in linea con le disposizioni dell'art. 30 della citata legge n. 488, restando inteso che potranno essere fornite indicazioni correttive all'atto dell'emanazione del predetto decreto che, tra l'altro, richiede il preventivo parere della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Per il momento, vengono qui precisati alcuni contenuti innovativi rispetto a quelli a suo tempo definiti con la precedente circolare n. 11 del 12 marzo 1999 di questo ufficio (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1999) e ai cui contenuti si fa rinvio per tutto cio' che in questa sede non e' stato diversamente disciplinato.
Le principali innovazioni legislative si possono cosi' riassumere:
una ulteriore riduzione del disavanzo per il 2000 di almeno 0,1 punti percentuali del P.I.L. previsto nel D.P.E.F. rispetto all'obiettivo gia' indicato per lo stesso anno dall'art. 28, comma 2, della legge n. 448 del 1998;
il recupero nel 2000 della quota di disavanzo programmatico eventualmente non realizzato nel corso del 1999;
la costanza per i tre anni successivi dell'importo della riduzione realizzata per l'anno 2000;
una diversa formulazione della definizione di disavanzo;
la facolta' da parte degli enti di calcolare il disavanzo 1999 con i criteri previsti dalla normativa 2000 o di cumulare i dati 1999 e 2000 per perseguire una riduzione complessiva di 0,2 punti percentuali del P.I.L.;
l'individuazione di nuove azioni correttive per ottenere il miglioramento del disavanzo.
Gli effetti finanziari che si intendono conseguire con la nuova versione del "patto di stabilita' interno" possono valutarsi, cosi' come per il 1999, in 820 miliardi a carico degli enti locali, pari ad almeno l'1,1% della spesa corrente rilevante ai fini del saldo oppure ad almeno il 3% del saldo finanziario.
Al fine di conseguire tale risparmio di 820 miliardi a livello aggregato, ciascun ente concorre al risanamento migliorando il proprio saldo tendenziale nel 2000, riducendolo se e' negativo, aumentandolo se e' positivo. La riduzione del disavanzo complessivo coinvolge quindi tutti gli enti locali e deve intendersi come correzione del disavanzo tendenziale (il disavanzo che si avrebbe in assenza di interventi correttivi).
Sulla base di valutazioni macroeconomiche di previsione delle spese correnti e delle entrate proprie degli enti locali, la crescita del disavanzo tendenziale per l'anno 2000 e' stata stimata pari a circa il 3% (pari all'80% del tasso di crescita del P.I.L. al valore nominale indicato nella misura del 3,8% dal D.P.E.F. per gli anni 2000-2003). 1. Nuova definizione del disavanzo di cui al comma 1 dell'art. 28
della legge n. 448 del 1998.
Di particolare rilievo, ai fini del calcolo del saldo di ciascun ente, e' il comma 2 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 che prevede una diversa definizione di saldo rispetto a quella adottata nel "patto di stabilita' interno" per l'anno 1999.
Il saldo viene calcolato quale differenza tra le riscossioni per entrate finali e i pagamenti correnti al netto degli interessi passivi (come in passato) e di ulteriori voci da detrarre sia per l'entrata che per la spesa.
Relativamente ai dati da prendere in considerazione, si precisa che per entrate effettivamente riscosse e uscite effettivamente pagate si intendono, rispettivamente, gli incassi e i pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati dal tesoriere dell'ente.
Qualora nel corso dell'esercizio il tesoriere registri incassi senza reversale o pagamenti senza mandato(carte contabili) e' necessario in ogni caso che l'ente provveda ad una rapida regolarizzazione dei sospesi di tesoreria o quanto meno, ai fini del monitoraggio, operi le necessarie stime per una corretta allocazione di detti sospesi.
1.1. Definizioni delle voci.
Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti allo scrivente ufficio, si ritiene opportuno fornire precisazioni sulle singole voci:
1.1.1. Per le entrate.
Per entrate finali si intendono le entrate relative ai primi quattro titoli di bilancio dell'entrata (cosi' come definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996).
Per trasferimenti correnti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al "patto di stabilita' interno" si intendono gli incassi registrati:
per lo Stato, al titolo 2o, categoria 1a;
per l'Unione europea, al titolo 2o, categoria 4a;
per gli enti che partecipano al "patto di stabilita' interno", al titolo 2o, categoria 2a e 3a (regioni), categoria 5a solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (comuni, province).
Per proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari si intendono le riscossioni registrate al titolo 4o, categoria 1a.
Per trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al "patto di stabilita' interno" si intendono gli incassi registrati:
per lo Stato, al titolo 4o, categoria 2a;
per l'Unione europea, a titolo 4o, categoria 4a (o 5a qualora ivi registrati) solo per la parte riguardante le entrate di parte capitale dall'Unione europea;
per gli enti che partecipano a "patto di stabilita' interno", al titolo 4o, categoria 3a (regioni), categoria 4a solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (comuni, province).
1.1.2. Per le spese.
Per spese correnti si intendono le spese afferenti il primo titolo di bilancio della spesa (cosi' come definito dall'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996).
Per interessi passivi si intendono le spese afferenti l'intervento 6o del titolo 1o.
Per spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al "patto di stabilita' interno" si intendono i pagamenti afferenti a quegli interventi di spesa corrente in cui le risorse di copertura abbiano la stessa specifica destinazione.
1.2. Per entrate e spese che rivestono il carattere dell'eccezionalita' non si rinviene, nell'attuale normativa, una definizione puntuale per tale tipologia, per cui l'individuazione di tali entrate e spese deve essere vista nel contesto della finalita' del "patto di stabilita' interno": nell'ambito, cioe', della programmazione finanziaria che deve essere adottata per raggiungere l'obiettivo programmatico del "patto".
L'ente potra' far rientrare nel carattere dell'eccezionalita' gli eventi straordinari (ad esempio: quelli calamitosi, quelli a seguito di sentenze esecutive, ecc.) ma non dovra' fare riferimento a tutte quelle risorse e a quegli interventi che siano prevedibili, anche se non in via continuativa.
1.3. Riscossione di crediti.
Cosi' come avvenuto per il precedente "patto di stabilita' interno", anche questa volta non si dovranno conteggiare tra le entrate le riscossioni di crediti, (titolo 4o, categoria 6a) in quanto, trattandosi di partite finanziarie, dette voci non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni: parametro questo preso a base per verificare il rispetto del "patto di stabilita' e crescita" sottoscritto dall'Italia con l'Unione europea e a cui si correla il "patto di stabilita' interno".
* * *
Poiche' la norma prevede la facolta' per gli enti locali di adottare diverse modalita' di calcolo del saldo programmatico e di verifica del proprio obiettivo, si ritiene utile impartire istruzioni differenziate per gli:
enti che non si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;
enti che si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;
enti che si avvalgono della facolta' di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri.
In ogni caso, ogni ente deve concorrere al risanamento finanziario migliorando, cosi' come era gia' previsto dal "patto di stabilita' interno" versione 1999, il proprio saldo tendenziale per il 2000: se tale saldo e' negativo, esso deve essere ridotto dell'intervento correttivo, se e' positivo, esso deve essere aumentato dell'intervento correttivo. 2. Enti che non si avvalgono della facolta' di ricalcolare
l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri.
Per la determinazione del saldo programmatico 2000 tali enti dovranno seguire il seguente procedimento metodologico:
2.1. Ricalcolo del saldo finanziario 1999.
Gli enti che, per l'anno 1999, decidono di valutare la propria conformita' al "patto di stabilita' interno" sulla base dei criteri fissati dalla precedente normativa (art. 28, legge n. 448 del 1998), ferma restando la validita' del risultato per il 1999 cosi' conseguito, devono, ai soli fini del calcolo del saldo programmatico 2000, ricalcolare il proprio saldo finanziario 1999 secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 30 della legge n. 488 del 1999, utilizzando i dati delle riscossioni e dei pagamenti dell'anno 1999 rilevabili dal conto del tesoriere, se disponibile, o dai flussi trimestrali di cassa opportunamente rettificati (anche attraverso stime) in presenza di sospesi di tesoreria.
2.2. Calcolo del saldo tendenziale 2000.
Tale saldo deve essere pari:
per gli enti con saldo finanziario 1999 positivo, al saldo finanziario 1999 (di cui a precedente punto 2.1) ridotto del 3% (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore nominale);
per gli enti con saldo finanziario 1999 negativo, al saldo finanziario 1999 (di cui al precedente punto 2.1) aumentato del 3% (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore nominale).
2.3. Calcolo dell'intervento correttivo per il 2000.
Per l'anno 2000 gli enti devono operare un'ulteriore riduzione del saldo tendenziale (di cui al precedente punto 2.2) di almeno 0,1 punti percentuali del P.I.L. Gli effetti finanziari che si intendono conseguire possono valutarsi, per il comparto degli enti locali, cosi' come per il 1999, in 820 miliardi, pari ad almeno l'1,1% della spesa corrente rilevante ai fini del saldo oppure ad almeno il 3% del saldo finanziario.
L'intervento correttivo, pertanto, dovra' essere almeno pari alla maggiore cifra tra l'1,1% della spesa corrente 1999 rilevante ai fini del saldo e il 3% del saldo tendenziale 2000 (inteso in valore assoluto) di cui al precedente punto 2.2.
2.4. Recupero differenziale non raggiunto nel 1999.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 prevede il recupero nell'anno 2000 della quota di obiettivo programmatico eventualmente non realizzato nel corso del 1999.
2.5. Calcolo del saldo programmatico per il 2000.
Il saldo programmatico per l'anno 2000 e' pari alla somma algebrica tra il saldo tendenziale (di cui al punto 2.2), l'intervento correttivo (di cui al punto 2.3) e l'eventuale recupero del differenziale (di cui al punto 2.4).
Per la soluzione di alcuni casi concreti si vedano gli esempi (n. 1 e n. 2) riportati alla fine della presente circolare. 3. Enti che si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo
programmatico 1999 con i nuovi criteri.
Per la determinazione del saldo programmatico 2000 tali enti dovranno seguire il seguente procedimento metodologico:
3.1. Ricalcolo del saldo programmatico 1999.
Gli enti che si avvalgono della facolta' concessa dalla legge finanziaria 2000 di ricalcolare il saldo programmatico per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati dall'art. 30 della legge n. 488 del 1999, devono provvedere a ricalcolare il saldo finanziario 1998, con i nuovi criteri previsti dal suddetto art. 30 (e meglio definiti nel punto 1 e seguenti) e applicare la procedura metodologica espressa nella citata circolare n. 11 del 1999 (punto 4).
3.2. Calcolo del saldo tendenziale 2000.
Tale saldo deve essere pari:
per gli enti con saldo programmatico 1999 positivo, al saldo programmatico 1999 (di cui al precedente punto 3.1) ridotto del 3% (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. monetario);
per gli enti con saldo programmatico 1999 negativo, al saldo programmatico 1999 (di cui al precedente punto 3.1.) aumentato del 3% (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. monetario).
3.3. Calcolo dell'intervento correttivo per il 2000.
Per l'anno 2000 gli enti devono operare un'ulteriore riduzione del saldo tendenziale (di cui al precedente punto 3.2) di almeno 0,1 punti percentuali del P.I.L. Gli effetti finanziari che si intendono conseguire possono valutarsi, per il comparto degli enti locali, cosi' come per il 1999, in 820 miliardi, pari ad almeno l'1,1% della spesa corrente rilevante ai fini del saldo oppure ad almeno il 3% del saldo finanziario.
L'intervento correttivo, pertanto, dovra' essere pari almeno alla maggiore cifra tra l'1,1% della spesa corrente 1999 rilevante ai fin del saldo e il 3% del saldo tendenziale 2000 (inteso in valore assoluto) di cui al precedente punto 3.2.
3.4. Recupero differenziale non raggiunto nel 1999.
Si dovra' seguire la procedura illustrata al precedente punto 2.4.
3.5. Calcolo del saldo programmatico per il 2000.
Il saldo programmatico per l'anno 2000 e' pari alla somma algebrica tra il saldo tendenziale (di cui al punto 3.2), l'intervento correttivo (di cui al punto 3.3.) e l'eventuale recupero del differenziale (di cui al punto 3.4).
3.6. Disposizioni specifiche per le province.
Com'e' noto, gli articoli 56, 60 e 61 del decreto legislativo n. 446/1997 hanno previsto, a decorrere dal 1999:
l'istituzione dell'imposta provinciale sulle formalita' di trascrizione al P.R.A. in sostituzione dell'imposta erariale di trascrizione al P.R.A.;
l'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile;
una riduzione dei trasferimenti erariali corrispondente al gettito riscosso nel 1998 per l'imposta sulle assicurazioni.
Al fine di operare un raffronto omogeneo che tenga conto delle predette innovazioni, si ritiene necessario che, nella determinazione del saldo finanziario per gli anni 1999 e 2000, le province non considerino, per il momento, le entrate derivanti dai nuovi tributi, cosi' come previsto dalla circolare n. 11 del 1999 (punto 2).
Per la soluzione di alcuni casi concreti si vedano gli esempi (numeri 3, 4, 5, 6 e 7) riportati alla fine della presente circolare. 4. Enti che si avvalgono della facolta' di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi
criteri.
Gli Enti possono, altresi', avvalersi della facolta' di valutare la propria conformita' al "patto di stabilita' interno" sulla base del saldo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000: in tale caso il miglioramento del saldo aggregato programmatico dovra' produrre cumulativamente una riduzione del saldo aggregato pari allo 0,2 per cento del P.I.L. per il 1999.
La verifica del raggiungimento di tale obiettivo sara' effettuata attraverso il raffronto tra la somma algebrica dei saldi finanziari realizzatisi nel 1999 e nel 2000 (calcolati secondo i nuovi criteri) e la somma algebrica tra il saldo programmatico 1999 e quello 2000 (punti 3.1 e 3.5).
5. Calcolo dei saldi programmatici per gli anni 2001, 2002 e 2003.
Poiche' la norma prevede che la riduzione dovra' avere effetto anche nei tre anni successivi, si rende necessario mantenere costante l'intervento correttivo applicato nel 2000 ai saldi tendenziali 2001, 2002 e 2003 determinati con i nuovi criteri.
Pertanto, per calcolare il saldo tendenziale 2001 (e degli anni successivi) sara' sufficiente far crescere il disavanzo o ridurre l'avanzo finanziario, di cui ai punti 2.5 o 3.5, relativo al 2000 (e degli anni successivi), dell'80% del tasso di crescita del P.I.L. nominale programmato (vedi D.P.E.F. 2000-2003) e le cui variazioni percentuali sono qui riportate:
80% della variazione tra P.I.L. 2000-2001: 3,3%;
80% della variazione tra P.I.L. 2001-2002: 3,6%;
80% della variazione tra P.I.L. 2002-2003: 3,6%.
Per calcolare il saldo programmatico, una volta determinato (come sopra precisato) il saldo tendenziale, si applichera' a quest'ultimo lo stesso ammontare dell'intervento correttivo applicato nell'anno 2000 (punti 2.3 o 3.3).
6. Relazione illustrativa sulle misure adottate.
La relazione illustrativa (prevista dall'art. 30, comma 3, della legge n. 488/1999) sulle misure adottate o che si intendano adottare per conseguire l'obiettivo di riduzione del saldo tendenziale per l'anno 2000 o, nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo fissato per il 1999, del recupero del differenziale nell'anno 2000, e' necessario che fornisca anche indicazioni sulle partite escluse dal calcolo del saldo, posto che le stesse sono comunque rilevanti ai fini dell'indebitamento netto e del debito delle pubbliche amministrazioni.
La relazione dovra' essere inviata al Ministero del tesoro esclusivamente dalle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e dai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti mentre tale obbligo di trasmissione non sussiste per gli altri enti locali con una popolazione inferiore.
7. Monitoraggio.
7.1. Chiarimenti.
A seguito dei numerosi quesiti pervenuti in ordine al monitoraggio, si precisa che:
per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dei vari adempimenti connessi con il "patto di stabilita' interno", si applica il criterio previsto dall'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT);
i prospetti da trasmettere al Ministero del tesoro non necessitano di sottoscrizioni congiunte del responsabile dell'ente e del suo tesoriere e cio' perche', cosi' come gia' precisato nella citata circolare n. 11 del 1999, il patto di stabilita' interno impone oneri e non obblighi, con un coinvolgimento delle responsabilita' del sistema delle autonomie locali solo in caso di mancato raggiungimento dei risultati desiderati: le indicazioni contenute nel "patto di stabilita' interno", infatti, non hanno valenza di legittimita' dei documenti di bilancio e delle deliberazioni delle amministrazioni interessate (si veda punto 8.1 della presente circolare);
l'invio dei prospetti ai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato potra' avvenire, cosi' come indicato dalla circolare n. 11 del 1999, anche per il tramite del proprio tesoriere. Tuttavia, si precisa che tale adempimento deve scaturire da un rapporto di collaborazione tra l'ente e il proprio tesoriere e non da un obbligo formale a carico dello stesso: pertanto, qualora non si dovessero verificare le condizioni per tale collaborazione, il prospetto relativo al monitoraggio dovra' essere inviato direttamente dall'ente, purche' vengano rispettati i riferimenti agli effettivi dati di cassa (come sopra precisato) e i tempi per la trasmissione;
dal monitoraggio sui dati del 1999 e' emerso che molti enti locali trasmettono erroneamente i loro dati in lire o in migliaia di lire. Si ribadisce la direttiva impartita nella citata circolare n. 11 del 1999 che gli allegati devono essere compilati in milioni di lire;
fatta salva la facolta' di rideterminare i saldi finanziari secondo quanto disposto dall'art. 30 della legge finanziaria 2000, gli enti sono in ogni caso tenuti, qualora non abbiano gia' provveduto, all'invio degli allegati 3, 4 e 5, cosi' come risultano definiti (senza alcuna variazione) dalla circolare n. 11 del 1999, contenenti le riscossioni e i pagamenti al 31 dicembre 1998 e 1999. Si coglie l'occasione per ribadire che l'invio deve essere effettuato:
allegato 3 all'indirizzo di cui al punto 7.3 della presente circolare;
allegati 4 e 5 alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
Nel caso in cui l'invio sia stato gia' effettuato ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati, si pregano gli enti di provvedere ad un nuovo invio dei prospetti.
7.2. Adempimenti.
Le profonde innovazioni introdotte dalla legge Finanziaria 2000, in ordine al "patto di stabilita' interno", comportano la necessita' di una revisione totale degli allegati necessari per la determinazione dei saldi programmatici e per la verifica in corso d'anno dell'allineamento agli stessi.
Gli allegati, infatti, sono stati ridisegnati nei contenuti e ridenominati anche per tenere conto della facolta' di ricalcolare gli obiettivi programmatici 1999, come previsto dalla citata normativa.
Pertanto, a corredo della presente circolare (di cui ne fanno parte integrante), si trovano i seguenti prospetti da utilizzare:
allegato A1 (gestione di cassa) per gli enti che non si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri, da allegare al bilancio di previsione 2000, se non ancora deliberato, o al primo utile provvedimento di variazione di bilancio;
allegato A2 (gestione di cassa) per gli enti che si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri e per gli enti che decidono di valutare la propria conformita' al "patto" sulla base del saldo aggregato 1999-2000, da allegare al bilancio di previsione 2000, se non ancora deliberato, o al primo utile provvedimento di variazione di bilancio;
allegato B1 (gestione di competenza) per gli enti che non si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri, da allegare al bilancio di previsione 2000, se non ancora deliberato, o al primo utile provvedimento di variazione di bilancio;
allegato B2 (gestione di competenza) per gli enti che si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri e per gli enti che decidono di valutare la propria conformita' al "patto" sulla base del saldo aggregato 1999-2000, da allegare al bilancio di previsione 2000, se non ancora deliberato, o al primo utile provvedimento di variazione di bilancio;
allegato C (monitoraggio della gestione di cassa) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, da inviare entro il 20 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre secondo le indicazioni di cui al successivo punto 7.2.1;
allegato D (monitoraggio della gestione di cassa) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 60.000 abitanti, da inviare entro il mese successivo a quello di scadenza del trimestre (e per quello di fine anno entro il 20 gennaio 2001) secondo le indicazioni di cui al successivo punto 7.2.2;
allegato E (monitoraggio della gestione di cassa) per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, da inviare entro il 20 gennaio 2001, secondo le indicazioni di cui al successivo punto 7.2.3.
7.2.1. Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti - Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.
Come sopra accennato, la possibilita' di ricalcolare i saldi con le nuove regole determina di fatto una serie di difficolta' nella compilazione e nella acquisizione dei prospetti destinati al monitoraggio, anche per la presenza di procedure informatiche ormai a regime sia da parte degli enti locali che del Ministero del tesoro.
E' di tutta evidenza, pertanto, come sia opportuno modificare la cadenza temporale per la verifica dell'andamento dei conti, anche alla luce della disposizione introdotta dal comma 5, dell'art. 30, della citata legge n. 488/1999, dove e' previsto che il Ministero del tesoro riferisca trimestralmente alla conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e successivamente al Parlamento.
Per quanto sopra esposto, si comunica che gli enti previsti in questo paragrafo 7.2.1. non sono piu' soggetti al monitoraggio mensile ma ad un monitoraggio trimestrale (allegato C) entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre (i dati relativi al periodo 1o gennaio-31 marzo 1999 e 2000 devono essere inviati entro il 20 aprile 2000).
Si sta sempre piu' affermando, inoltre, la necessita' che il monitoraggio della finanza locale consenta di acquisire informazioni in termini di conto economico delle pubbliche amministrazioni con cadenza trimestrale. Le attuali informazioni trimestrali che gli enti locali producono (flussi trimestrali di cassa, monitoraggio per il "patto di stabilita' interno", ecc.) non sempre sono sufficienti per la costruzione di conti in termini di contabilita' nazionale, per cui si invitano le province e i comuni appartenenti a questa classe di popolazione a compilare trimestralmente l'allegato C1 alla presente circolare con cui dovranno essere comunicati i dati (riscossioni e pagamenti) relativi alle voci ivi indicate.
A rettifica di quanto stabilito nella circolare n. 11 del 1999, gli enti locali appartenenti a tale classe di popolazione, una volta compilati gli allegati annuali della gestione di competenza (gli attuali allegati B1 o B2) non sono piu' tenuti al loro invio al Ministero del tesoro.
Pertanto, tali enti dovranno inviare al Ministero del tesoro esclusivamente via e-mail o via fax (si veda punto 7.3):
gli allegati A1 o A2 non appena disponibili;
gli allegati C e C1 con cadenza trimestrale;
la relazione illustrativa di cui al precedente punto 6 (per posta elettronica o ordinaria), non appena disponibile.
7.2.2. Province con popolazione sino a 400.000 abitanti - Comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 60.000 abitanti.
Detti enti dovranno inviare il prospetto del monitoraggio trimestrale (allegato D alla presente circolare) esclusivamente alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio alle medesime scadenze previste per l'invio dei flussi trimestrali di cassa di cui all'art. 30 della legge n. 468/1978 (entro il mese successivo alla scadenza del trimestre e per quello di dicembre 2000 entro il 20 gennaio 2001), potendosi avvalere, per la compilazione e per la trasmissione, anche della collaborazione del proprio tesoriere che alla stessa scadenza deve trasmettere il prospetto dei flussi trimestrali di cassa.
Mentre, a rettifica di quanto stabilito nella circolare n. 11 del 1999, gli enti locali appartenenti a tale classe di popolazione, una volta compilati gli allegati annuali della gestione di cassa e di competenza (gli attuali allegati A1 o A2 e B1 o B2) non sono piu' tenuti al loro invio a nessun ufficio del Ministero del tesoro.
7.2.3. Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Detti enti dovranno inviare il prospetto del monitoraggio annuale (allegato E alla presente circolare) esclusivamente alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio entro il 20 gennaio 2001 potendosi avvalere, per la compilazione e per la trasmissione, anche della collaborazione del proprio tesoriere che, alla stessa scadenza, deve trasmettere il prospetto dei flussi trimestrali di cassa.
Si ribadisce (cosi' come era previsto dalla circolare n. 11 del 1999 per gli allegati 1 e 2) che gli attuali allegati annuali della gestione di cassa e di competenza (allegati A1 o A2 e B1 o B2) una volta compilati non devono essere trasmessi a nessun ufficio del Ministero del tesoro.
7.3. Indirizzi di riferimento.
I recapiti a cui fare riferimento per l'invio degli allegati (da parte degli enti di cui al precedente punto 7.2.1) sono: Ministero del tesoro - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Divisione VI - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma - fax 06/47613522 - 06/4814027 - E-mail: pattostab tesoro.it
Gli enti locali di cui al punto 7.2.1 che intendano avvalersi della posta elettronica potranno acquisire il "file" contenente i prospetti degli allegati A1 o A2, C e C1 predisposti da questo ufficio, prelevandolo dal seguente sito Internet: www.tesoro.it
8. Ulteriori chiarimenti.
8.1. Valenza giuridica del "patto di stabilita' interno".
Anche per l'anno 2000 si riconfermano i contenuti della direttiva emanata il 18 febbraio 1999 con la circolare congiunta del Ministero dell'interno e lo scrivente, circa la mancata rilevanza sotto il profilo della legittimita' delle norme del "patto" sull'approvazione delle deliberazioni di bilancio degli enti.
8.2. Enti in situazione di dissesto finanziario.
Qualora un ente locale si trovi in una situazione di dissesto finanziario (art. 77 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive integrazioni e modificazioni), ai fini della determinazione del saldo finanziario, potra' dedurre dalle spese correnti i pagamenti effettuati a favore dell'Organo straordinario della liquidazione, in quanto per questa tipologia di spese puo' ravvisarsi il carattere dell'eccezionalita' (si veda punto 1.2).
8.3. Riduzione dei tassi di interesse dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.
Il comma 6 dell'art. 30 della legge n. 488/1999 ha previsto, per gli enti che raggiungono l'obiettivo, una riduzione sui tassi di interesse applicati sui mutui della Cassa depositi e prestiti gia' in ammortamento. Per l'applicazione delle modalita' tecniche e operative di questa disposizione, cosi' come per le direttive sulla certificazione di cui al comma 7 dello stesso art. 30, si fa rinvio ai decreti ministeriali citati nella stessa normativa da emanarsi entro il 30 aprile 2000.
8.4. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare.
Le numerose innovazioni introdotte nel "patto di stabilita' interno" per l'anno 2000 potrebbero generare da parte degli enti locali una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalita' del lavoro di questo ufficio, e' necessario pervengano esclusivamente via e-mail o via fax (e non via telefono) agli indirizzi di riferimento di cui al punto 7.3.
A dette richieste verra' risposto sollecitamente con lo stesso mezzo di comunicazione usato.
Il Ministro: Amato
 
Allegati
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI
L'esame degli allegati (da 1 a 5) della circolare n. 11 del 1999, ha posto in evidenza alcune anomalie nella compilazione dei prospetti per cui, in questa sede, si richiama la puntuale osservanza da parte degli enti ad una corretta compilazione dei nuovi allegati (da A ad E). 1. Indicazioni di carattere generale.
Mancanza della denominazione dell'ente. Sui prospetti inviati deve essere obbligatoriamente riportata l'indicazione della denominazione dell'ente cui si riferisce e, per i comuni non capoluogo, anche della provincia di appartenenza.
Dati espressi in unita' di misura diversa. I dati vanno espressi in milioni di lire e arrotondati al milione per difetto o per eccesso senza riportare l'indicazione di valori decimali.
Prospetti e direttive non conformi a quelli riportati nella circolare. Si e' riscontrato in numerosi casi (in particolare per l'allegato 5) che e' stata usata modulistica, predisposta da alcune case editrici, non conforme alle direttive e ai contenuti stabiliti nella circolare n. 11 del 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Si raccomanda, pertanto, agli enti di porre la massima attenzione, nell'applicazione del nuovo "patto", sulla conformita' della nuova modulistica con le direttive ufficiali.
Mancanza di referenti e di recapiti a cui rivolgersi per la rilevazione. Dato l'elevato numero di enti da gestire, e' necessario che unitamente agli allegati vengano trasmesse, ai vari uffici del Ministero del tesoro, le informazioni sui referenti della rilevazione e sui recapiti ai quali rivolgersi in caso di chiarimenti (e-mail, fax, telefono).
2. Indicazioni riferite ai singoli allegati.
Allegati A1 e A2 (cassa).
Per la gestione di cassa si deve far riferimento alle riscossioni ed ai pagamenti (competenza + residui), cosi' come definiti al punto 1 della presente circolare, relativi a tutto il periodo di riferimento. Tra le riscossioni non deve essere compreso il fondo di cassa.
Il punto 14 del prospetto A2 rappresenta l'obiettivo programmatico per quegli enti che intendono valutare la propria conformita' al "patto di stabilita' interno" sulla base del saldo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000.
Allegati B1 e B2 (competenza).
Per la gestione di competenza si deve far riferimento agli accertamenti e agli impegni in conto competenza relativi all'anno di riferimento. Qualora l'ente si trovi nell'impossibilita' di quantificare, per l'esercizio '99, tali importi in modo sufficientemente significativo, potra', in prima approssimazione, far riferimento alle previsioni definitive relative al medesimo esercizio e, successivamente, confrontare gli accertamenti e gli impegni. Tra le entrate non deve essere compreso l'avanzo di amministrazione.
Il punto 14 del prospetto B2 rappresenta l'obiettivo programmatico per quegli enti che intendono valutare la propria conformita' al "patto di stabilita' interno" sulla base del saldo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000.
Allegati C, D ed E (monitoraggio di cassa).
Per questi allegati occorre far riferimento alle riscossioni e ai pagamenti (competenza + residui), cosi' come definiti al punto 1 della presente circolare.
Nella compilazione degli allegati C e D, occorre far riferimento, per entrambi gli esercizi 1999 e 2000 posti a confronto, a dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo trimestre dovranno essere riferiti al periodo dal 1o gennaio al 31 marzo; i dati a tutto il mese di giugno dovranno essere riferiti al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno, e cosi' via).
Nella compilazione dell'allegato E, occorre far riferimento, per entrambi gli esercizi 1999 e 2000 posti a confronto, alle riscossioni e ai pagamenti di tutto l'anno. ----> vedere Allegati da pag. 48 a pag. 62 <----
 
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